Articolo 22 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 21Articolo 23
Versione
5 aprile 1974
Art. 22. (Sospensione dei lavori)

L'ingegnere capo dell'ufficio tecnico della regione o dell'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo precedente, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonche' al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
Copia del decreto e' comunicata al sindaco o al prefetto ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
Il prefetto, su richiesta dell'ingegnere capo dell'ufficio di cui al primo comma, assicura l'intervento della forza pubblica, ove cio' sia necessario per la esecuzione dell'ordine di sospensione.
L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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