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Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/01/2024, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'udienza di discussione del 19/12/2023 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 5100/ 2020
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. GAROFALO CARMELA Parte_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Barbarulo, 105 84014
Nocera Inferiore ITALIA
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti TAGLIENTE ALDO con il quale CP_1 elettivamente domicilia in VIA DORSODURO 3500/D AVVOCATURA INPS
30123 VENEZIA
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.10.2020 chiede accertarsi il Parte_1 proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione in forza della Org_1 domanda del 22.11.2018, a suo dire, illegittimamente negata dall' con CP_1 silenzio rigetto, pur essendo egli in possesso del requisito contributivo previsto per l'accesso alla prestazione. Si è costituito l' e ha contro CP_1 dedotto e concluso per il rigetto del ricorso.
La domanda è infondata e va rigettata.
Preliminarmente va superata l'eccezione di decadenza sollevata dall' . CP_1
Infatti la domanda volta ad ottenere la è stata presentata in data Org_1
22.11.2018 mentre il ricorso è stato iscritto a ruolo il 15.10.2020;
Il termine decadenziale di cui all'art. 47 DPR 639/1970 [1 anno] che decorre dal 301° giorno [18.09.2019] successivo alla data di presentazione della domanda (Cass. 12718/2009) ha subito un ulteriore “slittamento” in virtù della sospensione straordinaria introdotta con il c.d. “ ” Organizzazione_2
(D.L. n. 18/2020 - conv. L. n. 27/2020): pertanto, il termine iniziale di decadenza fissato al 18.09.2020 è slittato al 21.11.2020.
Così pure va superata la seconda delle eccezioni concernente la condanna per reati che escludono la possibilità di essere destinatari di benefici del genere di quello in discussione e ciò in quanto la pena sarebbe stata interamente espiata dal ricorrente prima della domanda come dimostrato dal ricorrente con documentazione in atti.
Venendo al merito del ricorso va detto che lo stesso va rigettato.
Il CTU nominato ha concluso, unitamente ai chiarimenti resi, che l'unico periodo scoperto di prestazione che spetterebbe al ricorrente, riguarda Org_1 un periodo antecedente la domanda. Precisamente il CTU conclude scrivendo che la spetterebbe unicamente per il periodo dal 25.6.2018 al Org_1
31.10.2018 ovvero in periodo antecedente alla domanda che è del novembre
2018. La prestazione in questione viene liquidata sempre successivamente alla domanda o, nel caso di domanda negli otto giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, viene liquidata dopo otto giorni dalla cessazione. Non può essere liquidata per periodi antecedenti ala domanda. Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Spese compensate in ragione della soccombenza sulle eccezioni sollevata dall' . Spese di CTU a carico di . CP_1 CP_1
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
Rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Pone le spese di CTU carico di come liquidate con separato decreto. CP_1
Torre Annunziata,19/12/2023 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Tritto