Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 22/09/2025, n. 16417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16417 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16417/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06914/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6914 del 2022, proposto dal signor MA IA, rappresentato e difeso dall’avvocato Emilio Lopoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Viterbo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Trippanera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento n. 27376 del 9.03.2022, notificato in data 29.03.2022, di diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria (condono 2003) e di archiviazione del relativo procedimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. MA IA, proprietario dell’immobile censito al NCEU di Viterbo al foglio 176, part. 1200, sub. 5, in data 9.12.2004 presentava al Comune di Viterbo una domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per l’ampliamento e il cambio di destinazione d’uso del fabbricato.
2. – In data 16.09.2007 l’istante dava riscontro all’invito a produrre documentazione integrativa formulato dall’Amministrazione comunale con nota del 11.06.2007.
3. – In data 11.01.2022 l’Amministrazione comunicava all’interessato il preavviso di rigetto dell’istanza di condono, essendo stato rilevato che l’immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431/1985 e dell’art. 142, co. 1, lett. c) , del d.lgs. n. 42/2004 e che, pertanto, non era suscettibile di sanatoria, e assegnava il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni scritte.
4. – Non essendo pervenute osservazioni dell’interessato, con provvedimento del 9.03.2022, notificato all’interessato il 29.03.2022, il Comune di Viterbo negava il permesso di costruire in sanatoria in ragione del fatto che «[ l ] ’intervento di ampliamento e cambio di destinazione d’uso interessa un immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex lege (art. 142 comma 1 lettera c) D.Lgs. 42/2004 in contrasto con l’art. 32 comma 27 lettera d) D.L. 269/2003 convertito con L. 326/2003 e con l’art. 3 L.R. 12/2004 ».
5. – Con ricorso notificato il 27.05.2022 e depositato il 16.06.2022, il sig. IA ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento sopra citato e ne ha chiesto l’annullamento.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, come modificati dalla legge n. 326/2003, e dell’art. 3 della legge regionale n. 12/2004 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria: gli interventi di cui si discute non avrebbero nessuna incidenza dal punto di vista paesaggistico e sarebbero quindi irrilevanti per il regime vincolistico dell’area in cui ricade l’immobile, avendo l’istanza di condono ad oggetto un aumento di volumetria del piano seminterrato realizzato attraverso un’opera interna all’immobile ed essendo l’indicazione “fuori sagoma” dell’intervento, contenuta negli elaborati progettuali allegati all’istanza di condono, frutto di un errore del progettista.
Con il secondo mezzo, parte ricorrente lamenta la violazione, sotto altro aspetto, degli artt. 32 e 33 della legge n. 47/1985, come modificati dalla legge n. 326/2003, e dell’art. 3 della legge regionale n. 12/2004 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria: il sig. IA deduce che il vincolo di cui all’art. 142, co. 1, lett. c) , del d.lgs. n. 42/2004, per essere ostativo all’accoglimento della domanda di condono, avrebbe dovuto essere imposto prima della realizzazione delle opere, mentre nel caso di specie il fosso del RE, asseritamente posto a distanza inferiore di m 150 dall’immobile, all’epoca della realizzazione dello stesso (e della presentazione dell’istanza di condono) non risultava essere iscritto nell’elenco dei corsi d’acqua protetti, essendo stato il vincolo imposto con il PTPR della Regione Lazio approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 2.08.2019, peraltro annullata con sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020; pertanto, trattandosi di un vincolo imposto successivamente alla realizzazione degli interventi, avrebbe dovuto essere convocata una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 20, co. 6, del d.P.R. n. 380/2001.
Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 3, co. 2, e 6, co. 3, della legge regionale n. 12/2004, dell’art. 32, co. 37, del decreto legge n. 269/2003 e degli artt. 7, 8 e 21- nonies della legge n. 241/1990: secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo perché intervenuto dopo la formazione del silenzio assenso di cui all’art. 3 della legge regionale n. 12/2004, in difetto dei presupposti formali e sostanziali per l’adozione di un atto di autotutela, e, comunque, dopo che, con il preavviso di rigetto, era stato assegnato all’interessato il termine di dieci giorni per la presentazione delle proprie osservazioni, in contrasto con l’art. 6 della legge regionale già citata, che prevede l’assegnazione di un termine di sessanta giorni.
6. – L’Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
7. – In vista della discussione della causa le parti hanno scambiato memorie e repliche.
8. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 19 settembre 2025, le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
9. – Il ricorso è nel complesso infondato.
9.1. – Con riguardo alle caratteristiche dell’intervento di cui il ricorrente ha chiesto il condono, deve muoversi dalla premessa che, secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, l’onere della prova della sussistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria è a esclusivo carico dell’interessato, il quale deve altresì produrre all’Amministrazione tutta la documentazione richiesta dalla legge, allegandola alla domanda di condono (Cons. Stato, sez. VI, 5 luglio 2024, n. 5977; Id., sez. II, 8 febbraio 2024, n. 1298; Id., sez. VII, 29 settembre 2023, n. 8594; Id., sez. VI, 15 novembre 2021, n. 7583; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 10 ottobre 2024, n. 2626).
Nel caso di specie il ricorrente non ha dato adeguata dimostrazione in giudizio dei presupposti della condonabilità degli interventi edilizi contestati dal Comune.
In particolare, la tesi secondo la quale l’indicazione “fuori sagoma” dell’ampliamento contenuta negli elaborati allegati alla domanda di condono sarebbe il frutto di un errore del progettista non è sostenuta da adeguate evidenze documentali, come relazioni peritali corredate da elaborati grafici, quote, sovrapposizioni, documentazione fotografica etc.
L’unico elemento a sostegno dell’asserita erroneità della indicazione “fuori sagoma” dell’ampliamento è l’argomento utilizzato dal perito incaricato dal ricorrente relativo alla collocazione dell’ampliamento dell’intercapedine entro la proiezione del porticato del piano terra sovrastante (cfr. relazione Meloni, doc. 10 della produzione di parte ricorrente, pag. 1). Si tratta di un argomento non decisivo, giacché tutta la documentazione grafica prodotta in giudizio rappresenta il porticato del piano terra nello “stato ante-abuso” come aggettante fuori dalla sagoma del piano seminterrato (si vedano pag. 12 del doc. 2, pagg. 5 e 8 del doc. 3), per cui la realizzazione di una nuova parete perimetrale in allineamento con la sagoma del piano terra non può che essere avvenuta fuori dalla sagoma del piano seminterrato. Anche il documento depositato in data 8.07.2025, consistente nel frontespizio di una pratica edilizia e in parte della rappresentazione grafica di un prospetto, è da solo insufficiente a dimostrare gli assunti di parte ricorrente.
Per contro, è proprio la documentazione depositata da parte ricorrente a dimostrare che l’ampliamento dei locali del piano seminterrato è stato eseguito fuori dalla sagoma originaria del fabbricato.
La realizzazione di quello che nello “stato attuale” è contrassegnato come garage nel piano seminterrato (pag. 8 dell’istanza di condono prodotta da parte ricorrente con l’all. n. 2) è infatti il risultato della demolizione e traslazione di un muro perimetrale e dell’ampliamento della superficie di quello che, nello “stato ante abuso”, doveva essere un’intercapedine con funzione di scannafosso (cfr. pag. 5 dell’all. n. 2).
La differenza di ampiezza della superficie del locale, a parità di conformazione ed estensione delle rimanenti aree, si coglie a colpo d’occhio non soltanto negli elaborati grafici allegati alla domanda di condono (si vedano, oltre ai disegni sopra menzionati, le due piante contenute a pag. 11 dell’all. n. 2), ma anche dalla restante documentazione progettuale prodotta dalla stessa parte ricorrente (cfr. pag. 20 dell’all. n. 3), dalla quale pure si evince l’incidenza dell’ampliamento di superficie sul prospetto dell’edificio (all. n. 3, “stato ante-abuso prospetto C” a pag. 8 e “stato attuale prospetto C” a pag. 16).
9.2. – Quanto alla sussistenza del vincolo paesaggistico ex art. 142, co. 1, lett. c) , del d.lgs. n. 42/2004, il ricorrente non contesta specificamente la circostanza della presenza, a distanza inferiore a 150 m dal manufatto, del fosso RE, ma sostiene che all’epoca della realizzazione dell’abuso e della presentazione della domanda di condono detto fosso non era iscritto nell’elenco dei corsi d’acqua oggetto di tutela paesaggistica (deliberazioni della Giunta regionale n. 4469 del 30.07.1999 e n. 211 del 22.02.2002) e che lo sarebbe stato solo per effetto della delibera del Consiglio regionale n. 5 del 2.08.2019, peraltro annullata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 240 del 2020 in accoglimento del conflitto di attribuzioni proposto dal Governo nei confronti della Regione Lazio.
Senonché, come risulta dalla produzione dell’Amministrazione comunale, il fosso RE (o Sette Cannelle) era qualificato come acqua pubblica da tutelare ai sensi dell’art. 146, co. 1, lett. c) , del d.lgs. n. 490/1999 (oggi art. 142, co. 1, lett. c) , del d.lgs. n. 42/2004) ed iscritto nel repertorio regionale dei corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al r.d. n. 1775/1933 già per effetto della deliberazione della Giunta regionale n. 211 del 22.02.2002, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 29.06.2002 (si veda il documento prodotto dal Comune resistente il 22.07.2022, che alle pagg. 170-171 contiene la scheda relativa al fosso in questione, « dallo sbocco alle origini, affluenti e sorgenti compresi », con la sola esclusione dell’affluente fosso Palanzanella, oggetto di declassamento).
Dall’istanza di condono depositata in giudizio da parte ricorrente risulta che l’intervento edilizio di cui si controverte veniva ultimato nel luglio 2002.
É dunque da ritenersi documentata l’anteriorità, rispetto alla realizzazione degli interventi di cui si discute, dell’iscrizione del corso d’acqua negli elenchi di cui r.d. n. 1775/1933 e, dunque, della sottoposizione alla disciplina vincolistica dell’area per una fascia di 150 metri dalle relative sponde o piede degli argini.
In ragione di ciò, non rileva, ai fini della decisione del ricorso, la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 17 novembre 2020, evocata dal ricorrente, con la quale è stato definito il conflitto di attribuzioni promosso dal Governo nei confronti della Regione Lazio ed è stata annullata per violazione del principio di leale collaborazione la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Lazio n. 5 del 2 agosto 2019, di approvazione del Piano territoriale paesistico regionale, e gli atti attuativi e conseguenziali.
9.3. – Traendo le conclusioni da quanto sopra considerato deve ritenersi che:
a) costituendo l’intervento di cui si controverte un abuso “maggiore” sul modello di quelli di cui alle tipologie 1, 2 e 3 dell’all. 1 del decreto legge n. 269/2003, consistente nella realizzazione di un ampliamento che ha determinato un incremento sia di volumetria che di superficie utile in zona soggetta vincolo ex lege , è in assoluto preclusa la sua sanabilità ai sensi dell’art. 32 del citato decreto legge n. 269/2003 e della legge regionale n. 12/2004 (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, 4 novembre 2024, n. 19333; Id., sez. IV- ter , 14 aprile 2025, n. 7219; Id., sez. II stralcio, 16 dicembre 2024, n. 22638);
b) se è vero che, ai sensi dell’art. 6, co. 3, della legge regionale n. 12/2004, «[ l ] a presentazione della domanda e della relativa documentazione, il pagamento degli oneri concessori e dell’oblazione, la presentazione delle denunce di cui all’articolo 32, comma 37, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, nonché la mancata adozione di un provvedimento negativo del comune entro i trentasei mesi successivi alla data del 31 dicembre 2005, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria », è pur vero che, secondo quanto già più volte ritenuto dal Tribunale, alcun titolo abilitativo tacito può formarsi in relazione a fattispecie di abuso rispetto alle quali la condonabilità è, come nella fattispecie, ex lege preclusa in nuce a cagione della tipologia dell’abuso e del carattere vincolato dell’area sulla quale insiste (così TAR Lazio, Roma, sez. IV- ter , 11 novembre 2024, n. 19823; Id., sez. II- bis , 5 gennaio 2023, n. 219);
c) infine, l’esito vincolato del procedimento di condono esclude che possa avere rilievo, ai fini della validità del provvedimento di rigetto dell’istanza, la mancata concessione del termine di sessanta giorni per la presentazione di osservazioni invocato dal ricorrente, non potendo essere annullato il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso (art. 21- octies , co. 2, della legge n. 241/1990).
10. – Per tutte le ragioni sopra evidenziate il ricorso del sig. IA deve essere respinto.
11. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione comunale resistente delle spese di lite nella misura di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Caputi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO