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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 30 maggio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e con riserva di deposito delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 758/2024, avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” (codice n.° 144021), pendente tra
(p. IVA , in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Montessoro, del
Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), come rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giuseppe Vertucci, del Foro di Asti
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da foglio di precisazione conclusioni depositato in data 07 marzo 2025 ed a verbale d'udienza 30 maggio 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Voglia il Tribunale di Alessandria, Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale nel merito: accertato l'inadempimento contrattuale del sig. Controparte_1
nato a [...] il [...] C.F. consistente nel mancato C.F._1
versamento alla con sede in Acqui Terme via Moriondo 44 c.f. e P.IVA Parte_1
dell'importo di Euro 14.100,00, o altra diversa veriore somma quare risulterà P.IVA_1
in prosieguo di giudizio dovuti a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in
pagina 1 di 5 Località Molli n.ro 43 del comune di Melazzo dalla data del 10 agosto 2018 alla data del 18 luglio 2022, pronunciare la risoluzione del contratto dalle stesse parti stipulato in data
10/08/2018 e registrato in data 13/09/2018. Per tale effetto: condannare il Controparte_1
nato a [...] il [...] C.F. al pagamento in favore C.F._1
della con sede in Acqui Terme, via Moriondo 44 c.f. e P.IVA Parte_1
dell'importo di Euro 14.100,00, o altra diversa veriore somma quale risulterà P.IVA_1 in prosieguo di giudizio, dovuti a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in
Località Molli n.ro 43 del comune di Melazzo oltre interessi dal dì del dovuto fino al giorno dell'effettivo soddisfo. Con il favore degli onorari e delle spese di giudizio con distrazione in favore dello scrivente difensore il quale si dichiara procuratore antistatario ai sensi dell'art.
93 c.p.c.>>.
Per parte resistente, come da memoria difensiva di costituzione a verbale d'udienza 30 maggio 2025 richiamata a formarne parte integrante:
<Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa, l'improcedibilità del ricorso introduttivo in quanto non è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, con tutte le conseguenze di legge;
in via pregiudiziale:
- sospendere il presente processo civile, pendendo dinanzi a Codesto Tribunale procedimento penale RGNR n. 3455/2019 R.G.N.R. Mod. 21 la cui sentenza sarebbe idonea a definire anche il presente giudizio conducendo alla nullità del contratto di locazione per violazione di norma imperativa ed in particolar modo della norma sul divieto penale di truffa tentata;
nel merito, in via incidentale:
- dichiarare la falsità del doc. 1 avversario con riguardo alla clausola 5 laddove è sbianchettata e riporta scritta a mano la somma di € 3600,00 in numeri e in lettere per esteso nonché dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta su tale doc. 1 sempre in luogo sbianchettato;
- ordinare la cancellazione / distruzione di tale doc. 1 avversario;
- escludere il doc. 1 avversario alterato / contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla società ricorrente nel presente procedimento civile
pagina 2 di 5 - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della querela di falso, accertare e dichiarare come disconosciuto e privo di valore probatorio il doc. 1 avversario nel presente procedimento civile;
nel merito, in via principale: laddove Codesto Giudice non ritenesse di sospendere il presente processo in ragione della pregiudiziale penale, Voglia accogliere i seguenti motivi di nullità:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione di cui al doc. 1 avversario per mancanza del requisito dell'accordo;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione di cui al doc. 1 avversario per mancanza del requisito della forma scritta;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione di cui al doc. 1 avversario per mancanza del requisito della registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
In ogni caso con vittoria di diritti e onorari di causa>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato innanzi questo Ufficio in data 22 marzo
2024, era a chiedere: Parte_1
<In via principale, nel merito: accertato l'inadempimento contrattuale del sig.
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._1
consistente nel mancato versamento alla con sede in Acqui Terme via Parte_1
Moriondo 44 c.f. e P.IVA dell'importo di Euro 14.100,00, o altra diversa P.IVA_1
veriore somma quare risulterà in prosieguo di giudizio dovuti a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Località Molli n.ro 43 del comune di Melazzo dalla data del 10 agosto 2018 alla data del 18 luglio 2022, pronunciare la risoluzione del contratto dalle stesse parti stipulato in data 10/08/2018 e registrato in data 13/09/2018.
Per tale effetto: condannare il nato a [...] il [...] Controparte_1
C.F. al pagamento in favore della con sede in C.F._1 Parte_1
Acqui Terme, via Moriondo 44 c.f. e P.IVA dell'importo di Euro 14.100,00, o P.IVA_1
altra diversa veriore somma quale risulterà in prosieguo di giudizio, dovuti a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Località Molli n.ro 43 del comune di Melazzo oltre interessi dal dì del dovuto fino al giorno dell'effettivo soddisfo>>.
Si costituiva in giudizio il resistente che, contestando ogni Controparte_1
avversaria eccezione, deduzione e domanda, chiedeva, oltre il resto, di:
pagina 3 di 5 <- accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione di cui al doc. 1 avversario per mancanza del requisito dell'accordo;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione di cui al doc. 1 avversario per mancanza del requisito della forma scritta;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione di cui al doc. 1 avversario per mancanza del requisito della registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate>>.
Disposto rinvio onde consentire alla parte ricorrente di munirsi di nuovo Difensore avverso intervenuta dismissione del mandato da parte del precedente, all'udienza del 25 luglio
2024, il Giudice rilevava, ex art. 5, comma 2, D.L.vo n.° 28/2010, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, pertanto assegnando alle parti termine di giorni quindici
(a decorrere dal 01 settembre 2024) per l'introduzione del relativo procedimento e fissando altresì udienza di discussione al 10 dicembre 2024.
All'udienza così fissata del 10 dicembre 2024, verificato l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, come sopra demandato, sull'oggetto del processo pendente tra le parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava quindi udienza di discussione e rassegnazione conclusioni per il 07 marzo 2025, poi rinviata al 30 maggio 2025, laddove le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come in epigrafe.
RITENUTO IN DIRITTO
Le domande da parte ricorrente svolte nel presente giudizio sono improcedibili in ragione del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria demandato con ordinanza del Giudice in data 25 luglio 2024.
Invero, parte ricorrente, in data 09 dicembre 2024, risulta aver depositato domanda di mediazione, attivata nei confronti dell'odierno resistente in data 30 Controparte_1 luglio 2020 ed avente ad oggetto, non meglio identificate, “nullità contratto di locazione – condizioni contrattuali differenti a quanto pattuito”.
Ciononostante, ed in primo luogo, è di solare evidenza come tale mediazione, risultando avere ad oggetto la nullità di un contratto di locazione (di cui peraltro si sconosce l'effettiva riferibilità a quello oggi azionato tra le parti), in alcun modo possa rilevare nel presente giudizio, laddove si verte in tema di risoluzione per inadempimento (di quello o di altro contratto di locazione che sia).
In secondo luogo, ed in radice, tale mediazione, in quanto attivata in data 30 luglio
2020, all'evidenza esula dall'odierno oggetto del contendere tra le parti, attinente mancato versamento di indennità di occupazione sino alla, ben successiva, data del 18 luglio 2022.
pagina 4 di 5 Con ogni conseguenza processuale.
Ritenuto, sotto differente punto di vista, preliminarmente non sussistere profilo alcuno rilevante ex art. 295 c.p.c. per procedersi a sospensione del presente processo in attesa della definizione del procedimento penale contemporaneamente pendente innanzi il Tribunale di
Alessandria, Sezione penale, e colà derivante da iscrizione al n.° 3455/2019 R.G.N.R., le domande da parte resistente svolte in questa sede “nel merito, in via principale” sono viceversa inammissibili.
Esse (per quanto in parte oggetto di possibile riconducibilità al tentativo di mediazione sopra citato del 30 luglio 2020), siccome afferenti declaratoria di nullità del contratto da parte di azionato, viceversa, ai fini dell'ottenimento di pronuncia ex Parte_1 art. 1453 e ss. c.c., possiedono, all'evidenza, natura riconvenzionale, in costanza della quale la parte non ha tuttavia provveduto a formulare istanza di differimento di udienza nelle forme e nei termini di cui all'art. 418, comma 1, c.p.c. al momento della propria costituzione in giudizio.
Con decadenza, per gli effetti, dalle stesse.
La reciproca soccombenza, ancorché in ragione di omissioni procedurali, pregiudiziali e preliminari dirimenti, reciprocamente ascrivibili, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429, 447 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando;
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
- dichiara improcedibili le domande dalla ricorrente nel Parte_1
presente giudizio svolte;
- dichiara inammissibili le domande da nel presente giudizio Controparte_1
svolte;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 30 maggio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e con riserva di deposito delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 758/2024, avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” (codice n.° 144021), pendente tra
(p. IVA , in persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, come rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Montessoro, del
Foro di Alessandria
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), come rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv.to Giuseppe Vertucci, del Foro di Asti
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente, come da foglio di precisazione conclusioni depositato in data 07 marzo 2025 ed a verbale d'udienza 30 maggio 2025 richiamato a formarne parte integrante:
<Voglia il Tribunale di Alessandria, Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in via principale nel merito: accertato l'inadempimento contrattuale del sig. Controparte_1
nato a [...] il [...] C.F. consistente nel mancato C.F._1
versamento alla con sede in Acqui Terme via Moriondo 44 c.f. e P.IVA Parte_1
dell'importo di Euro 14.100,00, o altra diversa veriore somma quare risulterà P.IVA_1
in prosieguo di giudizio dovuti a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in
pagina 1 di 5 Località Molli n.ro 43 del comune di Melazzo dalla data del 10 agosto 2018 alla data del 18 luglio 2022, pronunciare la risoluzione del contratto dalle stesse parti stipulato in data
10/08/2018 e registrato in data 13/09/2018. Per tale effetto: condannare il Controparte_1
nato a [...] il [...] C.F. al pagamento in favore C.F._1
della con sede in Acqui Terme, via Moriondo 44 c.f. e P.IVA Parte_1
dell'importo di Euro 14.100,00, o altra diversa veriore somma quale risulterà P.IVA_1 in prosieguo di giudizio, dovuti a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in
Località Molli n.ro 43 del comune di Melazzo oltre interessi dal dì del dovuto fino al giorno dell'effettivo soddisfo. Con il favore degli onorari e delle spese di giudizio con distrazione in favore dello scrivente difensore il quale si dichiara procuratore antistatario ai sensi dell'art.
93 c.p.c.>>.
Per parte resistente, come da memoria difensiva di costituzione a verbale d'udienza 30 maggio 2025 richiamata a formarne parte integrante:
<Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui alla narrativa, l'improcedibilità del ricorso introduttivo in quanto non è stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, con tutte le conseguenze di legge;
in via pregiudiziale:
- sospendere il presente processo civile, pendendo dinanzi a Codesto Tribunale procedimento penale RGNR n. 3455/2019 R.G.N.R. Mod. 21 la cui sentenza sarebbe idonea a definire anche il presente giudizio conducendo alla nullità del contratto di locazione per violazione di norma imperativa ed in particolar modo della norma sul divieto penale di truffa tentata;
nel merito, in via incidentale:
- dichiarare la falsità del doc. 1 avversario con riguardo alla clausola 5 laddove è sbianchettata e riporta scritta a mano la somma di € 3600,00 in numeri e in lettere per esteso nonché dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta su tale doc. 1 sempre in luogo sbianchettato;
- ordinare la cancellazione / distruzione di tale doc. 1 avversario;
- escludere il doc. 1 avversario alterato / contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla società ricorrente nel presente procedimento civile
pagina 2 di 5 - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della querela di falso, accertare e dichiarare come disconosciuto e privo di valore probatorio il doc. 1 avversario nel presente procedimento civile;
nel merito, in via principale: laddove Codesto Giudice non ritenesse di sospendere il presente processo in ragione della pregiudiziale penale, Voglia accogliere i seguenti motivi di nullità:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione di cui al doc. 1 avversario per mancanza del requisito dell'accordo;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione di cui al doc. 1 avversario per mancanza del requisito della forma scritta;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione di cui al doc. 1 avversario per mancanza del requisito della registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.
In ogni caso con vittoria di diritti e onorari di causa>>.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato innanzi questo Ufficio in data 22 marzo
2024, era a chiedere: Parte_1
<In via principale, nel merito: accertato l'inadempimento contrattuale del sig.
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._1
consistente nel mancato versamento alla con sede in Acqui Terme via Parte_1
Moriondo 44 c.f. e P.IVA dell'importo di Euro 14.100,00, o altra diversa P.IVA_1
veriore somma quare risulterà in prosieguo di giudizio dovuti a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Località Molli n.ro 43 del comune di Melazzo dalla data del 10 agosto 2018 alla data del 18 luglio 2022, pronunciare la risoluzione del contratto dalle stesse parti stipulato in data 10/08/2018 e registrato in data 13/09/2018.
Per tale effetto: condannare il nato a [...] il [...] Controparte_1
C.F. al pagamento in favore della con sede in C.F._1 Parte_1
Acqui Terme, via Moriondo 44 c.f. e P.IVA dell'importo di Euro 14.100,00, o P.IVA_1
altra diversa veriore somma quale risulterà in prosieguo di giudizio, dovuti a titolo di indennità di occupazione dell'immobile sito in Località Molli n.ro 43 del comune di Melazzo oltre interessi dal dì del dovuto fino al giorno dell'effettivo soddisfo>>.
Si costituiva in giudizio il resistente che, contestando ogni Controparte_1
avversaria eccezione, deduzione e domanda, chiedeva, oltre il resto, di:
pagina 3 di 5 <- accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione di cui al doc. 1 avversario per mancanza del requisito dell'accordo;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione di cui al doc. 1 avversario per mancanza del requisito della forma scritta;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione di cui al doc. 1 avversario per mancanza del requisito della registrazione presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate>>.
Disposto rinvio onde consentire alla parte ricorrente di munirsi di nuovo Difensore avverso intervenuta dismissione del mandato da parte del precedente, all'udienza del 25 luglio
2024, il Giudice rilevava, ex art. 5, comma 2, D.L.vo n.° 28/2010, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, pertanto assegnando alle parti termine di giorni quindici
(a decorrere dal 01 settembre 2024) per l'introduzione del relativo procedimento e fissando altresì udienza di discussione al 10 dicembre 2024.
All'udienza così fissata del 10 dicembre 2024, verificato l'omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, come sopra demandato, sull'oggetto del processo pendente tra le parti, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava quindi udienza di discussione e rassegnazione conclusioni per il 07 marzo 2025, poi rinviata al 30 maggio 2025, laddove le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come in epigrafe.
RITENUTO IN DIRITTO
Le domande da parte ricorrente svolte nel presente giudizio sono improcedibili in ragione del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria demandato con ordinanza del Giudice in data 25 luglio 2024.
Invero, parte ricorrente, in data 09 dicembre 2024, risulta aver depositato domanda di mediazione, attivata nei confronti dell'odierno resistente in data 30 Controparte_1 luglio 2020 ed avente ad oggetto, non meglio identificate, “nullità contratto di locazione – condizioni contrattuali differenti a quanto pattuito”.
Ciononostante, ed in primo luogo, è di solare evidenza come tale mediazione, risultando avere ad oggetto la nullità di un contratto di locazione (di cui peraltro si sconosce l'effettiva riferibilità a quello oggi azionato tra le parti), in alcun modo possa rilevare nel presente giudizio, laddove si verte in tema di risoluzione per inadempimento (di quello o di altro contratto di locazione che sia).
In secondo luogo, ed in radice, tale mediazione, in quanto attivata in data 30 luglio
2020, all'evidenza esula dall'odierno oggetto del contendere tra le parti, attinente mancato versamento di indennità di occupazione sino alla, ben successiva, data del 18 luglio 2022.
pagina 4 di 5 Con ogni conseguenza processuale.
Ritenuto, sotto differente punto di vista, preliminarmente non sussistere profilo alcuno rilevante ex art. 295 c.p.c. per procedersi a sospensione del presente processo in attesa della definizione del procedimento penale contemporaneamente pendente innanzi il Tribunale di
Alessandria, Sezione penale, e colà derivante da iscrizione al n.° 3455/2019 R.G.N.R., le domande da parte resistente svolte in questa sede “nel merito, in via principale” sono viceversa inammissibili.
Esse (per quanto in parte oggetto di possibile riconducibilità al tentativo di mediazione sopra citato del 30 luglio 2020), siccome afferenti declaratoria di nullità del contratto da parte di azionato, viceversa, ai fini dell'ottenimento di pronuncia ex Parte_1 art. 1453 e ss. c.c., possiedono, all'evidenza, natura riconvenzionale, in costanza della quale la parte non ha tuttavia provveduto a formulare istanza di differimento di udienza nelle forme e nei termini di cui all'art. 418, comma 1, c.p.c. al momento della propria costituzione in giudizio.
Con decadenza, per gli effetti, dalle stesse.
La reciproca soccombenza, ancorché in ragione di omissioni procedurali, pregiudiziali e preliminari dirimenti, reciprocamente ascrivibili, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 429, 447 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando;
ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
- dichiara improcedibili le domande dalla ricorrente nel Parte_1
presente giudizio svolte;
- dichiara inammissibili le domande da nel presente giudizio Controparte_1
svolte;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Alessandria, all'udienza di discussione del 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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