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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 2390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2390 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.5964/22 di R.G. avente ad oggetto “risarcimento danni”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo e Alessandro Giorgio Lovelli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori del 17.12.24)
ATTRICE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Meneguzzo e Antonio Console, come da procura allegata alla comparsa di costituzione)
CONVENUTA
* * * * * * *
All'udienza del 1.7.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le loro conclusioni, qui da aversi richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha convenuto in giudizio la , cui erano state affidate le Parte_1 Controparte_1
operazioni di smontaggio della propria gru edile in data 6.11.19, ritenendola responsabile dell'irreparabile danneggiamento del bene, causato dalle errate manovre di chiusura eseguite dal dipendente della società -
riprese da telecamera ed accertate in sede di a.t.p. - che avevano provocato una deformazione della torre verticale all'altezza dell'inserzione dei montanti sì da rendere inservibile il macchinario.
L'attrice, pertanto, ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento del danno patrimoniale legato al valore della gru (la cui riparazione era antieconomica) ed al mancato utilizzo della stessa sul cantiere sino a tutto l'11.2.20, danno pari a euro 32.700,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, nonché alla rifusione delle spese di lite, inclusi i costi sostenuti per la procedura di accertamento preventivo.
La ha resistito l'avversa domanda, evidenziando in primo luogo di essersi spesa ante Controparte_1
causam per definire bonariamente la vicenda e contenere i danni lamentati dall'attrice, la quale aveva receduto ingiustificatamente da trattative ormai concluse;
ha poi contestato la fondatezza degli addebiti e,
segnatamente, la dinamica dell'incidente poiché il cedimento strutturale e la caduta della gru era dovuta con tutta probabilità alla sua scarsa manutenzione, palesata dalla ruggine presente in più punti e dall'insufficiente lubrificazione del pistone, ed al malfunzionamento delle parti interessate dalle operazioni di smontaggio, che aveva reso necessaria la manovra di emergenza;
sotto altro profilo, era da ritenersi incongrua la quantificazione del valore della gru in esercizio sin dal '03 (ed acquistata usata per il prezzo di euro 10.000), anche perché non era stato decurtato il valore del relitto, rimasto nella disponibilità di controparte;
del pari inattendibile era la quantificazione dei maggiori costi sostenuti, in termini di giornate lavorative ed operazioni di cantiere, per ovviare alla mancanza della gru;
la deducente vantava poi un controcredito di euro 1.357,43 per lo smontaggio della gru presso altro cantiere, da opporre in compensazione.
* * * * * * *
2 La domanda risarcitoria è fondata nei termini che seguono.
I) Emerge ex actis l'inadempimento contrattuale del prestatore d'opera.
Le risultanze istruttorie hanno acclarato che:
- la gru a torre automontante FM Gru mod.1035 RBI (fabbricata nel 2003) in uso alla proprietaria nel cantiere edile di via Torino in San Giorgio Jonico, durante le operazioni di smontaggio affidate alla
[...]
, ha subito un sensibile piegamento del secondo elemento della torre verticale e lo CP_1
strefolamento del cavo di tiro perché sottoposto ad una forza di trazione prossima al carico di rottura
(pagg.
5-7 a.t.p.);
- la deformazione del modulo della struttura portante è eziologicamente riconducibile (secondo la regola causalistica del “più probabile che non”) ad una errata ed incauta manovra dell'operatore, discostatosi,
durante la fase di chiusura dei bracci, dalle prescrizioni dettate dal costruttore nel manuale di istruzioni del macchinario (pagg.70 e segg.) sì da provocarne il collasso strutturale e la conseguente incurvatura e
Per_ piegatura del longherone. E' quanto rileva il c.t.u. ing. dopo aver esaminato anche il video che documenta la fase cruciale delle manovre di smontaggio ed il suo esito infausto (v. allegato).
Gli elementi in possesso non depongono per una diversa dinamica ricostruttiva e per la tesi di parte convenuta, secondo cui il cedimento strutturale della gru sarebbe stato originato da presunte disfunzioni o carenze manutentive delle sue componenti meccaniche - in primis del cilindro oleodinamico - che avrebbero ostacolato il normale ripiegamento del braccio e costretto gli incaricati all'inevitabile manovra di emergenza (che il c.t.u. tuttavia esclude sia stata posta in essere).
La funzionalità della gru edile “ante sinistro”, peraltro, è avvalorata proprio dal contegno dei tecnici della
, i quali non hanno riscontrato, (in occasione dell'intervento manutentivo del luglio '19 e) prima CP_1
delle manovre di smontaggio, apparenti anomalie strutturali o altre criticità (come la denunciata ossidazione dell'elemento della torre nella sezione prossima all'asse di articolazione) ostative ad un loro intervento.
3 Del resto, se si fossero palesati inconvenienti sarebbe stato logico - e doveroso - attendersi dagli addetti della Pronto Gru l'astensione o l'immediato blocco delle operazioni in corso.
Va da se che la Società cui è stato commissionato lo smontaggio della gru risponde del negligente operato dei suoi dipendenti o incaricati (art.1228 c.c.).
II) Il sinistro ha cagionato danni patrimoniali all'attrice.
In primis, l' ha diritto di essere risarcita per la perduta funzionalità del mezzo di Parte_1
sollevamento.
Il c.t.u. ha rimarcato che la gru, non più operativa post evento, è insuscettibile di un conveniente riutilizzo poiché gli interventi strutturali di rimessione in pristino stato - segnatamente, la sostituzione dell'intero secondo modulo irreparabilmente danneggiato - avrebbero un costo sproporzionato rispetto alla fruibilità
del bene.
L'ausiliario, pertanto, tramite indagini di mercato è pervenuto a stimare in euro 21.000,00 il costo medio ante sinistro di una gru usata dalle caratteristiche similari, quantum che appare congruo perché riflette la realtà delle contrattazioni - e, in quest'ottica, il dato non trascurabile che la gru in esame non risulta sottoposta a periodica verifica ispettiva ex lege - e quindi si lascia preferire al criterio standardizzato
(anch'esso indicato dal consulente) che elabora il valore del cespite secondo coefficienti di decremento del macchinario direttamente proporzionali al suo arco di vita utile e schemi di calcolo preordinati.
La sostiene che, ai fini risarcitori, deve detrarsi il valore del relitto onde evitare una indebita CP_1
“locupletatio” per il danneggiato.
Vi è però che i possibili introiti legati alla vendita dei materiali di recupero e del rottame metallico postulano l'accollo degli oneri economici necessari per la dismissione della gru ormai inservibile;
osserva correttamente il c.t.u. che le principali componenti devono essere smontate e le strutture metalliche tagliate e ridotte in volume onde poi provvedere alla loro movimentazione e carico per il trasporto al demolitore. La dettagliata analisi costi/ricavi elaborata dall'ausiliario - che appare immune da censure -
4 esclude che l' possa conseguire una utilitas dal possesso del relitto (v. pagg.
9-11 della Parte_1
consulenza).
* * * * * * *
In secondo luogo, l'Impresa ha diritto di essere ristorata del danno legato all'indisponibilità della gru edile nell'arco temporale necessario per rimpiazzare il macchinario.
L'attrice ha provato di aver sostenuto maggiori costi, in termini di giornate lavorative ed operazioni di cantiere, per ovviare alla mancanza del macchinario.
Il teste ing. , direttore dei lavori presso il neo cantiere di via Salvo D'Acquisto in San Giorgio Ionico, Tes_1
ha confermato che, in assenza dell'attrezzatura di sollevamento, le maestranze dell'Impresa hanno dovuto sopportare maggiori carichi di lavoro nella fase di edificazione dei primi due impalcati dell'erigendo edificio ed è stato indispensabile il noleggio di un mezzo sostitutivo (autocarro dotato di apposita gru) per lo scarico del ferro e di altro materiale edile e di una betonpompa per il getto del cemento.
L'utilizzo di quei macchinari in assenza della gru ritorna anche nelle testimonianze degli operai e
Tes_ collaboratori dell'Impresa che hanno lavorato sul cantiere (v. deposizioni dei testi , , , Tes_2 Tes_4
e ) ed è corroborato dalle fatture passive e dai d.d.t relativi a quelle operazioni. Tes_5 Tes_6
Il c.t.u. ha stimato in tredici giorni il tempo necessario per dotarsi di altra gru similare e, correlativamente,
in euro 3.515,72 il costo “aggiuntivo” per manodopera sostenuto in quel lasso temporale dall'
[...]
al fine di sopperire all'indisponibilità della gru, desunto dalle buste paga degli operai. Ha poi Parte_1
rilevato, sempre quali oneri aggiuntivi nel periodo 7-20.11.2019, i costi di euro 843,00 per l'impiego della betonpompa concessa dalla e di euro 81,90 per il servizio aggiuntivo di scarico del Controparte_2
materiale in cantiere affidato alla Delifer s.r.l.
I rilievi e le valutazioni del consulente sono condivisibili ragion per cui è maturato il diritto al rimborso di euro 4.440,62; la richiesta di maggiori somme parametrata al 11.2.2020 (data di effettiva installazione della nuova gru in cantiere) è comunque ingiustificata alla luce di quanto disposto dall'art.1227/2 c.c.
5 Infondate sono le ulteriori contestazioni della . CP_1
Le trattative tra le parti volte ad evitare la lite giudiziaria sono state avviate il 18-19.11.2019 (dopo dodici giorni dal sinistro, spatium sostanzialmente coincidente con quello posto a base dei danni da inutilizzo temporaneo della gru) e la danneggiante ha offerto in godimento una gru sostitutiva “a costo zero” solo in funzione, e nell'ambito, di un accordo transattivo che è poi sfumato.
Per altro verso, il recesso dalle trattative operato il 25.11.2019 dall' (dopo aver stilato solo Parte_1
una minuta di accordo, non ancora perfezionato) non può ritenersi ingiustificato - se è vero che la prevista riparazione (mediante saldatura) della torre principale della gru è stata bollata dal c.t.u. come soluzione inefficiente ed inidonea ad assicurare la conservazione degli standard di sicurezza del modulo portante - e in ogni caso non ha concorso a cagionare il danno né ad aggravarlo, come assume invece parte convenuta sul presupposto (indimostrato) che la gru fosse “ormai fatiscente” all'epoca del sinistro.
Non vi è spazio, quindi, per una riduzione del quantum risarcibile.
* * * * * * *
Nella domanda di risarcimento vanno ricompresi, quale componente del danno, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali compensativi.
La sorte capitale di euro 25.440,62, rivalutata secondo indici Istat dall'epoca di verificazione del danno
(novembre '19) sino all'attualità, ammonta ad euro 30.274,34.
Facendo corretta applicazione dei principi di cui a Cass. S/U 17.2.1995 n.1712, gli interessi si calcolano sull'importo rivalutato anno per anno, ragion per cui ammontano ad euro 3.144,46.
Sul credito risarcitorio così liquidato, pari ad euro 33.418,80, decorrono gli interessi legali di mora dalla decisione sino all'effettivo soddisfo.
* * * * * * *
Alla non spetta il chiesto corrispettivo di euro 1.357,43 per lo smontaggio della gru (v. fattura) CP_1
6 avendo la committente fondatamente eccepito l'altrui grave inadempienza.
* * * * * * *
Gli oneri processuali (che includono pure i documentati compensi versati al consulente di parte:
Cass.19/31030; Cass.03/4357) vanno posti a carico della Società soccombente.
In dettaglio, le spese e competenze da rifondere a parte attrice vanno così liquidate:
a) per la procedura di accertamento tecnico preventivo euro 6.915,69 (euro 5.905,69 per esborsi, di cui euro 3.181,50 versati ai propri consulenti;
euro 1.010,00 per compenso ex d.m. n.55/2014);
b) per il giudizio ordinario euro 6.498,00 (euro 286,00 per esborsi;
euro 6.212,00 per compenso ex d.m.
n.147/2022).
Per_ Gli oneri della c.t.u. integrativa redatta dall'ing. già liquidati con decreto del 18.7.24, vanno posti a carico della , fermo il vincolo della solidarietà nei rapporti esterni con il consulente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, disattesa ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accertata la responsabilità contrattuale della per l'evento lesivo oggetto di causa, Controparte_1
condanna, a titolo risarcitorio, la predetta società al pagamento in favore della Parte_1
dell'importo di euro 33.418,80 oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
[...]
- condanna la a rifondere alla controparte le spese e competenze di lite, che liquida Controparte_1
in complessivi euro 13.413,69 oltre rsg, iva e cap;
- pone gli oneri della c.t.u. definitivamente a carico della Società convenuta.
Taranto, 10.11.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.5964/22 di R.G. avente ad oggetto “risarcimento danni”
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo e Alessandro Giorgio Lovelli, come da procura in calce alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori del 17.12.24)
ATTRICE
e
Controparte_1
(rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Meneguzzo e Antonio Console, come da procura allegata alla comparsa di costituzione)
CONVENUTA
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All'udienza del 1.7.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le loro conclusioni, qui da aversi richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha convenuto in giudizio la , cui erano state affidate le Parte_1 Controparte_1
operazioni di smontaggio della propria gru edile in data 6.11.19, ritenendola responsabile dell'irreparabile danneggiamento del bene, causato dalle errate manovre di chiusura eseguite dal dipendente della società -
riprese da telecamera ed accertate in sede di a.t.p. - che avevano provocato una deformazione della torre verticale all'altezza dell'inserzione dei montanti sì da rendere inservibile il macchinario.
L'attrice, pertanto, ha chiesto la condanna di controparte al risarcimento del danno patrimoniale legato al valore della gru (la cui riparazione era antieconomica) ed al mancato utilizzo della stessa sul cantiere sino a tutto l'11.2.20, danno pari a euro 32.700,00 o alla diversa somma ritenuta di giustizia, nonché alla rifusione delle spese di lite, inclusi i costi sostenuti per la procedura di accertamento preventivo.
La ha resistito l'avversa domanda, evidenziando in primo luogo di essersi spesa ante Controparte_1
causam per definire bonariamente la vicenda e contenere i danni lamentati dall'attrice, la quale aveva receduto ingiustificatamente da trattative ormai concluse;
ha poi contestato la fondatezza degli addebiti e,
segnatamente, la dinamica dell'incidente poiché il cedimento strutturale e la caduta della gru era dovuta con tutta probabilità alla sua scarsa manutenzione, palesata dalla ruggine presente in più punti e dall'insufficiente lubrificazione del pistone, ed al malfunzionamento delle parti interessate dalle operazioni di smontaggio, che aveva reso necessaria la manovra di emergenza;
sotto altro profilo, era da ritenersi incongrua la quantificazione del valore della gru in esercizio sin dal '03 (ed acquistata usata per il prezzo di euro 10.000), anche perché non era stato decurtato il valore del relitto, rimasto nella disponibilità di controparte;
del pari inattendibile era la quantificazione dei maggiori costi sostenuti, in termini di giornate lavorative ed operazioni di cantiere, per ovviare alla mancanza della gru;
la deducente vantava poi un controcredito di euro 1.357,43 per lo smontaggio della gru presso altro cantiere, da opporre in compensazione.
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2 La domanda risarcitoria è fondata nei termini che seguono.
I) Emerge ex actis l'inadempimento contrattuale del prestatore d'opera.
Le risultanze istruttorie hanno acclarato che:
- la gru a torre automontante FM Gru mod.1035 RBI (fabbricata nel 2003) in uso alla proprietaria nel cantiere edile di via Torino in San Giorgio Jonico, durante le operazioni di smontaggio affidate alla
[...]
, ha subito un sensibile piegamento del secondo elemento della torre verticale e lo CP_1
strefolamento del cavo di tiro perché sottoposto ad una forza di trazione prossima al carico di rottura
(pagg.
5-7 a.t.p.);
- la deformazione del modulo della struttura portante è eziologicamente riconducibile (secondo la regola causalistica del “più probabile che non”) ad una errata ed incauta manovra dell'operatore, discostatosi,
durante la fase di chiusura dei bracci, dalle prescrizioni dettate dal costruttore nel manuale di istruzioni del macchinario (pagg.70 e segg.) sì da provocarne il collasso strutturale e la conseguente incurvatura e
Per_ piegatura del longherone. E' quanto rileva il c.t.u. ing. dopo aver esaminato anche il video che documenta la fase cruciale delle manovre di smontaggio ed il suo esito infausto (v. allegato).
Gli elementi in possesso non depongono per una diversa dinamica ricostruttiva e per la tesi di parte convenuta, secondo cui il cedimento strutturale della gru sarebbe stato originato da presunte disfunzioni o carenze manutentive delle sue componenti meccaniche - in primis del cilindro oleodinamico - che avrebbero ostacolato il normale ripiegamento del braccio e costretto gli incaricati all'inevitabile manovra di emergenza (che il c.t.u. tuttavia esclude sia stata posta in essere).
La funzionalità della gru edile “ante sinistro”, peraltro, è avvalorata proprio dal contegno dei tecnici della
, i quali non hanno riscontrato, (in occasione dell'intervento manutentivo del luglio '19 e) prima CP_1
delle manovre di smontaggio, apparenti anomalie strutturali o altre criticità (come la denunciata ossidazione dell'elemento della torre nella sezione prossima all'asse di articolazione) ostative ad un loro intervento.
3 Del resto, se si fossero palesati inconvenienti sarebbe stato logico - e doveroso - attendersi dagli addetti della Pronto Gru l'astensione o l'immediato blocco delle operazioni in corso.
Va da se che la Società cui è stato commissionato lo smontaggio della gru risponde del negligente operato dei suoi dipendenti o incaricati (art.1228 c.c.).
II) Il sinistro ha cagionato danni patrimoniali all'attrice.
In primis, l' ha diritto di essere risarcita per la perduta funzionalità del mezzo di Parte_1
sollevamento.
Il c.t.u. ha rimarcato che la gru, non più operativa post evento, è insuscettibile di un conveniente riutilizzo poiché gli interventi strutturali di rimessione in pristino stato - segnatamente, la sostituzione dell'intero secondo modulo irreparabilmente danneggiato - avrebbero un costo sproporzionato rispetto alla fruibilità
del bene.
L'ausiliario, pertanto, tramite indagini di mercato è pervenuto a stimare in euro 21.000,00 il costo medio ante sinistro di una gru usata dalle caratteristiche similari, quantum che appare congruo perché riflette la realtà delle contrattazioni - e, in quest'ottica, il dato non trascurabile che la gru in esame non risulta sottoposta a periodica verifica ispettiva ex lege - e quindi si lascia preferire al criterio standardizzato
(anch'esso indicato dal consulente) che elabora il valore del cespite secondo coefficienti di decremento del macchinario direttamente proporzionali al suo arco di vita utile e schemi di calcolo preordinati.
La sostiene che, ai fini risarcitori, deve detrarsi il valore del relitto onde evitare una indebita CP_1
“locupletatio” per il danneggiato.
Vi è però che i possibili introiti legati alla vendita dei materiali di recupero e del rottame metallico postulano l'accollo degli oneri economici necessari per la dismissione della gru ormai inservibile;
osserva correttamente il c.t.u. che le principali componenti devono essere smontate e le strutture metalliche tagliate e ridotte in volume onde poi provvedere alla loro movimentazione e carico per il trasporto al demolitore. La dettagliata analisi costi/ricavi elaborata dall'ausiliario - che appare immune da censure -
4 esclude che l' possa conseguire una utilitas dal possesso del relitto (v. pagg.
9-11 della Parte_1
consulenza).
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In secondo luogo, l'Impresa ha diritto di essere ristorata del danno legato all'indisponibilità della gru edile nell'arco temporale necessario per rimpiazzare il macchinario.
L'attrice ha provato di aver sostenuto maggiori costi, in termini di giornate lavorative ed operazioni di cantiere, per ovviare alla mancanza del macchinario.
Il teste ing. , direttore dei lavori presso il neo cantiere di via Salvo D'Acquisto in San Giorgio Ionico, Tes_1
ha confermato che, in assenza dell'attrezzatura di sollevamento, le maestranze dell'Impresa hanno dovuto sopportare maggiori carichi di lavoro nella fase di edificazione dei primi due impalcati dell'erigendo edificio ed è stato indispensabile il noleggio di un mezzo sostitutivo (autocarro dotato di apposita gru) per lo scarico del ferro e di altro materiale edile e di una betonpompa per il getto del cemento.
L'utilizzo di quei macchinari in assenza della gru ritorna anche nelle testimonianze degli operai e
Tes_ collaboratori dell'Impresa che hanno lavorato sul cantiere (v. deposizioni dei testi , , , Tes_2 Tes_4
e ) ed è corroborato dalle fatture passive e dai d.d.t relativi a quelle operazioni. Tes_5 Tes_6
Il c.t.u. ha stimato in tredici giorni il tempo necessario per dotarsi di altra gru similare e, correlativamente,
in euro 3.515,72 il costo “aggiuntivo” per manodopera sostenuto in quel lasso temporale dall'
[...]
al fine di sopperire all'indisponibilità della gru, desunto dalle buste paga degli operai. Ha poi Parte_1
rilevato, sempre quali oneri aggiuntivi nel periodo 7-20.11.2019, i costi di euro 843,00 per l'impiego della betonpompa concessa dalla e di euro 81,90 per il servizio aggiuntivo di scarico del Controparte_2
materiale in cantiere affidato alla Delifer s.r.l.
I rilievi e le valutazioni del consulente sono condivisibili ragion per cui è maturato il diritto al rimborso di euro 4.440,62; la richiesta di maggiori somme parametrata al 11.2.2020 (data di effettiva installazione della nuova gru in cantiere) è comunque ingiustificata alla luce di quanto disposto dall'art.1227/2 c.c.
5 Infondate sono le ulteriori contestazioni della . CP_1
Le trattative tra le parti volte ad evitare la lite giudiziaria sono state avviate il 18-19.11.2019 (dopo dodici giorni dal sinistro, spatium sostanzialmente coincidente con quello posto a base dei danni da inutilizzo temporaneo della gru) e la danneggiante ha offerto in godimento una gru sostitutiva “a costo zero” solo in funzione, e nell'ambito, di un accordo transattivo che è poi sfumato.
Per altro verso, il recesso dalle trattative operato il 25.11.2019 dall' (dopo aver stilato solo Parte_1
una minuta di accordo, non ancora perfezionato) non può ritenersi ingiustificato - se è vero che la prevista riparazione (mediante saldatura) della torre principale della gru è stata bollata dal c.t.u. come soluzione inefficiente ed inidonea ad assicurare la conservazione degli standard di sicurezza del modulo portante - e in ogni caso non ha concorso a cagionare il danno né ad aggravarlo, come assume invece parte convenuta sul presupposto (indimostrato) che la gru fosse “ormai fatiscente” all'epoca del sinistro.
Non vi è spazio, quindi, per una riduzione del quantum risarcibile.
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Nella domanda di risarcimento vanno ricompresi, quale componente del danno, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali compensativi.
La sorte capitale di euro 25.440,62, rivalutata secondo indici Istat dall'epoca di verificazione del danno
(novembre '19) sino all'attualità, ammonta ad euro 30.274,34.
Facendo corretta applicazione dei principi di cui a Cass. S/U 17.2.1995 n.1712, gli interessi si calcolano sull'importo rivalutato anno per anno, ragion per cui ammontano ad euro 3.144,46.
Sul credito risarcitorio così liquidato, pari ad euro 33.418,80, decorrono gli interessi legali di mora dalla decisione sino all'effettivo soddisfo.
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Alla non spetta il chiesto corrispettivo di euro 1.357,43 per lo smontaggio della gru (v. fattura) CP_1
6 avendo la committente fondatamente eccepito l'altrui grave inadempienza.
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Gli oneri processuali (che includono pure i documentati compensi versati al consulente di parte:
Cass.19/31030; Cass.03/4357) vanno posti a carico della Società soccombente.
In dettaglio, le spese e competenze da rifondere a parte attrice vanno così liquidate:
a) per la procedura di accertamento tecnico preventivo euro 6.915,69 (euro 5.905,69 per esborsi, di cui euro 3.181,50 versati ai propri consulenti;
euro 1.010,00 per compenso ex d.m. n.55/2014);
b) per il giudizio ordinario euro 6.498,00 (euro 286,00 per esborsi;
euro 6.212,00 per compenso ex d.m.
n.147/2022).
Per_ Gli oneri della c.t.u. integrativa redatta dall'ing. già liquidati con decreto del 18.7.24, vanno posti a carico della , fermo il vincolo della solidarietà nei rapporti esterni con il consulente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, disattesa ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accertata la responsabilità contrattuale della per l'evento lesivo oggetto di causa, Controparte_1
condanna, a titolo risarcitorio, la predetta società al pagamento in favore della Parte_1
dell'importo di euro 33.418,80 oltre interessi legali dalla decisione al saldo;
[...]
- condanna la a rifondere alla controparte le spese e competenze di lite, che liquida Controparte_1
in complessivi euro 13.413,69 oltre rsg, iva e cap;
- pone gli oneri della c.t.u. definitivamente a carico della Società convenuta.
Taranto, 10.11.2025 IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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