Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/03/2026, n. 4566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4566 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04566/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12094/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12094 del 2025, proposto da NG ET, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Russo, Enrico D'AN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza in data 31.03.2025, n.° 3870/2025, del Tribunale di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. VA TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio si domanda di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione al dettato della pronunzia giurisdizionale indicata in epigrafe e di disporre le necessarie misure per la sua esecuzione.
In particolare, la ricorrente, docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, ha adito il Tribunale ordinario di Roma (RM), sez. lavoro, recante R.G. 21532/2024, al fine di vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, mediante corresponsione della cd. “Carta del Docente” per gli anni in cui ha prestato servizio.
All'esito del menzionato giudizio, con la Sentenza n.° 3870/2025 emessa dal Tribunale di Roma (RM), resa pubblica in data 29.03.2025, il Ministero è stato condannato ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della ricorrente la somma di euro 2.500,00.
Di tale pronunzia si chiede l’ottemperanza nella presente sede.
L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
All’udienza menzionata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e termini che seguono.
Va premesso che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
L’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronunzia di cui viene domandata l’ottemperanza e sopra richiamata sommariamente non appare essere stata svolta e non emergono negli atti di causa elementi di qualsiasi genere che dimostrino il contrario o sopravvenienze che consentano di valutare eventuali elementi ostativi.
In particolare, a fronte di quanto allegato dai ricorrenti in ordine all’inadempimento di parte resistente, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni con riguardo alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.
La parte resistente deve pertanto essere condannata a provvedere.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla citata pronunzia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente come in dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, prendendo a riferimento quelli relativi alle esecuzioni mobiliari, maggiormente attinenti alla fattispecie (ex art. 3 D.M. 55/2014). Vale altresì notare che: (i) pure prendendo a riferimento i parametri dell’ordinario ricorso al TAR, nella fattispecie, ai sensi dell’art. 4 comma 1 D.M. 55/2014, occorre tenere conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio ed a questa stregua vanno applicati i “minimi” atteso il carattere elementare del ricorso; (ii) la fase decisionale non può essere liquidata, in quanto è virtualmente indistinguibile dalla fase di studio e da quella introduttiva, atteso che non sono state espletate reali attività difensionali in vista della decisione, ed ai sensi dal D.M. 55/2014 (art. 4, comma 5) sussiste il principio della liquidazione per fasi; (iii) va applicata la riduzione del 30% per l’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto, trattandosi della mera richiesta dell’esecuzione di una sentenza del G.O.; (iv) vanno richiamate, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le recenti sentenze della Sezione VII del Consiglio di Stato nn. 7251, 6935, 6923 e 6924 del 2025..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione, pertanto:
- condanna il Ministero resistente a dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, in caso di perdurante inadempimento provvederà a dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione;
- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti in misura pari a complessivi euro 800 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA, Presidente
VA TI, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TI | AN MA |
IL SEGRETARIO