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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/09/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3388/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3388/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA LAURA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR, 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SALA LAURA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANELLI Controparte_1 C.F._2 GIUDITTA CATERINA e dell'avv. BERGAMINI MARIA CRISTINA ( ) C.F._3 VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 30 MODENA;
elettivamente domiciliato in V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 30 MODENA presso il difensore avv. PAGANELLI GIUDITTA CATERINA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, così statuire:
pagina 1 di 23 Dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Bologna (BO), il 26.06.1989 e nato a Modena (MO), il [...], in [...] Controparte_1 matrimonio concordatario contratto a Monzuno (BO), il giorno 22.10.2011, in regime di comunione dei beni, atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Monzuno nell'anno 2011, Atto
N. 6, Parte 2, Serie A, Ufficio UNO, al contempo ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza nei Registri dello Stato Civile.
Con riserva di agire in via autonoma per la divisione dei beni mobili registrati e immobili, nonché per la liquidazione degli importi certi, liquidi ed esigibili documentati, in favore della moglie sig.ra
[...]
e a carico del marito sig. Parte_1 Controparte_1
Pronunciare all'esito dell'istruttoria per le restanti questioni sentenza definitiva per la separazione dei coniugi con addebito al marito sig. accertate le condotte vessatorie e i Controparte_1 maltrattamenti procurati alla moglie e alle figlie, in violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio;
Condannare per l'effetto, il sig. al risarcimento del danno biologico, morale e Controparte_1 materiale, per le violazioni agli obblighi ex art. 143 c.c., nella somma che sarà ritenuta equa e/o provata all'esito dell'istruttoria;
Confermare l'assegnazione alla signora della casa familiare, già di proprietà dei suoi Parte_1 genitori, posta a Vado- Monzuno (BO), P.zza delle Libertà, 6 con tutti gli arredi;
Disporre all'esito della C.T.U. l'affido esclusivo alla madre, delle figlie minori , Parte_1 Per_1
e confermando il collocamento presso di lei, nella casa familiare a Vado- Monzuno Per_2 Per_3
(BO), P.zza delle Libertà, 6, valutando i termini e le condizioni di visita del padre, se necessario anche alla presenza del Servizio Sociale incaricato.
Con obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro, ex art. 337sexies, c. 2 c.c. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, pena il risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per le difficoltà di reperire il soggetto.
In subordine, qualora la consulenza tecnica d'ufficio, concluda per la sussistenza in capo al padre, sig.
delle condizioni psicofisiche e idonee capacità genitoriali, tali da poter confermare Controparte_1
l'affido condiviso, disposto in udienza presidenziale, cessate le condotte minacciose poste in essere in danno alla moglie e alle figlie, valutare il progetto educativo e di gestione all'esito della consulenza, ritenuto migliore per le minori, ovvero confermare il calendario proposto in udienza presidenziale:
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alterni, prendendole da scuola o da casa della madre dal venerdì ore 17,30 alla domenica sera ore 21, quando le riaccompagnerà a casa dalla madre dopo averle fatte cenare e un giorno infrasettimanale, quando non ha il weekend, prendendole da scuola pagina 2 di 23 o da casa della madre dalle ore 17,30 fino alle 21, quando le riaccompagnerà a casa della madre dopo averle fatte cenare.
- durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno almeno sette giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno Natale e Capodanno, a partire dal corrente anno trascorreranno la Vigilia con la madre e il Natale con il padre dalle ore 11,00, successivamente staranno con il padre dal 26.12 fino al 31.12 alle ore 10,00, quando questi le riaccompagnerà a casa dalla madre e staranno con lei dal
31.12. fino alla Befana;
- durante le vacanze Pasquali trascorreranno metà tempo con un genitore e metà con l'altro alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta a partire dal 2024 trascorreranno la Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre;
- durante le vacanze estive staranno col padre per tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 30 Aprile di ogni anno
- ogni altra ricorrenza dovrà essere di volta in volta concordata tra i genitori (compleanni, anniversari, etc.) tenuto conto del calendario ordinario di visita e del principio di alternanza.
Per l'effetto le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascun genitore autonomamente quando le avrà con sé. La madre viene autorizzata a firmare autonomamente i permessi scolastici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: partecipazione a recite, uscite anticipate, visite guidate, nulla osta privacy, eventi ricreativi- sportivi organizzati dalla scuola) nonché la nomina del pediatra/medico di base, con il solo impegno di informare il padre di quanto andrà ad autorizzare.
Disporre, rilevata l'autonomia economica dei coniugi tra loro, a carico del sig. Controparte_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie minori , e nella misura di € Per_1 Per_2 Per_3
200,00 ciascuna, oltre rivalutazione annuale ISTAT, fino al raggiungimento della loro indipendenza ed autosufficienza economica, importi da versare mensilmente entro il giorno 5 sul conto intestato alla madre, oltre alla rifusione delle spese straordinarie necessarie (Protocollo del Tribunale di Bologna del
09.08.2017) nella misura del 50% con termine per il rimborso entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione delle ricevute, come anticipate dalla moglie dal dì della domanda;
Condannare il sig. già al momento della pronuncia della sentenza parziale di separazione, al CP_1 pagamento delle somme documentate, non saldate dal dì della domanda, per spese straordinarie, così per quelle maturate e non versate fino alla sentenza definitiva;
pagina 3 di 23 Disporre il diritto a ricevere l'assegno unico per le figlie nella misura del 100% a favore della madre collocataria, in caso di affido esclusivo, in subordine, confermato l'affido condiviso, il diritto di ciascun genitore ad ottenere il 50% dell'assegno unico.
Disporre che i genitori si diano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
In via istruttoria si riserva sin d'ora la nomina di un consulente di parte, si chiede l'Ill.mo Giudice
Voglia ordinare l'integrazione dei documenti reddituali del sig. incompleti, nonché ammettere CP_1 prova per testi su tutte le circostanze esposte, previa capitolazione, nei termini concedenti ex art. 183,
VI co. c.p.c., riservandosi in quella sede la nomina di tutti i testi (tra questi , Testimone_1 Tes_2
, , )
[...] Tes_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 con ulteriore articolazione, oltre alle produzioni documentali nei termini di legge.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, confermata l'inammissibilità nel presente procedimento, delle domande di scioglimento della comunione e di divisione di beni, per le ragioni esposte in atti, in via istruttoria, ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti capitoli, dedotti nella memoria ex art 183, comma 6, n. 2, cpc:
1) Vero che i coniugi si sono conosciuti nel 2006, e che all'epoca il Sig. viveva a Modena con CP_1 la propria famiglia d'origine, e dal 2009 iniziava a lavorare come operaio edile nella ditta IC Srl
2) Vero che all'epoca, la Sig.ra che lavorava presso l'azienda di famiglia, avviò una attività Parte_1 di lavanderia in proprio, a Sasso Marconi;
dica il teste se il marito ha fornito il suo sostegno alla attività della moglie e con quali modalità
3) Vero che i Sigg.ri e si sposarono quando scoprirono di essere in attesa dalla CP_1 Parte_1 nascita della primogenita
4) Vero che, in tale circostanza, la moglie ritornava a lavorare nella azienda di famiglia, cessando l'attività della lavanderia con un saldo passivo, che in seguito il Sig. ha contribuito a saldare CP_1
5) Vero che la madre del ricorrente elargì la somma di € 20.000, che fu destinata in parte (€ 8.000) a ed con apertura di un libretto a loro nome, ed il residuo venne utilizzato per il Per_1 Per_2 sostentamento della famiglia
6) Vero che negli anni 2014 – 2018 il Sig. pagava € 350 mensili per ripianare i debiti della CP_1 lavanderia stireria della moglie in Sasso Marconi, ed € 340 mensili circa per il finanziamento contratto con Santander per l'acquisto dell'automobile di famiglia pagina 4 di 23 7) Vero che la Sig.ra ha sempre gestito tutte le questioni pratiche e burocratiche della Parte_1 famiglia, e che il marito lavorava presso la IC Srl, spesso fuori sede e anche lontano da casa
8) Vero che quando aveva pochi mesi, il Sig. lavorò per sei mesi in un cantiere a Milano Per_1 CP_1
e tutti i giorni faceva la spola avanti e indietro, per stare vicino alla moglie che era rimasta a Vado
9) Vero che dopo la nascita della secondogenita il Sig. rinunciò al football, sport che praticava CP_1
a livello agonistico da 7/8 anni
10) Vero che, presso la IC Srl lavorava dalle 7 del mattino circa e restava fuori tutto il giorno, spesso in trasferta in cantieri sparsi in tutta la regione, e lavorava anche il sabato per tutta la giornata
11) Vero che, durante la convivenza, quando il papà tornava dal lavoro la sera, le figlie gli correvano incontro, insieme giocavano oppure guardavano un film alla TV, e che la famiglia faceva escursioni nel bosco vicino o nel percorso verso Monte Sole, o gite a Fico, come da doc. 4 che si rammostra;
dica il teste se ricorda altre occasioni di condivisione familiare di relax e divertimento
12) Vero che a Maggio 2022, in occasione della comunione di , la famiglia ha festeggiato con un Per_1 pranzo al ristorante Ca' Vecchia di Sasso Marconi con cinquanta persone e che a giugno 2022 i coniugi sono stati testimoni di nozze del fratello del Sig. CP_1
13) Vero che i primi screzi nella vita matrimoniale si sono manifestati nell'estate 2022
14) Vero che, negli ultimi otto – dieci mesi prima del periodo anzidetto, la Sig.ra si era Parte_1 sottoposta a un intenso dimagramento, cui era anche seguito un cambiamento nella relazione col marito
15) Vero che, nell'estate 2022, la moglie rimaneva dai genitori con le figlie anche a cena e il Sig.
[...] trascorreva le sue serate da solo CP_1
16) Vero che la Sig.ra ha trascorso le vacanze estive 2022 da sola con le figlie, andando in Parte_1
Campania dai parenti e dopo ferragosto è partita per la Toscana, senza riferire al marito dov'era con le figlie
17) Vero che nell'estate 2022 il Sig. è rimasto a casa da solo, in ferie e senza figlie CP_1
18) Vero che a settembre 2022 la coppia aveva iniziato un percorso di mediazione familiare e che dopo il primo incontro la Sig.ra ha rifiutato di proseguire Parte_1
19) Vero che nella primavera 2022 il padre aveva manifestato la sua contrarietà a che possedesse Per_1
e usasse senza limiti un cellulare, che le era stato regalato da una amica della madre in occasione della comunione, e che la madre gliene concesse l'uso, contraddicendo il padre e dicendo davanti alla bambina che era “ridicolo”
20) Vero che, dopo l'uscita di casa del Sig. a Ottobre 2022, le parti si accordavano in via CP_1 bonaria a che lui tenesse le figlie a weekend alternati pagina 5 di 23 21) Vero che nel fine settimana del 12 e 13 novembre 2022, il primo in cui i genitori si erano accordati affinché le bambine stessero col padre, non aveva voluto rimanere a dormire, e la madre l'aveva Per_1 supportata nella decisione
22) Vero che in tale weekend e rimanevano a dormire dal padre dal venerdì alla Per_2 Per_3 domenica
23) Vero che tale fine settimana è trascorso serenamente e positivamente, senza che le figlie manifestassero alcun disagio
24) Vero che, durante le vacanze di Natale 2022, le parti si erano accordate affinchè le figlie stessero col padre dal 25 al 28 dicembre e dall'1 al 2 gennaio, ma che la Sig.ra venne a Modena sia la Parte_1 sera del 25 che quella del 26 dicembre per prenderle e riportarle a Modena il mattino successivo
25) Dica il teste se la madre ha riportato le figlie dal padre dopo la sera del 26/12/22
26) Vero che il 1° gennaio 2023, quando il Sig. si recava a Vado a prendere le figlie, veniva CP_1 lasciato fuori dal cancello in attesa, in strada in auto per circa un'ora davanti casa dei nonni materni
27) Vero che in tale occasione, quando uscirono in cortile e il padre era costretto a Per_2 Per_3 dialogare con loro attraverso la recinzione in quanto non gli venne aperto il cancello
28) Vero che in tale occasione la Sig.ra si presentò con il solo zainetto di che fu Parte_1 Per_3
l'unica pertanto a recarsi dal padre
29) Vero che la sera del 6 gennaio 2023 la Sig.ra si recava a Modena a riprendere e Parte_1 Per_2
a casa del padre, lasciando solo per il pernotto e che ometteva di riaccompagnare le altre Per_1 Per_3 due figlie il giorno successivo
30) Vero che anche la sera di sabato 21 gennaio 2023, la Sig.ra si recava a Modena a Parte_1 riprendere e a casa del padre, omettendo di riportarle la domenica mattina successiva Per_2 Per_1
31) Dica il teste se dopo la giornata del 19 marzo 2023, quando e si erano recate a Per_2 Per_3
Modena dal padre, il Sig. ha trascorso del tempo, a Modena, a Vado o in altre località, con le CP_1 due figlie più grandi
32) Vero che ad Agosto 2023 ha trascorso alcuni giorni di vacanza col papà e le zie a Per_3
Cattolica, e che al termine aveva chiesto di restare ancora un paio di giorni;
dica il teste se è a conoscenza della risposta della Sig.ra Parte_1
33) Vero che la Sig.ra vive nella casa intestata ai genitori Parte_1
34) Vero che il mutuo ipotecario con è stato contratto dalla Sig.ra per l'acquisto di CP_2 Parte_1 altro immobile, sito in Monzuno (BO), Via Val Di Setta n. 2
35) Vero che il mutuo gravante sul magazzino è coperto dal canone di locazione del bene, affittato alla
IC Srl, e che vi è un guadagno di € 200 mensili circa, introitato dalla Sig.ra Parte_1
pagina 6 di 23 36) Vero che, quando il padre si reca a Vado per prendere dialoga con il padre Per_3 Per_2
37) Vero che accetta i regali che il padre porta alle figlie, tra gli ultimi un burrocacao e la Per_2 mimosa per l'8 marzo
38) Vero che, in data 7/3/24, quando i genitori dovevano recarsi all'incontro con l'ausiliaria della Ctu, il padre si recò a Vado per prendere da scuola, scoprì che la madre l'aveva già prelevata Per_3
39) Vero che il Sig. è rimasto da solo a Vado, in attesa che la bambina pranzasse con la madre CP_1
40) Vero che, quando il padre si reca a Vado per prendere la madre fa scendere le bambine in Per_3 strada, e omette ogni forma di saluto e di dialogo con il coniuge
Si indicano a testimoni le Sigg.re e , entrambe residenti a [...]; Tes_8 Testimone_9 nel merito, si chiede che il Tribunale di Bologna voglia così provvedere:
- assegnare alla Sig.ra la casa coniugale, di proprietà dei di lei genitori, in quanto genitore Parte_1 presso la quale le figlie stabiliranno la loro collocazione prevalente;
- disporre l'affidamento condiviso ai genitori delle figlie minori e con Persona_4 Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie relative alla loro istruzione, educazione e salute, potendo decidere, anche separatamente, le questioni di ordinaria amministrazione, in ragione della permanenza delle minori presso ciascun genitore;
- stabilire che il padre avrà diritto di tenere con sé le figlie:
- a weekend alternati, dal venerdì alle ore 17,30 fino al lunedì mattina, quando le riporterà a scuola, e per una sera a settimana (il mercoledì) dalle ore 17,30 alle 21 - 21,30 in periodo scolastico, riportandole alla madre dopo cena
- durante il periodo delle vacanze, e in ogni altra occasione in cui le figlie non hanno scuola il giorno dopo, nella sera infrasettimanale in cui stanno con lui (preferibilmente il mercoledì), il padre le terrà con sé anche a dormire e le riaccompagnerà dalla madre la sera del giovedì
- in caso di cerimonie, compleanni e altri eventi, la madre darà la disponibilità a lasciare le figlie col padre anche se non è un giorno di sua competenza
- le figlie trascorreranno inoltre, con ciascun genitore, sette giorni durante le vacanze natalizie (ad anni alternati: un genitore dal 24 alla mattina del 25 dicembre, dal 28 alla mattina del 31 dicembre e dal 2 al pomeriggio del 5 gennaio e l'altro dal 25 al 28 dicembre mattina, dal 31 dicembre mattina al pomeriggio del 2 gennaio e dal pomeriggio del 5 gennaio fino alla fine delle vacanze), e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando un anno la Pasqua e l'altro la Pasquetta)
pagina 7 di 23 - durante le ferie estive, in aggiunta al calendario ordinario, il padre trascorrerà con le figlie una settimana a giugno, una a luglio e due nel mese di agosto (in questo mese possibilmente le due centrali, quando la ditta presso cui lavora chiude)
- il padre contribuirà al mantenimento delle tre figlie con la somma di € 400 mensili, decorrenti dalla data di pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, che verrà corrisposto alla madre entro il giorno 15 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bologna
- l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i coniugi a far tempo dal mese di febbraio 2023.
Con vittoria delle spese di lite.
pagina 8 di 23 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 22 Ottobre 2011 in regime di comunione dei beni, atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Monzuno nell'anno 2011,
Atto N. 6, Parte 2, Serie A, Ufficio UNO;
dall'unione sono nate a Bologna le figlie: il Per_1
05.04.2012, il 10.04.2014 e il 11.08.2018; la casa familiare è posta in Monzuno (BO), Per_2 Per_3
Piazza della Libertà, 6, ed è di proprietà dei genitori della ricorrente;
il resistente se ne è allontanato a ottobre 2022, a seguito dell'inasprirsi dei rapporti con la moglie, e si è trasferito a casa dei propri genitori, a Modena, Via Saffi 8, dove vive tuttora.
La moglie è socia e consigliere di amministrazione, con potere di legale rappresentanza, della
IC s.r.l. che ha ad oggetto la posa in opera di ponteggi tubolari per l'edilizia; per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 in base alle dichiarazioni dei redditi depositate ella ha avuto un reddito netto medio mensile mediamente di euro 2.439; è gravata dal pagamento di una rata mensile di euro
331 per un finanziamento contratto nel 2020 per contribuire all'acquisto da parte del marito di una lavanderia a gettoni (Valdoblò self-service di CO Di BO) sita in Monzuno, Piazza della Libertà
5/C fraz. Vado;
ha acquistato un magazzino, divenuto sede della IC s.r.l., pagando una rata mensile per l'acquisto ma contestualmente ricevendo dalla società il pagamento del canone di locazione, che all'incirca si equivalgono.
Il è dipendente della IC s.r.l. e negli anni di imposta 2020 e 2021 ha avuto un reddito CP_1 medio mensile netto di circa euro 1.680; la dichiarazioni dei redditi riportano altresì un reddito da attività rispettivamente di euro 10.841 e 13.190, cioè il reddito aggiuntivo derivante dalla attività di lavanderia a gettoni;
attualmente egli non ha spese di alloggio dato che vive dai genitori Modena,
Sulla base delle suesposte argomentazioni, con ordinanza presidenziale dell'11.9.2023 veniva posto a carico del padre in via provvisoria dalla data della domanda (ricorso depositato il 26.2.2023) un contributo mensile di euro 200 per ciascuna figlia, considerata la situazione economica di ciascuna parte, l'età delle figlie e i tempi di permanenza con ciascun genitore, e si disponeva quanto alle spese straordinarie la suddivisione al 50%. Si osservava altresì che: La situazione familiare, stante la gravità delle allegazioni di parte attrice, va sin d'ora indagata con ctu;
si raccomanda la massima collaborazione e coordinamento fra ctu e Servizi Sociali. Nelle more, non vi è motivo di non disporre
l'affido condiviso e il collocamento prevalente presso la madre con conseguente assegnazione a lei della casa familiare (collocamento e assegnazione su cui non vi è contestazione), e, viste le difficoltà rappresentate circa i rapporti col padre delle due figlie maggiori, un calendario provvisorio di visita, che però dovrà essere attuato senza forzare le minori, mentre, contemporaneamente, le ragioni del
pagina 9 di 23 disagio manifestato dalle bambine – in particolare dalla maggiore che sta seguendo un percorso di psicoterapia privato, anche su indicazione della scuola – nonché le capacità genitoriali delle parti, saranno oggetto di ctu.
La aveva infatti allegato che il marito nel corso della convivenza aveva proferito nei suoi Parte_1 confronti insulti e minacce, allegando episodi specifici, avvenuti anche alla presenza delle figlie;
un episodio era accaduto in data 1.07.2022, quando venivano contattati a casa da un dipendente della
IC s.r.l. che avvisava la moglie delle luci rimaste accese nel magazzino;
lei rispondeva che sarebbe andata per spegnerle;
il marito non ritenendo che una donna dovesse uscire e incontrare uomini da sola in un magazzino, si arrabbiava per l'iniziativa assunta dalla moglie e sferrava pugni ad un cartone appoggiato nel corridoio di casa, nonché un calcio alla lavastoviglie, tant'è che il 04.07.22 si recava in Pronto Soccorso e gli veniva diagnosticata una “contusione piede destro con infrazione base metatarso” per dichiarato incidente domestico. (docc.
6-7 ricorrente). Questo episodio, sempre secondo la si era verificato alla presenza delle bambine, che, spaventate, gridavano alla madre di Parte_1 avere paura. Il successivo 17.09.22 il marito incalzava la moglie nell'ennesima discussione, per motivi di gelosia, alla presenza delle bambine;
la moglie con la figlia più piccola, in braccio cercava Per_3 di andare in camera di lui dapprima la seguiva, poi nel tentativo di bloccare il suo passaggio si Per_2 poneva di fronte a lei con la mano appoggiata sull'armadio per ostacolarne il passaggio, la ricorrente forzava il blocco con il corpo e di tutta risposta riceveva un calcio nel sedere, che sfiorava la figlia
Per_2
Il contestava di avere mai assunto le condotte a lui attribuite dalla ricorrente e lamentava che i CP_1 rapporti familiari, nonostante un progressivo allontanamento affettivo da lui, che aveva percepito nella moglie anche nei mesi precedenti, fossero peggiorati dall'estate 2022, quando la ricorrente aveva iniziato a trascorrere sempre più tempo insieme alle bambine con i suoi genitori, lasciandolo da solo.
All'esito dell'incarico ricevuto con l'ordinanza presidenziale, la ctu Dott.ssa iniziava le Per_5 operazioni peritali a dicembre 2023 che si concludevano con relazione depositata l'8.5.2024; il Servizio
Sociale prendeva in carico il nucleo familiare e con una prima relazione del 10.11.2023 dava atto che la figlia maggiore era stata presa in carico dalla NPI con diagnosi di “disturbo dell'adattamento” e Per_1 che stava seguendo un percorso di supporto psicologico individuale, mentre per il padre si indicava l'opportunità di un percorso di sostegno alla genitorialità. Il Servizio Sociale dava atto che le figlie più grandi, e manifestavano resistenza ad incontrare il padre, e l'atteggiamento di lui, che Per_1 Per_2 negava le condotte attribuitegli e incolpava invece la madre di manipolare le figlie contro di lui
(affermazione sostenuta con vigore anche negli atti di causa), era assolutamente controproducente.
pagina 10 di 23 Con sentenza 372/2024 dell'1.2.2024 era pronunciata la separazione e la causa era rimessa sul ruolo con l'assegnazione dei termini ex art. 183 c. 2 c.p.c.
Con relazione del febbraio 2024 il Servizio Sociale riferiva di un miglioramento nella comunicazione tra i genitori.
Con la relazione depositata l'8.5.2024 la ctu concludeva con riferimento alla madre: Dall'osservazione non sono emersi nella signora atteggiamenti ostacolanti la relazione padre-figlie. Il recupero di una posizione di autorevolezza materna e soprattutto la trasmissione alle figlie di un'immagine di sé rafforzata dopo il periodo di sofferenza attraversato nella relazione con il coniuge e quello causato dalla difficile separazione, potrà indirettamente aiutare le ragazzine a posizionarsi correttamente nel loro ruolo filiale, in particolare deresponsabilizzando la primogenita. A tal fine, l'iniziativa della signora di intraprendere una psicoterapia e la sua attitudine riflessiva, sono elementi prognostici favorevoli.; e con riferimento al padre: egli si trova a vivere una situazione difficile e sofferta, per
l'interruzione dei rapporti con due delle tre figlie. Dai riferiti della moglie e per ammissione dello stesso signor seppure con una tendenza alla minimizzazione e talora alla negazione, si CP_1 apprende che egli ha vissuto durante gli anni della vita coniugale, condizioni di sofferenza psicologica che si sono espresse in vari modi, con una ludopatia (risolta con l'intervento di una psicologa) e ansia, verosimilmente con manifestazioni fobico-ossessive (dalle descrizioni della signora . Parte_1
Quando si sono presentate le difficoltà coniugali, si è accesa una intensa conflittualità all'interno della coppia. Il periziando ha espresso la sofferenza patita per un vissuto soggettivo di esclusione all'interno del nucleo familiare, sofferenza che ha condizionato in lui una disregolazione emotiva, talora accompagnata da agiti nei confronti degli oggetti. Le figlie sono state inevitabilmente esposte a queste situazioni e la primogenita si è assunta un ruolo protettivo nei confronti delle sorelle, ma anche della madre, sviluppando nel tempo ostilità e risentimento verso il padre, fino ad arrivare, insieme alla sorella secondogenita , al rifiuto di frequentarlo. Il signor ha mantenuto, invece, un Per_2 CP_1 buon rapporto con la figlia minore che frequenta con regolarità. Il riavvicinamento del padre Per_3 alle altre due figlie implica da parte paterna innanzi tutto una presa di coscienza e un riconoscimento delle difficoltà attraversate nell'ultimo periodo della vita coniugale e in quello successivo alla separazione, per potersi riavvicinare alle figlie con una disposizione ad ascoltare ed accogliere i loro vissuti, senza porsi in una posizione difensiva. Tale ammissione delle proprie intemperanze a cui le ragazzine sono state esposte, necessita di un accompagnamento da parte di un professionista che supporti la genitorialità in modo continuativo e prolungato nel tempo, con una frequenza regolare e non troppo diluita. Tale sostegno potrà anche fornire al periziando strumenti di comprensione per relazionarsi con le mutate esigenze delle figlie nel percorso di crescita, in particolare nella pre- pagina 11 di 23 adolescenza e nell'adolescenza, essendo egli invece più a suo agio nelle interazioni durante la prima e la seconda infanzia. Quanto alla capacità genitoriale, concludeva: Entrambi i genitori necessitano di essere accompagnati in un percorso di sostegno alla genitorialità, per poter rispondere al meglio alle esigenze emotivo-affettive ed evolutive delle figlie. In base a quanto sopra descritto si suggerisce che le minori rimangano collocate presso la madre e che sia applicabile l'istituto dell'affidamento condiviso, con vigilanza da parte del Servizio Sociale, che ha già in carico la situazione. Si ritiene che il Servizio dovrebbe intervenire: - su entrambi i genitori nel fornire appoggio alle funzioni genitoriali, in modo diversificato per ciascun genitore, vale a dire per la madre, rassicurandola rispetto al suo ruolo e alla sua autorevolezza, per il padre in modo finalizzato al riconoscimento delle proprie difficoltà e comportamenti disregolati agiti nel passato e all'accoglimento dei vissuti delle figlie;
- favorendo con l'intervento di educatori il riavvicinamento padre.-figlie primogenita e secondogenita, nel rispetto dei loro vissuti;
- mediando fra i due genitori nel caso di mancato accordo su scelte o decisioni da prendere riguardanti le minori. • Per quanto riguarda la frequentazione padre-figlie, nel caso di - weekend alternati dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 20 (il padre Per_3 andrà a prendere e riaccompagnerà la figlia presso la casa della madre) -nel caso il padre riesca ad aver un pomeriggio settimanale disponibile, dall'uscita di scuola di fino alle 20 - durante le Per_3 vacanze natalizie, una settimana dal 25/12 alle ore 11 al 31/12 alle ore 11 oppure dal 31/12 alle ore
11 al 6/1 alle ore 11 ad anni alterni - durante le vacanze pasquali dal sabato alle 10 al lunedì sera alle
20 ad anni alterni - durante le vacanze estive 2 settimane non consecutive, da concordare entro il 31 Per_ maggio. • Per quanto riguarda e , l'auspicabile ripresa dei rapporti dovrà essere Per_2 graduale e progredire secondo le indicazioni del Servizio sociale, che verificherà le risposte e le condizioni delle ragazzine, accompagnandole senza forzature. • Si raccomanda una presa in carico Per_ psicologica per e la prosecuzione di quella già in atto per . • Si raccomanda che il padre, Per_2 come anticipato dal suo Consulente di Parte, sia da lui affiancato e sostenuto per favorire la consapevolezza delle proprie difficoltà. • Si raccomanda che la madre prosegua il proprio percorso psicologico. Alle osservazioni della c.t. dell'attrice, che insisteva per l'affido esclusivo alla madre, rispondeva: Il padre non presenta allo stato quegli aspetti di disregolazione emotiva che hanno caratterizzato il periodo che ha preceduto la separazione. Dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale la conflittualità con l'ex moglie si è progressivamente attenuata ed egli non ha assunto posizioni ostative o discordanti dalla madre rispetto alle scelte da compiere sulle figlie. Non vi sono motivi per ritenere che la sua responsabilità genitoriale debba essere limitata o sospesa. Il percorso di sostegno alla genitorialità che è stato consigliato nelle conclusioni di questo elaborato, ha Per_ primariamente lo scopo di riavvicinare il padre a e ad , accompagnandolo in una Per_2
pagina 12 di 23 rielaborazione delle passate vicende familiari. Si ritiene, infine, che sul piano simbolico e fattuale un affido esclusivo alla madre, non farebbe che confermare la marginalizzazione della figura paterna, indebolendone l'autorevolezza, in una situazione in cui le due figlie, primogenita e secondogenita, hanno sicuramente necessità di reintegrare il padre nella costellazione familiare. Si concorda infine con la collega sull'opportunità che il Servizio Sociale, svolgendo i suoi compiti di vigilanza, si occupi anche di monitorare il rapporto fra il padre e al fine di garantirne la prosecuzione in modo Per_3 continuo ed assiduo.
Con ordinanza in data 19.6.2024, di parziale modifica e integrazione dell'ordinanza presidenziale 11-9-
2023, erano recepite le conclusioni della ctu.
Il Servizio Sociale con relazione del 17.9.2024 ha riferito di avere organizzato un incontro del padre con le figlie e alla presenza di un educatore in data 23.8.2024. Le stesse, tuttavia, hanno Per_2 Per_1 mantenuto un atteggiamento distaccato con il padre. Continuano a essere presenti, insieme alla madre, quando il padre viene a prendere e riporta la sorella minore, tuttavia in questi momenti non avvengono scambi significativi. Il percorso psicologico di sostegno di con la NPI si è concluso. Per_1 Per_2 invece ha rifiutato un sostegno psicologico. Proseguono i percorsi individuali dei genitori e gli operatori affermano, in particolare, che L'uomo appare comunque disponibile a continuare i percorsi di riflessione intrapresi che potrebbero sostenerlo anche nella comprensione delle manifestazioni di chiusura delle prime due figlie.
Dalla relazione del Servizio Sociale datata 29.5.2025, la più recente, emerge che:
Nel periodo intercorso a partire dal mese di dicembre, la scrivente ha svolto svariati colloqui sia telefonici sia in presenza con la madre delle minori al fine di avere un aggiornamento rispetto al percorso educativo ed incontri tra le minori e la figura paterna. In sede di colloqui la figura materna ha dato un riscontro rispetto ai vari incontri tra le figlie e il padre, i quali avvenivano il venerdì pomeriggio in Piazza a Vado della durata di 15 minuti l'uno.
Durante questo frangente di tempo, la figura paterna aveva modo di passare del tempo con le due figlie più grandi prima di trascorrere le giornate di spettanza presso la propria abitazione sita a
Modena con la figlia più piccola. Si verificavano, tuttavia, manifestazioni di malessere da parte delle figlie maggiori in occasione di tali incontri, descritte nella relazione;
pertanto: A fronte di ciò il Servizio
Sociale Professionale ha ritenuto necessario proporre alle figure genitoriali un programma diverso da quello stabilito precedentemente il quale desse modo alla figura paterna di poter vedere le due figlie più grandi in luoghi neutri come un ufficio del Servizio anziché per strada e per la durata di un'ora anzichè di 15 minuti;
inizialmente, sempre alla presenza dell'educatrice, per valutarne l'efficacia. La madre delle minori ha aderito a tale proposta ma le figlie maggiori hanno opposto un netto rifiuto. Il pagina 13 di 23 Servizio riferisce inoltre che: Dal riscontro dell'educatrice relativo al mese summenzionato (marzo
2025) emerge che negli ultimi mesi la relazione tra le figlie maggiori e il padre è rimasta pressoché invariata, durante gli incontri del venerdì le ragazze mantengono un atteggiamento distante e chiuso nei confronti della figura paterna, appaiono chiuse e timorose nei suoi confronti mostrando disagio ed ansia nel vivere questi momenti di interazione. Non si rilevano aperture significative né segnali di cambiamento e l'impostazione di tali incontri non sembra favorire riavvicinamento ma piuttosto rafforza la tensione emotiva già presente. In sede di incontro tra le minori e il padre quest'ultimo ha espresso la volontà di creare un canale comunicativo diretto con la secondogenita la quale ha tuttavia espresso chiaramente la volontà di non intrattenere contatti con lui riferendo che qualora ricevesse un messaggio sarebbe sua intenzione bloccarlo (Allegato 3). - Report educativo del 2/05/2025: In tale report viene riportato che l'incontro avvenuto nella summenzionata data ha avuto un impatto emotivo particolarmente intenso sulle minori più grandi le quali hanno manifestato segnali evidenti di disagio e difficoltà. Nella prima parte dell'incontro il padre ha tentato di porre delle domande alle figlie per instaurare un dialogo mentre le minori mantenevano una posizione di chiusura cercando protezione dietro alla madre o alla figura educativa. A differenza degli incontri precedenti in cui il padre tendeva
a rispettare i tempi delle figlie riducendo la sua iniziativa dopo i primi tentativi, in questa occasione ha insistito nel proporre domande e nel chiedere se fosse possibile fare una passeggiata con loro senza la presenza della madre. A seguito di questo momento la primogenita ha iniziato a manifestare una forte reazione emotiva, grattandosi con insistenza il braccio in modo ripetitivo, comportamento che ha lasciato emergere un forte stress emotivo. Successivamente il padre si è allontanato con la figlia più piccola esprimendo il desidero che le due figlie maggiori rimanessero li ad attenderlo. Durante la sua assenza la primogenita è scoppiata in un pianto intenso e ha continuato a strofinarsi nervosamente il braccio al punto che l'educatrice le ha proposto di rientrare in casa ma la minore è rimasta immobile
e visibilmente spaventata. Al ritorno del padre, l'incontro è proseguito con ulteriori suoi tentativi di avvicinarsi alle figlie con la conseguente reazione delle minori di nascondersi dietro la madre e
l'educatrice chiedendo di poter interrompere l'incontro. Di fronte a ciò l'educatrice ha acconsentito alla richiesta delle minori e il padre ha manifestato disaccordo affermando di voler restare ancora alcuni minuti (Allegato 3).
Il Servizio conclude quindi come segue: In riferimento alla situazione in oggetto, e tenuto conto degli elementi raccolti, permane una forte chiusura delle minori più grandi nei confronti della figura paterna. A tal riguardo, sentito anche il punto di vista della figura materna, il Servizio ha reputato necessario interrompere temporaneamente i momenti di incontro del venerdì tra il padre e le due figlie più grandi in quanto da quanto riportato dalla madre stessa e dall'educatrice presente in tali occasioni pagina 14 di 23 il malessere delle minori è ricorrente ed evidente e la figura materna non se la sente più di vedere le figlie in quello stato d'animo. Infine vista l'ultima proposta da parte del Servizio di un progetto più dettagliato al fine di promuovere una relazione e un dialogo positivo tra padre e minori, che ha avuto esito negativo, il Servizio Scrivente ritiene che ad oggi sia complesso individuare ulteriori interventi di riavvicinamento. Altresì come già comunicato alla madre si ritiene utile il proseguo del percorso psicologico precedentemente interrotto con la finalità di dare un supporto alle minori per poter eventualmente riaprire un dialogo con la figura paterna.
In data 28.8.2024, quindi in epoca successiva al deposito della relazione da parte della ctu, che quindi non aveva avuto modo di esaminarli, sono stati prodotti gli atti del procedimento penale a carico del
[...] per maltrattamenti e atti persecutori, concluso con condanna a seguito di rito abbreviato alla pena CP_1 di anni 1 e mesi 4 di reclusione e condanna al risarcimento del danno alle parti civili costituite (madre e figlie), rimettendone la quantificazione al Giudice Civile, dandosi atto che negli atti preliminari al processo egli aveva già versato la somma di euro 8.000. Il capo di imputazione descrive condotte poste in essere dall'anno 2019, in parte coincidenti con quanto allegato nel ricorso, e in parte ulteriori in quanto verificatesi dopo la cessazione della convivenza e nel corso del procedimento civile, come il minacciarla e il tirarle i capelli, anche alla presenza delle figlie. Il Giudice Penale dà atto che molti fatti sono ammessi dal nell'interrogatorio nel corso del procedimento penale, in particolare la CP_1 litigata del luglio 2022 a seguito della quale si era fratturato il dito di un piede, quella del settembre
2022 nel corso della quale aveva dato un calcio alla moglie, l'episodio dell'aprile 2023 in cui la moglie lo aveva trovato ubriaco al bar insieme alla figlia nonché ammetteva di avere sputato tra i Per_3 piedi alla moglie, di averle tirato i capelli (la sentenza è prodotta il 18.12.2024). Egli ha proposto appello, tuttavia non vi si contesta la commissione di tali condotte (da lui espressamente ammesse) ma se ne chiede la riqualificazione come percosse e minacce, contestandosi l'integrazione dei più gravi reati di maltrattamenti e atti persecutori.
Occorre altresì dare atto che sono stati ammessi alcuni capitoli di prova richiesti da parte attrice e la relativa prova contraria, prove assunte alle udienze del 22.4.2025 e 13.5.2025. In particolare, la barista ha confermato l'episodio dell'aprile 2023 quando il alla presenza della moglie e delle due CP_1 figlie più piccole, aveva bevuto troppo e, trovandosi nel suo locale, ella a un certo punto si era rifiutata di servirgli altre bevande alcoliche;
un'amica della ricorrente ha altresì confermato di avere ricevuto, nel periodo tra l'estate e l'autunno 2022, svariate telefonate in cui sia la ricorrente che le figlie le raccontavano, spaventate, le condotte tenute in quel periodo dal la sorella di lui, chiamata a CP_1 prova contraria, si limitava sostanzialmente a dichiarare di non essere a conoscenza delle circostanze.
Molti episodi risultano, peraltro, confermate dalle s.i. acquisite durante le indagini preliminari del pagina 15 di 23 processo penale e prodotte il 28.8.2024 (s.i. di , , Testimone_1 Controparte_3 Tes_2
, oltre che delle due testimoni dell'attrice sentite anche nel presente
[...] Testimone_6 giudizio).
Nell'ambito del presente procedimento, peraltro, era instaurato un giudizio incidentale da parte della ricorrente, in quanto il si era rifiutato di dare il consenso a un viaggio studio di previsto CP_1 Per_1 per l'estate 2025 al quale la ragazzina voleva partecipare. Con ordinanza 28.4.2025 il Giudice, previo ascolto delle parti, così statuiva: - attribuisce in via esclusiva alla madre la facoltà di assumere in autonomia ogni decisione relativa alla partecipazione di , nata il [...], al Viaggio- Persona_4
Studio con un Corso d'Inglese di 30 ore di lezione al Hartpury University & College a Gloucester in
Inghilterra per la durata di due settimane dal 2.07.2025 al 15.07.2025; attribuisce alla madre la facoltà, sempre in totale autonomia, di chiedere e ottenere tutti i documenti (di identità della figlia, compreso il passaporto, e autorizzativi all'espatrio per minori infraquattordicenni, se richiesti, e Per_ quant'altro necessario e richiesto eventualmente anche dalle strutture e Autorità inglesi) affinchè possa concretamente parteciparvi e partecipare alle iniziative attuate durante il soggiorno stesso;
dà atto che la madre si è dichiarata disposta ad accollarsi tutti i costi del viaggio studio;
spese la merito. Si osservava, in particolare, che il rifiuto del padre si riteneva immotivato e, in particolare, che:
“quanto agli argomenti addotti dal padre, è evidente che subordinare un suo possibile consenso a un dialogo diretto con la figlia appare, da parte di lui, per quanto detto sopra, una forzatura eccessiva, nonostante il comprensibile desiderio di riallacciare i rapporti con la minore;
è, inoltre, un fatto di comune esperienza, addirittura notorio, che vengano organizzati da agenzie specializzate viaggi di studio all'estero anche per minori infraquattordicenni, viaggi che vengono proposti attraverso le scuole, i cui docenti vengono coinvolti nell'accompagnamento dei ragazzi, proprio quale elemento di maggior sicurezza, per le famiglie e per i ragazzi stessi;
”.
Alla luce degli elementi acquisiti in corso di causa così come sopra sintetizzati, si ritiene, innanzitutto, che l'istruttoria si completa e che le ulteriori prove orali richieste dalle parti e il supplemento di ctu richiesto, peraltro solo con la comparsa conclusionale, dal convenuto, siano superflui ai fini della decisione, essendo i fatti sufficientemente accertati e la situazione dei rapporti fra genitori e figlie anche, essendo stata già oggetto di ctu e poi di un lungo periodo di osservazione e di interventi educativi e di supporto da parte del Servizio Sociale.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito, essa va accolta. Pare del tutto assorbente l'osservazione che il ammette di avere dato un calcio CP_1 nel sedere alla moglie alla presenza delle figlie nel settembre 2022; a quell'epoca la crisi familiare era già in atto e tuttavia i coniugi erano ancora conviventi;
al riguardo la Cassazione, con un orientamento pagina 16 di 23 costante ha affermato: Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017); si sottolinea, inoltre, che pare smentita la tesi del convenuto secondo il quale la crisi coniugale fosse anteriore alle sue condotte offensive, denigratorie e violente nei confronti della moglie, dal momento che egli stesso fa risalire il manifestarsi della crisi coniugale all'estate 2022, mentre la ricorrente ha dichiarato ai Carabinieri nelle s.i. rese l'11.5.2023 che ella già dal 2019 era preoccupata dai comportamenti del marito, poi dal luglio 2022 la situazione si era aggravata;
l'arrabbiatura in presenza delle figlie con violenza sulle cose da parte del marito perché la moglie era andata a spegnere le luci in ufficio è del primo luglio 2022; il capo di imputazione per il quale il è stato condannato – e non risulta che la sentenza sia appellata sul punto – fa CP_1 riferimento a fatti commessi a decorrere dal 2019. Sussiste, pertanto, anche il nesso causale tra le condotte del e l'intollerabilità della convivenza. CP_1
Quanto all'affido delle figlie minori, si rammenta che è orientamento costante della Suprema Corte quello secondo cui La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore» (Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 977 del 17/01/2017). Peraltro, in forza della Convenzione di Istanbul, in base all'Articolo
31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza: 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente
Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che
l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima
o dei bambini. La Convenzione chiarisce all'art. 3 che con l'espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
b l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o pagina 17 di 23 tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
all'art. 33 si prevede: Violenza psicologica: Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.
Si sottolinea che la ctu della Dott.ssa non ha potuto tenere conto degli atti del procedimento Per_5 penale, acquisiti solo successivamente;
anche la sentenza di condanna è successiva alla ctu. Peraltro, la ctu ha chiarito che non vi è da parte della madre alcuna condotta manipolatoria delle figlie contro il padre. La conclusione per l'affido condiviso era sostenuta, evidentemente, da una prognosi favorevole circa la presa di coscienza da parte del padre della gravità delle proprie condotte e dell'impatto sulle figlie maggiori, e dalla circostanza che, benchè avesse rapporti sporadici con le due figlie maggiori, tuttavia egli non aveva ostacolato l'assunzione di decisioni nell'interesse delle stesse, anzi aveva, ad esempio, prestato il consenso al sostegno psicologico per . La situazione, purtroppo, è evoluta in Per_1 senso negativo, come emerge dalla circostanza che il Servizio abbia dato atto del manifestarsi di un suo contegno rivendicativo e insistente nei confronti delle figlie maggiori e dalla circostanza che egli, erroneamente convinto del valore educativo della propria posizione, abbia negato il consenso al viaggio studio tanto desiderato dal , addirittura adottando un atteggiamento quasi ricattatorio, quale quello Per_1 di subordinare il proprio consenso a un dialogo diretto con la figlia. Il disagio che al momento e Per_1 provano nel rapportarsi con lui emerge con evidenza dalla relazione del Servizio Sociale, Per_2 pertanto ogni forzatura in tal senso risulterebbe solo controproducente. Va quindi attribuito l'affido esclusivo rafforzato alla madre di tutte e tre le figlie, dal momento che egli ha dato prova di non essere in grado di assumere decisioni adeguate alle aspirazioni e alla realizzazione personale delle figlie.
Questo vale anche per rispetto alla quale si ritiene, allo stato, improbabile che il padre sappia Per_3 assumere un atteggiamento adeguato a fronte dei cambiamenti e delle nuove istanze che inevitabilmente la figlia porrà man mano che cresce. A tale statuizione consegue l'attribuzione in via esclusiva alla madre dell'assegno unico al 100%. Si ritiene in contrasto con l'interesse delle minori e procedere al loro ascolto ( peraltro non ha ancora compiuto 12 anni), perché le Per_2 Per_1 Per_2 stesse hanno già espresso in diverse sedi (in sede di ctu, col Servizio Sociale e con l'educatore, con la psicologa del Servizio e quanto a nell'ambito del suo percorso psicologico) le ragioni della loro Per_1 difficoltà a rapportarsi col padre e la sofferenza che questo argomento provoca loro. D'altra parte è stato escluso, sia dalla ctu che dal Servizio Sociale, che la madre abbia messo in atto condotte ostacolanti il rapporto padre-figlie.
pagina 18 di 23 Il collocamento prevalente delle figlie presso la madre e l'assegnazione a lei della casa familiare non sono in discussione. Quanto al calendario di visita padre-figlie, in relazione a si recepisce il Per_3 calendario già disposto in corso di causa su indicazione della ctu;
quanto alle figlie e si Per_2 Per_1 conferma il mandato al Servizio Sociale di proseguire, per 24 mesi, con la vigilanza sul nucleo familiare e con periodici colloqui con le minori e con i genitori e gli insegnanti, mettendo a disposizione percorsi di sostegno e ritentando, non appena ricorrano le condizioni, a organizzare incontri del padre con le figlie maggiori alla presenza di un educatore.
Sugli aspetti economici, si rappresenta che la moglie è socia e membro del CdA della IC srl;
negli anni di imposta 2022 e 2023 ha visto incrementare il proprio reddito netto mensile rispettivamente a 4.390 e 5.200 euro;
il marito nell'anno di imposta 2023 risulta avere percepito, tra reddito da lavoro dipendente e reddito derivante dall'attività di lavanderia a gettoni, circa euro 2.900, di cui metà dall'una fonte e metà dall'altra; nel gennaio 2024 ha ceduto l'attività per il prezzo di euro
23.500, già considerato al netto della somma da lui dovuta ancora alla precedente proprietaria;
dopo essersi licenziato dalla IC s.r.l. ha iniziato al lavorare per una carrozzeria, percependo uno stipendio di circa 1.660 euro mensili. Vero è che al momento non ha più l'introito derivante dall'attività di lavanderia, ma la determinazione di venderla è stata una sua libera scelta, anche se egli sottolinea che ciò sia stato motivato dal fatto che l'attività avesse sede nello stesso immobile in cui si trova la
IC s.r.l.; inoltre nulla esclude che, col denaro ricavato e vista l'esperienza acquisita, egli possa acquistare un'altra attività simile;
essendo rimasto a vivere dai genitori, in ogni caso, continua a non avere spese di alloggio. Si ritiene, quindi, di confermare, come chiesto dalla ricorrente, l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma di euro 200 mensili per ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie, anche alla luce della circostanza che egli non mantenga e Per_2
in via diretta. Per_1
Si dà atto che la ricorrente ha rinunciato alle altre domande inizialmente proposte e di cui si era rilevata l'inammissibilità, ad eccezione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare. Si osserva al riguardo che solo con gli anni 2000, e soprattutto dal 2005, si inizia ad affermarne la risarcibilità del danno endofamiliare, quando la violazione dei doveri familiari sfoci in una lesione di diritti costituzionalmente garantiti (vedi tra le altre Cass. 9801/05 e Cass. 7713/2000). Tale apertura ha portato dottrina e giurisprudenza a dover affrontare due ordini di problemi: sul piano sostanziale si sono dovute delineare le caratteristiche ed i limiti di risarcibilità di questa figura di danno, andandola a coordinare con gli istituti previsti appunto dal diritto di famiglia. Sul piano processuale si è posto il problema degli strumenti processuali applicabili. In particolare ci si è chiesti se la domanda di risarcimento del danno endofamiliare potesse essere avanzata anche nel giudizio di separazione (o pagina 19 di 23 di divorzio) o se piuttosto dovesse essere presentata in un separato giudizio. Dopo alcuni dubbi interpretativi sul punto, si è consolidato il secondo orientamento che ne decretava l'inammissibilità. Ci ricorda infatti la giurisprudenza di legittimità che domanda di risarcimento del danno e domanda di separazione sono (erano) sottoposte a riti differenti: quello ordinario per la domanda di risarcimento e rito speciale familiare per separazione e divorzio. L'art. 40 cpc stabilisce che si può avere il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, quella cioè definita “forte”
o “per subordinazione”, di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., mentre la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ.: cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi. Pertanto le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio Un'apertura alla risarcibilità del danno era prevista solo dall'art. 709 ter nell'ambito di una controversia relativa alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Questo procedimento infatti poteva essere instaurato in via principale o in via incidentale nei giudizi di separazione, divorzio, affidamento dei minori nati fuori del matrimonio
Tale impianto è rimasto inalterato anche dopo la riforma Cartabia entrata in vigore nel 2023, che si è limitata a riprendere nell'art. 473-bis.39 il dettato dell'art. 709 ter cpc. Questo impianto è stato però modificato con il D.Lgs n. 164/24 (c.d. correttivo Cartabia Civile). Ma l'art. 7 (rubricato “disposizioni transitorie”) del d.lgs., 31 ottobre 2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (di seguito anche solo “correttivo alla riforma”), prevede che “ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”. Pertanto, non si applica al presente giudizio, nell'ambito del quale la domanda di risarcimento del danno endofamiliare va dichiarata inammissibile, avuto anche riguardo alla circostanza che la ricorrente abbia richiesto il risarcimento del danno da reato costituendosi parte civile nel processo penale, che si è concluso con un espresso rinvio al Giudice
Civile per la relativa quantificazione. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche per il procedimento incidentale, in ragione del quale si aumenta fino al valore massimo il compenso per la fase istruttoria. Le spese di ctu vanno integralmente compensate trattandosi di incombente svolto nell'interesse delle figlie minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dichiara che la separazione è da addebitare al marito;
2 – dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno endofamiliare proposta dalla attrice;
pagina 20 di 23 3 - dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori nata il [...], nata il Per_1 Per_2
10.04.2014 e nata il [...], alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le Per_3 decisioni di maggior interesse per le figlie quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
potrà chiedere e ottenere documenti di identità delle minori anche validi per l'espatrio, compreso il passaporto;
potrà sbrigare tutte le pratiche amministrative di interesse per le figlie in via autonoma;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 – conferisce mandato al Servizio Sociale competente per territorio, per la durata di 24 mesi, di: proseguire, con la vigilanza sul nucleo familiare e con periodici colloqui con le minori e con i genitori e gli insegnanti, mettendo a disposizione percorsi di sostegno e ritentando, non appena ricorrano le condizioni, di organizzare incontri del padre con le figlie maggiori alla presenza di un educatore;
il
Servizio vigilerà sulla concreta applicazione del calendario di visita di e sull'evoluzione del Per_3 suo rapporto col padre, mediando fra le parti in caso di disaccordo e proponendo le soluzioni che riterrà più tutelanti per la minore;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa coniugale sita in Monzuno (BO), Piazza della Libertà, 6, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme alle figlie minori;
7 – quanto ad e , si invitano i genitori a proseguire con i percorsi di facilitazione al Per_2 Per_1 riavvicinamento padre-figlie, ivi compreso il sostegno alla genitorialità, se il Servizio lo riterrà necessario;
non appena possibile, il Servizio riprenderà gli incontri alla presenza di un educatore o con pagina 21 di 23 altra modalità che riterrà più opportuna, formulando periodicamente proposte atte a favorire la ripresa dei rapporti fino a quando auspicabilmente le figlie maggiori – che non dovranno essere forzate in tal senso – potranno riprendere la regolare frequentazione col padre con calendario analogo a quello della sorella minore;
8 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 per ciascuna figlia alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di
Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
pagina 22 di 23 La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
In ragione dell'affido condiviso l'assegno unico per le figlie sarà percepito integralmente dalla madre;
9 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano, anche per il procedimento incidentale, in € 110 per spese, € 8.500 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
10 – compensa le spese di ctu
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé - a weekend alternati dal sabato mattina Per_3 alle 10 alla domenica sera alle 20 (il padre andrà a prendere e riaccompagnerà la figlia presso la casa della madre) -nel caso il padre riesca ad aver un pomeriggio settimanale disponibile, dall'uscita di scuola di fino alle 20 - durante le vacanze natalizie, una settimana dal 25/12 alle ore 11 al Per_3
31/12 alle ore 11 oppure dal 31/12 alle ore 11 al 6/1 alle ore 11 ad anni alterni - durante le vacanze pasquali dal sabato alle 10 al lunedì sera alle 20 ad anni alterni - durante le vacanze estive 2 settimane non consecutive, da concordare entro il 31 maggio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3388/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA LAURA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in GALLERIA CAVOUR, 2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. SALA LAURA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAGANELLI Controparte_1 C.F._2 GIUDITTA CATERINA e dell'avv. BERGAMINI MARIA CRISTINA ( ) C.F._3 VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA', 30 MODENA;
elettivamente domiciliato in V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 30 MODENA presso il difensore avv. PAGANELLI GIUDITTA CATERINA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, così statuire:
pagina 1 di 23 Dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
Bologna (BO), il 26.06.1989 e nato a Modena (MO), il [...], in [...] Controparte_1 matrimonio concordatario contratto a Monzuno (BO), il giorno 22.10.2011, in regime di comunione dei beni, atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Monzuno nell'anno 2011, Atto
N. 6, Parte 2, Serie A, Ufficio UNO, al contempo ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza nei Registri dello Stato Civile.
Con riserva di agire in via autonoma per la divisione dei beni mobili registrati e immobili, nonché per la liquidazione degli importi certi, liquidi ed esigibili documentati, in favore della moglie sig.ra
[...]
e a carico del marito sig. Parte_1 Controparte_1
Pronunciare all'esito dell'istruttoria per le restanti questioni sentenza definitiva per la separazione dei coniugi con addebito al marito sig. accertate le condotte vessatorie e i Controparte_1 maltrattamenti procurati alla moglie e alle figlie, in violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio;
Condannare per l'effetto, il sig. al risarcimento del danno biologico, morale e Controparte_1 materiale, per le violazioni agli obblighi ex art. 143 c.c., nella somma che sarà ritenuta equa e/o provata all'esito dell'istruttoria;
Confermare l'assegnazione alla signora della casa familiare, già di proprietà dei suoi Parte_1 genitori, posta a Vado- Monzuno (BO), P.zza delle Libertà, 6 con tutti gli arredi;
Disporre all'esito della C.T.U. l'affido esclusivo alla madre, delle figlie minori , Parte_1 Per_1
e confermando il collocamento presso di lei, nella casa familiare a Vado- Monzuno Per_2 Per_3
(BO), P.zza delle Libertà, 6, valutando i termini e le condizioni di visita del padre, se necessario anche alla presenza del Servizio Sociale incaricato.
Con obbligo per ciascun genitore di comunicare all'altro, ex art. 337sexies, c. 2 c.c. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni, pena il risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per le difficoltà di reperire il soggetto.
In subordine, qualora la consulenza tecnica d'ufficio, concluda per la sussistenza in capo al padre, sig.
delle condizioni psicofisiche e idonee capacità genitoriali, tali da poter confermare Controparte_1
l'affido condiviso, disposto in udienza presidenziale, cessate le condotte minacciose poste in essere in danno alla moglie e alle figlie, valutare il progetto educativo e di gestione all'esito della consulenza, ritenuto migliore per le minori, ovvero confermare il calendario proposto in udienza presidenziale:
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a weekend alterni, prendendole da scuola o da casa della madre dal venerdì ore 17,30 alla domenica sera ore 21, quando le riaccompagnerà a casa dalla madre dopo averle fatte cenare e un giorno infrasettimanale, quando non ha il weekend, prendendole da scuola pagina 2 di 23 o da casa della madre dalle ore 17,30 fino alle 21, quando le riaccompagnerà a casa della madre dopo averle fatte cenare.
- durante le vacanze di Natale le figlie trascorreranno almeno sette giorni con ciascun genitore, alternando di anno in anno Natale e Capodanno, a partire dal corrente anno trascorreranno la Vigilia con la madre e il Natale con il padre dalle ore 11,00, successivamente staranno con il padre dal 26.12 fino al 31.12 alle ore 10,00, quando questi le riaccompagnerà a casa dalla madre e staranno con lei dal
31.12. fino alla Befana;
- durante le vacanze Pasquali trascorreranno metà tempo con un genitore e metà con l'altro alternando di anno in anno Pasqua e Pasquetta a partire dal 2024 trascorreranno la Pasqua con la madre e il giorno di Pasquetta con il padre;
- durante le vacanze estive staranno col padre per tre settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 30 Aprile di ogni anno
- ogni altra ricorrenza dovrà essere di volta in volta concordata tra i genitori (compleanni, anniversari, etc.) tenuto conto del calendario ordinario di visita e del principio di alternanza.
Per l'effetto le decisioni di maggiore interesse per le figlie saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte da ciascun genitore autonomamente quando le avrà con sé. La madre viene autorizzata a firmare autonomamente i permessi scolastici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: partecipazione a recite, uscite anticipate, visite guidate, nulla osta privacy, eventi ricreativi- sportivi organizzati dalla scuola) nonché la nomina del pediatra/medico di base, con il solo impegno di informare il padre di quanto andrà ad autorizzare.
Disporre, rilevata l'autonomia economica dei coniugi tra loro, a carico del sig. Controparte_1
l'obbligo di provvedere al mantenimento delle figlie minori , e nella misura di € Per_1 Per_2 Per_3
200,00 ciascuna, oltre rivalutazione annuale ISTAT, fino al raggiungimento della loro indipendenza ed autosufficienza economica, importi da versare mensilmente entro il giorno 5 sul conto intestato alla madre, oltre alla rifusione delle spese straordinarie necessarie (Protocollo del Tribunale di Bologna del
09.08.2017) nella misura del 50% con termine per il rimborso entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione delle ricevute, come anticipate dalla moglie dal dì della domanda;
Condannare il sig. già al momento della pronuncia della sentenza parziale di separazione, al CP_1 pagamento delle somme documentate, non saldate dal dì della domanda, per spese straordinarie, così per quelle maturate e non versate fino alla sentenza definitiva;
pagina 3 di 23 Disporre il diritto a ricevere l'assegno unico per le figlie nella misura del 100% a favore della madre collocataria, in caso di affido esclusivo, in subordine, confermato l'affido condiviso, il diritto di ciascun genitore ad ottenere il 50% dell'assegno unico.
Disporre che i genitori si diano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
In via istruttoria si riserva sin d'ora la nomina di un consulente di parte, si chiede l'Ill.mo Giudice
Voglia ordinare l'integrazione dei documenti reddituali del sig. incompleti, nonché ammettere CP_1 prova per testi su tutte le circostanze esposte, previa capitolazione, nei termini concedenti ex art. 183,
VI co. c.p.c., riservandosi in quella sede la nomina di tutti i testi (tra questi , Testimone_1 Tes_2
, , )
[...] Tes_3 Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 con ulteriore articolazione, oltre alle produzioni documentali nei termini di legge.
Con vittoria di spese e compenso professionale.”
Parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, confermata l'inammissibilità nel presente procedimento, delle domande di scioglimento della comunione e di divisione di beni, per le ragioni esposte in atti, in via istruttoria, ammettersi interrogatorio formale e prova per testi sui seguenti capitoli, dedotti nella memoria ex art 183, comma 6, n. 2, cpc:
1) Vero che i coniugi si sono conosciuti nel 2006, e che all'epoca il Sig. viveva a Modena con CP_1 la propria famiglia d'origine, e dal 2009 iniziava a lavorare come operaio edile nella ditta IC Srl
2) Vero che all'epoca, la Sig.ra che lavorava presso l'azienda di famiglia, avviò una attività Parte_1 di lavanderia in proprio, a Sasso Marconi;
dica il teste se il marito ha fornito il suo sostegno alla attività della moglie e con quali modalità
3) Vero che i Sigg.ri e si sposarono quando scoprirono di essere in attesa dalla CP_1 Parte_1 nascita della primogenita
4) Vero che, in tale circostanza, la moglie ritornava a lavorare nella azienda di famiglia, cessando l'attività della lavanderia con un saldo passivo, che in seguito il Sig. ha contribuito a saldare CP_1
5) Vero che la madre del ricorrente elargì la somma di € 20.000, che fu destinata in parte (€ 8.000) a ed con apertura di un libretto a loro nome, ed il residuo venne utilizzato per il Per_1 Per_2 sostentamento della famiglia
6) Vero che negli anni 2014 – 2018 il Sig. pagava € 350 mensili per ripianare i debiti della CP_1 lavanderia stireria della moglie in Sasso Marconi, ed € 340 mensili circa per il finanziamento contratto con Santander per l'acquisto dell'automobile di famiglia pagina 4 di 23 7) Vero che la Sig.ra ha sempre gestito tutte le questioni pratiche e burocratiche della Parte_1 famiglia, e che il marito lavorava presso la IC Srl, spesso fuori sede e anche lontano da casa
8) Vero che quando aveva pochi mesi, il Sig. lavorò per sei mesi in un cantiere a Milano Per_1 CP_1
e tutti i giorni faceva la spola avanti e indietro, per stare vicino alla moglie che era rimasta a Vado
9) Vero che dopo la nascita della secondogenita il Sig. rinunciò al football, sport che praticava CP_1
a livello agonistico da 7/8 anni
10) Vero che, presso la IC Srl lavorava dalle 7 del mattino circa e restava fuori tutto il giorno, spesso in trasferta in cantieri sparsi in tutta la regione, e lavorava anche il sabato per tutta la giornata
11) Vero che, durante la convivenza, quando il papà tornava dal lavoro la sera, le figlie gli correvano incontro, insieme giocavano oppure guardavano un film alla TV, e che la famiglia faceva escursioni nel bosco vicino o nel percorso verso Monte Sole, o gite a Fico, come da doc. 4 che si rammostra;
dica il teste se ricorda altre occasioni di condivisione familiare di relax e divertimento
12) Vero che a Maggio 2022, in occasione della comunione di , la famiglia ha festeggiato con un Per_1 pranzo al ristorante Ca' Vecchia di Sasso Marconi con cinquanta persone e che a giugno 2022 i coniugi sono stati testimoni di nozze del fratello del Sig. CP_1
13) Vero che i primi screzi nella vita matrimoniale si sono manifestati nell'estate 2022
14) Vero che, negli ultimi otto – dieci mesi prima del periodo anzidetto, la Sig.ra si era Parte_1 sottoposta a un intenso dimagramento, cui era anche seguito un cambiamento nella relazione col marito
15) Vero che, nell'estate 2022, la moglie rimaneva dai genitori con le figlie anche a cena e il Sig.
[...] trascorreva le sue serate da solo CP_1
16) Vero che la Sig.ra ha trascorso le vacanze estive 2022 da sola con le figlie, andando in Parte_1
Campania dai parenti e dopo ferragosto è partita per la Toscana, senza riferire al marito dov'era con le figlie
17) Vero che nell'estate 2022 il Sig. è rimasto a casa da solo, in ferie e senza figlie CP_1
18) Vero che a settembre 2022 la coppia aveva iniziato un percorso di mediazione familiare e che dopo il primo incontro la Sig.ra ha rifiutato di proseguire Parte_1
19) Vero che nella primavera 2022 il padre aveva manifestato la sua contrarietà a che possedesse Per_1
e usasse senza limiti un cellulare, che le era stato regalato da una amica della madre in occasione della comunione, e che la madre gliene concesse l'uso, contraddicendo il padre e dicendo davanti alla bambina che era “ridicolo”
20) Vero che, dopo l'uscita di casa del Sig. a Ottobre 2022, le parti si accordavano in via CP_1 bonaria a che lui tenesse le figlie a weekend alternati pagina 5 di 23 21) Vero che nel fine settimana del 12 e 13 novembre 2022, il primo in cui i genitori si erano accordati affinché le bambine stessero col padre, non aveva voluto rimanere a dormire, e la madre l'aveva Per_1 supportata nella decisione
22) Vero che in tale weekend e rimanevano a dormire dal padre dal venerdì alla Per_2 Per_3 domenica
23) Vero che tale fine settimana è trascorso serenamente e positivamente, senza che le figlie manifestassero alcun disagio
24) Vero che, durante le vacanze di Natale 2022, le parti si erano accordate affinchè le figlie stessero col padre dal 25 al 28 dicembre e dall'1 al 2 gennaio, ma che la Sig.ra venne a Modena sia la Parte_1 sera del 25 che quella del 26 dicembre per prenderle e riportarle a Modena il mattino successivo
25) Dica il teste se la madre ha riportato le figlie dal padre dopo la sera del 26/12/22
26) Vero che il 1° gennaio 2023, quando il Sig. si recava a Vado a prendere le figlie, veniva CP_1 lasciato fuori dal cancello in attesa, in strada in auto per circa un'ora davanti casa dei nonni materni
27) Vero che in tale occasione, quando uscirono in cortile e il padre era costretto a Per_2 Per_3 dialogare con loro attraverso la recinzione in quanto non gli venne aperto il cancello
28) Vero che in tale occasione la Sig.ra si presentò con il solo zainetto di che fu Parte_1 Per_3
l'unica pertanto a recarsi dal padre
29) Vero che la sera del 6 gennaio 2023 la Sig.ra si recava a Modena a riprendere e Parte_1 Per_2
a casa del padre, lasciando solo per il pernotto e che ometteva di riaccompagnare le altre Per_1 Per_3 due figlie il giorno successivo
30) Vero che anche la sera di sabato 21 gennaio 2023, la Sig.ra si recava a Modena a Parte_1 riprendere e a casa del padre, omettendo di riportarle la domenica mattina successiva Per_2 Per_1
31) Dica il teste se dopo la giornata del 19 marzo 2023, quando e si erano recate a Per_2 Per_3
Modena dal padre, il Sig. ha trascorso del tempo, a Modena, a Vado o in altre località, con le CP_1 due figlie più grandi
32) Vero che ad Agosto 2023 ha trascorso alcuni giorni di vacanza col papà e le zie a Per_3
Cattolica, e che al termine aveva chiesto di restare ancora un paio di giorni;
dica il teste se è a conoscenza della risposta della Sig.ra Parte_1
33) Vero che la Sig.ra vive nella casa intestata ai genitori Parte_1
34) Vero che il mutuo ipotecario con è stato contratto dalla Sig.ra per l'acquisto di CP_2 Parte_1 altro immobile, sito in Monzuno (BO), Via Val Di Setta n. 2
35) Vero che il mutuo gravante sul magazzino è coperto dal canone di locazione del bene, affittato alla
IC Srl, e che vi è un guadagno di € 200 mensili circa, introitato dalla Sig.ra Parte_1
pagina 6 di 23 36) Vero che, quando il padre si reca a Vado per prendere dialoga con il padre Per_3 Per_2
37) Vero che accetta i regali che il padre porta alle figlie, tra gli ultimi un burrocacao e la Per_2 mimosa per l'8 marzo
38) Vero che, in data 7/3/24, quando i genitori dovevano recarsi all'incontro con l'ausiliaria della Ctu, il padre si recò a Vado per prendere da scuola, scoprì che la madre l'aveva già prelevata Per_3
39) Vero che il Sig. è rimasto da solo a Vado, in attesa che la bambina pranzasse con la madre CP_1
40) Vero che, quando il padre si reca a Vado per prendere la madre fa scendere le bambine in Per_3 strada, e omette ogni forma di saluto e di dialogo con il coniuge
Si indicano a testimoni le Sigg.re e , entrambe residenti a [...]; Tes_8 Testimone_9 nel merito, si chiede che il Tribunale di Bologna voglia così provvedere:
- assegnare alla Sig.ra la casa coniugale, di proprietà dei di lei genitori, in quanto genitore Parte_1 presso la quale le figlie stabiliranno la loro collocazione prevalente;
- disporre l'affidamento condiviso ai genitori delle figlie minori e con Persona_4 Per_2 Per_3 collocazione prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per le figlie relative alla loro istruzione, educazione e salute, potendo decidere, anche separatamente, le questioni di ordinaria amministrazione, in ragione della permanenza delle minori presso ciascun genitore;
- stabilire che il padre avrà diritto di tenere con sé le figlie:
- a weekend alternati, dal venerdì alle ore 17,30 fino al lunedì mattina, quando le riporterà a scuola, e per una sera a settimana (il mercoledì) dalle ore 17,30 alle 21 - 21,30 in periodo scolastico, riportandole alla madre dopo cena
- durante il periodo delle vacanze, e in ogni altra occasione in cui le figlie non hanno scuola il giorno dopo, nella sera infrasettimanale in cui stanno con lui (preferibilmente il mercoledì), il padre le terrà con sé anche a dormire e le riaccompagnerà dalla madre la sera del giovedì
- in caso di cerimonie, compleanni e altri eventi, la madre darà la disponibilità a lasciare le figlie col padre anche se non è un giorno di sua competenza
- le figlie trascorreranno inoltre, con ciascun genitore, sette giorni durante le vacanze natalizie (ad anni alternati: un genitore dal 24 alla mattina del 25 dicembre, dal 28 alla mattina del 31 dicembre e dal 2 al pomeriggio del 5 gennaio e l'altro dal 25 al 28 dicembre mattina, dal 31 dicembre mattina al pomeriggio del 2 gennaio e dal pomeriggio del 5 gennaio fino alla fine delle vacanze), e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando un anno la Pasqua e l'altro la Pasquetta)
pagina 7 di 23 - durante le ferie estive, in aggiunta al calendario ordinario, il padre trascorrerà con le figlie una settimana a giugno, una a luglio e due nel mese di agosto (in questo mese possibilmente le due centrali, quando la ditta presso cui lavora chiude)
- il padre contribuirà al mantenimento delle tre figlie con la somma di € 400 mensili, decorrenti dalla data di pronuncia dei provvedimenti provvisori ed urgenti, importo soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, che verrà corrisposto alla madre entro il giorno 15 del mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Bologna
- l'assegno unico verrà diviso al 50% tra i coniugi a far tempo dal mese di febbraio 2023.
Con vittoria delle spese di lite.
pagina 8 di 23 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 22 Ottobre 2011 in regime di comunione dei beni, atto trascritto presso il Registro dello Stato Civile del Comune di Monzuno nell'anno 2011,
Atto N. 6, Parte 2, Serie A, Ufficio UNO;
dall'unione sono nate a Bologna le figlie: il Per_1
05.04.2012, il 10.04.2014 e il 11.08.2018; la casa familiare è posta in Monzuno (BO), Per_2 Per_3
Piazza della Libertà, 6, ed è di proprietà dei genitori della ricorrente;
il resistente se ne è allontanato a ottobre 2022, a seguito dell'inasprirsi dei rapporti con la moglie, e si è trasferito a casa dei propri genitori, a Modena, Via Saffi 8, dove vive tuttora.
La moglie è socia e consigliere di amministrazione, con potere di legale rappresentanza, della
IC s.r.l. che ha ad oggetto la posa in opera di ponteggi tubolari per l'edilizia; per gli anni di imposta 2019, 2020 e 2021 in base alle dichiarazioni dei redditi depositate ella ha avuto un reddito netto medio mensile mediamente di euro 2.439; è gravata dal pagamento di una rata mensile di euro
331 per un finanziamento contratto nel 2020 per contribuire all'acquisto da parte del marito di una lavanderia a gettoni (Valdoblò self-service di CO Di BO) sita in Monzuno, Piazza della Libertà
5/C fraz. Vado;
ha acquistato un magazzino, divenuto sede della IC s.r.l., pagando una rata mensile per l'acquisto ma contestualmente ricevendo dalla società il pagamento del canone di locazione, che all'incirca si equivalgono.
Il è dipendente della IC s.r.l. e negli anni di imposta 2020 e 2021 ha avuto un reddito CP_1 medio mensile netto di circa euro 1.680; la dichiarazioni dei redditi riportano altresì un reddito da attività rispettivamente di euro 10.841 e 13.190, cioè il reddito aggiuntivo derivante dalla attività di lavanderia a gettoni;
attualmente egli non ha spese di alloggio dato che vive dai genitori Modena,
Sulla base delle suesposte argomentazioni, con ordinanza presidenziale dell'11.9.2023 veniva posto a carico del padre in via provvisoria dalla data della domanda (ricorso depositato il 26.2.2023) un contributo mensile di euro 200 per ciascuna figlia, considerata la situazione economica di ciascuna parte, l'età delle figlie e i tempi di permanenza con ciascun genitore, e si disponeva quanto alle spese straordinarie la suddivisione al 50%. Si osservava altresì che: La situazione familiare, stante la gravità delle allegazioni di parte attrice, va sin d'ora indagata con ctu;
si raccomanda la massima collaborazione e coordinamento fra ctu e Servizi Sociali. Nelle more, non vi è motivo di non disporre
l'affido condiviso e il collocamento prevalente presso la madre con conseguente assegnazione a lei della casa familiare (collocamento e assegnazione su cui non vi è contestazione), e, viste le difficoltà rappresentate circa i rapporti col padre delle due figlie maggiori, un calendario provvisorio di visita, che però dovrà essere attuato senza forzare le minori, mentre, contemporaneamente, le ragioni del
pagina 9 di 23 disagio manifestato dalle bambine – in particolare dalla maggiore che sta seguendo un percorso di psicoterapia privato, anche su indicazione della scuola – nonché le capacità genitoriali delle parti, saranno oggetto di ctu.
La aveva infatti allegato che il marito nel corso della convivenza aveva proferito nei suoi Parte_1 confronti insulti e minacce, allegando episodi specifici, avvenuti anche alla presenza delle figlie;
un episodio era accaduto in data 1.07.2022, quando venivano contattati a casa da un dipendente della
IC s.r.l. che avvisava la moglie delle luci rimaste accese nel magazzino;
lei rispondeva che sarebbe andata per spegnerle;
il marito non ritenendo che una donna dovesse uscire e incontrare uomini da sola in un magazzino, si arrabbiava per l'iniziativa assunta dalla moglie e sferrava pugni ad un cartone appoggiato nel corridoio di casa, nonché un calcio alla lavastoviglie, tant'è che il 04.07.22 si recava in Pronto Soccorso e gli veniva diagnosticata una “contusione piede destro con infrazione base metatarso” per dichiarato incidente domestico. (docc.
6-7 ricorrente). Questo episodio, sempre secondo la si era verificato alla presenza delle bambine, che, spaventate, gridavano alla madre di Parte_1 avere paura. Il successivo 17.09.22 il marito incalzava la moglie nell'ennesima discussione, per motivi di gelosia, alla presenza delle bambine;
la moglie con la figlia più piccola, in braccio cercava Per_3 di andare in camera di lui dapprima la seguiva, poi nel tentativo di bloccare il suo passaggio si Per_2 poneva di fronte a lei con la mano appoggiata sull'armadio per ostacolarne il passaggio, la ricorrente forzava il blocco con il corpo e di tutta risposta riceveva un calcio nel sedere, che sfiorava la figlia
Per_2
Il contestava di avere mai assunto le condotte a lui attribuite dalla ricorrente e lamentava che i CP_1 rapporti familiari, nonostante un progressivo allontanamento affettivo da lui, che aveva percepito nella moglie anche nei mesi precedenti, fossero peggiorati dall'estate 2022, quando la ricorrente aveva iniziato a trascorrere sempre più tempo insieme alle bambine con i suoi genitori, lasciandolo da solo.
All'esito dell'incarico ricevuto con l'ordinanza presidenziale, la ctu Dott.ssa iniziava le Per_5 operazioni peritali a dicembre 2023 che si concludevano con relazione depositata l'8.5.2024; il Servizio
Sociale prendeva in carico il nucleo familiare e con una prima relazione del 10.11.2023 dava atto che la figlia maggiore era stata presa in carico dalla NPI con diagnosi di “disturbo dell'adattamento” e Per_1 che stava seguendo un percorso di supporto psicologico individuale, mentre per il padre si indicava l'opportunità di un percorso di sostegno alla genitorialità. Il Servizio Sociale dava atto che le figlie più grandi, e manifestavano resistenza ad incontrare il padre, e l'atteggiamento di lui, che Per_1 Per_2 negava le condotte attribuitegli e incolpava invece la madre di manipolare le figlie contro di lui
(affermazione sostenuta con vigore anche negli atti di causa), era assolutamente controproducente.
pagina 10 di 23 Con sentenza 372/2024 dell'1.2.2024 era pronunciata la separazione e la causa era rimessa sul ruolo con l'assegnazione dei termini ex art. 183 c. 2 c.p.c.
Con relazione del febbraio 2024 il Servizio Sociale riferiva di un miglioramento nella comunicazione tra i genitori.
Con la relazione depositata l'8.5.2024 la ctu concludeva con riferimento alla madre: Dall'osservazione non sono emersi nella signora atteggiamenti ostacolanti la relazione padre-figlie. Il recupero di una posizione di autorevolezza materna e soprattutto la trasmissione alle figlie di un'immagine di sé rafforzata dopo il periodo di sofferenza attraversato nella relazione con il coniuge e quello causato dalla difficile separazione, potrà indirettamente aiutare le ragazzine a posizionarsi correttamente nel loro ruolo filiale, in particolare deresponsabilizzando la primogenita. A tal fine, l'iniziativa della signora di intraprendere una psicoterapia e la sua attitudine riflessiva, sono elementi prognostici favorevoli.; e con riferimento al padre: egli si trova a vivere una situazione difficile e sofferta, per
l'interruzione dei rapporti con due delle tre figlie. Dai riferiti della moglie e per ammissione dello stesso signor seppure con una tendenza alla minimizzazione e talora alla negazione, si CP_1 apprende che egli ha vissuto durante gli anni della vita coniugale, condizioni di sofferenza psicologica che si sono espresse in vari modi, con una ludopatia (risolta con l'intervento di una psicologa) e ansia, verosimilmente con manifestazioni fobico-ossessive (dalle descrizioni della signora . Parte_1
Quando si sono presentate le difficoltà coniugali, si è accesa una intensa conflittualità all'interno della coppia. Il periziando ha espresso la sofferenza patita per un vissuto soggettivo di esclusione all'interno del nucleo familiare, sofferenza che ha condizionato in lui una disregolazione emotiva, talora accompagnata da agiti nei confronti degli oggetti. Le figlie sono state inevitabilmente esposte a queste situazioni e la primogenita si è assunta un ruolo protettivo nei confronti delle sorelle, ma anche della madre, sviluppando nel tempo ostilità e risentimento verso il padre, fino ad arrivare, insieme alla sorella secondogenita , al rifiuto di frequentarlo. Il signor ha mantenuto, invece, un Per_2 CP_1 buon rapporto con la figlia minore che frequenta con regolarità. Il riavvicinamento del padre Per_3 alle altre due figlie implica da parte paterna innanzi tutto una presa di coscienza e un riconoscimento delle difficoltà attraversate nell'ultimo periodo della vita coniugale e in quello successivo alla separazione, per potersi riavvicinare alle figlie con una disposizione ad ascoltare ed accogliere i loro vissuti, senza porsi in una posizione difensiva. Tale ammissione delle proprie intemperanze a cui le ragazzine sono state esposte, necessita di un accompagnamento da parte di un professionista che supporti la genitorialità in modo continuativo e prolungato nel tempo, con una frequenza regolare e non troppo diluita. Tale sostegno potrà anche fornire al periziando strumenti di comprensione per relazionarsi con le mutate esigenze delle figlie nel percorso di crescita, in particolare nella pre- pagina 11 di 23 adolescenza e nell'adolescenza, essendo egli invece più a suo agio nelle interazioni durante la prima e la seconda infanzia. Quanto alla capacità genitoriale, concludeva: Entrambi i genitori necessitano di essere accompagnati in un percorso di sostegno alla genitorialità, per poter rispondere al meglio alle esigenze emotivo-affettive ed evolutive delle figlie. In base a quanto sopra descritto si suggerisce che le minori rimangano collocate presso la madre e che sia applicabile l'istituto dell'affidamento condiviso, con vigilanza da parte del Servizio Sociale, che ha già in carico la situazione. Si ritiene che il Servizio dovrebbe intervenire: - su entrambi i genitori nel fornire appoggio alle funzioni genitoriali, in modo diversificato per ciascun genitore, vale a dire per la madre, rassicurandola rispetto al suo ruolo e alla sua autorevolezza, per il padre in modo finalizzato al riconoscimento delle proprie difficoltà e comportamenti disregolati agiti nel passato e all'accoglimento dei vissuti delle figlie;
- favorendo con l'intervento di educatori il riavvicinamento padre.-figlie primogenita e secondogenita, nel rispetto dei loro vissuti;
- mediando fra i due genitori nel caso di mancato accordo su scelte o decisioni da prendere riguardanti le minori. • Per quanto riguarda la frequentazione padre-figlie, nel caso di - weekend alternati dal sabato mattina alle 10 alla domenica sera alle 20 (il padre Per_3 andrà a prendere e riaccompagnerà la figlia presso la casa della madre) -nel caso il padre riesca ad aver un pomeriggio settimanale disponibile, dall'uscita di scuola di fino alle 20 - durante le Per_3 vacanze natalizie, una settimana dal 25/12 alle ore 11 al 31/12 alle ore 11 oppure dal 31/12 alle ore
11 al 6/1 alle ore 11 ad anni alterni - durante le vacanze pasquali dal sabato alle 10 al lunedì sera alle
20 ad anni alterni - durante le vacanze estive 2 settimane non consecutive, da concordare entro il 31 Per_ maggio. • Per quanto riguarda e , l'auspicabile ripresa dei rapporti dovrà essere Per_2 graduale e progredire secondo le indicazioni del Servizio sociale, che verificherà le risposte e le condizioni delle ragazzine, accompagnandole senza forzature. • Si raccomanda una presa in carico Per_ psicologica per e la prosecuzione di quella già in atto per . • Si raccomanda che il padre, Per_2 come anticipato dal suo Consulente di Parte, sia da lui affiancato e sostenuto per favorire la consapevolezza delle proprie difficoltà. • Si raccomanda che la madre prosegua il proprio percorso psicologico. Alle osservazioni della c.t. dell'attrice, che insisteva per l'affido esclusivo alla madre, rispondeva: Il padre non presenta allo stato quegli aspetti di disregolazione emotiva che hanno caratterizzato il periodo che ha preceduto la separazione. Dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale la conflittualità con l'ex moglie si è progressivamente attenuata ed egli non ha assunto posizioni ostative o discordanti dalla madre rispetto alle scelte da compiere sulle figlie. Non vi sono motivi per ritenere che la sua responsabilità genitoriale debba essere limitata o sospesa. Il percorso di sostegno alla genitorialità che è stato consigliato nelle conclusioni di questo elaborato, ha Per_ primariamente lo scopo di riavvicinare il padre a e ad , accompagnandolo in una Per_2
pagina 12 di 23 rielaborazione delle passate vicende familiari. Si ritiene, infine, che sul piano simbolico e fattuale un affido esclusivo alla madre, non farebbe che confermare la marginalizzazione della figura paterna, indebolendone l'autorevolezza, in una situazione in cui le due figlie, primogenita e secondogenita, hanno sicuramente necessità di reintegrare il padre nella costellazione familiare. Si concorda infine con la collega sull'opportunità che il Servizio Sociale, svolgendo i suoi compiti di vigilanza, si occupi anche di monitorare il rapporto fra il padre e al fine di garantirne la prosecuzione in modo Per_3 continuo ed assiduo.
Con ordinanza in data 19.6.2024, di parziale modifica e integrazione dell'ordinanza presidenziale 11-9-
2023, erano recepite le conclusioni della ctu.
Il Servizio Sociale con relazione del 17.9.2024 ha riferito di avere organizzato un incontro del padre con le figlie e alla presenza di un educatore in data 23.8.2024. Le stesse, tuttavia, hanno Per_2 Per_1 mantenuto un atteggiamento distaccato con il padre. Continuano a essere presenti, insieme alla madre, quando il padre viene a prendere e riporta la sorella minore, tuttavia in questi momenti non avvengono scambi significativi. Il percorso psicologico di sostegno di con la NPI si è concluso. Per_1 Per_2 invece ha rifiutato un sostegno psicologico. Proseguono i percorsi individuali dei genitori e gli operatori affermano, in particolare, che L'uomo appare comunque disponibile a continuare i percorsi di riflessione intrapresi che potrebbero sostenerlo anche nella comprensione delle manifestazioni di chiusura delle prime due figlie.
Dalla relazione del Servizio Sociale datata 29.5.2025, la più recente, emerge che:
Nel periodo intercorso a partire dal mese di dicembre, la scrivente ha svolto svariati colloqui sia telefonici sia in presenza con la madre delle minori al fine di avere un aggiornamento rispetto al percorso educativo ed incontri tra le minori e la figura paterna. In sede di colloqui la figura materna ha dato un riscontro rispetto ai vari incontri tra le figlie e il padre, i quali avvenivano il venerdì pomeriggio in Piazza a Vado della durata di 15 minuti l'uno.
Durante questo frangente di tempo, la figura paterna aveva modo di passare del tempo con le due figlie più grandi prima di trascorrere le giornate di spettanza presso la propria abitazione sita a
Modena con la figlia più piccola. Si verificavano, tuttavia, manifestazioni di malessere da parte delle figlie maggiori in occasione di tali incontri, descritte nella relazione;
pertanto: A fronte di ciò il Servizio
Sociale Professionale ha ritenuto necessario proporre alle figure genitoriali un programma diverso da quello stabilito precedentemente il quale desse modo alla figura paterna di poter vedere le due figlie più grandi in luoghi neutri come un ufficio del Servizio anziché per strada e per la durata di un'ora anzichè di 15 minuti;
inizialmente, sempre alla presenza dell'educatrice, per valutarne l'efficacia. La madre delle minori ha aderito a tale proposta ma le figlie maggiori hanno opposto un netto rifiuto. Il pagina 13 di 23 Servizio riferisce inoltre che: Dal riscontro dell'educatrice relativo al mese summenzionato (marzo
2025) emerge che negli ultimi mesi la relazione tra le figlie maggiori e il padre è rimasta pressoché invariata, durante gli incontri del venerdì le ragazze mantengono un atteggiamento distante e chiuso nei confronti della figura paterna, appaiono chiuse e timorose nei suoi confronti mostrando disagio ed ansia nel vivere questi momenti di interazione. Non si rilevano aperture significative né segnali di cambiamento e l'impostazione di tali incontri non sembra favorire riavvicinamento ma piuttosto rafforza la tensione emotiva già presente. In sede di incontro tra le minori e il padre quest'ultimo ha espresso la volontà di creare un canale comunicativo diretto con la secondogenita la quale ha tuttavia espresso chiaramente la volontà di non intrattenere contatti con lui riferendo che qualora ricevesse un messaggio sarebbe sua intenzione bloccarlo (Allegato 3). - Report educativo del 2/05/2025: In tale report viene riportato che l'incontro avvenuto nella summenzionata data ha avuto un impatto emotivo particolarmente intenso sulle minori più grandi le quali hanno manifestato segnali evidenti di disagio e difficoltà. Nella prima parte dell'incontro il padre ha tentato di porre delle domande alle figlie per instaurare un dialogo mentre le minori mantenevano una posizione di chiusura cercando protezione dietro alla madre o alla figura educativa. A differenza degli incontri precedenti in cui il padre tendeva
a rispettare i tempi delle figlie riducendo la sua iniziativa dopo i primi tentativi, in questa occasione ha insistito nel proporre domande e nel chiedere se fosse possibile fare una passeggiata con loro senza la presenza della madre. A seguito di questo momento la primogenita ha iniziato a manifestare una forte reazione emotiva, grattandosi con insistenza il braccio in modo ripetitivo, comportamento che ha lasciato emergere un forte stress emotivo. Successivamente il padre si è allontanato con la figlia più piccola esprimendo il desidero che le due figlie maggiori rimanessero li ad attenderlo. Durante la sua assenza la primogenita è scoppiata in un pianto intenso e ha continuato a strofinarsi nervosamente il braccio al punto che l'educatrice le ha proposto di rientrare in casa ma la minore è rimasta immobile
e visibilmente spaventata. Al ritorno del padre, l'incontro è proseguito con ulteriori suoi tentativi di avvicinarsi alle figlie con la conseguente reazione delle minori di nascondersi dietro la madre e
l'educatrice chiedendo di poter interrompere l'incontro. Di fronte a ciò l'educatrice ha acconsentito alla richiesta delle minori e il padre ha manifestato disaccordo affermando di voler restare ancora alcuni minuti (Allegato 3).
Il Servizio conclude quindi come segue: In riferimento alla situazione in oggetto, e tenuto conto degli elementi raccolti, permane una forte chiusura delle minori più grandi nei confronti della figura paterna. A tal riguardo, sentito anche il punto di vista della figura materna, il Servizio ha reputato necessario interrompere temporaneamente i momenti di incontro del venerdì tra il padre e le due figlie più grandi in quanto da quanto riportato dalla madre stessa e dall'educatrice presente in tali occasioni pagina 14 di 23 il malessere delle minori è ricorrente ed evidente e la figura materna non se la sente più di vedere le figlie in quello stato d'animo. Infine vista l'ultima proposta da parte del Servizio di un progetto più dettagliato al fine di promuovere una relazione e un dialogo positivo tra padre e minori, che ha avuto esito negativo, il Servizio Scrivente ritiene che ad oggi sia complesso individuare ulteriori interventi di riavvicinamento. Altresì come già comunicato alla madre si ritiene utile il proseguo del percorso psicologico precedentemente interrotto con la finalità di dare un supporto alle minori per poter eventualmente riaprire un dialogo con la figura paterna.
In data 28.8.2024, quindi in epoca successiva al deposito della relazione da parte della ctu, che quindi non aveva avuto modo di esaminarli, sono stati prodotti gli atti del procedimento penale a carico del
[...] per maltrattamenti e atti persecutori, concluso con condanna a seguito di rito abbreviato alla pena CP_1 di anni 1 e mesi 4 di reclusione e condanna al risarcimento del danno alle parti civili costituite (madre e figlie), rimettendone la quantificazione al Giudice Civile, dandosi atto che negli atti preliminari al processo egli aveva già versato la somma di euro 8.000. Il capo di imputazione descrive condotte poste in essere dall'anno 2019, in parte coincidenti con quanto allegato nel ricorso, e in parte ulteriori in quanto verificatesi dopo la cessazione della convivenza e nel corso del procedimento civile, come il minacciarla e il tirarle i capelli, anche alla presenza delle figlie. Il Giudice Penale dà atto che molti fatti sono ammessi dal nell'interrogatorio nel corso del procedimento penale, in particolare la CP_1 litigata del luglio 2022 a seguito della quale si era fratturato il dito di un piede, quella del settembre
2022 nel corso della quale aveva dato un calcio alla moglie, l'episodio dell'aprile 2023 in cui la moglie lo aveva trovato ubriaco al bar insieme alla figlia nonché ammetteva di avere sputato tra i Per_3 piedi alla moglie, di averle tirato i capelli (la sentenza è prodotta il 18.12.2024). Egli ha proposto appello, tuttavia non vi si contesta la commissione di tali condotte (da lui espressamente ammesse) ma se ne chiede la riqualificazione come percosse e minacce, contestandosi l'integrazione dei più gravi reati di maltrattamenti e atti persecutori.
Occorre altresì dare atto che sono stati ammessi alcuni capitoli di prova richiesti da parte attrice e la relativa prova contraria, prove assunte alle udienze del 22.4.2025 e 13.5.2025. In particolare, la barista ha confermato l'episodio dell'aprile 2023 quando il alla presenza della moglie e delle due CP_1 figlie più piccole, aveva bevuto troppo e, trovandosi nel suo locale, ella a un certo punto si era rifiutata di servirgli altre bevande alcoliche;
un'amica della ricorrente ha altresì confermato di avere ricevuto, nel periodo tra l'estate e l'autunno 2022, svariate telefonate in cui sia la ricorrente che le figlie le raccontavano, spaventate, le condotte tenute in quel periodo dal la sorella di lui, chiamata a CP_1 prova contraria, si limitava sostanzialmente a dichiarare di non essere a conoscenza delle circostanze.
Molti episodi risultano, peraltro, confermate dalle s.i. acquisite durante le indagini preliminari del pagina 15 di 23 processo penale e prodotte il 28.8.2024 (s.i. di , , Testimone_1 Controparte_3 Tes_2
, oltre che delle due testimoni dell'attrice sentite anche nel presente
[...] Testimone_6 giudizio).
Nell'ambito del presente procedimento, peraltro, era instaurato un giudizio incidentale da parte della ricorrente, in quanto il si era rifiutato di dare il consenso a un viaggio studio di previsto CP_1 Per_1 per l'estate 2025 al quale la ragazzina voleva partecipare. Con ordinanza 28.4.2025 il Giudice, previo ascolto delle parti, così statuiva: - attribuisce in via esclusiva alla madre la facoltà di assumere in autonomia ogni decisione relativa alla partecipazione di , nata il [...], al Viaggio- Persona_4
Studio con un Corso d'Inglese di 30 ore di lezione al Hartpury University & College a Gloucester in
Inghilterra per la durata di due settimane dal 2.07.2025 al 15.07.2025; attribuisce alla madre la facoltà, sempre in totale autonomia, di chiedere e ottenere tutti i documenti (di identità della figlia, compreso il passaporto, e autorizzativi all'espatrio per minori infraquattordicenni, se richiesti, e Per_ quant'altro necessario e richiesto eventualmente anche dalle strutture e Autorità inglesi) affinchè possa concretamente parteciparvi e partecipare alle iniziative attuate durante il soggiorno stesso;
dà atto che la madre si è dichiarata disposta ad accollarsi tutti i costi del viaggio studio;
spese la merito. Si osservava, in particolare, che il rifiuto del padre si riteneva immotivato e, in particolare, che:
“quanto agli argomenti addotti dal padre, è evidente che subordinare un suo possibile consenso a un dialogo diretto con la figlia appare, da parte di lui, per quanto detto sopra, una forzatura eccessiva, nonostante il comprensibile desiderio di riallacciare i rapporti con la minore;
è, inoltre, un fatto di comune esperienza, addirittura notorio, che vengano organizzati da agenzie specializzate viaggi di studio all'estero anche per minori infraquattordicenni, viaggi che vengono proposti attraverso le scuole, i cui docenti vengono coinvolti nell'accompagnamento dei ragazzi, proprio quale elemento di maggior sicurezza, per le famiglie e per i ragazzi stessi;
”.
Alla luce degli elementi acquisiti in corso di causa così come sopra sintetizzati, si ritiene, innanzitutto, che l'istruttoria si completa e che le ulteriori prove orali richieste dalle parti e il supplemento di ctu richiesto, peraltro solo con la comparsa conclusionale, dal convenuto, siano superflui ai fini della decisione, essendo i fatti sufficientemente accertati e la situazione dei rapporti fra genitori e figlie anche, essendo stata già oggetto di ctu e poi di un lungo periodo di osservazione e di interventi educativi e di supporto da parte del Servizio Sociale.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito, essa va accolta. Pare del tutto assorbente l'osservazione che il ammette di avere dato un calcio CP_1 nel sedere alla moglie alla presenza delle figlie nel settembre 2022; a quell'epoca la crisi familiare era già in atto e tuttavia i coniugi erano ancora conviventi;
al riguardo la Cassazione, con un orientamento pagina 16 di 23 costante ha affermato: Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017); si sottolinea, inoltre, che pare smentita la tesi del convenuto secondo il quale la crisi coniugale fosse anteriore alle sue condotte offensive, denigratorie e violente nei confronti della moglie, dal momento che egli stesso fa risalire il manifestarsi della crisi coniugale all'estate 2022, mentre la ricorrente ha dichiarato ai Carabinieri nelle s.i. rese l'11.5.2023 che ella già dal 2019 era preoccupata dai comportamenti del marito, poi dal luglio 2022 la situazione si era aggravata;
l'arrabbiatura in presenza delle figlie con violenza sulle cose da parte del marito perché la moglie era andata a spegnere le luci in ufficio è del primo luglio 2022; il capo di imputazione per il quale il è stato condannato – e non risulta che la sentenza sia appellata sul punto – fa CP_1 riferimento a fatti commessi a decorrere dal 2019. Sussiste, pertanto, anche il nesso causale tra le condotte del e l'intollerabilità della convivenza. CP_1
Quanto all'affido delle figlie minori, si rammenta che è orientamento costante della Suprema Corte quello secondo cui La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore» (Cass. Sez. 1 -
, Sentenza n. 977 del 17/01/2017). Peraltro, in forza della Convenzione di Istanbul, in base all'Articolo
31 – Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza: 1 Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente
Convenzione. 2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che
l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima
o dei bambini. La Convenzione chiarisce all'art. 3 che con l'espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
b l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o pagina 17 di 23 tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
all'art. 33 si prevede: Violenza psicologica: Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere seriamente l'integrità psicologica di una persona con la coercizione o le minacce.
Si sottolinea che la ctu della Dott.ssa non ha potuto tenere conto degli atti del procedimento Per_5 penale, acquisiti solo successivamente;
anche la sentenza di condanna è successiva alla ctu. Peraltro, la ctu ha chiarito che non vi è da parte della madre alcuna condotta manipolatoria delle figlie contro il padre. La conclusione per l'affido condiviso era sostenuta, evidentemente, da una prognosi favorevole circa la presa di coscienza da parte del padre della gravità delle proprie condotte e dell'impatto sulle figlie maggiori, e dalla circostanza che, benchè avesse rapporti sporadici con le due figlie maggiori, tuttavia egli non aveva ostacolato l'assunzione di decisioni nell'interesse delle stesse, anzi aveva, ad esempio, prestato il consenso al sostegno psicologico per . La situazione, purtroppo, è evoluta in Per_1 senso negativo, come emerge dalla circostanza che il Servizio abbia dato atto del manifestarsi di un suo contegno rivendicativo e insistente nei confronti delle figlie maggiori e dalla circostanza che egli, erroneamente convinto del valore educativo della propria posizione, abbia negato il consenso al viaggio studio tanto desiderato dal , addirittura adottando un atteggiamento quasi ricattatorio, quale quello Per_1 di subordinare il proprio consenso a un dialogo diretto con la figlia. Il disagio che al momento e Per_1 provano nel rapportarsi con lui emerge con evidenza dalla relazione del Servizio Sociale, Per_2 pertanto ogni forzatura in tal senso risulterebbe solo controproducente. Va quindi attribuito l'affido esclusivo rafforzato alla madre di tutte e tre le figlie, dal momento che egli ha dato prova di non essere in grado di assumere decisioni adeguate alle aspirazioni e alla realizzazione personale delle figlie.
Questo vale anche per rispetto alla quale si ritiene, allo stato, improbabile che il padre sappia Per_3 assumere un atteggiamento adeguato a fronte dei cambiamenti e delle nuove istanze che inevitabilmente la figlia porrà man mano che cresce. A tale statuizione consegue l'attribuzione in via esclusiva alla madre dell'assegno unico al 100%. Si ritiene in contrasto con l'interesse delle minori e procedere al loro ascolto ( peraltro non ha ancora compiuto 12 anni), perché le Per_2 Per_1 Per_2 stesse hanno già espresso in diverse sedi (in sede di ctu, col Servizio Sociale e con l'educatore, con la psicologa del Servizio e quanto a nell'ambito del suo percorso psicologico) le ragioni della loro Per_1 difficoltà a rapportarsi col padre e la sofferenza che questo argomento provoca loro. D'altra parte è stato escluso, sia dalla ctu che dal Servizio Sociale, che la madre abbia messo in atto condotte ostacolanti il rapporto padre-figlie.
pagina 18 di 23 Il collocamento prevalente delle figlie presso la madre e l'assegnazione a lei della casa familiare non sono in discussione. Quanto al calendario di visita padre-figlie, in relazione a si recepisce il Per_3 calendario già disposto in corso di causa su indicazione della ctu;
quanto alle figlie e si Per_2 Per_1 conferma il mandato al Servizio Sociale di proseguire, per 24 mesi, con la vigilanza sul nucleo familiare e con periodici colloqui con le minori e con i genitori e gli insegnanti, mettendo a disposizione percorsi di sostegno e ritentando, non appena ricorrano le condizioni, a organizzare incontri del padre con le figlie maggiori alla presenza di un educatore.
Sugli aspetti economici, si rappresenta che la moglie è socia e membro del CdA della IC srl;
negli anni di imposta 2022 e 2023 ha visto incrementare il proprio reddito netto mensile rispettivamente a 4.390 e 5.200 euro;
il marito nell'anno di imposta 2023 risulta avere percepito, tra reddito da lavoro dipendente e reddito derivante dall'attività di lavanderia a gettoni, circa euro 2.900, di cui metà dall'una fonte e metà dall'altra; nel gennaio 2024 ha ceduto l'attività per il prezzo di euro
23.500, già considerato al netto della somma da lui dovuta ancora alla precedente proprietaria;
dopo essersi licenziato dalla IC s.r.l. ha iniziato al lavorare per una carrozzeria, percependo uno stipendio di circa 1.660 euro mensili. Vero è che al momento non ha più l'introito derivante dall'attività di lavanderia, ma la determinazione di venderla è stata una sua libera scelta, anche se egli sottolinea che ciò sia stato motivato dal fatto che l'attività avesse sede nello stesso immobile in cui si trova la
IC s.r.l.; inoltre nulla esclude che, col denaro ricavato e vista l'esperienza acquisita, egli possa acquistare un'altra attività simile;
essendo rimasto a vivere dai genitori, in ogni caso, continua a non avere spese di alloggio. Si ritiene, quindi, di confermare, come chiesto dalla ricorrente, l'obbligo a suo carico di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma di euro 200 mensili per ciascuna oltre al 50% delle spese straordinarie, anche alla luce della circostanza che egli non mantenga e Per_2
in via diretta. Per_1
Si dà atto che la ricorrente ha rinunciato alle altre domande inizialmente proposte e di cui si era rilevata l'inammissibilità, ad eccezione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare. Si osserva al riguardo che solo con gli anni 2000, e soprattutto dal 2005, si inizia ad affermarne la risarcibilità del danno endofamiliare, quando la violazione dei doveri familiari sfoci in una lesione di diritti costituzionalmente garantiti (vedi tra le altre Cass. 9801/05 e Cass. 7713/2000). Tale apertura ha portato dottrina e giurisprudenza a dover affrontare due ordini di problemi: sul piano sostanziale si sono dovute delineare le caratteristiche ed i limiti di risarcibilità di questa figura di danno, andandola a coordinare con gli istituti previsti appunto dal diritto di famiglia. Sul piano processuale si è posto il problema degli strumenti processuali applicabili. In particolare ci si è chiesti se la domanda di risarcimento del danno endofamiliare potesse essere avanzata anche nel giudizio di separazione (o pagina 19 di 23 di divorzio) o se piuttosto dovesse essere presentata in un separato giudizio. Dopo alcuni dubbi interpretativi sul punto, si è consolidato il secondo orientamento che ne decretava l'inammissibilità. Ci ricorda infatti la giurisprudenza di legittimità che domanda di risarcimento del danno e domanda di separazione sono (erano) sottoposte a riti differenti: quello ordinario per la domanda di risarcimento e rito speciale familiare per separazione e divorzio. L'art. 40 cpc stabilisce che si può avere il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione, quella cioè definita “forte”
o “per subordinazione”, di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., mentre la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale è riconducibile alla previsione dell'art. 33 cod. proc. civ.: cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi. Pertanto le due domande non potevano essere proposte nel medesimo giudizio Un'apertura alla risarcibilità del danno era prevista solo dall'art. 709 ter nell'ambito di una controversia relativa alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. Questo procedimento infatti poteva essere instaurato in via principale o in via incidentale nei giudizi di separazione, divorzio, affidamento dei minori nati fuori del matrimonio
Tale impianto è rimasto inalterato anche dopo la riforma Cartabia entrata in vigore nel 2023, che si è limitata a riprendere nell'art. 473-bis.39 il dettato dell'art. 709 ter cpc. Questo impianto è stato però modificato con il D.Lgs n. 164/24 (c.d. correttivo Cartabia Civile). Ma l'art. 7 (rubricato “disposizioni transitorie”) del d.lgs., 31 ottobre 2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (di seguito anche solo “correttivo alla riforma”), prevede che “ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”. Pertanto, non si applica al presente giudizio, nell'ambito del quale la domanda di risarcimento del danno endofamiliare va dichiarata inammissibile, avuto anche riguardo alla circostanza che la ricorrente abbia richiesto il risarcimento del danno da reato costituendosi parte civile nel processo penale, che si è concluso con un espresso rinvio al Giudice
Civile per la relativa quantificazione. Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche per il procedimento incidentale, in ragione del quale si aumenta fino al valore massimo il compenso per la fase istruttoria. Le spese di ctu vanno integralmente compensate trattandosi di incombente svolto nell'interesse delle figlie minori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – dichiara che la separazione è da addebitare al marito;
2 – dichiara inammissibile la domanda di risarcimento del danno endofamiliare proposta dalla attrice;
pagina 20 di 23 3 - dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori nata il [...], nata il Per_1 Per_2
10.04.2014 e nata il [...], alla madre;
ella potrà assumere autonomamente anche le Per_3 decisioni di maggior interesse per le figlie quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori;
potrà chiedere e ottenere documenti di identità delle minori anche validi per l'espatrio, compreso il passaporto;
potrà sbrigare tutte le pratiche amministrative di interesse per le figlie in via autonoma;
il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
2 – conferisce mandato al Servizio Sociale competente per territorio, per la durata di 24 mesi, di: proseguire, con la vigilanza sul nucleo familiare e con periodici colloqui con le minori e con i genitori e gli insegnanti, mettendo a disposizione percorsi di sostegno e ritentando, non appena ricorrano le condizioni, di organizzare incontri del padre con le figlie maggiori alla presenza di un educatore;
il
Servizio vigilerà sulla concreta applicazione del calendario di visita di e sull'evoluzione del Per_3 suo rapporto col padre, mediando fra le parti in caso di disaccordo e proponendo le soluzioni che riterrà più tutelanti per la minore;
3 – costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma
2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente delle figlie minori presso la madre;
5 – assegna alla madre la casa coniugale sita in Monzuno (BO), Piazza della Libertà, 6, e i beni mobili in essa contenuti, affinchè vi abiti assieme alle figlie minori;
7 – quanto ad e , si invitano i genitori a proseguire con i percorsi di facilitazione al Per_2 Per_1 riavvicinamento padre-figlie, ivi compreso il sostegno alla genitorialità, se il Servizio lo riterrà necessario;
non appena possibile, il Servizio riprenderà gli incontri alla presenza di un educatore o con pagina 21 di 23 altra modalità che riterrà più opportuna, formulando periodicamente proposte atte a favorire la ripresa dei rapporti fino a quando auspicabilmente le figlie maggiori – che non dovranno essere forzate in tal senso – potranno riprendere la regolare frequentazione col padre con calendario analogo a quello della sorella minore;
8 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle figlie versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200 per ciascuna figlia alla madre su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di
Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
pagina 22 di 23 La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
In ragione dell'affido condiviso l'assegno unico per le figlie sarà percepito integralmente dalla madre;
9 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano, anche per il procedimento incidentale, in € 110 per spese, € 8.500 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge;
10 – compensa le spese di ctu
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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6 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé - a weekend alternati dal sabato mattina Per_3 alle 10 alla domenica sera alle 20 (il padre andrà a prendere e riaccompagnerà la figlia presso la casa della madre) -nel caso il padre riesca ad aver un pomeriggio settimanale disponibile, dall'uscita di scuola di fino alle 20 - durante le vacanze natalizie, una settimana dal 25/12 alle ore 11 al Per_3
31/12 alle ore 11 oppure dal 31/12 alle ore 11 al 6/1 alle ore 11 ad anni alterni - durante le vacanze pasquali dal sabato alle 10 al lunedì sera alle 20 ad anni alterni - durante le vacanze estive 2 settimane non consecutive, da concordare entro il 31 maggio.