Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 00572/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2025, proposto da
Studio LL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B113AF06F6, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Giulia Passino, Dario Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Valleriani, Sergio Caracciolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NE SS AS S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fichera, Antonino Mirone SS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CO BE AS – Associazione di Professionisti, LI EN, RE AL, AV RI IA SC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della deliberazione n. 1048 del 6 dicembre 2024, comunicata alla ricorrente il successivo 10 dicembre 2024, con cui il Commissario Straordinario della ASL Latina ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento “di servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini geognostiche e geofisiche, nonché dell’ufficio di Direzione Lavori (DLL) e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva dei 3 lavori di ampliamento e adeguamento normativo del Pronto Soccorso del P.O. S.M. Goretti di Latina”, CIG B113AF06F6, in favore del TP tra la NE SS AS S.r.l., la CO BE AS – Associazione di professionisti, l’Ing. LI EN, il Geol. RE AL e l’EO AV RI IA SC;
- ove occorra, e per quanto di ragione, di tutti i verbali di gara, e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- del verbale della seduta n. 15 del 6.12.2024 in cui il RUP ha positivamente accertato, all’esito dell’esame della documentazione prodotta a comprova, che il TP NE sarebbe in possesso del requisito speciale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare di gara;
- del verbale della seduta del 6.12.2024 in cui il RUP, ritenendo positivamente concluso il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, formulava la proposta di aggiudicazione in favore del TP NE;
- del verbale n. 14 della seduta del 28.10.2024, in cui la Commissione, assegnati i punti economici, formava la graduatoria finale e rimetteva gli atti al RUP per l’espletamento della verifica di congruità (cfr. verbale n. 14);
- del verbale n. 12 della seduta del Seggio di gara del 2.8.2024, in cui il RUP ammetteva tutti gli operatori partecipanti al prosieguo della procedura (cfr. verbale n. 12);
- del verbale n. 10 della seduta del Seggio di gara del 17.7.2024, in cui il RUP, esaminate tutte le risposte pervenute dai concorrenti (ivi compreso il TP NE) a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, “rileva(va) la loro completezza e conformità rispetto a quanto richiesto”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;
e per la condanna
dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato al ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore del TP odierno ricorrente,
con conseguente declaratoria di inefficacia
del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione ex art. 122 c.p.a.,
e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà del Raggruppamento odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina e di NE SS AS s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 7 gennaio 2025 e depositato il successivo 15 gennaio, Studio LL s.r.l. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della deliberazione n. 1048 del 6 dicembre 2024, con cui il Commissario Straordinario della ASL Latina ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento “di servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini geognostiche e geofisiche, nonché dell’ufficio di Direzione Lavori (DLL) e Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva dei lavori di ampliamento e adeguamento normativo del Pronto Soccorso del P.O. S.M. Goretti di Latina”, CIG B113AF06F6, in favore del TP tra la NE SS AS S.r.l., la CO BE AS – Associazione di professionisti, l’Ing. LI EN, il Geol. RE AL e l’EO AV RI IA SC, e di tutti i verbali di gara, come in epigrafe specificati.
La società Studio LL ha altresì domandato la condanna dell’ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della commessa controversa a favore del TP odierno ricorrente con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con il concorrente illegittimo aggiudicatario e subentro nell’esecuzione ex art. 122 c.p.a. e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà del Raggruppamento ricorrente.
2. La società ricorrente espone in fatto che, con bando pubblicato in GUUE il 4 aprile 2024, il Commissario Straordinario della ASL Latina ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 71, d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento “di servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo delle indagini geognostiche e geofisiche, nonché dell’ufficio di Direzione Lavori (DLL) e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva dei lavori di ampliamento e adeguamento normativo del Pronto Soccorso del P.O. S.M. Goretti di Latina”, CIG B113AF06F6, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (65 punti tecnici + 30 punti economici + 5 punti temporali).
L’appalto, da espletarsi tramite la piattaforma telematica di e-procurement regionale “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA.”, è di importo pari a € 778.054,36, di cui € 626.372,25 a titolo di compenso per prestazioni professionali per progettazione di fattibilità tecnico economica, nonché per il coordinamento della sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione e Ufficio di Direzione Lavori, non soggetti a ribasso; € 142.362,49 per oneri e spese accessorie soggetti a ribasso; € 9.319,62 per l’esecuzione delle indagini geognostiche e diagnostiche in sito e prove di laboratorio, compresa la redazione della perizia di stima dei costi, comprensivo dei costi di manodopera, non soggetti a ribasso; € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 10 maggio 2024.
Quanto alle previsioni del disciplinare in merito alle tempistiche di svolgimento dei servizi tecnici messi a gara, è stato previsto che l’esecuzione dell’appalto fosse ripartita in due distinte fasi:
la “fase I”, con durata prevista di 70 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, riducibili “sulla base del ribasso temporale espresso in giorni naturali e consecutivi formulato in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario: tale ribasso non potrà in ogni caso eccedere il termine di 50 giorni”;
la “fase II”, poi, che dovrà iniziare a decorrere “dal primo adempimento da parte del DL e comunque dalla data di sottoscrizione del verbale consegna dei lavori. La durata è correlata alla durata dei lavori e delle successive procedure di collaudo statico e tecnico amministrativo degli stessi”.
Quindi, il servizio affidando “si compone di due fasi temporalmente distanti e separate dalla procedura di affidamento a mezzo appalto integrato dei lavori e della progettazione esecutiva”.
Alla gara in rassegna hanno partecipato 19 concorrenti, tra cui il ricorrente TP costituendo tra lo Studio LL (designato mandatario), la Progetto PSC s.r.l. e la MAIN – Management e Ingegneria S.r.l. (future mandanti) e il TP costituendo tra la designata mandataria NE SS AS S.r.l. (71%) e le future mandanti CO BE AS – Associazione di professionisti (12%), Ing. LI EN (14,5%), Geol. RE AL (2%) e EO AV RI IA SC (0,50%).
Nei rispettivi DGUE, i membri del TP NE dichiaravano di soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare nei modi che seguono.
La mandataria NE presentava 3 distinti servizi, vale a dire:
- la collocazione al 4° posto (in ATI) nel concorso di progettazione per la redazione del PFTE del nuovo Centro direzionale della Regione Siciliana, sede di Catania, per gli importi di € 9.800.000,00 nella categoria E.16, di € 2.940.000,00 per la categoria S.06 e di € 2.940.000.000,00 per la categoria IA.02;
- la progettazione definitiva di interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell’ISS F. SP e G. VA XI, Ribera, svolta in TP in favore del Libero Consorzio di Agrigento per un importo di € 184.320,36 nella categoria IA.04;
- la redazione del PFTE della Casa della CO SP, svolta in TP in favore della ASP Ragusa, per un importo di € 237.837,30 nella categoria IA.04.
La mandante CO-BE dichiarava la progettazione definitiva del nuovo Tribunale di Catania in Viale Africa, eseguito in favore della Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità per un importo di € 780.000,00 nella categoria IA.01 e per un importo di € 1.560.000,00 nella categoria IA.02.
Da ultimo, la mandante EN spendeva come referenza la “progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di ristrutturazione del day surgery , posto al 3° piano dell’Ed. F, e demolizione e ricostruzione dell’Ed. G”, realizzata in TP in favore dell’A.O.R.N. Caserta tra l’1.8.2020 e il 31.1.2021, per un importo di € 138.789,20 nella categoria IA.04.
Avviate le operazioni di gara, nel corso della seduta del 21.5.2024 la stazione appaltante verificava la documentazione amministrativa presentata dal TP NE, ammettendo con riserva il Raggruppamento controinteressato, riservandosi di attivare il soccorso istruttorio all’esito delle verifiche di tutti i concorrenti.
Nella successiva seduta del 17.7.2024 il RUP, esaminate tutte le risposte pervenute dai concorrenti (ivi compreso il TP NE) a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio nei termini indicati, ha rilevato la loro completezza e conformità rispetto a quanto richiesto.
Il 2.8.2024 il Seggio ha ammesso tutti gli operatori partecipanti al prosieguo della procedura.
Dopodiché, valutate le offerte tecniche ed economiche, nella seduta del 28.10.2024 la Commissione ha proceduto alla formazione della graduatoria finale, che ha visto attestarsi al primo posto il TP NE con un totale di 89,96 punti (di cui 54,96 punti tecnici, 30 punti economici e 5 punti temporali).
Al secondo posto della classifica si è collocato, invece, il Raggruppamento ricorrente, che totalizzava 89,60 punti complessivi (soli 0,36 punti di distanza dal primo graduato), di cui 54,60 punti tecnici, 30 punti economici e 5 punti temporali.
La Commissione dava a quel punto atto che le offerte collocate nelle prime 7 posizioni della graduatoria erano tutte anomale, rimettendo al RUP l’avvio della verifica di congruità.
Nella seduta del 6.12.2024 il RUP, ritenendo positivamente concluso il procedimento di verifica dell’anomalia condotto sull’offerta del TP NE, ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell’odierno controinteressato.
In pari data, il RUP ha proceduto al controllo dei requisiti generali e speciali del Raggruppamento proposto per l’aggiudicazione.
In particolare, con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del Disciplinare, la stazione appaltante ha dichiarato che il Raggruppamento ha “ meglio specificato in sede di soccorso istruttorio quanto richiesto nel disciplinare e pertanto si è provveduto a richiedere mediante FVOE 2.0 la comprova di quanto auto dichiarato ”.
Il TP NE, secondo la ASL Latina, ha inoltre “ fornito idonea documentazione come prescritto dal Disciplinare rispetto a quanto dichiarato e all’esito delle verifiche il RUP dà atto che il requisito si intende soddisfatto dal RTI nel suo complesso e dai singoli partecipanti per la prestazione che si sono impegnati a realizzare ”.
Con deliberazione n. 1048 del 6.12.2024, il Commissario Straordinario della ASL Latina ha approvato, quindi, i verbali di gara e ha disposto l’aggiudicazione in favore del TP NE.
La ricorrente, in data 11 dicembre 2024, ha presentato istanza di accesso al fine di acquisire tutto quanto attestante il possesso dei requisiti auto dichiarati dall’aggiudicataria, segnalando da subito che il servizio speso dalla mandante Ing. EN per la categoria IA.04 non fosse validamente adoperabile ai fini della soddisfazione della qualificazione richiesta.
L’istanza d’accesso è stata riscontrata dalla Asl che ha provveduto a trasmettere allo Studio LL le 5 certificazioni prodotte dal TP NE in occasione della comprova dei requisiti.
3. Avverso la gravata aggiudicazione, parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I. Violazione dell’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023; violazione degli artt. 6 e 6.3 del disciplinare; eccesso di potere per istruttoria assente, travisamento in fatto e diritto, difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità, ingiustizia manifesta.
Secondo parte ricorrente, il provvedimento di aggiudicazione sarebbe illegittimo per difetto, in capo all’TP NE, del requisito di capacità tecnico professionale di cui all’art. 6.3 del disciplinare di gara, sotto due distinti profili.
Sotto un primo profilo, secondo la ricorrente, il servizio di “ristrutturazione del Day Surgery”, svolto dalla mandante Ing. EN per l’A.O.R.N. di Caserta, per un importo opere in categoria IA.04 pari ad € 138.789,20, risalirebbe ad un periodo antecedente al triennio preso a riferimento dal bando e non sarebbe, come tale, spendibile nella gara per cui è causa. In mancanza di siffatto servizio, l’TP NE, non raggiungendo l’importo previsto dal disciplinare per la categoria IA.04, risulterebbe, in tesi, privo dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale, né sarebbe potuto essere ammesso al soccorso istruttorio al riguardo.
Sotto un secondo profilo, il mandante Ing. CO non avrebbe dimostrato l’effettivo espletamento, per gli importi dichiarati nel proprio DGUE nelle categorie IA.01 e IA.02, della progettazione definitiva del nuovo Tribunale di Catania, posto che nel relativo certificato di regolare esecuzione tale attività “risulta delineata con mero riferimento a una percentuale del 9%”.
II. Violazione dell’art. 68, comma 1, e art. 101 del d.lgs. n. 36/2023; violazione della lex specialis (artt. 13 e 17 del disciplinare) eccesso di potere per istruttoria assente, travisamento in fatto e diritto, difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità, ingiustizia manifesta.
L’aggiudicazione sarebbe, inoltre, inficiata da un ulteriore vizio rappresentato dalla formazione e produzione a posteriori, da parte del costituendo TP NE, della dichiarazione di impegno alla costituzione del raggruppamento in caso di aggiudicazione mediante conferimento di mandato collettivo speciale al componente individuato quale mandatario.
4. Si è costituita in giudizio la Regione Lazio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
5. Si è costituita in giudizio la ASL di Latina contestando, nel merito, la fondatezza di entrambi i motivi di gravame.
6. Si è costituita in giudizio la NE SS AS s.r.l. resistendo anch’essa al ricorso.
7. Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025, sull’accordo delle parti, è stato disposto il rinvio all’udienza pubblica del 19 marzo 2025 per la trattazione del merito del ricorso.
8. Alla pubblica udienza del 19 marzo 2025, su richiesta delle parti, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza del 16 aprile 2025.
9. Alla pubblica udienza del 16 aprile 2025, all’esito della discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Lazio, per non aver preso parte alla procedura di gara de qua , e conseguentemente, deve essere dichiarata la sua estromissione dal giudizio.
2. Nel merito, il ricorso è infondato.
Con il primo motivo la società ricorrente contesta il mancato possesso, da parte del raggruppamento aggiudicatario, del requisito di capacità tecnica e professionale, richiesto all’art. 6.3 del disciplinare di gara ai fini della partecipazione.
Il disciplinare di gara, all’art. 6.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” stabilisce che “ ai sensi dell' art.100, commi 1, lettera b) e 11, del codice degli appalti, ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente disciplinare, è richiesto la dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica professionale di avvenuto espletamento nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, sia almeno pari al 50% dell'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella ”.
2.1. Nella tabella richiamata dall’art. 6.3, per la categoria IA.04, è dunque stabilito un valore delle opere pari a € 935.000, di modo che il valore minimo richiesto per i servizi svolti nel triennio precedente nella medesima categoria è pari a € 467.500,00.
La ricorrente afferma che il raggruppamento capeggiato dalla NE si è qualificato nella categoria IA.04 mediante tre distinti servizi, di cui due spesi dalla medesima NE, per € 184.320,36 (Libero Consorzio di Agrigento) e € 237.837,30 (ASP Ragusa), per un importo complessivo pari a € 422.157,66, e uno dalla mandante EN, del valore di € 138.789,20, eseguito in TP in favore dell’A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.
Tuttavia, il servizio speso dalla mandante, poiché risulta essere stato eseguito nell’arco temporale intercorrente tra il 10.8.2020 e il 19.1.2021, non può essere considerato valido al fine della dimostrazione del requisito richiesto, in quanto svolto anteriormente al triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, avvenuta il 4 aprile 2024.
Il motivo è destituito di fondamento.
Come affermato dalla stazione appaltante, infatti, il Raggruppamento NE, in sede di offerta, ha ampiamente dimostrato il possesso del requisito di capacità tecnica per ciascuna delle categorie considerate e, dunque, anche per la categoria IA.04.
Anche senza considerare il servizio contestato dalla ricorrente, che come correttamente dedotto è stato espletato al di fuori dell’arco temporale richiesto dalla lex specialis , il Raggruppamento aggiudicatario ha dimostrato il possesso del requisito richiesto rispetto alla categoria IA.04, per un importo comunque superiore al valore minimo stabilito, per tale categoria, in € 467.500.
A comprova di quanto già dichiarato nei rispettivi DGUE, presentati in sede di partecipazione e allegati in atti, infatti, i professionisti associandi nel Raggruppamento NE hanno messo a disposizione dell’ASL, tramite FVOE, n. 5 certificati di regolare esecuzione di servizi analoghi:
1. quello relativo alla classificazione, da parte della mandataria NE, al 4° posto del concorso di progettazione per la redazione del PFTE del centro direzionale della Regione Siciliana, sede di Catania (doc. 14);
2. quello relativo alla progettazione definitiva per gli interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell’IIS F. SP e VA XI, Ribera, eseguita dall’TP composto, tra gli altri, dalla NE-SS, dall’Ing. LI EN e dall’Ing. Claudio CO (doc. 15);
3. quello relativo alla redazione, da parte della mandataria NE, del PFTE della Casa di CO di SP (doc. 16);
4. quello relativo alla progettazione definitiva del nuovo Tribunale di Catania, eseguita dall’TP composto, tra gli altri, dalla NE - SS, dall’Ing. LI EN e dall’Ing. Claudio CO (doc. 17);
5. quello relativo alla progettazione del Day Surgery presso l’A.O.R.N. di Caserta, eseguita in TP da NE-SS, dall’Ing. LI EN e dal Geol. RE AL (doc. 18).
Ebbene, pur espungendo, come dedotto dalla ricorrente il certificato n. 5 perché concernente un servizio svolto dalla mandante EN al di fuori dell’arco temporale di riferimento, il Raggruppamento aggiudicatario raggiunge comunque l’importo delle opere richiesto dal Disciplinare per la categoria IA.04, pari ad € 467.500,00, in quanto, oltre alla redazione del PFTE della Casa della CO SP (certificato n. 3 - doc. 16), eseguita dalla mandataria NE-SS per un importo, in categoria IA.04, di € 237.837,30, il Raggruppamento NE ha documentato lo svolgimento della progettazione dell’IIS F. SP e G. VA XI (certificato n. 2 - doc. 15), curata:
- dalla mandataria NE-SS per un importo pari ad € 184.320,36 (36% dell’ammontare complessivo della categoria IA.04, pari ad € 512.000,00);
- dalla mandante Ing. EN per un importo pari a € 51.200,10 (10% dell’ammontare complessivo della categoria IA.04, pari ad € 512.000,00);
- dal mandante Ing. CO, per un importo pari ad € 97.280,19 (19% dell’ammontare complessivo della categoria IA.04, pari ad € 512.000,00).
Inoltre, l’Ing. LI EN ha curato integralmente la redazione degli elaborati relativi alle opere impiantistiche della progettazione definitiva del nuovo Tribunale di Catania (certificato n. 4- doc. 17), potendo spendere, quindi, i relativi importi, pari ad € 1.040.000,00, per la medesima categoria IA.04.
Il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale risulta, dunque, pienamente dimostrato alla luce della certificazione prodotta dal raggruppamento aggiudicatario in sede di soccorso istruttorio, dove le dichiarazioni rese in sede di partecipazione, sono state comprovate mediante la legittima richiesta, da parte della stazione appaltante, delle relative certificazioni.
2.1.1. Il soccorso istruttorio, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, infatti, è stato nel caso di specie legittimamente esercitato.
L’art. 13, Disciplinare di gara, in ossequio a quanto stabilito all’art. 101, d. lgs. n. 36/2023, stabilisce che “ con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente ”.
Nel caso in esame il soccorso istruttorio ha avuto ad oggetto l’integrazione la documentazione trasmessa nel termine per la presentazione delle offerte con il documento di gara unico europeo, avente ad oggetto i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ai fini della partecipazione alla gara.
Come già affermato da questa Sezione in una fattispecie del tutto analoga, i requisiti di ordine speciale richiesti ai fini della partecipazione alla gara “ sono richiesti e, come tali, devono essere vagliati, in una fase antecedente alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, e, come tali, non solo sono contenuti nella documentazione amministrativa (e non, quindi, nell’offerta tecnica) ma ad essi non è assegnato alcun punteggio.
Tali requisiti, dunque, non compongono l’offerta tecnica, bensì rappresentano requisiti richiesti ai fini della partecipazione al fine di provare, come nel caso de quo, il possesso della capacità tecnica-professionale necessaria per lo svolgimento dei servizi da espletare: sono sempre e pur solo requisiti di partecipazione.
Non rientrando nel contenuto dell’offerta tecnica, devono considerarsi, in base alla norma posta dall’art. 83, comma 9, cit., dunque, pienamente soccorribili, in ossequio al principio di massima partecipazione laddove occorra chiarire dubbi in ordine al possesso del requisito di capacità richiesto, senza peraltro che sia alterata né la par condicio dei partecipanti né il principio di non modificabilità delle offerte ” (così Tar Lazio, Latina, I, 29 luglio 2024, n. 545, confermata da Cons. St., V, 14 febbraio 2025, n. 1233).
Conseguentemente, il soccorso istruttorio svolto nel caso di specie, al fine di appurare il sostanziale possesso del requisito della capacità tecnica necessaria per lo svolgimento dell’appalto e che ha consentito di integrare le certificazioni dei servizi prestati dalla mandataria e dalle mandanti a comprova del requisito richiesto, deve considerarsi legittimo.
2.2. Secondo la ricorrente un ulteriore deficit di qualificazione a carico del Raggruppamento aggiudicatario riguarderebbe le prestazioni progettuali (redazione del progetto definitivo) spese dalla mandante CO per la realizzazione del nuovo Tribunale di Catania.
La progettazione eseguita dall’Ing. CO, invero, nel certificato di buona esecuzione del Dipartimento del Genio Civile di Catania risulterebbe delineata con mero riferimento a una percentuale del 9% senza alcuna specificazione in merito all’imputabilità di ciascuno dei magisteri o alla presenza o meno di sub-raggruppamenti orizzontali.
Ciò che renderebbe impossibile procedere all’indispensabile raffronto tra gli importi spesi in questa gara nelle categorie IA.01 e IA.02 (€ 780.000,00 ed € 1.560.000,00) e i valori indicati nel pertinente certificato per ciascuna delle due categorie, vale a dire € 1.040.000,00 ed € 2.080.000,00, rimanendo dunque indimostrato che la mandante abbia in effetti eseguito gli importi dichiarati.
Anche sotto tale profilo, il motivo è privo di pregio.
Dal certificato di regolare esecuzione di quest’ultimo servizio, prodotto in atti, si ha evidenza del fatto che, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, l’Ing. CO ha curato integralmente la redazione degli elaborati progettuali per le categorie impiantistiche IA.01 per € 1.040.000,00 e IA.02 per € 2.080.000,00, dovendosi, conseguentemente, ritenere legittimamente dimostrato il possesso del requisito richiesto avuto riguardo ai minori importi dichiarati in gara, pari a € 780.000,00, per la categoria IA01 e € 1.560.000,00, per la categoria IA02.
2.3. In conclusione, il primo motivo di ricorso si palesa infondato con riguardo a tutti i sopra specificati aspetti.
3. Parimenti privo di fondamento risulta essere il secondo motivo di ricorso.
La ricorrente deduce che il Raggruppamento NE avrebbe prodotto la dichiarazione ex art. 68, comma 1, d. lgs. n. 36/2023 non unitamente alla domanda di partecipazione bensì solo in sede di soccorso istruttorio e avrebbe, pertanto, dovuto essere esclusa dalla gara.
Nella domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del costituendo TP NE (doc. 6-bis), risulta, invece, inequivocabilmente “che l’impresa società capogruppo sarà NE SS AS s.r.l.”, rendendo, perciò, palese la volontà degli associandi professionisti di obbligarsi a conferire il mandato in favore del soggetto espressamente individuato, fin dalla data di presentazione dell’offerta, quale capogruppo, con l’indicazione espressa delle stesse quote di riparto tra i vari professionisti indicati.
D’altra parte, l’art. 68, comma 1, d. lgs. n. 36/2023, non contempla l’obbligo che il raggruppamento sia già formalmente costituito al momento della partecipazione della gara, essendo consentita la presentazione di offerte anche da parte dei soggetti che andranno a costituire un raggruppamento temporaneo d’impresa. In tal caso: “l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei” e “ deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti” . “In sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle” (art. 68, comma 2), come nella specie risulta essere avvenuto.
La giurisprudenza, in ossequio ai principi ispiratori del codice, cioè al principio del risultato di cui all’art. 1 e al principio della fiducia di cui all'art. 2 che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della P.A., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile (Cons. Stato, V, n. 7875 del 2024; Cons. Stato, V, n. 1924 del 2024), con riguardo alla possibilità di desumere l’esistenza dell’impegno a conferire mandato dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, ha poi ulteriormente precisato che “l 'impegno della mandante a costituire il RTI e a conferire mandato speciale alla mandataria - qualora l'impegno medesimo sia stato regolarmente presentato e sottoscritto espressamente solo da quest'ultima - ben può essere desunto aliunde dal complesso delle componenti amministrativa, tecnica ed economica dell'offerta, laddove le prestazioni promesse ed i ruoli funzionali dei singoli componenti il costituendo raggruppamento siano chiari, non lascino spazio ad incertezze e non riducano le garanzie di serietà ed affidabilità dell'offerta per l'amministrazione. Sussistendo tali presupposti, peraltro, si assicura alla stazione appaltante la preesistenza dell'impegno citato rispetto alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, elemento che deve emergere con chiarezza, pena l'illegittima integrazione del contenuto dell'offerta stessa ” (così Tar Valle d’Aosta 17.3.2023 n. 19; in tal senso, Tar Liguria, I, 13 maggio 2024, n. 342; Cons St., V, 18 dicembre 2024, n. 10189).
4. In conclusione, per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto, sia con riguardo alla domanda caducatoria che con riguardo alla domanda risarcitoria proposta che, conseguentemente, difetta degli elementi costitutivi dell’illecito civile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio della Regione Lazio, lo respinge.
Condanna la società Studio LL, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ASL di Latina e di NE SS AS s.r.l., delle spese di lite che liquida nella somma di € 5.000 (euro cinquemila/00) ciascuna, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO