Articolo 13 della Legge 9 luglio 1957, n. 600
Articolo 12
Versione
14 agosto 1957
Art. 13.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio agli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Entrata in vigore il 14 agosto 1957