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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, LI Maria CI, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10093/2019 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato e difeso, dall'Avv. Angela Tarantino, in virtù di Parte_1 procura speciale alle liti in atti
RICORRENTE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Carla Maria Omodei Zorini e dall'Avv. Domenico Longo
E
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a verbale unico di accertamento
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.09.2019, il ricorrente in epigrafe indicata esponeva quanto segue in punto di fatto: “La società esercita attività agricola (CODICE ATECO 2007:46.31) Mediante la Parte_1 raccolta alla pianta di pesche ed uva da tavola, impiegando perciò manodopera che di fatto esercita attività agricola di tipo subordinato, con applicazione del CCNL comparto agricolo.
La suddetta società di capitale opera sul territorio interprovinciale dal 07.05.2013, alla data di iscrizione nei registri C.C.I.A.A. con numero REA FG – 283903, acquistando in blocco le produzioni direttamente dai proprietà dei fondi, ovvero da intermediari, stabilendo di volta in volta l'assunzione in proprio della cura di alcune fasi del ciclo biologico dei prodotti ortofrutticoli ovvero della sola raccolta alla pianta degli stessi. Da qui la peculiarità di un fabbisogno di manodopera che vede nel periodo della commercializzazione la sua massima crescita.
pagina 1 di 10 In particolare, l'incertezza dell'approvvigionamento di materia prima da raccogliere impone all'amministrazione l'utilizzo di manodopera bracciantile a tempo determinato ricorrendo ai cd. O.T.D. oltre che all'impiego di strumenti (quali attrezzature agricole, imballaggi, servizi di trasporto) per brevi periodi. Invero la tempestività delle attività di raccolta da espletare impone l'utilizzo di soggetti disponibili ora per allora, e ciò comporta l'assunzione di molti lavoratori anche per periodi brevi.
Con verbale unico di accertamento e notificazione numero 2018010377/DDL Redatto in data 30.05.2019 (doc.1) notificato alla CP suddetta società, nonché al socio accomandatario Sig. l sede di Andria, per il tramite dell' Ispettorato Nazionale Parte_1 del Lavoro, ha operato il disconoscimento parziale di gran parte dei rapporti di lavoro intercorsi con l'azienda agricola (circa in media
120 operai ingaggiati per anno), nel quadriennio 2015-2018, ritualmente comunicati a mezzo MA , elevando altresì contestazioni in merito ai conseguenti illeciti amministrativi.
In particolare, dal verbale ispettivo si vince che gli agenti dell'I.N.L., Nell'ambito della propria attività ispettiva, hanno ritenuto fittizie le singole attività subordinate sulla base di valutazioni che involgono non già l'accertamento dell'autenticità dell'opera prestata dai singoli braccianti, quanto piuttosto la rilevazione di irregolarità amministrative, giungendo finanche a sindacare l'esercizio dell'attività imprenditoriale come antieconomica in spregio al dictat di cui all'art.41 Cost. laddove stabilisce che “l'attività economica privata è libera…”.
Inoltre, l'impugnato verbale di accertamento edifica l'intero disconoscimento sulla presunta correlazione tra aziende riconducibili al medesimo socio accomandatario ed amministratore, rinviando perciò ad altre risultanze ispettive contenute in altrettanti verbali di accertamento, frustrando perciò il diritto di difesa dell'odierno ricorrente.
Ancora, gli ispettori asseriscono di aver provveduto all'audizione personale dell'amministratore di alcuni braccianti (cfr. pag. 21 e 22 del verbale di accertamento) senza, tuttavia, menzionare a stralcio le dichiarazioni rese dai lavoratori ritenuti fittizi, e deducendo unilateralmente che “…questi soggetti…non sono in grado di riferire alcun dettaglio o particolare che potesse ricondurre quanto formalmente denunciato ad un rapporto di lavoro realmente intercorso…”.
In ultima battuta a pagina 30 e ss del verbale, in maniera del tutto illegittima gli hanno proceduto al trasferimento dei rapporti CP_2 di lavoro instaurati presso altre aziende sulla posizione della argomentando sulla conduzione indistinta “sotto un'unica Pt_1 regia” delle diverse ditte da parte del signor Parte_1
A seguito delle indagini condotte dagli agenti dell'ispettorato è stato disposto il versamento di €. 14.063,35, a titolo di sanzioni amministrative ex art. 3 comma 3 DL 12/2002, poiché ha impiegato un operaio agricolo senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
nonché art 39 comma 7, DL.112/2008, per avere effettuato sul LUL registrazioni non CP corrispondenti al vero;
nonche ex art. 5 , ult. comma Dlgs. 375/1993 per aver omesso di comunicare all' entro 30 giorni dalla intervenuta modificazione con modello D.A. le modificazioni della consistenza aziendale aventi rilevanza sul fabbisogno lavorativo;
nonché art.1 comma 913 L. 205/2017, per non aver dato dimostrazione del pagamento delle retribuzioni con modalità tracciabili.
Con apposito ricorso amministrativo, inoltrato via pec in data 29.07.2019, oltre alle censure in punto di fatto e diritto veniva altresì presentata istanza di sospensione nelle more della decisione amministrativa e giudiziari di primo grado. A seguito del ricorso l'ente è rimasto silente, rendendo necessaria la proposizione dell'azione giudiziaria qui rassegnata (doc.2)”.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale, annullare il verbale unico di accertamento e notificazione numero 2018010377/DDL; in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta legittimità parziale dell'impugnato verbale di accertamento, dichiarare non dovute le
pagina 2 di 10 contribuzioni, sanzioni ed interessi riferiti al trasferimento di OTD sulla posizione della ricorrente società; per l'effetto, dichiarare
l'illegittimità delle sanzioni comminate”. Vinte le spese di lite.
A sostegno del ricorso la parte ricorrente denunciava i seguenti vizi: “violazione dell'art 2313 c.c.; mancata allegazione della carenza degli elementi costitutivi della subordinazione ex art. 2094 c.c. – carenza assoluta del nesso di causalità tra attività antieconomica e fittizietà dei rapporti di lavoro – violazione dell'art. 2697 c.c.”, lamentando, per l'effetto, “violazione e falsa applicazione dell'art. 39, commi 1 e 2, D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008; conseguente illegittimità della sanzione amministrativa ex art. 39, comma 7; violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 375/1993; conseguente illegittimità della sanzione amministrativa ex art. 5, ult. comma”.
2. Parte convenuta si costituiva, contestando la domanda con articolate argomentazioni e chiedendone il rigetto, con il favore delle spese.
3. Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, esaminati i testi escussi sulle prove orali ammesse e lette le note di trattazione scritta, la causa, riassegnata allo scrivente magistrato a seguito di Decreto della Presidente di sezione, dott.ssa B. Notarnicola, n. 138/2025 del 27.10.2025, è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
4. Il ricorso è infondato. CP_ Ed invero, si osserva - anzitutto - che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 2018010377/T01 del 30/05/2019, riferito al periodo compreso tra il 01.01.2015 e il 31.12.2018 (e, quindi, anche alle annualità dedotte nel presente giudizio) e relativo alla azienda agricola “ , dal quale emergono plurimi segnali di Parte_1 CP_ allarme che inducono a ritenere fittizi i rapporti di lavoro denunciati all da tale società.
In particolare, da tale verbale si evince che sono stati eseguiti contemporaneamente e contestualmente anche ulteriori accertamenti a carico delle seguenti ditte/società: “La Deliziosa Srl”, la “Sant'Alessia Ortofrutta Srls”, “Le Delizie di campagna Srl”, “Ortofrutticola l'Alberosole Srl” e “Ortofrutticola San AN di ZU DA N”, a loro volta oggetto di separati verbali ispettivi.
- In data 11 luglio 2018 è stato effettuato un accesso ispettivo su un fondo agricolo in agro di Cerignola, coltivato a pescheto, nel corso del quale sono stati trovati intenti al lavoro di raccolta delle pesche n. 13 operai, di cui n. 10 risultati assunti dalla ditta (De DI LE, ER EN, UN Parte_1
Innocente, GO MO DA, Guerroi Boudjema, , Controparte_3 CP_4 CP_5
,
[...] CP_6
) ed i restanti n. 3 risultati assunti dalla ditta “Ortofrutticola San AN
[...] Controparte_7 di ZU DA N” e Controparte_8 Controparte_9 CP_10
).
[...]
Da tutti i citati lavoratori si è provveduto a raccogliere una dichiarazione inerente il rapporto di lavoro.
Il prodotto alla pianta coltivato sul fondo agricolo, in affitto di nipote di Controparte_11 Parte_1 coltivato a pescheto ed esteso per circa 11 ettari, è risultato venduto in parte alla ditta “Le delizie di campagna Srl” ed in parte alla ditta “La deliziosa Srl”.
I lavoratori trovati intenti alla raccolta delle pesche nel corso del citato accesso ispettivo sono risultati invece assunti, come già riferito, in parte dalla ditta “ ed in parte dalla ditta “Ortofrutticola San Parte_1
pagina 3 di 10 AN di ZU DA N”, vale a dire da nessuna delle due ditte che in linea teorica avrebbe dovuto assumerli.
Tutti i lavoratori presenti, indistintamente, hanno comunque dichiarato di essere stati assunti, di ricevere le direttive e la paga dal signor oppure, in qualche caso, da Parte_1 Persona_1
Ulteriore accesso ispettivo è stato effettuato in data 13 settembre 2018.
Il fondo agricolo su cui è stato effettuato l'accesso è sito in contrada Antenisi, agro di Barletta, di proprietà di
. Parte_2
Il prodotto ivi coltivato, uva da tavola, con fattura del 12 luglio 2018, è risultato venduto alla pianta alla ditta
“Ortofrutticola San AN di ZU DA N”. I lavoratori (n. 16) trovati intenti alla raccolta dell'uva nel corso del citato accesso ispettivo sono risultati però tutti alle dipendenze della ditta “ Parte_1
[...
ad eccezione di e risultati assunti dalla ditta “Ortofrutticola San Controparte_10 Controparte_8
AN di ZU DA N”.
Anche in questo caso, quindi, ben n. 14 dei n. 16 lavoratori complessivi, sono risultati assunti da una ditta che, in linea teorica, non aveva alcun titolo ad impiegare propri lavoratori su quel fondo agricolo.
Tutti i lavoratori, indistintamente, hanno comunque dichiarato di essere stati assunti, di ricevere le direttive e la paga dal signor Lo stesso ha dichiarato di aver stipulato il contratto di vendita del Parte_1 Parte_2 prodotto alla pianta con il signor e da questi, di averne ricevuto il corrispettivo tramite assegno Parte_1 bancario;
- dalla consultazione della visura camerale della società ispezionata si è rilevato che:
-- la “ , costituita il 07.05.2013, è iscritta, con numero REA FG – 283903, alla Parte_1
CCIAA di Foggia dal 13.05.2013 nella sezione ordinaria del registro delle imprese, per aver denunciato, a decorrere dal 16.05.2013, l'inizio di una attività di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi.
-- la compagine societaria è composta da n. 2 soci: socio accomandatario e socio Parte_1 Persona_1 accomandante;
- la società risulta essere iscritta come impresa senza terra, non esercitante, cioè, la conduzione e la coltivazione di fondi agricoli ma soltanto il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, in prevalenza acquistati alla pianta, per la cui raccolta o per precise fasi della coltivazione può avvalersi, al pari delle imprese agricole vere e proprie, di operai inquadrabili nello specifico regime della “Previdenza agricola”;
- nel periodo oggetto di accertamento, cioè da gennaio 2015 a dicembre 2018, la società ispezionata risulta aver complessivamente denunciato alle proprie dipendenze operai agricoli a tempo determinato nella misura di seguito indicata:
Anno Numero Lavoratori Numero Giornate Retribuzione Ordinaria
2015 107 8.276 € 488.657,00
2016 146 10.413 € 674.403,00
2017 160 11.413 € 739.184,00
2018 109 7.262 € 470.339,00
pagina 4 di 10 E, tuttavia, la medesima società ha omesso totalmente il versamento della contribuzione dovuta, ammontante, fino al terzo trimestre 2018, ad €. 622.949,75.
Ciononostante, per effetto del cd. principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, l' ha erogato, a titolo CP_1 di prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione, l'importo complessivo di €.
5.250.000 circa;
- amministratore unico e socio accomandatario della “ , è Parte_1 Parte_1 risultato amministratore unico anche della “Ortofrutticola l'Alberosole srl” che, formalmente, ha operato almeno fino al 2017 e della “Sant'Alessia ortofrutta srls”, che ha cominciato ad operare, almeno formalmente, a decorrere dal
2018, nonché socio al 20% della “Le delizie di campagna srl”.
La “Ortofrutticola San AN di ZU DA N” e “La deliziosa Srl” sono risultate formalmente intestate ad un ex dipendente di tale ZU DA IO, titolare della omonima ditta individuale e socio Parte_1 amministratore unico della società a responsabilità limitata, resosi irreperibile dal 5.4.2017, come da accertamenti anagrafici espletati.
Nessuno dei responsabili delle aziende che hanno avuto rapporti commerciali (precisamente compravendita di pesche, albicocche ed uva da tavola) con le aziende formalmente riferite a ZU DA IO ha dichiarato di aver mai trattato o stipulato contratti con questi, né di conoscerlo, avendo, invece, tali responsabili riferito di aver preso accordi con oppure con socio accomandante della Parte_1 Persona_1 Parte_1
[...
.
Così, ad esempio, sentito il 7.9.2018 ha dichiarato: “quest'anno è stata l'unica volta che ho Testimone_1 venduto … con … Preciso che l'assegno di euro 4.500,00 l'ho ricevuto personalmente dal Parte_1 Parte_1 anche se la fattura era intestata a San AN di ZU DA N”.
[...]
Analogamente, anche i diversi lavoratori che al termine degli accertamenti sono risultati autentici e che sono stati denunciati come dipendenti dalla “Ortofrutticola San AN di ZU DA N” e dalla “La deliziosa S.r.l.” hanno dichiarato di non aver mai lavorato per ZU DA IO, ma per oppure, in qualche Parte_1 caso, per Persona_1
- l'impiego di manodopera agricola denunciata dalle numerose aziende riconducibili al è apparso, sia Parte_1 singolarmente che complessivamente, sproporzionato rispetto alla quantità di frutta raccolta, specie se si considera che, per stessa ammissione del , l'attività lavorativa veniva svolta direttamente sui fondi agricoli ed in misura Pt_1 assai ridotta, limitatamente al confezionamento di qualche partita di pesche, in un magazzino.
Lo stesso in due diverse dichiarazioni rese agli ispettori, ha ribadito che il magazzino è adibito Parte_1 essenzialmente a deposito e che “...tutti i prodotti che commercializzo non sono trasformati dalle mie società. Le uniche operazioni che vengono effettuate dopo la raccolta consistono soltanto nell'incassettamento che avviene contestualmente alla raccolta e sempre sui campi”;
- i soli costi della manodopera denunciata sono risultati di gran lunga superiori al volume globale di affari, nonostante quest' ultimo risulti notevolmente gonfiato da reciproci scambi di prodotti tra le società riconducibili al , Pt_1 scambi ritenuti inesistenti dagli ispettori.
A titolo di esempio, gli ispettori evidenziano che, nel periodo che va dal 10 settembre 2018 al 14 settembre 2018, tutte le aziende oggetto di verifica risultano aver complessivamente raccolto e venduto uva per un ricavo complessivo pagina 5 di 10 di appena 37.000 euro, dato al quale si contrappone la corresponsione di retribuzioni per ben 121.240,50 euro (si veda pagina 7 del verbale ispettivo).
In diversi casi gli ispettori hanno riscontrato la presenza di vendita di prodotti nonostante l'assenza dei preventivi acquisti alla pianta, oppure è stato riscontrato l'acquisto di partite alla pianta senza alcuna conseguente vendita dello stesso prodotto.
E', ad esempio, risultato che, nel corso dell'anno 2017, la “ , pur non avendo mai Parte_1 acquistato alcuna partita di uva alla pianta, avrebbe venduto notevoli quantità di tale prodotto agricolo.
La stessa contraddizione è stata riscontrata, con riferimento al 2018, per le pesche.
Un ulteriore esempio riguarda il 2018, anno in cui la “ , nonostante l'acquisto di Parte_1 Pt_1 una partita di uva da tavola alla pianta per € 40.000,00 non risulta aver venduto alcuna partita dello stesso frutto;
- sono, poi, state riscontrate numerose operazioni illogiche tra le aziende agricole riconducibili al , così Parte_1 sintetizzate a pagina 6 del verbale ispettivo in atti: “solo titolo di esempio, tra i tanti, si cita il fondo agricolo coltivato a pescheto sito in agro di Cerignola, foglio 5, particella 153 di HA 3.69.04 e particella 74 di HA 1.90.41. Le partite di pesche coltivate su detto fondo sono risultate acquistate dalla ditta “La deliziosa Srl” inspiegabilmente due volte:
- una prima volta con fattura del 1 luglio 2018 dall'affittuaria - una seconda volta con fattura del Controparte_11
29 agosto 2018 dalla proprietaria EE ON Srl”.
I frutti coltivati sugli stessi fondi, sempre inspiegabilmente, con fattura del 31 agosto 2018, sono risultati poi venduti dalla ditta “Le delizie di campagna Srl” alla ditta “Ortofrutticola San AN di ZU DA N”, senza che la ditta venditrice, quindi, ne avesse la disponibilità a qualunque titolo.
Analoga confusione, sempre nel 2018, ha riguardato il fondo agricolo coltivato a pescheto sito in agro di San
Ferdinando di Puglia, foglio 1, particella 61, di HA 0.26.25, le cui pesche ivi coltivate sono risultate vendute:
- in data 29 agosto dalla ditta EE ON Srl” alla ditta “La deliziosa Srl”
- in data 31 agosto dalla ditta “Le delizie di campagna Srl” alla ditta “Ortofrutticola San AN di ZU DA N”.
In entrambi i casi, non è risultato che le ditte venditrici avessero la disponibilità dei fondi a qualunque titolo.
Nel 2017, il prodotto alla pianta coltivato sul fondo agricolo individuato al foglio 1, particella 61, in agro di San
Ferdinando di Puglia di HA 0.26.25, unitamente al fondo in agro di Cerignola, foglio 213 particelle 52, 53, 87 di HA
3.41.04, è risultato venduto:
-in data 11 maggio (fattura n. 1) e in data 30 giugno (fattura n. 4) dalla ditta “La deliziosa Srl” alla “Azienda agricola
Sant'Andrea Srl” per complessivi € 80.500,00;
- in data 1 luglio (fattura n. 1) dalla ditta EE ON Srl” alla ditta “Le delizie di campagna Srl” per € 3.000,00;
In entrambi i casi, non è risultato che le ditte venditrici avessero la disponibilità dei fondi a qualunque titolo”;
- sul LUL della società ispezionata sono state riscontrate ingiustificate annotazioni corrispondenti all'impiego di manodopera agricola anche durante periodi in cui tale impiego non risulta giustificato in considerazione del mancato rinvenimento di documenti di vendita;
- gli ispettori hanno, poi, riscontrato che “le presenze relative alle diverse centinaia di operai agricoli a tempo determinato risultano denunciate in modo anomalo e incongruo rispetto a una attività agricola di questa fattispecie. pagina 6 di 10 Tutte le presenze, tranne rare eccezioni, si sviluppano in modo uniforme e omogeneo per tutta la durata del rapporto di lavoro, per lo stesso numero di giorni (quasi sempre n. 5 o n. 6) alla settimana dal lunedì al venerdì o al sabato, senza alcun picco, né verso l'alto come una fase della raccolta di prodotti maturi richiederebbe e né verso il basso come un periodo di maltempo o un periodo di non raccolto imporrebbe.
A prescindere dal lasso temporale che intercorre fra la data di assunzione e la data del licenziamento, gran parte degli OTD viene denunciato esattamente per n. 102/103 giornate all'anno (e dei rimanenti, metà circa viene denunciata per n. 51 o n. 151 giornate o poco più). La denuncia della manodopera inizia in massima parte da maggio e si protrae, senza soluzione di continuità fino a tutto dicembre, anche se le fatture, e i relativi documenti di trasporto riportano date che si protraggono al massimo fino ad agosto per le pesche e fino a ottobre/novembre per l'uva.
Si evidenzia comunque che le colture praticate nella zona, in particolare le varietà di pesche ed uva, riguardano essenzialmente delle primizie, vale a dire che maturano nella prima parte della loro stagione e pertanto, le rispettive raccolte vengono completate, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, entro metà luglio per le pesche e inizi di ottobre per l'uva. La notevole presenza femminile registrata non risulta minimamente in linea con le consuetudini del posto e del tipo di attività che vedono tale tipologia di manodopera agricola impiegata soprattutto nei magazzini.
Circostanza confermata dagli stessi accessi ispettivi effettuati direttamente sui fondi agricoli che infatti hanno registrato la presenza al lavoro di soli uomini e da svariati sopralluoghi effettuati nelle zone di coltivazione che raramente hanno rilevato, comunque minime e non nel caso specifico, presenze femminili direttamente sui fondi agricoli. Le varie ditte, in anni diversi, sono risultate totalmente sprovviste di documentazione attestante costi di trasporto, di imballaggi, di servizi e di qualsiasi altro costo che caratterizza una normale impresa operante nel settore”;
- tra le varie aziende riconducibili al , pure colpite da verifica ispettiva, sono risultati scambi reciproci di Parte_1 partite di prodotti agricoli rimasti inspiegabilmente invenduti (si vedano pagg. da 9 a 13 del verbale ispettivo in atti).
Da tale dato gli ispettori traggono la conclusione che “la fatturazione dei predetti reciproci scambi della stessa merce fra le stesse ditte è da ritenersi un mero artifizio contabile finalizzato a creare, in capo alle stesse aziende, una inesistente attività in alcuni casi, o a gonfiare i volumi in altri casi, per giustificare l'enorme e sproporzionato impiego di manodopera denunciata”;
- dal confronto degli estratti bancari con le vendite e gli acquisti effettuati dalle sopra indicate aziende è emerso il mancato riscontro di alcuni degli acquisti in blocco sui c/c bancari delle aziende medesime;
- è quindi risultata una sostanziale incompatibilità tra il numero di lavoratori denunciati, i prodotti lavorati e i documenti di trasporto e le fatture consultate;
- gli ispettori evidenziano, poi, che, al fine di stabilire le reali dimensioni dell'intera attività economica, hanno proceduto a “neutralizzare” tutte quelle operazioni che hanno riguardato reciproche compravendite di partite di pesche ed uva, spesso anche alla pianta che, oltre alle descritte contraddizioni, non hanno trovato alcun riscontro nella documentazione bancaria (v. tabelle trascritte a pagg. da 14 a 20 del verbale ispettivo, contenenti i dati relativi alla vendita di frutta ritenuti effettivamente avvenuti e che delineano l'effettiva attività economica).
Ne è emerso un quadro ben più logico e coerente con la manodopera agricola realmente occorrente.
- In definitiva, attraverso le operazioni sottoelencate:
-- i diversi sopralluoghi effettuati;
-- i diversi accessi ispettivi effettuati;
pagina 7 di 10 -- l'incrocio delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori presenti ai vari accessi ispettivi;
-- le dichiarazioni del titolare e dei clienti e fornitori che è stato possibile contattare;
Parte_1
-- l'analisi cronologica e quantitativa delle fatture di vendita e dei relativi documenti di trasporto;
-- la comparazione delle presenze dei lavoratori registrate sul libro unico del lavoro con le fatture e i relativi documenti di trasporto;
-- l'analisi, dove è stato possibile, delle movimentazioni bancarie riferite ad acquisti e vendite e, eventualmente, ai pagamenti dei salari;
-- la determinazione del fabbisogno lavorativo in base alle lavorazioni occorrenti che, come detto, nella stragrande maggioranza dei casi è limitata alla sola raccolta, gli ispettori evidenziano che il numero dei lavoratori individuati come veri (v. elenco trascritto a pag. 21 e 22 del verbale ispettivo) risulta ampiamente sufficiente a soddisfare il fabbisogno di manodopera occorrente per la gestione di una azienda riportata alle sue reali dimensioni;
- al fine di accertare la genuinità dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda ispezionata, i verbalizzanti hanno, infine, provveduto, alla convocazione e all'ascolto dei soggetti denunciati come lavoratori dipendenti.
Nel corpo del verbale ispettivo sono riportati stralci significativi delle dichiarazioni rese dai lavoratori considerati effettivi, unitamente a quelle rese da 34 soggetti che hanno avuto rapporti commerciali con le varie aziende riconducibili al (si vedano pagg. da 23 a 30 del verbale ispettivo), ed ulteriori dichiarazioni sono state Parte_1 depositate dall nell'all.3 depositato unitamente al ricorso. CP_1
Tenuto conto di quanto accertato nel corso degli accessi ispettivi dell'11 luglio 2018 e del 13 settembre 2018 direttamente sui campi, anche grazie all'escussione dei lavoratori trovati intenti a lavorare, sono stati:
- trasferiti, con i conseguenti addebiti, sulla posizione della “ , ritenuta la Parte_1 reale utilizzatrice, tutte le posizioni assicurative relative ai lavoratori, risultati autentici, presenti nelle denunce delle ditte “La Deliziosa Srl”, “Sant'Alessia ortofrutta Srls”, “Delizie di campagna Srl”, “Ortofrutticola l'Alberosole Srl” e
“Ortofrutticola San AN di ZU DA N”, per le quali, con distinti verbali, si è provveduto ad annullare tutti i rapporti di lavoro denunciati (Tabella A);
- ricalcolati, con i conseguenti addebiti, gli imponibili contributivi relativi ai lavoratori risultati autentici già presenti nelle denunce della “ , che sono risultati non conformi a quanto stabilito Parte_1 dal contratto collettivo provinciale di riferimento per gli operai agricoli e florovivaisti (Tabella B);
- annullate tutte le posizioni assicurative intestate a quei soggetti i cui rapporti di lavoro sono risultati insussistenti sulla base di tutti i dati raccolti e a tutti i soggetti risultati denunciati in periodi successivi al 31 ottobre 2015 per l'anno 2015, 31 ottobre 2016 per l'anno 2016, 31 ottobre 2017 per l'anno 2017 e 30 novembre 2018 per l'anno 2018, ovvero in epoca successiva a all'ultimo documento di vendita e di trasporto (Tabella C).
4.1 Tali essendo i principali indici fattuali riportati nel verbale di accertamento, si osserva che, se è pur vero che, nel CP_ giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, è altrettanto vero che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale è attendibile fino a prova contraria, allorquando esprime gli elementi da cui trae origine,
pagina 8 di 10 restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. Sez. lav. n.
14965/2012).
Inoltre, si è ritenuto che il giudice possa anche considerare il verbale quale prova sufficiente qualora il suo specifico contenuto probatorio renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. da ultimo Cass. n. 3916 del
2020, in motivazione, che si richiama a Cass. n. 18205 del 2014 ed a Cass. n. 14965 del 2012).
Anche secondo Cass. n. 15073 del 2008 per le circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (in senso conforme cfr. altresì Cass. n. 978 del 2020, in motivazione)
Alla luce di quanto precede, incombeva sulla parte ricorrente – a fronte delle gravi irregolarità riscontrate dagli ispettori nonchè dei plurimi indici sintomatici di un'attività economica non genuina (senz'altro gravi, precisi e concordanti e, come tali, valutabili ai fini di cui all'art. 2729, comma 1, c.c.) – un duplice e pregnante onere, di allegazione (prima) e di prova (poi), onde scalfire le dettagliate risultanze cristallizzate nell'accertamento ispettivo: ciò che, nella specie, non è minimamente avvenuto.
4.2 Orbene, a fronte di tali accurate indagini ispettive, l'esito della prova orale espletata non ha offerto ulteriori ed idonei elementi di sostegno alla tesi attorea.
Tutti i testi escussi di parte ricorrente si sono limitati a confermare i capitoli di prova articolati nel libello introduttivo della lite, senza ulteriori precisazioni.
In quest'ottica, il Tribunale non ignora che “in sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire;
in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato
a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente” (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 32456 del 03/11/2022).
Deve tuttavia evidenziare che, ancor più a monte, la testimonianza ha risentito della genericità dei fatti capitolati, indicati con un arco temporale costituito da un'intera annualità, senza alcuna specificazione in ordine alla distribuzione delle giornate lavorative prestate dai lavoratori per ciascun mese ed in difetto di qualsivoglia precisazione, per ciascuna frazione temporale dell'intero periodo lavorativo, del tipo di mansioni asseritamente espletate.
A quest'ultimo proposito vengono, poi, indicate mansioni di varia natura e prodotti agricoli caratterizzati da diversa stagionalità (“lavori di raccolta ed incassettamento pesche, albicocche ed uva”).
Ad ogni buon conto, la testimonianza resa non si confronta minimamente con le risultanze del verbale di accertamento, non ravvisandosi alcuna correlazione diretta tra le circostanze di fatto dedotte nei capitoli di prova ed i pregnanti rilievi formulati dagli ispettori, con particolare riguardo alla totale insolvenza contributiva dell'azienda ed pagina 9 di 10 alla manifesta sproporzione tra la quantità di manodopera denunciata ed il fabbisogno stimato (senza sottacere le significative anomalie, anche contabili, innanzi segnalate).
Ne deriva che siffatte circostanze, ove anche ove fossero state confermate dai testimoni addotti, a seguito di domande aggiuntive del giudice, non avrebbero consentito di ritenere dimostrato il fatto controverso, vale a dire l'esistenza di un'organizzazione imprenditoriale genuina ed autentica e la sua sicura riferibilità alla odierna parte ricorrente (cfr. Tribunale di Foggia, sentenza n. 2846/2021, est. Dott. Ivano Caputo, confermata dalla Corte
d'Appello di Bari con sentenza n. 2307/2022 -Cons. Rel. Dott. Luca Ariola).
Per tutte le ragioni suesposte, il ricorso va rigettato, restando assorbita ogni ulteriore questione introdotta dalle parti.
5. Le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (cause di previdenza, “infra” € 26.000,00, valori minimi) – seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa LI M. CI, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento, nei confronti dell delle spese legali, liquidate in euro CP_1
2.697,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
Il Giudice
LI M. CI
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