Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2679
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione dell'art 2313 c.c.

    Il giudice ha ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate dagli ispettori, unitamente ai plurimi indici sintomatici di un'attività economica non genuina, rendessero l'onere di allegazione e prova a carico della ricorrente, che non è stato assolto.

  • Rigettato
    Mancata allegazione della carenza degli elementi costitutivi della subordinazione ex art. 2094 c.c.

    Il giudice ha ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate dagli ispettori, unitamente ai plurimi indici sintomatici di un'attività economica non genuina, rendessero l'onere di allegazione e prova a carico della ricorrente, che non è stato assolto.

  • Rigettato
    Carenza assoluta del nesso di causalità tra attività antieconomica e fittizietà dei rapporti di lavoro

    Il giudice ha ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate dagli ispettori, unitamente ai plurimi indici sintomatici di un'attività economica non genuina, rendessero l'onere di allegazione e prova a carico della ricorrente, che non è stato assolto.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 2697 c.c.

    Il giudice ha ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate dagli ispettori, unitamente ai plurimi indici sintomatici di un'attività economica non genuina, rendessero l'onere di allegazione e prova a carico della ricorrente, che non è stato assolto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, commi 1 e 2, D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008

    Il giudice ha ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate dagli ispettori, unitamente ai plurimi indici sintomatici di un'attività economica non genuina, rendessero l'onere di allegazione e prova a carico della ricorrente, che non è stato assolto.

  • Rigettato
    Conseguente illegittimità della sanzione amministrativa ex art. 39, comma 7

    Il giudice ha ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate dagli ispettori, unitamente ai plurimi indici sintomatici di un'attività economica non genuina, rendessero l'onere di allegazione e prova a carico della ricorrente, che non è stato assolto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 375/1993

    Il giudice ha ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate dagli ispettori, unitamente ai plurimi indici sintomatici di un'attività economica non genuina, rendessero l'onere di allegazione e prova a carico della ricorrente, che non è stato assolto.

  • Rigettato
    Conseguente illegittimità della sanzione amministrativa ex art. 5, ult. comma

    Il giudice ha ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate dagli ispettori, unitamente ai plurimi indici sintomatici di un'attività economica non genuina, rendessero l'onere di allegazione e prova a carico della ricorrente, che non è stato assolto.

  • Rigettato
    Legittimità parziale dell'impugnato verbale di accertamento

    Il giudice ha ritenuto che le gravi irregolarità riscontrate dagli ispettori, unitamente ai plurimi indici sintomatici di un'attività economica non genuina, rendessero l'onere di allegazione e prova a carico della ricorrente, che non è stato assolto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2679
    Giurisdizione : Trib. Foggia
    Numero : 2679
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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