Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 288/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 288/2024 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato Castellammare di Stabia (NA) alla Via G. Parte_1
Cosenza n. 122, presso lo studio dell'avvocato Somma Gennaro che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Calenda n. 15, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Cozzolino che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 3794/2023 del Giudice di Pace di Gragnano.
Conclusioni: come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato mediante p.e.c., ex art. 3 bis legge 53/1994, in data 9-
7-2020, evocava in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Gragnano, Parte_1 al fine di sentire accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale Controparte_1
pag. 1
3.914,20 nonché al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi riconducibili alla mala gestio del sinistro da parte della società convenuta, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
A tal fine deduceva che: era titolare della polizza infortuni Controparte_1
n. 0205800179346 con decorrenza dal 28-1-2015 all'8-1-2020; in data 14-4-2018 alle ore
02:30 circa in Gragnano, mentre si trovava a percorrere via Vittorio Veneto alla guida del veicolo Opel Corsa targato EN193JE, giunto all'altezza del civico n. 135, urtava con la parte anteriore di detto veicolo contro la parte posteriore della vettura Citroen C3 targata CJ 207
YW che si trovava parcheggiata sul margine destro della carreggiata, coinvolgendo altresì i veicoli Hyunday i 10 targato EH992ZF, Opel Astra tg. DC 617 SD, Volkswagen Polo targato
CX 641 CT e Mercedes CL/B targato CY 266 NH, parimenti in sosta;
a causa del descritto evento riportava lesioni personali refertate presso il P.O. di Castellammare di Stabia (NA) ove gli veniva diagnosticato “trauma cranico, trauma distorsivo cervicale, gomito e mano sx, ginocchio dx… escoriazione parietale sx, gomito sx”, nonché la frattura del secondo dito della mano sinistra per la quale veniva praticata “immobilizzazione con stecca di Zimmer”; sollecitava la convenuta a provvedere all'accertamento ed alla liquidazione degli importi maturati a titolo di indennizzo, la quale, tuttavia, negava la liquidazione richiesta. contestava la domanda nel merito, eccependo la Controparte_1 inoperatività della Polizza sulla scorta dell'accertamento dello Controparte_2 stato di alterazione psicofisica dell'assicurato, così come espressamente previsto in Sezione
Assicurazione Infortuni in Fascicolo Informativo contenente le Condizioni Generali di
Assicurazione; precisamente all'art. 2 lett. G pag. 8/32, in tema di Esclusioni della Garanzia, era previsto che: “L'assicurazione non opera per gli Infortuni determinati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti e allucinogeni limitatamente all'Assicurato che in tali stati abbia determinato e subito al tempo stesso l'Infortunio”.
Aggiungeva che, con sentenza penale 947/2019 di questo Tribunale, sebbene l'attore fosse stato assolto dal reato ascritto, era stata accertata l'assunzione di sostanze stupefacenti, da parte dello stesso, prima di mettersi alla guida.
Con la sentenza n. 3794/2023, del 3-1-2023 e pubblicata in data 31-7-2023, il giudice di pace di Gragnano rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della controparte.
pag. 2 Avverso la sentenza, con atto notificato mediante p.e.c., ex art. 3 bis legge 53/1994, in data 11-1-2024, proponeva appello con cui chiedeva, in riforma della stessa: Parte_1 la condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di euro Controparte_1
3.914,20 a titolo di indennizzo assicurativo nonché al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla mala gestio del sinistro, oltre rivalutazione monetaria e interessi, nei limiti dell'importo di euro 5.000,00; l'accertamento della responsabilità dell'appellata in ordine alle somme di euro 48,80 e di euro 634,30, per spese ed onorari relativi alla attività di assistenza resa nel corso della procedura di mediazione svolta;
la condanna dell'appellata al pagamento, in suo favore, con attribuzione in favore del difensore, delle spese processuali del doppio grado di giudizio, oltre accessori. ha resistito alla domanda contestando l'ammissibilità e la Controparte_1 fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
2. In primo luogo, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3. Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta ai sensi dell'art. 342
c.p.c..
L'art. 342, comma 1, c.p.c. richiede che la motivazione dell'appello deve contenere a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La giurisprudenza pronunciatasi sull'interpretazione della norma, ha ritenuto che gli artt.
342 e 434 del codice di rito civile (nel testo formulato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni pag. 3 a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. civ., sez. un., 16-11-17 n. 27199; conf., Cass. civ., ord., 30-5-
2018, n. 13535; Cass. civ., ord., 8-9-2020. n. 18699).
Nella specie l'appellante ha: a) precisato che l'errore del giudice di pace consiste nell'aver erroneamente valutato il materiale istruttorio, erroneamente applicato gli artt. 186 e 187
c.d.s. e motivato la decisione in maniera contraddittoria, illogica e incompleta;
b) esposto le ragioni degli assunti errori;
c) richiesto la condanna della controparte al pagamento dell'indennizzo e dei danni subiti.
Pertanto, il rilievo deve essere respinto
4. Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda ritenendo che per escludere l'indennizzo richiesto sia sufficiente che il conducente si metta alla guida in uno stato psicofisico alterato, non richiedendo la polizza, a differenza delle norme del codice della strada, che lo stesso abbia assunto alcol o droghe prima o al momento di mettersi alla guida.
Aggiungeva che vi era piena autonomia del procedimento civile rispetto al procedimento penale, richiamando il principio di irrilevanza del giudicato penale di assoluzione nel giudizio civile di danno.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione lamentando la violazione degli artt. 186 e 187 c.d.s., avendo il giudice di pace erroneamente ritenuto sufficiente che il soggetto si metta alla guida in stato psicofisico alterato e non considerato che la clausola prevista nella polizza avesse la eadem ratio delle norme richiamate che richiedono che al momento della guida fosse in stato di alterazione;
non aveva, quindi, tenuto conto del giudicato esterno derivante dalla assoluzione dell'imputato con la formula “il fatto non sussiste”, passata in giudicato (il 12-7-2019) dal reato previsto da tali norme.
Col il secondo motivo, ha lamentato la violazione dell'art. 2967 c.c. in tema di riparto dell'onere della prova, non avendo la controparte fornito alcuna prova che l'appellante versasse in uno stato di alterazione psicofisica al momento del sinistro e che, dunque, tale alterazione costituisse la causa efficiente dell'evento verificatosi.
L'appellata ha contestato le avverse argomentazioni e ha evidenziato, quanto al primo motivo, il principio dell'autonomia dei procedimenti penale e civile;
aveva, a tal fine sottolineato che, il giudicato di assoluzione penale spiega un effetto preclusivo nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p. solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento pag. 4 circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato allo stesso, in mancanza del quale non può avere efficacia di giudicato nel giudizio civile del danno mentre nella specie era stato accertato, a seguito di controlli sullo stato psicofisico, che Parte_1 era risultato positivo al test per le sostanze stupefacenti
In ordine al secondo motivo, osservava che la prova che l'appellante si trovasse alla guida del veicolo di sua proprietà in stato di ebbrezza era stata fornita dal contenuto della relazione di Incidente Stradale redatto dai Cp Cc - Nu.Opv.Rmb - Aliquota Radiomobile e della sentenza della prima sezione penale del Tribunale di Torre Annunziata n. 947/2019
5. I motivi di appello, per ragioni di connessione logica, vengono esaminati unitariamente.
In tema di riparto dell'onere probatorio, si osserva che nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che il rischio verificatosi rientra nei
«rischi inclusi» e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di dette clausole (cfr. Cassazione civile sez. III, 9-8-2023, n. 24273).
Pertanto, la compagnia assicuratrice che, per esimersi dal pagamento dell'indennizzo, invochi la clausola, contenuta nelle condizioni generali di una polizza infortuni, con cui si esclude l'operatività della copertura quando l'infortunio sia causato dallo stato di ubriachezza o di alterazione da sostanze stupefacenti dell'assicurato, ha l'onere di dimostrare il nesso eziologico esclusivo, o almeno determinante, fra lo stato di alterazione psichica e l'infortunio verificatosi (cfr. Tribunale Roma, 13-7-2005).
L'appellata, a sostegno dell'eccezione di inoperatività della polizza CP_1 CP_3
, ha prodotto la “Relazione Incidente Stradale” redatta dai Carabinieri intervenuti
[...] successivamente al verificarsi del sinistro de quo, dalla quale risultava l'esito positivo del test per le sostanze stupefacenti.
Tuttavia, gli accertamenti in discorso non provano che l'appellante, al momento del sinistro, fosse sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, atteso che – per come ritenuto in giurisprudenza - il consumo e quindi il successivo riscontro di sostanze nelle analisi delle urine (come avveduto nel caso di specie) non offre di per sé prova dell'alterazione al momento della guida, come peraltro osservato anche dal Tribunale di Torre Annunziata nella pag. 5 sentenza di assoluzione n. 1701/19 (passata in giudicato) pronunciata in favore di
[...]
, assolto appunto, ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p. in assenza di inequivoca Pt_1 evidenza di tale stato di alterazione.
Con riferimento alla sostanza stupefacente in relazione alla quale è stata riscontrata la positività dell'appellante, è scientificamente provato che il THC resta tracciabile mediante le analisi del sangue e delle urine anche nei giorni successivi all'assunzione della sostanza stupefacente sebbene l'effetto psicotropo sia cessato;
pertanto, “non è possibile risalire al momento effettivo dell'assunzione delle sostanze stupefacenti in base alla quantità delle medesime presenti nelle urine. La risposta fornita da questo tipo di analisi può essere solo in termini qualitativi, ossia di esito positivo (quando i dati analitici risultino superiori o eguali al calibratore) o negativo (quando i dati analitici risultino inferiori al calibratore). Ciò comporta due conseguenze: la prima è che è impossibile, con questa analisi, stabilire se la quantità assunta avesse avuto effetto alterante;
la seconda è che è impossibile correlare il risultato positivo per cannabinoidi con lo stato di alterazione del soggetto al momento del prelievo” (Cass., sez. pen. IV, 27 ottobre 2010, n. 38121).
In buona sostanza, soprattutto con attinenza alla cannabis, un conducente può risultare positivo a fronte, però, di un'assunzione di droghe assai lontana, dunque ormai inidonea a provocare la “alterazione” psicofisica. Viceversa, il dubbio è meno intenso in presenza di stordimento, sonnolenza e mancata lucidità al momento dell'accertamento sintomatologico della polizia stradale (Cass., sez. pen. IV, 27 ottobre 2010, n. 38121).
Nella specie, va osservato che i verbalizzanti intervenuti al momento del sinistro, non constatavano, in ragione di un'osservazione diretta ed immediata, alcun indice di alterazione psicofisica da parte di (come peraltro osservato anche nella sentenza penale Parte_1 di assoluzione e), per come evincibile dai documenti prodotti dall'appellata; né, sul punto l'impresa assicuratrice ha offerto prove ulteriori – rispetto a quelle evidenziate prima - a sostegno dell'allegata condizione di alternazione psicofisica;
né l'acquisizione degli esiti di indagine tossicologica, pure richiesta, è idonea ai fini della dimostrazione dello stato di alterazione al momento del sinistro: è infatti pacifico l'esito delle indagini ma dubbia l'effettiva alterazione.
Le censure dell'appellante sono quindi fondate, non avendo la controparte provato la fondatezza dell'eccezione proposta, per cui deve dichiararsi l'operatività della polizza.
6. In ragione della fondatezza dei motivi di appello, la domanda va esaminata nel merito.
pag. 6 Alla stregua dei principi sopra richiamati in tema di riparto dell'onere della prova,
l'assicurato, ai fini della prova del fatto costitutivo del diritto ad ottenere l'indennizzo, ha prodotto il contratto di assicurazione sottoscritto tra le parti, da cui emerge che rientra nell'ambito delle garanzie convenute anche l'indennità giornaliera per applicazione di gessatura/immobilizzazione (cfr. fascicolo di I grado).
Ha, inoltre, prodotto: la relazione di Incidente Stradale redatta dai Carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente; il referto del P.O. di Castellammare di Stabia in cui gli veniva diagnosticato “trauma cranico, trauma distorsivo cervicale, gomito e mano sx, ginocchio dx… escoriazione parietale sx, gomito sx”, nonché la frattura del II dito della mano sinistra per la quale veniva praticata “immobilizzazione con stecca di Zimmer”; ulteriore documentazione medica attestante le ulteriori visite mediche e le terapie farmacologiche e riabilitative, e la dichiarazione di “clinicamente guarito” con postumi da valutare del 16-2018
(cfr. doc. 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Il contenuto di tale documentazione e la non contestazione dell'evento e delle ulteriori conseguenze (115 comma 1 c.p.c.) consentono di ritenere provata la verificazione del sinistro e delle lesioni riportate dall'assicurato nonché la sussistenza del nesso causale tra i pregiudizi subiti e il sinistro medesimo.
Sussiste, quindi, il diritto all'indennizzo richiesto.
In ordine al quantum debeatur, in relazione alla indennità per la gessatura/immobilizzazione, il contratto di assicurazione prevede specificamente un indennizzo pari ad euro 100,00 giornaliere, nonché il rimborso delle spese di cura fino ad euro 5.000,00.
Dai documenti prodotti emerge che è stato sottoposto ad Parte_1 immobilizzazione del II dito della mano sinistra dal giorno 14-4-2018 al 22-5-2018 (cfr. certificato medico pag. 74-75 fascicolo di primo grado depositato telematicamente in copia) ovvero per 38 giorni, sicché l'indennizzo deve essere quantificato in euro 3.800,00 oltre euro
114,20 a titolo di rimborso delle spese di cura specificamente documentate (v. pag. 96-98 fascicolo di primo grado menzionato) per un totale di euro 3.914,20.
La somma in questione deve essere rivalutata in quella di euro 3.950,60, trattandosi di obbligazione di valore.
Va rammentato, al riguardo, che il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce un debito di valore e che ciò trae origine direttamente dal dettato degli artt. 1905
pag. 7 e 1908 cod. civ., come ribadito più volte dalla S.C., affermando che in tema di assicurazione contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (Cass. civ., 4753/2001, 395/2007,
10488/2009, 15868/2015, 16229/2023).
Oltre a tale importo, all'attore va attribuita anche la somma di euro 380,08 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I
c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n.
1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca della costituzione in mora (missiva del 14-4-
2019) e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
Per tutto quanto sopra, la convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 4.330,68 oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
7. La domanda di risarcimento dei danni richiesta a titolo di responsabilità contrattatale per mala gestio del sinistro in parola, invece, va rigettata.
Secondo i principi affermati in giurisprudenza, sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
A tal fine l'art. 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non agevola la posizione del danneggiato in ordine alla prova dell'effettiva esistenza del danno derivante dall'inadempimento, onere che non è diverso da quello incombente su colui che faccia valere una responsabilità extracontrattuale (Cass. civ., n. 5969 del 18-3-2005 n. 5960;
Cass. civ., sentenza n. 21140 del 10-10-2007).
Nella specie, l'appellante nulla ha allegato e provato al riguardo.
pag. 8 Occorre poi aggiungere che, seppur è vero che il giudice può ricorrere a criteri equitativi per la quantificazione del danno, tale operazione può essere effettuata soltanto dopo che la parte che abbia allegato il danno di cui chiede il risarcimento, abbia dato la prova di aver subito una lesione nella propria sfera giuridica riconducibile a responsabilità altrui ed abbia offerto in giudizio criteri di riferimento per consentire al giudice di effettuare un risarcimento ricorrendo a criteri equitativi.
I descritti presupposti per riconoscere il danno in via equitativa non ricorrono nella specie, atteso che l'appellante nulla ha allegato in merito alle conseguenze pregiudizievoli derivanti nella sua sfera giuridica conseguenti alla condotta asseritamente negligente della controparte nella gestione della polizza.
Pertanto, non avendo l'appellante assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, la domanda va rigettata.
8. L'appellante ha inoltre richiesto l'accertamento della responsabilità di Controparte_1 per le spese ed onorari legali dovute da al proprio difensore per l'attività di Parte_1 assistenza resa nel corso della procedura di mediazione svolta, pari ad euro 634,30, e alle spese sostenute per l'avvio di tale procedura pari ad euro 48,80.
La domanda è inammissibile.
Invero, tale richiesta è stata formulata per la prima volta in appello, in violazione del divieto di proporre domande nuove stabilito dall'art. 345 comma 1 c.p.c..
9. La riforma della decisione del giudice di pace, comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado.
Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18-7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000); “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di pag. 9 cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (Cass. civ., 1757/17).
Alla luce di tali principi, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite del primo grado, compensate per un terzo, in ragione del parziale accoglimento della domanda (ex art. 92 comma 2 c.p.c.), seguono per il resto il regime della soccombenza, tenuto conto di quanto richiesto nella nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. in atti -, con applicazione dei parametri medi disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro
1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro 236,00; fase introduttiva, euro 252,00; fase istruttoria/trattazione, euro 352,00; fase decisionale, euro 425,00. Il tutto ridotto di un terzo), da attribuire al difensore ex art. 93 c.p.c..
Le spese di lite di secondo grado, parimenti, devono essere compensate per un terzo, seguendo per il resto il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, tenuto conto di quanto richiesto nella nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. in atti -, con applicazione dei parametri medi disciplinati dal d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, da euro
1.100,01 a euro 5.200,00: fase studio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria/trattazione, euro 851,00; fase decisionale, euro 851,00. Il tutto ridotto di un terzo), da attribuire al difensore ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti della in persona del legale Pt_1 Controparte_1 rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accoglie parzialmente la domanda proposta da e condanna Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di euro 4.330,68 oltre interessi legali dalla data odierna Parte_1 sino al saldo;
pag. 10 B) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Parte_1
C) dichiara inammissibile la richiesta, proposta da , di accertamento della Parte_1 responsabilità di in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 per le spese relative alla procedura di mediazione;
D) compensa le spese processuali di primo grado per un terzo e condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della residua Controparte_1 parte in favore di che liquida in euro 83,33 per esborsi ed euro 843,33 Parte_1 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da attribuire ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Gennaro Somma;
E) compensa le spese processuali di secondo grado per un terzo e condanna
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della residua Controparte_1 parte in favore di in che liquida in euro 147,00 per esborsi ed euro Parte_1
1.701,33 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, da attribuire ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato Gennaro Somma.
Torre Annunziata, 14 maggio 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 11