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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/12/2025, n. 4223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4223 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7025/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 3 dicembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di memoria, lette le note di trattazione scritta, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7025/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO Parte_1 P.IVA_1 GIANCARLO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PEREGO GIANCARLO
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 AS GIANLUCA elettivamente domiciliato in Via delle Quattro Fontane,161 ROMA presso il difensore avv. AS GIANLUCA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente non ha precisato le conclusioni, preferendo disertare il dialogo processuale dopo l'iscrizione della causa a ruolo e la rinuncia al mandato del difensore.
Parte opposta ha così concluso: “in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 1242/2024 emesso il 23 aprile 2024 dal Tribunale di Firenze in ogni sua parte, e, per l'effetto, rigettare tutte le pagina 1 di 5 domande proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: in ogni caso, dichiarare che a socio unico è creditrice nei confronti di Controparte_1 della somma di € 15.839,01 oltre gli interessi di mora al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla Parte_1 scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa nonché delle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare ad a socio unico l'importo Controparte_1 capitale di € 15.839,01 oltre gli interessi di mora al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa nonché delle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende. In ulteriore subordine: condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento del doppio del contributo unificato, come previsto dalla L.
n. 28/2010 e ss. mm, stante l'ingiustificata assenza alla procedura di mediazione;
In via istruttoria: rigettare le avversarie istanze istruttorie perché superflue, ininfluenti e finanche esplorative, dunque, tutte irrilevanti e inammissibili, per tutte le ragioni esposte in atti. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle stesse, si chiede che sia ammessa a prova contraria sui medesimi soggetti CP_1
e capitoli di prova. Il tutto con vittoria di spese e compensi per presente giudizio”
----------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c ; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra la società opposta e l'opponente. pagina 2 di 5 Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, pagina 3 di 5 devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa l'infondatezza dell'opposizione.
Ed invero, parte opposta ha dato la prova, sulla stessa incombente, dell'esistenza del credito posto che le voci di cui al ricorso monitorio ed elencate nelle fatture prodotte in atti, non smentite da prova contraria da parte dell'opponente, risultano essere state confermate documentalmente, attraverso l'allegazione del contratto e della scheda d'ordine del 20/6/2016 (doc. 2 atto di costituzione) sottoscritta dal legale rappresentante di contenente le condizioni Parte_1 economiche della locazione.
Parte opponente su cui gravava l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, nulla ha provato. Non risulta inoltre che la società opponente, in risposta a quanto documentato ed allegato dalla società opposta, abbia introdotto nel giudizio e portato all'attenzione di questo giudice specifiche deduzioni e allegazioni volte a contrastare quanto affermato e richiesto dalla nel procedimento monitorio e tale sostanziale disinteresse mostrato CP_1 dalla opponente a svolgere una compiuta difesa appare altresì confermato dal fatto che, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore, come manifestata dal legale con atto depositato il
28 aprile 2025, la società non si sia munita di altro procuratore, né risulta Parte_1 comparsa alle udienze tenutesi successivamente a tale rinuncia. Tale comportamento processuale pagina 4 di 5 induce a ritenere che la opponente non avesse valide argomentazioni da contrapporre alle richieste della controparte e che per questo abbia omesso una puntuale replica alle deduzioni avversarie.
In conclusione, la ricostruzione dei fatti operata dalla società opposta, le risultanze documentali, il comportamento processuale della opponente depongono sicuramente ed univocamente per l'accoglimento della pretesa creditoria ed il rigetto dell'opposizione.
Per completezza di motivazione, si richiama l'ordinanza del 6 maggio 2025 in ordine alla infondatezza dei motivi di opposizione. Ogni altra questione è assorbita.
Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, tenuto anche conto della mancata partecipazione della parte opponente alla mediazione, e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1242/2024
Tribunale di Firenze;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in Euro 3.000,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese Controparte_1 generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito dell'udienza del 3 dicembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di memoria, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 3 dicembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di memoria, lette le note di trattazione scritta, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7025/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO Parte_1 P.IVA_1 GIANCARLO elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PEREGO GIANCARLO
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2 AS GIANLUCA elettivamente domiciliato in Via delle Quattro Fontane,161 ROMA presso il difensore avv. AS GIANLUCA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: locazione di beni mobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte opponente non ha precisato le conclusioni, preferendo disertare il dialogo processuale dopo l'iscrizione della causa a ruolo e la rinuncia al mandato del difensore.
Parte opposta ha così concluso: “in via principale: confermare il decreto ingiuntivo n. 1242/2024 emesso il 23 aprile 2024 dal Tribunale di Firenze in ogni sua parte, e, per l'effetto, rigettare tutte le pagina 1 di 5 domande proposte dall'opponente perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: in ogni caso, dichiarare che a socio unico è creditrice nei confronti di Controparte_1 della somma di € 15.839,01 oltre gli interessi di mora al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla Parte_1 scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa nonché delle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare ad a socio unico l'importo Controparte_1 capitale di € 15.839,01 oltre gli interessi di mora al tasso ex D. Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo effettivo, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa nonché delle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende. In ulteriore subordine: condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento del doppio del contributo unificato, come previsto dalla L.
n. 28/2010 e ss. mm, stante l'ingiustificata assenza alla procedura di mediazione;
In via istruttoria: rigettare le avversarie istanze istruttorie perché superflue, ininfluenti e finanche esplorative, dunque, tutte irrilevanti e inammissibili, per tutte le ragioni esposte in atti. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione delle stesse, si chiede che sia ammessa a prova contraria sui medesimi soggetti CP_1
e capitoli di prova. Il tutto con vittoria di spese e compensi per presente giudizio”
----------------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c ; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra la società opposta e l'opponente. pagina 2 di 5 Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, pagina 3 di 5 devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, ad esito della svolta istruttoria, è emersa l'infondatezza dell'opposizione.
Ed invero, parte opposta ha dato la prova, sulla stessa incombente, dell'esistenza del credito posto che le voci di cui al ricorso monitorio ed elencate nelle fatture prodotte in atti, non smentite da prova contraria da parte dell'opponente, risultano essere state confermate documentalmente, attraverso l'allegazione del contratto e della scheda d'ordine del 20/6/2016 (doc. 2 atto di costituzione) sottoscritta dal legale rappresentante di contenente le condizioni Parte_1 economiche della locazione.
Parte opponente su cui gravava l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria, nulla ha provato. Non risulta inoltre che la società opponente, in risposta a quanto documentato ed allegato dalla società opposta, abbia introdotto nel giudizio e portato all'attenzione di questo giudice specifiche deduzioni e allegazioni volte a contrastare quanto affermato e richiesto dalla nel procedimento monitorio e tale sostanziale disinteresse mostrato CP_1 dalla opponente a svolgere una compiuta difesa appare altresì confermato dal fatto che, a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore, come manifestata dal legale con atto depositato il
28 aprile 2025, la società non si sia munita di altro procuratore, né risulta Parte_1 comparsa alle udienze tenutesi successivamente a tale rinuncia. Tale comportamento processuale pagina 4 di 5 induce a ritenere che la opponente non avesse valide argomentazioni da contrapporre alle richieste della controparte e che per questo abbia omesso una puntuale replica alle deduzioni avversarie.
In conclusione, la ricostruzione dei fatti operata dalla società opposta, le risultanze documentali, il comportamento processuale della opponente depongono sicuramente ed univocamente per l'accoglimento della pretesa creditoria ed il rigetto dell'opposizione.
Per completezza di motivazione, si richiama l'ordinanza del 6 maggio 2025 in ordine alla infondatezza dei motivi di opposizione. Ogni altra questione è assorbita.
Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, tenuto anche conto della mancata partecipazione della parte opponente alla mediazione, e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1242/2024
Tribunale di Firenze;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in Euro 3.000,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese Controparte_1 generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
- Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito dell'udienza del 3 dicembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di memoria, pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare.
Firenze, 23 dicembre 2025
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