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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3121 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.9219 /2022 R.G.A.C.
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma,via SALITA SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B presso lo studio dell'Avv. NASO DOMENICO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
CP_1 elettivamente domiciliato in Roma,via presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 13.3.2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.3.2022 premesso Parte_1 di essere dipendente del a tempo Controparte_2 indeterminato dal 01.09.2015 nella qualifica professionale di Docente di scuola primaria e di essere in servizio presso l' di CP_3 Roma esponeva che prima dell'immissione in ruolo, aveva svolto servizi pre-ruolo in scuole statali, in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il ripetutamente reiterati, per complessivi anni 13, mesi 11 e giorni 1 e lamentava che non le erano stati riconosciuti gli incrementi legati all'anzianità di servizio e che lle era stata riconosciuta un'anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici inferiore a quella effettivamente maturata, senza corrisponderle le differenze stipendiali relative al precariato.
Concludeva chiedendo:
“
1. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, relativamente al periodo in cui ha prestato servizi in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il della progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto Scuola e dei relativi aumenti stipendiali previsti
2. ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere, una volta conseguita l'immissione in ruolo, la ricostruzione integrale della propria carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
E PER L CP_5
3. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad effettuare nuovamente la ricostruzione di carriera della ricorrente in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegata alla direttiva n. 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato;
4. CONDANNARE l'Amministrazione resistente ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2016, nella fascia stipendiale 9-14 anni con la qualifica di “docente di scuola primaria” e con l'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 14 Mesi 5 giorni 1, o comunque a collocarla nella posizione maturata;
5. CONDANNARE l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di EURO 40.581,86 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato svolto alle dipendenze del della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all'atto di immissione in ruolo e del conseguente inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola e delle tabelle annesse al citato contratto, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo”.
La parte convenuta, citata, non si costituiva e se ne dichiara la contumacia.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione, all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, come richiesto dalla difesa della parte ricorrente all'udienza del 13.2.2025.
Dalla documentazione prodotta, infatti, risulta che con il cedolino del novembre 2023 sono stati corrisposti gli arretrati a titolo di ricostruzione di carriera.
La domanda di cessazione della materia del contendere deve, quindi, trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano liquidate tenendo conto della data della domanda di ricostruzione della carriera, della data di proposizione del ricorso, della data di liquidazione degli arretrati e dell'importo degli stessi.
Il complesso di tali circostanze induce alla compensazione per la metà delle spese di lite.
La residua parte, liquidata come da dispositivo, va posta a carico della parte convenuta
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per la metà le spese di lite tra le parti e condanna la parte convenuta al pagamento della residua metà che si liquida in complessivi € 2.000, oltre accessori come per legge, da distrarsi.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi