Art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni alla denominazione dei capitoli di bilancio per l'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni alla denominazione dei capitoli di bilancio per l'applicazione della presente legge.