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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17930 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PE Di LV Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. DO DI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 64569/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Belardo Bosco, nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formello (Roma), via Roma n.10/A, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
Controparte_1
e per essa quale mandataria in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Ferreri e Giovanni Ferreri (Foro di Torino) e dall'avv. Francesco Picone, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, viale Regina Margherita n. 306, in forza di procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: fideiussione-antitrust/contratti bancari/opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 11 settembre 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.13859/2021 del 26.07.2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.41034/2021 con il quale era ingiunto a
-in solido a e - il pagamento, in Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 favore dell' dell'importo di €173.308,34. Controparte_1
L ha agito, quale cessionaria da per il credito riguardante il saldo CP_1 Controparte_3 negativo dei rapporti di conto corrente, conto anticipi su fatture e residuo prestito aziendale attivati dalla Frigomeat s.r.l., società per la quale l'opponente aveva rilasciato fideiussione omnibus sino al limite di euro 400.000,00.
L'opponente chiedeva, nel merito, come precisato nella prima memoria ex Parte_1 art.183 VI comma c.p.c., di revocare il decreto ingiuntivo opposto: in via preliminare,
-dichiarando la mancanza di titolarità del credito azionato in capo alla Controparte_1
-dichiarando la nullità degli articoli 2, 6 e 8, contenuti nella dichiarazione di fideiussione omnibus rilasciata da esso opponente per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, dichiarando, ai sensi e per gli effetti degli artt.1418 e 1419, 1° comma c.c., la nullità della suddetta fideiussione;
in via subordinata, dichiarando la nullità degli articoli 2, 6 e 8, contenuti nella fideiussione in parola per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, dichiarando ai sensi e per gli effetti dell'art.1419, 2° comma c.c., la nullità parziale della suddetta fideiussione e l'applicabilità dell'art.1957, 1° comma c.c., nonché accertando l'inefficacia della fideiussione in quanto la società creditrice non ha proposto l'azione giudiziale contro la società debitrice entro il termine di decadenza semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale e/o dalla decadenza del beneficio del termine.
Nel merito, chiedeva: di accertare e dichiarare la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art 117 T.U.B., 1175 e 1375 c.c., dei contratti di conto corrente n.2013978 e 2022507 e del conto tecnico n.2013992, per mancanza della forma scritta e per omessa indicazione dell' , nonché ai sensi e per gli effetti Pt_4 dell'art.118 T.U.B., in ordine alle prescrizioni afferenti allo ius variandi, e, per l'effetto, di revocare e dichiarare nullo e di nessuno effetto in parte qua il decreto ingiuntivo opposto;
di accertare e dichiarare, in relazione al contratto di finanziamento n.03735345, l'illegittimità dell'applicazione in concreto di interessi anatocistici non convenuti, nonché l'applicazione di un
ISC/TAEG inferiore a quello contrattato e pubblicizzato, e per l'effetto, di dichiarare la parziale inesistenza giuridica del credito vantato a tale titolo dalla società opposta, ovvero che sono dovuti interessi al tasso previsto dall'art.117, comma 7, T.U.B. e, quindi, ridurre il credito dell'opposta rispetto a quello illegittimamente preteso;
in ogni caso revocare, o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo e, comunque, infondato.
L si costituiva in giudizio chiedendo, come precisato nella prima memoria ex Controparte_1 art.183 VI comma c.p.c.: in via principale, il rigetto dell'atto di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna della parte opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi a far tempo dal 24/10/2018 all'effettivo pagamento;
in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89 cpc, accertata la gravemente e gratuitamente sconvenienza ed offensività dell'espressione “e lasciando la possibilità alla Banca di far precedere le sottoscrizioni, da qualsiasi condizione la Banca voglia applicare” presente a pagina 18, seconda riga, dell'atto di citazione disporne con provvedimento l'eliminazione.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Premesso che la parte opposta ha documentato la propria legittimazione attiva (estratto della
Gazzetta Ufficiale e dichiarazione del cedente), il Tribunale ritiene assorbente la questione dell'accertamento della nullità relativa della fideiussione e della decadenza dalla garanzia ex art.1957 c.p.c..
Riguardo alla domanda di nullità della fideiussione omnibus in discussione per la violazione della normativa antitrust essa si basa sulla circostanza che detto atto di fideiussione avrebbe contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990. Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
La predetta irrilevanza della prescrizione, contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario, comporta che detto accertamento è idoneo a provare la sussistenza dell'intesa anti concorrenziale anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dalla Banca
d'Italia, purché vi sia la coincidenza sostanziale tra lo schema predisposto dall'ABI e la fideiussione successivamente rilasciata.
In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa
Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente, in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
Nel caso di specie si rileva come dall'esame del contenuto dell'atto di fideiussione rilasciato nel
2011 risulta che si tratta di fideiussione omnibus le cui disposizioni contrattuali, in particolare le clausole 2, 6 e 8, coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva reputate dalla Banca
d'Italia violative della normativa antitrust in quanto oggetto di standardizzazione contrattuale tramite lo schema oggetto di esame proposto dall'ABI.
La Suprema Corte esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Nel caso di specie, va rilevato che, non emerge una volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle in quanto:
-l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispondenti diritti;
-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;
-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti contraenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione.
Per quanto detto, va ritenuta la parziale nullità della fideiussione omnibus in oggetto in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
In conseguenza dell'accertata nullità di dette clausole e, in particolare, quella che prevedeva la deroga all'art.1957 c.c., va valutata l'eccezione di inefficacia della garanzia avanzata dal fideiussore opponente basata sulla previsione di detto articolo che prevede la decadenza dalla garanzia nel caso siano decorsi i sei mesi, ivi previsti, dalla scadenza dell'obbligazione principale, senza che il creditore abbia “proposto le sue istanze contro il debitore…”.
Al riguardo, va considerato, preliminarmente, che, per condivisibile giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass., Sez.II, sent. n.1724/2016) “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato”. Sul punto, va considerato, altresì, che l'indicazione contenuta nell'atto di fideiussione dell'obbligo del garante di dover pagare “immediatamente” alla banca “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale” non equivalga alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” valutata dalle Sez. Un. del 2010, in quanto, premesso che nel caso di specie l'obbligazione del fideiussore è la stessa del soggetto garantito, dalla clausola oggetto dell'atto di fideiussione in questione non emerge in modo inequivoco che il fideiussore non possa opporre eccezioni di sorta in relazione al rapporto garantito, ma solamente che semmai debba pagare, a prescindere dall'esistenza di eventuali eccezioni poste dal debitore principale, con un meccanismo analogo a quello della clausola “solve et repete”. Pertanto, non si ritiene che l'atto in oggetto costituisca contratto autonomo di garanzia e che, quindi, sia applicabile al caso di specie il principio per cui in caso di contratto autonomo di garanzia sia sufficiente, ai fini di evitare la decadenza ex art.1957 c.c., anche l'invio di una diffida stragiudiziale.
Va, quindi, rilevato che, nel caso in argomento, risulta che la aveva comunicato la CP_3 risoluzione degli affidamenti e dei rapporti bancari con la società Frigomeat nell'aprile 2016 e risulta che la prima iniziativa di tutela giurisdizionale effettuata dalla suddetta parte opposta nei confronti della società debitrice principale era stata il ricorso di ammissione al passivo del fallimento di detta società, avvenuto nel giugno del 2017 e, quindi, oltre i sei mesi dallo scioglimento dei rapporti contrattuali in questione.
Conseguentemente, anche il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non è iniziativa giudiziaria idonea ad evitare la decadenza dalla fideiussione ex art.1957 c.c., in quanto avanzata oltre i sei mesi previsti all'art.1957 c.c. scadenti nel febbraio 2021.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, accertata la nullità parziale della fideiussione in parola in relazione alle clausole 2, 6 e 8 e la decadenza dalla fideiussione ex art.1957
c.c., va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore della parte opponente, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
Si ritiene di rigettare l'istanza e art.89 c.p.c. avanzata dalla parte opposta, in quanto si ritiene che l'espressione evidenziata da detta parte sia espressione rientrante nei limiti del diritto di difesa di controparte.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertata la nullità parziale della fideiussione omnibus in parola, in relazione alle clausole 2, 6 e
8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata ed accertata la decadenza dalla fideiussione ex art.1957 c.c., revoca, nei confronti di il decreto Parte_1 ingiuntivo n.13859/2021 del 26.07.2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G.41034/2021; condanna l' alla rifusione, in favore di delle spese di lite, da Controparte_1 Parte_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario, spese che si liquidano complessivamente in
€10.379,50, di cui €10.000,00 per compensi ed €379,50 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
rigetta la richiesta ex art.89 c.p.c. avanzata dalla parte opposta.
Roma, 20.12.2025 Il Presidente
PE Di LV
Il Giudice est.
DO DI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX) IMPRESE
composto nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PE Di LV Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott. DO DI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 64569/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Belardo Bosco, nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio in Formello (Roma), via Roma n.10/A, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di opposizione;
OPPONENTE
E
Controparte_1
e per essa quale mandataria in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Ferreri e Giovanni Ferreri (Foro di Torino) e dall'avv. Francesco Picone, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Roma, viale Regina Margherita n. 306, in forza di procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di costituzione;
OPPOSTO
OGGETTO: fideiussione-antitrust/contratti bancari/opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza in data 11 settembre 2025, con la concessione dei termini di legge, di cui all'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto dell'atto di opposizione è il decreto ingiuntivo n.13859/2021 del 26.07.2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio R.G.41034/2021 con il quale era ingiunto a
-in solido a e - il pagamento, in Parte_1 Persona_1 Parte_2 Parte_3 favore dell' dell'importo di €173.308,34. Controparte_1
L ha agito, quale cessionaria da per il credito riguardante il saldo CP_1 Controparte_3 negativo dei rapporti di conto corrente, conto anticipi su fatture e residuo prestito aziendale attivati dalla Frigomeat s.r.l., società per la quale l'opponente aveva rilasciato fideiussione omnibus sino al limite di euro 400.000,00.
L'opponente chiedeva, nel merito, come precisato nella prima memoria ex Parte_1 art.183 VI comma c.p.c., di revocare il decreto ingiuntivo opposto: in via preliminare,
-dichiarando la mancanza di titolarità del credito azionato in capo alla Controparte_1
-dichiarando la nullità degli articoli 2, 6 e 8, contenuti nella dichiarazione di fideiussione omnibus rilasciata da esso opponente per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, dichiarando, ai sensi e per gli effetti degli artt.1418 e 1419, 1° comma c.c., la nullità della suddetta fideiussione;
in via subordinata, dichiarando la nullità degli articoli 2, 6 e 8, contenuti nella fideiussione in parola per violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, dichiarando ai sensi e per gli effetti dell'art.1419, 2° comma c.c., la nullità parziale della suddetta fideiussione e l'applicabilità dell'art.1957, 1° comma c.c., nonché accertando l'inefficacia della fideiussione in quanto la società creditrice non ha proposto l'azione giudiziale contro la società debitrice entro il termine di decadenza semestrale dalla scadenza dell'obbligazione principale e/o dalla decadenza del beneficio del termine.
Nel merito, chiedeva: di accertare e dichiarare la nullità, ai sensi e per gli effetti dell'art 117 T.U.B., 1175 e 1375 c.c., dei contratti di conto corrente n.2013978 e 2022507 e del conto tecnico n.2013992, per mancanza della forma scritta e per omessa indicazione dell' , nonché ai sensi e per gli effetti Pt_4 dell'art.118 T.U.B., in ordine alle prescrizioni afferenti allo ius variandi, e, per l'effetto, di revocare e dichiarare nullo e di nessuno effetto in parte qua il decreto ingiuntivo opposto;
di accertare e dichiarare, in relazione al contratto di finanziamento n.03735345, l'illegittimità dell'applicazione in concreto di interessi anatocistici non convenuti, nonché l'applicazione di un
ISC/TAEG inferiore a quello contrattato e pubblicizzato, e per l'effetto, di dichiarare la parziale inesistenza giuridica del credito vantato a tale titolo dalla società opposta, ovvero che sono dovuti interessi al tasso previsto dall'art.117, comma 7, T.U.B. e, quindi, ridurre il credito dell'opposta rispetto a quello illegittimamente preteso;
in ogni caso revocare, o comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo e, comunque, infondato.
L si costituiva in giudizio chiedendo, come precisato nella prima memoria ex Controparte_1 art.183 VI comma c.p.c.: in via principale, il rigetto dell'atto di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, la condanna della parte opponente al pagamento della somma ingiunta, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi a far tempo dal 24/10/2018 all'effettivo pagamento;
in ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89 cpc, accertata la gravemente e gratuitamente sconvenienza ed offensività dell'espressione “e lasciando la possibilità alla Banca di far precedere le sottoscrizioni, da qualsiasi condizione la Banca voglia applicare” presente a pagina 18, seconda riga, dell'atto di citazione disporne con provvedimento l'eliminazione.
Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte.
Premesso che la parte opposta ha documentato la propria legittimazione attiva (estratto della
Gazzetta Ufficiale e dichiarazione del cedente), il Tribunale ritiene assorbente la questione dell'accertamento della nullità relativa della fideiussione e della decadenza dalla garanzia ex art.1957 c.p.c..
Riguardo alla domanda di nullità della fideiussione omnibus in discussione per la violazione della normativa antitrust essa si basa sulla circostanza che detto atto di fideiussione avrebbe contenuto tutte quelle clausole dette di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'Associazione Banche Italiane, le quali erano state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.05.05, contrarie all'art. 2 della Lg. n. 287 del 1990. Ciò detto, va considerato, innanzitutto, in ordine all'eccezione di nullità in argomento, che l'art. 2 della legge 287/1990 considera intese, ai fini della disciplina dettata dalla norma, non solo gli accordi, ma anche “le pratiche concordate”, che non solo “abbiano per oggetto”, ma anche che abbiano “per effetto” di impedire o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza, così dimostrando di porre sullo stesso piano e di equiparare i patti anticoncorrenziali tra le imprese che si determinino a formare un “cartello” (e quindi i negozi giuridici con i quali due o più imprese si accordano per coordinarsi in modo da creare una situazione concorrenziale a loro favorevole) e i profili comportamentali dalle medesime tenute nella contrattazione con terzi. La norma citata vieta quindi le intese, affermandone la nullità “ad ogni effetto”.
L'anticoncorrenzialità delle clausole in oggetto è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto.
Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale – una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”.
L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”.
Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso
(Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012; Cass., n.
13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle Norme Bancarie
Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
Sul punto, anche le Sezioni Unite del 2021 hanno ribadito che “in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 della I. n. 287 del 1990, e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della I. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano - eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito è, quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass., 22/05/2019, n. 13846).”
La predetta irrilevanza della prescrizione, contenuta nel menzionato provvedimento, con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario, comporta che detto accertamento è idoneo a provare la sussistenza dell'intesa anti concorrenziale anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dalla Banca
d'Italia, purché vi sia la coincidenza sostanziale tra lo schema predisposto dall'ABI e la fideiussione successivamente rilasciata.
In ordine agli effetti di detta intesa illecita sui cosiddetti contratti a valle le suddette Sezioni
Unite (sentenza n.41994/2021) hanno pronunciato il seguente principio di diritto: i contratti di fideiussione a valle di intesa dichiarata parzialmente nulla dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2 lett.a), l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, co.3, l. 287/90 e dell'art.1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La Suprema Corte osserva in particolare che detta nullità discende dal collegamento funzionale
(e non negoziale) inscindibile che vi è tra l'intesa illecita a monte e l'atto conseguenziale a valle, essendo quest'ultimo lo strumento che conclude il percorso illecito iniziato con l'intesa restrittiva finalizzata a far effettuare solo una scelta apparente del prodotto offerto dal mercato.
Avvalora tale assunto evidenziando l'inidoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta alla tutela reale, a garantire la finalità della normativa antitrust nonché rilevando come “il legislatore nazionale ed europeo… intendendo sanzionare con la nullità un «risultato economico», ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza, ha dato rilievo -anche a comportamenti «non contrattuali» o «non negoziali». In tale prospettiva, si rende perciò rilevante qualsiasi forma di condotta di mercato, anche realizzantesi in forme che escludono una caratterizzazione negoziale, ed anche laddove il meccanismo di «intesa» rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici meramente «unilaterali». Da ciò consegue - come ha rilevato da tempo la giurisprudenza di questa
Corte - che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità' delle «intese», «non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale – realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza» (Cass., n. 827/1999)”.
La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente riproduttivo dell'«intesa» a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza e conseguentemente, in tal modo l'atto negoziale è di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust.
Nel caso di specie si rileva come dall'esame del contenuto dell'atto di fideiussione rilasciato nel
2011 risulta che si tratta di fideiussione omnibus le cui disposizioni contrattuali, in particolare le clausole 2, 6 e 8, coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva reputate dalla Banca
d'Italia violative della normativa antitrust in quanto oggetto di standardizzazione contrattuale tramite lo schema oggetto di esame proposto dall'ABI.
La Suprema Corte esclude, poi, la nullità totale della fideiussione (atto a valle), propendendo per una nullità parziale considerato che: le altre clausole della fideiussione non sono violative della normativa antitrust e le stesse clausole in oggetto, non sono di per sé illegittime, ma comportano una restrizione del mercato e della concorrenza solo in quanto frutto di una intesa da parte di molti istituti bancari comportante l'abbassamento qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato ed erodendo, quindi, la possibilità di scelta di valide alternative;
la nullità parziale consente di assicurare anche gli altri interessi coinvolti nella vicenda ed è idonea a salvaguardare il principio di conservazione del negozio.
Nel caso di specie, va rilevato che, non emerge una volontà negoziale dei contraenti di ritenere essenziali, per la stipula della garanzia, le clausole da ritenersi nulle in quanto:
-l'esclusione di dette clausole alleggerisce la posizione del garante, in quanto impongono ad esso solo maggiori obblighi senza riconoscergli corrispondenti diritti;
-l'istituto di credito era interessato ad acquisire, comunque, la fideiussione per avere una maggiore garanzia patrimoniale in relazione agli affidamenti e finanziamenti già concessi o da concedere alla società garantita;
-non emergono elementi specifici da cui dedurre la volontà delle parti contraenti di ritenere l'essenzialità delle clausole in discussione.
Per quanto detto, va ritenuta la parziale nullità della fideiussione omnibus in oggetto in relazione alle clausole 2, 6 e 8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata.
In conseguenza dell'accertata nullità di dette clausole e, in particolare, quella che prevedeva la deroga all'art.1957 c.c., va valutata l'eccezione di inefficacia della garanzia avanzata dal fideiussore opponente basata sulla previsione di detto articolo che prevede la decadenza dalla garanzia nel caso siano decorsi i sei mesi, ivi previsti, dalla scadenza dell'obbligazione principale, senza che il creditore abbia “proposto le sue istanze contro il debitore…”.
Al riguardo, va considerato, preliminarmente, che, per condivisibile giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Cass., Sez.II, sent. n.1724/2016) “L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato”. Sul punto, va considerato, altresì, che l'indicazione contenuta nell'atto di fideiussione dell'obbligo del garante di dover pagare “immediatamente” alla banca “a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale” non equivalga alla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” valutata dalle Sez. Un. del 2010, in quanto, premesso che nel caso di specie l'obbligazione del fideiussore è la stessa del soggetto garantito, dalla clausola oggetto dell'atto di fideiussione in questione non emerge in modo inequivoco che il fideiussore non possa opporre eccezioni di sorta in relazione al rapporto garantito, ma solamente che semmai debba pagare, a prescindere dall'esistenza di eventuali eccezioni poste dal debitore principale, con un meccanismo analogo a quello della clausola “solve et repete”. Pertanto, non si ritiene che l'atto in oggetto costituisca contratto autonomo di garanzia e che, quindi, sia applicabile al caso di specie il principio per cui in caso di contratto autonomo di garanzia sia sufficiente, ai fini di evitare la decadenza ex art.1957 c.c., anche l'invio di una diffida stragiudiziale.
Va, quindi, rilevato che, nel caso in argomento, risulta che la aveva comunicato la CP_3 risoluzione degli affidamenti e dei rapporti bancari con la società Frigomeat nell'aprile 2016 e risulta che la prima iniziativa di tutela giurisdizionale effettuata dalla suddetta parte opposta nei confronti della società debitrice principale era stata il ricorso di ammissione al passivo del fallimento di detta società, avvenuto nel giugno del 2017 e, quindi, oltre i sei mesi dallo scioglimento dei rapporti contrattuali in questione.
Conseguentemente, anche il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo non è iniziativa giudiziaria idonea ad evitare la decadenza dalla fideiussione ex art.1957 c.c., in quanto avanzata oltre i sei mesi previsti all'art.1957 c.c. scadenti nel febbraio 2021.
Per quanto detto, ritenuta assorbita ogni altra questione, accertata la nullità parziale della fideiussione in parola in relazione alle clausole 2, 6 e 8 e la decadenza dalla fideiussione ex art.1957
c.c., va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in favore della parte opponente, secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (e successive integrazioni), in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
Si ritiene di rigettare l'istanza e art.89 c.p.c. avanzata dalla parte opposta, in quanto si ritiene che l'espressione evidenziata da detta parte sia espressione rientrante nei limiti del diritto di difesa di controparte.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertata la nullità parziale della fideiussione omnibus in parola, in relazione alle clausole 2, 6 e
8, in quanto riproducenti quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata ed accertata la decadenza dalla fideiussione ex art.1957 c.c., revoca, nei confronti di il decreto Parte_1 ingiuntivo n.13859/2021 del 26.07.2021 emesso dal Tribunale di Roma nel procedimento monitorio
R.G.41034/2021; condanna l' alla rifusione, in favore di delle spese di lite, da Controparte_1 Parte_1 distrarsi in favore del procuratore antistatario, spese che si liquidano complessivamente in
€10.379,50, di cui €10.000,00 per compensi ed €379,50 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
rigetta la richiesta ex art.89 c.p.c. avanzata dalla parte opposta.
Roma, 20.12.2025 Il Presidente
PE Di LV
Il Giudice est.
DO DI