Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17930
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Mancanza di titolarità del credito

    La parte opposta ha documentato la propria legittimazione attiva attraverso un estratto della Gazzetta Ufficiale e una dichiarazione del cedente.

  • Accolto
    Nullità parziale della fideiussione per violazione antitrust

    Il Tribunale ha ritenuto che le clausole 2, 6 e 8 della fideiussione, riproducendo quelle dello schema ABI oggetto di intesa illecita, determinano una parziale nullità della fideiussione stessa, in conformità con la giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • Accolto
    Inefficacia della fideiussione per decadenza ex art. 1957 c.c.

    Il Tribunale ha accertato che la banca ha comunicato la risoluzione degli affidamenti nell'aprile 2016 e la prima iniziativa giudiziale contro il debitore principale (ammissione al passivo fallimentare) è avvenuta nel giugno 2017, oltre i sei mesi. Anche il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è avvenuto oltre i sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.

  • Rigettato
    Nullità dei contratti bancari per vizio di forma e omessa indicazione

    La questione è assorbita dalla revoca del decreto ingiuntivo per nullità parziale della fideiussione e decadenza ex art. 1957 c.c.

  • Rigettato
    Illegittimità applicazione interessi anatocistici e ISC/TAEG

    La questione è assorbita dalla revoca del decreto ingiuntivo per nullità parziale della fideiussione e decadenza ex art. 1957 c.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17930
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17930
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo