Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
21.1.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R. G. n. 9360/2024, avente ad oggetto: lavoro straordinario festivo;
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Fiorentini n. 61, presso lo studio dell'avv. Ugo Odierna, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Alfonso Leperino;
RICORRENTE
CONTRO
(p.iva: ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Verde, ed elettivamente domiciliata in Napoli Comunale del Principe, n. 13/A;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.4.2024, la ricorrente in epigrafe deduceva di essere dipendente dell' dal 16 marzo 2020, con profilo di “collaboratore Controparte_1 professionale sanitario - infermiere professionale” (inquadrata nella categoria D), rientrante tra il personale turnista, in servizio presso l'Ospedale del Mare come da pusta paga in atti.
Lamentava che, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso, non aveva percepito la maggiorazione economica prevista
Allegava conteggi circa le giornate di effettivo servizio prestato, assumendo di essere creditrice della complessiva somma di € 1.194,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per il periodo dal 16 marzo 2020 al 2 novembre 2022.
Tanto premesso, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, l' rassegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, per le causali di cui in premessa, alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29
CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, per il periodo lavorativo dal 16 marzo 2020 al 2 novembre
2022, e per l'effetto: B) Condannare la , in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 1.194,50, come in premessa calcolato, o quella diversa misura che il Giudice adito vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva Controparte_2 tempestivamente in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
Evidenziava, in particolare, che la ricorrente, contrariamente a quanto dedotto, era stata formalmente assunta in data successiva a quella indicata in ricorso ed ovvero in data 16.03.2020, deducendo l'inammissibilità delle pretese relative al periodo non lavorato.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 21.1.2025, veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c.
La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Considerata la forte oscillazione giurisprudenziale registratesi sulla questione, ritiene il giudicante di conformarsi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
1505/2021 (condiviso nelle sentenze emesse da questa sezione del Tribunale, nonché nelle sentenze da ultimo emesse dalla Corte di Napoli nn. 2940/2022 e 2333/2024 del 03.6.2024), la cui motivazione si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Come detto, parte ricorrente fonda la pretesa azionata sulla previsione contrattuale dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001, così come sostituita dagli artt. 29, co. 6, e 31 co.7-8, del C.C.N.L 2016-
2018, in ordine al compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali.
Questo giudicante ritiene di condividere la prospettazione attorea. Occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949 (poi modificata dalla legge n. 90/1954), con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo” ( art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore
(cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva”.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che, agli artt. 18-19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto), ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni pari all'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui: “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale, nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
Infine, con il CCNL 20.9.2001 (integrativo del CCNL 7.4.1999), le parti collettive hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario, stabilendo, all'art. 9, che: «Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile
1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. A seguito di tale integrazione, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma
6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, lasciando immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui: “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore”);
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale di riferimento, la tesi sostenuta dall'azienda resistente (fatta propria anche dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n.
403/2021 in atti, pronunciata precedentemente alla ordinanza Cass. n. 1505/2021 citata), secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, a parere di questo giudicante non
è rispettosa dei canoni di interpretazione ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.
Va aggiunto, poi, che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che aumenta allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e sola in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto di quest'ultimi a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
La disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, dunque, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
A diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto
(art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015).
Del resto, qualora le parti collettive avessero voluto escludere i turnisti dall'applicazione della disciplina generale del rapporto, avrebbero dovuto manifestare in modo chiaro detta volontà.
Al contrario, l'interpretazione data al CCNL dalla resistente finisce per penalizzare gli operatori sanitari turnisti che, prestando servizio anche nei giorni festivi infrasettimanali, sono costretti a svolgere un orario di lavoro superiore rispetto a quello imposto in via generale agli altri dipendenti.
In conclusione, valorizzando un'interpretazione delle clausole contrattuali in rilievo coerente con il tenore letterale delle stesse, non può essere attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo in quanto non può essere ricondotto alla volontà dalle parti collettive.
Alla luce di quanto detto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, l' va Controparte_1 condannata al pagamento delle differenze retributive maturate dalla ricorrente a titolo di maggiorazione per straordinario, ai sensi degli artt. 9 e 34, co. 7-8, del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del
C.C.N.L 2016-2018.
3. In ordine alla quantificazione del credito, vanno condivisi i conteggi prodotti dalla parte in ricorso in quanto risultano congruamente calcolati per il periodo indicato. Ragion per cui, sono pienamente utilizzabile ai fini dell'individuazione del quantum debeatur.
Per quanto riguarda la generica contestazione sollevata dalla resistente relativa all'arco temporale oggetto della pretesa, occorre evidenziare che il riferimento contenuto nel corpo del ricorso introduttivo afferente agli anni precedenti alla data della sua assunzione (cfr. pag. 11) rappresenta un mero refuso, considerando che parte ricorrente nelle conclusioni rassegnate fa specifico riferimento al periodo che va dal 16 marzo 2020 al 2 novembre 2022, ossia periodo successivo alla data di assunzione.
Peraltro, anche nel corpo del ricorso all'esito dei conteggi ivi contenuti, la parte fa riferimento al suddetto periodo (cfr. pag. 14 ricorso: “A questo punto, il compenso orario per lavoro straordinario festivo, appena determinato, va moltiplicato per le ore lavorate dal ricorrente durante le giornate festive infrasettimanali, che, come determinate in precedenza, sono complessivamente 82 per il periodo dal 16 marzo 2020 al 2 novembre 2022. Per cui all'istante è ancora dovuto l'importo complessivo di € 1.360,38, così determinato: 72 ore per € 16,59 = €
1194,50”) sia ha prodotto cartellini marcatempo e buste paga relative all'interno anno 2019.
A ciò si aggiunga che anche la documentazione allegata (buste paga e cartellini sanitari) ed i conteggi prodotti sono conformi a quanto oggetto di domanda nelle conclusioni rassegnate.
Alla stregua di quanto detto, in accoglimento del ricorso, l' va condannata Controparte_2 al pagamento di € 1.194,50 in favore di per il periodo dal 16 marzo 2020 al 2 Parte_1 novembre 2022. Il tutto oltre interessi legali dalla maturazione delle single voci del credito al soddisfo.
4. In ragione della serialità della causa sussistono i motivi di legge per la compensazione delle spese alla metà; per la restante parte le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, considerata l'attività difensiva effettivamente svolta, come in dispositivo ai sensi del D.M. n.
55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia.
Liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni fattuali e dell'attività difensiva effettivamente svolta, con attribuzione in favore degli avv.ti Ugo
Odierna ed Alfonso Leperino anticipatari.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• in accoglimento del ricorso, condanna l' , in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., al pagamento di € 1.194,50 in favore di oltre interessi legali dalla data di Parte_1 maturazione delle singole scadenze al saldo;
• compensa per metà le spese di lite e condanna l' , in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite per la restante metà, che liquida in euro 600,00 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 20.2.2025 Il Giudice
dott. Giuseppe Gambardella