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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 616/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello rimessa in decisione all'udienza del 22.1.2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Vasto alla Via Zanella n°11, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Ennio Del Re, dal quale viene rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
appellante e
, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicolino Zaccaria della Civica avvocatura, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliato presso l'indirizzo:
Email_1
appellato
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Mennini giusta procura allegata alla comparsa di risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del suddetto procuratore, in Pescara al Viale Regina Margherita n. 70;
appellata-terza chiamata in primo grado avverso la sentenza n°131 /2023, depositata in data 1.05.2023 dal Tribunale civile di Vasto nel giudizio con R.G. n°21/2019 avente ad oggetto risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che l'infortunio per cui è causa è avvenuto su strada di proprietà comunale, in atti meglio descritta;
b) accertare e dichiarare che l'infortunio per cui è causa si è verificato per responsabilità e colpa unica ed esclusiva del convenuto in persona del suo Sindaco, legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore;
c) accertare e dichiarare che l'infortunio ed i danni per cui è causa si sono verificati e/o prodotti e/o aggravati per responsabilità e colpa unica ed esclusiva del convenuto CP_1
e ciò ai sensi dell'art. 2051c.c., ovvero, in subordine e salvo gravame, ai sensi dell'art.
[...]
2043c.c.;
d) condannare, conseguentemente il convenuto , sempre in persona del suo Controparte_1
Sindaco, quale suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, sig.ra , nella misura di complessivi €. 36.124,00 (euro trentaseimila Parte_1 cento venti quattro /00) secondo le causali e voci di cui in premessa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o accertata all'esito dell'espletata C.T.U. medica;
e) condannare gli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio ed alla ripetizione di ogni somma corrisposta dall'appellante, senza alcuna acquiescenza, ma al mero fine di evitare azioni esecutive fondate sul titolo impugnato, nonché al rimborso delle spese di cui alla espletata C.T.U. medica;
f) in via subordinata, per ogni denegata e non creduta ipotesi, compensare integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 92 – III comma, ovvero per la sussistenza di giusti motivi di compensazione”
Per Il : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza: a. rigettare l'appello, confermando la sentenza impugnata, condannando l'appellante al pagamento, in favore del , delle spese e competenze di lite;
b. in subordine, ritenere e Controparte_1 dichiarare la responsabilità concorrente e prevalente dell'appellante nella produzione del sinistro per cui è causa, ridimensionandone la domanda, siccome comunque eccessiva e smodata, ed anche in ragione del dichiarando concorso, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
pag. 2/14 Per : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
in via principale: rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 131/2023 del Tribunale di Vasto - Giudice: Dott.
David Tommaso - emessa in data 30.04.2023 e depositata in data 1.05.2023 (proc. n. 21/2019
R.G.);
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della sentenza impugnata e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al , nonché Controparte_1 nell'ipotesi di riproposizione da parte dello stesso appellato della domanda di manleva spesa nel primo grado di giudizio nei confronti della a) in via preliminare: accertare, Controparte_2 riconoscere e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa n. ILI0001477/I – CIG
56089869AA, e dunque la sua inefficacia, stante l'intervenuta prescrizione dei diritti spettanti al per inutile decorso del termine di cui all'art. 2952 cod. civ. e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare tutte le domande spese da parte convenuta appellata nei confronti della terza chiamata;
b) nel merito, nella denegata ipotesi in cui la richiamata eccezione di inoperatività ed inefficacia della polizza per l'intervenuta prescrizione dei diritti ad essa relativi non dovesse trovare accoglimento, accertare e dichiarare che la Controparte_2
è tenuta a manlevare il solo nel caso in cui l'importo del
[...] Controparte_1 risarcimento stabilito dovesse essere superiore ad euro 10.000,00, secondo quanto concordato in polizza e, comunque, limitatamente alla differenza tra tale importo di franchigia fissa e la maggiore somma eventualmente liquidata in sentenza, dovendo il rispondere Controparte_1 autonomamente fino ai limiti della suddetta franchigia;
in ogni caso, diminuire il risarcimento dovuto in considerazione del concorso colposo della Sig.ra ex art. 1227, comma Parte_1 primo, c.c., e ridurre la pretesa, in quanto ingiustificatamente e manifestamente eccessiva, a quella risultata all'esito dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado;
c) in ogni caso: in forza delle pattuizioni di cui all'art. 11 denominato “Gestione delle Vertenze di danno” della
Sezione “Norme che regolano l'Assicurazione in generale”, escludere la condanna di
[...]
al pagamento delle spese legali sostenute Controparte_2 dal assicurato. CP_1
Ancora in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 131/2023 il Tribunale di Vasto così ebbe a decidere:
PQM
“Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , e con la Parte_1 Controparte_1
pag. 3/14 chiamata in causa della disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o Controparte_2 conclusione, così provvede:
RIGETTA la domanda di cui in epigrafe;
CONDANNA al pagamento, in favore del , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase conclusionale) oltre rimborso forf. 15%, CPA ed Iva, se ed in quanto dovuta;
CONDANNA, altresì, al pagamento, in favore della società “ Parte_1 [...]
”, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del Controparte_2 presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (di cui € 400,00 per la fase di studio, €
400,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase conclusionale) oltre rimborso forf. 15%, CPA ed Iva, se ed in quanto dovuta;
PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, Parte_1 per l'importo come liquidato con decreto del 12.07.2022, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti degli attori quelle eventualmente anticipate al c.t.u. dai convenuti;
”
Questi i fatti e lo svolgimento del processo così come sintetizzati dal Giudice di primo grado.
1.“Con atto di citazione notificato il 10.01.2019, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, il per ivi sentire dichiarare l'ente evocato in Controparte_1 giudizio responsabile del sinistro descritto nell'atto introduttivo e condannarlo al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti, quantificati in € 36.124,00, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha riferito che, in data 23.11.2014 alle ore
19.00 circa, mentre percorreva a piedi Corso Plebiscito, nei pressi del civico n. 63, rovinava improvvisamente a terra, battendo violentemente la testa e il lato destro del corpo, a causa della presenza di una profonda buca, non visibile perché posta in prossimità delle autovetture ivi parcheggiate, del medesimo colore del manto stradale e in zona priva di pubblica illuminazione, stante il non funzionamento dei lampioni ivi presenti.
Immediatamente soccorsa, veniva trasportata in ambulanza presso l'Ospedale Civile di Vasto, dove le venivano diagnosticati “frattura metaepifissaria e distacco del trochiteomero destro, iponatremia, vasculopatia cerebrale cronica” e, ricoverata sino al 9.12.2014, le venivano praticate le cure del caso;
alle dimissioni, seguivano ulteriori periodi di riposo e terapie.
L'attrice ha, altresì, precisato che l'evento lesivo è imputabile alla esclusiva responsabilità dell'ente evocato in giudizio, in primo luogo ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto proprietario e custode della strada ove è avvenuto il sinistro e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver esso negligentemente omesso la manutenzione della strada pubblica e, in tal modo, consentito la creazione di una classica ipotesi di “insidia” o “trabocchetto”, vale a dire di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile da parte degli utenti della strada, posto che la buca in questione non era né segnalata adeguatamente, né visibile – in assenza di pubblica illuminazione. Ha, quindi, esperito il tentativo di negoziazione assistita con esito negativo.
pag. 4/14 Con comparsa depositata il 26.03.2019, si è costituito in giudizio il , che ha, Controparte_1 preliminarmente, chiesto di chiamare in causa la Controparte_2
(già ), quale compagnia
[...] Controparte_3 assicuratrice dell'ente - in forza del contratto n. ILI0001477/I del 14.03.2014 - all'epoca del sinistro oggetto di causa, per essere dalla stessa garantito, sollevato, manlevato e tenuto indenne da ogni avversa richiesta;
e, nel contestare con fermezza la stessa verificazione e le modalità del sinistro in questione, ha respinto ogni addebito di responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul presupposto che il presunto evento dannoso sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento estremamente imprudente della stessa parte istante, il quale costituirebbe un fattore esterno eccezionale ed imprevedibile e, dunque, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, integrando gli estremi del cd. caso fortuito;
sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., non potendo costituire la menzionata buca un pericolo occulto invisibile ed inevitabile, date le dimensioni ed il posizionamento sul manto stradale.
Sulla scorta delle riferite circostanze, il convenuto ha concluso chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato, a norma dell'art. 106 c.p.c., a chiamare in causa della società assicurativa;
e, nel merito, il rigetto della avversa domanda risarcitoria, a motivo della sua infondatezza, ovvero, in subordine, di ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente e prevalente dell'attrice nella produzione del sinistro per cui è causa, ridimensionando, conseguentemente, la domanda, siccome reputata eccessiva, e, in caso di accoglimento, condannare la predetta società assicuratrice al pagamento di ogni somma in favore dell'attrice, nei limiti delle pattuizioni contrattuali, comprese le spese di lite se riconosciute.
Con comparsa del 13.09.2019, si è costituita in giudizio la Controparte_2
(già ),
[...] Controparte_3 eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa invocata dal convenuto e, nel merito, chiedendo l'integrale rigetto della CP_1 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
ovvero, in caso di accoglimento,
l'accertamento del concorso colposo dell'attrice ex art. 1227, comma 1, c.c., e la riduzione dell'indennizzo assicurativo nei limiti di polizza e al netto della franchigia fissa di € 10.000,00 contrattualmente stabilita.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria (prove testimoniali e CTU medica), ritenuta la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'occorso, decideva come in epigrafe.
La sentenza è stata impugnata il 2.6.2023 dalla per 4 motivi che si vanno ad Parte_1 esaminare.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e in subordine ha resistito alla CP_2 chiamata in causa per manleva effettuata dal in primo grado. CP_1
IL costituitosi tardivamente, ossia dopo la prima udienza, ha solo resistito all'appello. CP_1
In esito all'udienza con trattazione scritta del 22.1.2025 la causa è stata riservata a sentenza.
pag. 5/14 Va preliminarmente rilevato che il non ha reiterato nel presente giudizio la domanda CP_1 Co di garanzia nei confronti di , sulla quale in primo grado non vi era stata pronuncia in quanto assorbita dal rigetto della domanda risarcitoria, per cui si deve intendere detta domanda rinunciata ex art. 346 cpc, con la conseguenza per cui tutte le eccezioni e difese svolte in via subordinata dall'Assicurazione nei confronti del non saranno esaminate per difetto di CP_1 interesse e le spese tra dette parti vanno compensate.
AIG, comunque, in via principale ha resistito al gravame, sicchè l'appello la vede, in una con l' , controparte in punto di merito del gravame. CP_4
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.
Il Tribunale ebbe a rigettare la domanda per come proposta ex art. 2043 cc sulla scorta delle seguenti considerazioni.
“Nel caso che qui occupa, l'attore ha evocato la tutela apprestata dall'art. 2043 c.c., ipotizzando una responsabilità omissiva del , per avere l'ente convenuto Controparte_1 negligentemente trascurato una corretta manutenzione della strada pubblica e non aver eliminato una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto)……. Nella fattispecie in esame, l'attrice ha sostenuto l'invisibilità e l'imprevedibilità del pericolo, costituito dalla presenza di una buca invisibile e non adeguatamente segnalata, che avrebbe provocato la perdita di equilibrio con conseguente caduta. Ad avviso del giudicante, però, la non ha ottemperato compiutamente all'onere probatorio, su di essa incombente, in Parte_1 ordine agli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della P.A. convenuta. Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, non è emerso, infatti, che il pericolo fosse insidioso o occulto, nei termini sopra illustrati.
Quanto alla prova testimoniale, la verificazione dell'evento emerge in maniera inequivocabile dalle concordi dichiarazioni dei testi escussi, e , che, Testimone_1 Testimone_2 premesso – la - che “c'era una signora che stava dialogando con una bambina”, Tes_1 hanno entrambi riferito, all'udienza del 17 maggio 2021, di aver soccorso la , crollata Parte_1 al suolo dopo aver inciampato in una buca “situata in prossimità della propria autovettura”; mentre e , figli della sinistrata, pur riferendo di non essere presenti Testimone_3 Tes_4 al momento dell'incidente, hanno evidenziato che la strada non era illuminata, il Tes_3 precisando, altresì, che “quella sera pioveva e la pioggia tende ad uniformare i colori”. Quanto alla descrizione della lesione dell'asfalto rinvenibile negli atti di causa, è d'uopo osservare come essa ne denunci – se non proprio la visibilità e prevedibilità – quantomeno l'evitabilità, atteso che la stessa lesione viene descritta come “posta al centro della strada” e “(…) in corrispondenza della portiera anteriore lato guida …” (cfr. verbale dei carabinieri allegato agli atti), dunque verosimilmente avvistabile e, in ogni caso, non totalmente ignota alla Parte_1 dal momento che – quando rovinava al suolo – stava facendo ritorno alla propria autovettura precedentemente parcheggiata, per l'appunto, in corrispondenza della buca. Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità dell'anomalia sull'asfalto, che – date le caratteristiche dello stato dei luoghi – il pericolo da essa rappresentato era visibile – o quanto pag. 6/14 meno avvistabile, in quanto posto al centro della strada, come riferito in sede testimoniale - e prevedibile (in quanto in corrispondenza dell'autovettura dell'attrice) e, comunque, tale da indurre l'attento e prudente utente della strada a camminare con estrema lentezza e con lo sguardo rivolto verso il basso (stante la scarsa illuminazione) per evitare di calpestare la zona interessata dall'irregolarità dell'asfalto e, conseguentemente, una possibile perdita di equilibrio.
Sotto il diverso aspetto soggettivo della non prevedibilità dell'ostacolo, va sottolineato come la presenza della buca sia immediatamente percepibile agli occhi anche di chi (residente o meno) non la percorra abitualmente;
detta circostanza - peraltro, confermata dai testi escussi in sede istruttoria - costituisce una prova dirimente in ordine alla assoluta prevedibilità del pericolo da parte dell'attrice, la quale, avendo in precedenza parcheggiato la propria autovettura in adiacenza alla buca, era verosimilmente consapevole della sua presenza e della possibilità che, non prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto incorrere (ciò che, di fatto, è accaduto perché, peraltro, “stava dialogando con una bambina”) nell'evento rovinoso……. deve concludersi che l'anomalia del manto stradale denunciata dalla non rappresentava un CP_5 pericolo occulto, né insidioso, perché visibile e, per questo, comunque prevedibile, per cui non può attribuirsi al alcuna responsabilità ex art 2043 c.c. per le conseguenze Controparte_1 pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni dell'attrice. Ne consegue che la pretesa risarcitoria della almeno a tale titolo, deve essere respinta.” CP_5
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. nonché 2051 c.c., con illogica ed incongrua motivazione su questioni di natura decisiva.
Analoga decisione di rigetto si è avuta quanto alla domanda per come proposta ex art. 2051 cc, ciò per le seguenti argomentazioni.
“ Diversamente dalla previsione di cui all'art.2043 c.c., l'altrettanto evocata responsabilità ex art. 2051 c.c. impone che il danneggiato - che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta mentre percorreva a piedi la pubblica via - dimostri unicamente l'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e non anche l'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità dell'elemento oggettivo in ipotesi posto in rapporto eziologico con l'evento dannoso. ………. La presenza della buca sul manto stradale, ad esempio, non manifesta di per sé sola il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del pedone, ove questi non provi anche che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
Venendo alla disamina del caso concreto, si ha che il , pur non negando il Controparte_1 rapporto custodiale, ha contrastato la dinamica del sinistro ed ha protestato la mancanza di pag. 7/14 responsabilità ex art. 2051 c.c. eccependo “l'insussistenza del nesso di causalità tra evento e danno” (rectius tra cosa in custodia ed evento) e, pertanto, invocando la configurabilità del caso fortuito da rinvenirsi nella condotta della stessa danneggiata, attesa la visibilità e prevedibilità dell'anomalia del piano di calpestio. Il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del medesimo, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità custodiale (cfr., Cass., 29 novembre 2006 n. 25243; Cass., 13 luglio 2011 n. 15389), ben può essere rappresentato dalla stessa condotta colposa del danneggiato che può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode …. Per quanto sopra rilevato in ordine alle circostanze di fatto sussistenti al momento del sinistro (scarsa illuminazione dei luoghi, posizionamento della buca e visibilità della stessa) che imponevano l'osservanza di una norma comportamentale di diligenza, ad avviso di questo giudice la condotta della nel caso che qui occupa è idonea a interrompere il nesso Parte_1 causale tra la cosa custodita e il danno dovendosi, pertanto, ritenere sussistente tanto la scriminante ex art. 2051 c.c. quanto l'assorbente concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. Né l'attore ha raggiunto convincenti prove utili a dimostrare (come richiesto da Cass.
2660/2013 sopra richiamata) che il danno fu conseguenza causale della situazione dei luoghi o la potenzialità dannosa intrinseca della buca in questione. In definitiva, tanto nel caso in cui si deduca una responsabilità ex art. 2043 c.c., quanto nel caso in cui si deduca una responsabilità ex art. 2051 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato, consistente, appunto, nel non aver prestato la dovuta attenzione alla buca esistente e sicuramente visibile sin dal momento in cui l'attrice è scesa dall'autovettura, esclude la responsabilità dell'Amministrazione, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.”
1.I primi due motivi di appello, attinenti all' an della pretesa risarcitoria, possono essere trattati congiuntamente: si premette che in primo grado, come pure nel presente giudizio, la danneggiata aveva chiesto di accertare e dichiarare che l'infortunio ed i danni per cui è causa si fossero verificati per responsabilità del convenuto e ciò ai sensi dell'art. Controparte_1
2051c.c., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ne deriva che vada esaminato il secondo motivo di appello, la cui fondatezza determina di per sé l'accoglimento del gravame in punto di an con conseguente assorbimento della prima censura.
2.Secondo l'appellante la decisione del Tribunale, pur riconoscendo che sussisteva pericolosità dei luoghi e della strada da essa percorsa, dovuta a scarsa illuminazione dei luoghi, invece che farne discendere una responsabilità ex art. 2051c.c. dell'Ente proprietario, ha imputato l'evento occorso in via esclusiva ad essa stessa, poiché avrebbe peccato di disattenzione. Il rilievo che la buca fosse visibile sarebbe, però, del tutto illogico, poiché in stridente contrasto con la riconosciuta ed accertata circostanza della scarsa illuminazione dei luoghi in cui è occorsa la caduta, essendo emerso che il pericolo fosse insidioso o occulto, in quanto connotato dall'elemento oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della sua imprevedibilità. La motivazione, inoltre, appare del tutto contraddittoria con altra considerazione espressa nella stessa sentenza impugnata (nello specifico a pag. 9), ove non a caso si evidenzia: “Quanto
pag. 8/14 alla prova testimoniale, la verificazione dell'evento emerge in maniera inequivocabile dalle concordi dichiarazioni dei testi escussi, e , che, premesso – Testimone_1 Testimone_2 la - che “c'era una signora che stava dialogando con una bambina”, hanno entrambi Tes_1 riferito, all'udienza del 17 maggio 2021, di aver soccorso la , crollata al suolo dopo Parte_1 aver inciampato in una buca “situata in prossimità della propria autovettura”; mentre
[...]
e , figli della sinistrata, pur riferendo di non essere presenti al momento Tes_3 Tes_4 dell'incidente, hanno evidenziato che la strada non era illuminata, il precisando, altresì, Tes_3 che “quella sera pioveva e la pioggia tende ad uniformare i colori”.
Ne conseguiva che lo stesso Giudice di primo grado avesse riconosciuto che l'istruttoria aveva dimostrato che nel tratto di strada percorso dall'appellante, ove insisteva la buca, non vi era illuminazione e la pioggia tendeva ad uniformare i colori dell'asfalto, così da non far scorgere la buca (peraltro di dimensioni ridotte).
3. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda in grado di evitare i danni.
Ne discende che, quanto alla doglianza circa l'erronea rilevanza attribuita alla condotta colposa della parte danneggiata, in termini di “caso fortuito incidentale”, è opportuno premettere che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo di talché, provato il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
Di talché, la giurisprudenza nomofilattica più recente ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta del danneggiato per integrare il caso fortuito deve connotarsi, alla stregua di un giudizio di fatto che si colloca esclusivamente sul piano della regolarità causale, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura interruttiva della serie causale riconducibile alla cosa che così viene degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno, senza che abbia rilievo il mero accertamento della condotta colposa della vittima (in tale senso, cfr. Cass. ordd. 37059/2022, 36091/2022, 35558/2022 e
4035/2021). Indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto al precedente consolidato orientamento (v., per tutte ord. nn. 2477-2483 del 2018 nonché di seguito ord. nn. 34886/2021 e 9315/2019) secondo cui invece – atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, lo si ribadisce, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendo una valutazione che tenga conto del pag. 9/14 dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione – quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del 2018).
Dunque, con successive pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile
(così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
4.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda.
Orbene, la decisione del giudice di prime cure non appare conforme ai suddetti principi avendo il Tribunale sottolineato che l'appellante ha subito la rovinosa caduta, sulla base delle risultanze istruttorie non avendo adottato le doverose ed invero semplici cautele richieste, ritenendo che il fatto si fosse verificato, in via esclusiva, in difetto della dovuta attenzione e prudenza del medesimo e, dunque, per caso fortuito rappresentato dalla condotta gravemente colposa del danneggiato, rispetto al quale, di conseguenza, il custode risulta avere assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
La Corte non condivide tale valutazione, poiché, stante la dinamica, certamente la non CP_5 avrebbe dovuto adottare una maggior diligenza nel percorrere la strada, in particolare non potendo avvedersi che vi era la buca.
Ed invero, che vi fosse la buca è indiscutibile: tanto risulta dall'Annotazione di Servizio dei
Carabinieri di Vasto, Aliquota Radiomobile, relativa all'intervento effettuato data 23.11.14 dal
Brigadiere e dall'Appuntato scelto , nella quale si dà atto Persona_1 Controparte_6 che “... realmente in corrispondenza del civico 63 trovavamo parcheggiata l'autovettura in questione - ossia il veicolo di proprietà della - ed in corrispondenza della portiera Parte_1
pag. 10/14 anteriore lato guida, vi era sul manto stradale una buca della profondità di centimetri 10 circa e delle dimensioni di circa centimetri 15 x 10”.
Che l'appellante sia caduta per esservi inciampata è stato provato dai testi oculari e peraltro è stato dato per certo anche dal Tribunale, laddove ha rilevato come “ la verificazione dell'evento emerge in maniera inequivocabile dalle concordi dichiarazioni dei testi escussi,
e , che, premesso – la - che “c'era una signora Testimone_1 Testimone_2 Tes_1 che stava dialogando con una bambina”, hanno entrambi riferito, all'udienza del 17 maggio
2021, di aver soccorso la , crollata al suolo dopo aver inciampato in una buca “situata Parte_1 in prossimità della propria autovettura.”
Quanto alla visibilità e prevedibilità dell'anomalia del piano di calpestio, che per il Tribunale hanno costituito elementi per ravvisare il fortuito incidentale, va al contrario opinato che essi non sussistessero.
Infatti, che non vi fosse illuminazione appare chiaro, ma che la buca non fosse visibile, come tale non evitabile nemmeno usando un comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, è dimostrato in maniera dirimente dalla totale assenza di diversità cromatica tra il punto del selciato interessato dalla buca e il resto della strada, ciò a causa della incontestata circostanza per la quale aveva piovuto e, come riferito dal la pioggia aveva uniformato i colori dell'asfalto, in tal modo non rendendo Tes_3 percepibile la lesione presente sul manto stradale.
La buca, quindi, non era visibile, sia, soprattutto, per essere occultata dalla pioggia, sia per ricadere in area priva di illuminazione naturale ed artificiale;
né vale sostenere, come ha fatto il Tribunale, che “avendo la donna in precedenza parcheggiato la propria autovettura in adiacenza alla buca, era verosimilmente consapevole della sua presenza e della possibilità che, non prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto incorrere (ciò che, di fatto, è accaduto perché, peraltro, “stava dialogando con una bambina”) nell'evento rovinoso.” Al, contrario, proprio il fatto che l'appellante era già discesa senza conseguenze dalla sua vettura, evidentemente poggiando i piedi su tratto non interessato dalla buca, dimostra che essa non avesse visto nulla, e, quindi, al momento di riprendere la macchina, sia pur dialogando con la bambina, facesse corretto affidamento sull'assenza di pericoli, tale essendo un buca colmata da acqua piovana, dello stesso colore della strada, unica presente sul Corso Plebiscito, come tale mimetizzatasi, sì da non poter essere distinta come malformazione del manto stradale, sicchè la situazione di possibile danno non era in cnocreto suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più che Corso Plebiscito non era una strada abitualmente percorsa dall'appellante, come comprovato dal teste col dichiarare che “Era la prima volta che vedevo la signora Tes_2
” e dalla teste col riferire “non conoscevo la signora ”. Parte_1 Tes_1 Parte_1
Ad ogni buon conto, pur non volendosi di certo opinare che il Corso in questione fosse stato percorso per la prima volta dall'appellante quel giorno, si ha che l'illuminazione mancava nel luogo in cui essa aveva lasciato la propria auto in sosta, quando il sole era già tramontato da alcune ore e che detta via non era interessata da buche e disconnessioni, salvo la piccola buca pag. 11/14 profonda 10 centimetri, sicchè anche una più assidua frequentazione della via non poteva comportare la consapevolezza della sua esistenza.
Ne deriva che nel caso concreto è inapplicabile l'ormai storico principio per cui, “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” .
La condotta dell'appellante non ha avuto un'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, per vero nemmeno in via concorsuale e non vi è stata oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Il motivo, quindi, va accolto e la sentenza riformata in punto di an, con l'accertamento della responsabilità del ex art. 2051 cc. CP_1
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e delle tabelle milanesi sull'invalidità.
Mancata liquidazione del ristoro spettante.
L'appellante lamenta la mancata liquidazione del risarcimento spettante.
La censura va, ovviamente accolta, avendo il CTU accertato che la donna risultava “affetta da
“Postumi di frattura dell'epifisi prossimale a quattro frammenti dell'omero destro viziosamente consolidata”. Le frattura dell'epifisi prossimale dell'omero vengono solitamente inquadrate da un punto di vista anatomo-topografico in base alla classificazione di Neer. È un sistema di classificazione a quattro segmenti che distingue le fratture dell'omero prossimale sulla base del numero degli elementi dislocati (testa dell'omero, grande tuberosità o trochite, piccola tuberosità o trochine diafisi omerale. Si distinguono fratture a singolo frammento in cui solitamente c'è una configurazione più o meno stabile della frattura, fratture a due frammenti, fratture a tre frammenti e, infine, fratture a quattro frammenti caratterizzate dallo scollamento di tutte e quattro le componenti. Esse sono quelle più gravi in cui si impone l'indicazione chirurgica in quanto la terapia conservativa comporta inevitabilmente la viziosa consolidazione della frattura. Estendendo al caso in esame le suddette considerazioni, appare chiaro che la scelta di un approccio incruento non adeguato per il tipo di frattura riportato ha, pertanto, condizionato la guarigione inficiando considerevolmente il risultato finale con postumi clinici rilevanti.”
pag. 12/14 Ha ritenuto il nesso causale col concludere che “Le lesioni documentate sono certamente da relazionare all'infortunio, in ottemperanza ai classici elementi di giudizio.”
Quanto alle poste risarcibili ha ritenuto che le conseguenze fossero le seguenti.
“La durata del periodo di I.T. è di complessivi 129 (centoventinove) giorni che pare congruo ripartire in - I.T.T. di giorni 25 (venticinque)- I.T.P. al 75% di giorni 18 (diciotto)- I.T.P. al 50% di giorni 45 (quarantacinque)- I.T.P. al 25% di giorni 41 (quarantuno).
INVALIDITÀ PERMANENTE Allo stato attuale la periziata risulta affetta da postumi algico- disfunzionali che, a sette anni dal trauma, sono da considerare a carattere permanente e che determinano una rilevante riduzione del R.O.M. articolare e che permettono, in base ai riferimenti tabellari, di quantificare nella misura del 13% (tredici).
SPESE MEDICHE SOSTENUTE Le spese documentate sono le seguenti: ▫ Fattura Ortopedia
Lallopizzi srl Vasto del 27/11/2014 per tutore di spalla € 40,00 ▫ Fattura n.7/UI del 05/01/2015
visita ortopedica Istituto ortopedico “Rizzoli”-Bologna € 150,00 ▫ Fattura n.700 del 24/01/2015
visita ortopedica c/o Centro Medico “Blu Gallery” di € 102,00 ▫ Fattura n.2398del 14/03/2015
visita ortopedica c/o Centro Medico “Blu Gallery” di € 102,00 ▫ Fattura n.5824 del 20/06/2015
visita ortopedica c/o Centro Medico “Blu Gallery” di € 152,00 ▫ Fattura n.V64 del 23/01/2015 di € 45,00. Esse risultano congrue e la loro somma ammonta a € 591,00.”
Non essendo pervenute osservazioni dalle parti, dette valutazioni vanno condivise e poste a base del danno da liquidare.
Tenuto conto che l'appellante, nata il [...], all'epoca del fatto, 23 novembre 2014, aveva 76 anni, facendo applicazione delle vigenti tabelle meneghine , per una I.T.T. di giorni 25, una I.T.P. al 75% di giorni 18, una I.T.P. al 50% di giorni 45 ed una I.T.P. al 25% di giorni 41, cui va aggiunta invalidità permanente nella misura del 13%, ad essa spettano per danno non patrimoniale euro 39.344,75, escludendosi ogni ulteriore personalizzazione in assenza di circostanze straordinarie che possano giustificarla. Detta somma deve essere devalutata al 23.11.2014 per poi essere annualmente aumentata di rivalutazione ed interessi sino alla data della presente sentenza, dalla quale decorrono i soli interessi sino al saldo. A titolo di danni patrimoniali spettano 591,00 euro per rimborso spese mediche, oltre interessi dalla domanda al saldo.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO
Con quarto motivo si contesta la sentenza nella parte in cui la è stata condanna al Parte_1 pagamento delle spese legali, ma l'accoglimento del gravame comporta di per sé la riforma sul punto.
Le spese del primo grado e di questo grado, infatti, seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore del decisum e con dimezzamento del compenso di fase di trattazione in appello attesa la sua sinteticità.
P.Q.M.
pag. 13/14 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del e di Controparte_1 Controparte_2
ed avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 131/2023, così provvede:
[...]
1)accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna il , in Controparte_1 persona del pt, al pagamento in favore di , a titolo di danni patrimoniali, CP_7 Parte_1 di 591,00 euro, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento, a titolo di danni non patrimoniali, di euro 39.344,75, somma che deve essere devalutata al 23.11.2014 per poi essere annualmente aumentata di rivalutazione ed interessi sino alla data della presente sentenza, dalla quale decorrono i soli interessi sino al saldo;
2)condanna le parti appellate, in solido, al pagamento in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 7616,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con aggiunta di euro 518,00 per esborsi;
quanto al presente grado in euro 8468,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con aggiunta di euro 804,00 per esborsi.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 616/2023
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore
Federico Ria Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello rimessa in decisione all'udienza del 22.1.2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Vasto alla Via Zanella n°11, presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Ennio Del Re, dal quale viene rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
appellante e
, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Nicolino Zaccaria della Civica avvocatura, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, domiciliato presso l'indirizzo:
Email_1
appellato
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Mennini giusta procura allegata alla comparsa di risposta in appello ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del suddetto procuratore, in Pescara al Viale Regina Margherita n. 70;
appellata-terza chiamata in primo grado avverso la sentenza n°131 /2023, depositata in data 1.05.2023 dal Tribunale civile di Vasto nel giudizio con R.G. n°21/2019 avente ad oggetto risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
a) accertare e dichiarare che l'infortunio per cui è causa è avvenuto su strada di proprietà comunale, in atti meglio descritta;
b) accertare e dichiarare che l'infortunio per cui è causa si è verificato per responsabilità e colpa unica ed esclusiva del convenuto in persona del suo Sindaco, legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore;
c) accertare e dichiarare che l'infortunio ed i danni per cui è causa si sono verificati e/o prodotti e/o aggravati per responsabilità e colpa unica ed esclusiva del convenuto CP_1
e ciò ai sensi dell'art. 2051c.c., ovvero, in subordine e salvo gravame, ai sensi dell'art.
[...]
2043c.c.;
d) condannare, conseguentemente il convenuto , sempre in persona del suo Controparte_1
Sindaco, quale suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, sig.ra , nella misura di complessivi €. 36.124,00 (euro trentaseimila Parte_1 cento venti quattro /00) secondo le causali e voci di cui in premessa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e/o accertata all'esito dell'espletata C.T.U. medica;
e) condannare gli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio ed alla ripetizione di ogni somma corrisposta dall'appellante, senza alcuna acquiescenza, ma al mero fine di evitare azioni esecutive fondate sul titolo impugnato, nonché al rimborso delle spese di cui alla espletata C.T.U. medica;
f) in via subordinata, per ogni denegata e non creduta ipotesi, compensare integralmente le spese tra le parti di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione dell'art. 92 – III comma, ovvero per la sussistenza di giusti motivi di compensazione”
Per Il : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza: a. rigettare l'appello, confermando la sentenza impugnata, condannando l'appellante al pagamento, in favore del , delle spese e competenze di lite;
b. in subordine, ritenere e Controparte_1 dichiarare la responsabilità concorrente e prevalente dell'appellante nella produzione del sinistro per cui è causa, ridimensionandone la domanda, siccome comunque eccessiva e smodata, ed anche in ragione del dichiarando concorso, con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
pag. 2/14 Per : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
in via principale: rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra e per l'effetto Parte_1 confermare integralmente la sentenza n. 131/2023 del Tribunale di Vasto - Giudice: Dott.
David Tommaso - emessa in data 30.04.2023 e depositata in data 1.05.2023 (proc. n. 21/2019
R.G.);
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della sentenza impugnata e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al , nonché Controparte_1 nell'ipotesi di riproposizione da parte dello stesso appellato della domanda di manleva spesa nel primo grado di giudizio nei confronti della a) in via preliminare: accertare, Controparte_2 riconoscere e dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa n. ILI0001477/I – CIG
56089869AA, e dunque la sua inefficacia, stante l'intervenuta prescrizione dei diritti spettanti al per inutile decorso del termine di cui all'art. 2952 cod. civ. e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare tutte le domande spese da parte convenuta appellata nei confronti della terza chiamata;
b) nel merito, nella denegata ipotesi in cui la richiamata eccezione di inoperatività ed inefficacia della polizza per l'intervenuta prescrizione dei diritti ad essa relativi non dovesse trovare accoglimento, accertare e dichiarare che la Controparte_2
è tenuta a manlevare il solo nel caso in cui l'importo del
[...] Controparte_1 risarcimento stabilito dovesse essere superiore ad euro 10.000,00, secondo quanto concordato in polizza e, comunque, limitatamente alla differenza tra tale importo di franchigia fissa e la maggiore somma eventualmente liquidata in sentenza, dovendo il rispondere Controparte_1 autonomamente fino ai limiti della suddetta franchigia;
in ogni caso, diminuire il risarcimento dovuto in considerazione del concorso colposo della Sig.ra ex art. 1227, comma Parte_1 primo, c.c., e ridurre la pretesa, in quanto ingiustificatamente e manifestamente eccessiva, a quella risultata all'esito dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado;
c) in ogni caso: in forza delle pattuizioni di cui all'art. 11 denominato “Gestione delle Vertenze di danno” della
Sezione “Norme che regolano l'Assicurazione in generale”, escludere la condanna di
[...]
al pagamento delle spese legali sostenute Controparte_2 dal assicurato. CP_1
Ancora in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 131/2023 il Tribunale di Vasto così ebbe a decidere:
PQM
“Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del , e con la Parte_1 Controparte_1
pag. 3/14 chiamata in causa della disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o Controparte_2 conclusione, così provvede:
RIGETTA la domanda di cui in epigrafe;
CONDANNA al pagamento, in favore del , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €
3.000,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 800,00 per la fase istruttoria ed € 1.200,00 per la fase conclusionale) oltre rimborso forf. 15%, CPA ed Iva, se ed in quanto dovuta;
CONDANNA, altresì, al pagamento, in favore della società “ Parte_1 [...]
”, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del Controparte_2 presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 (di cui € 400,00 per la fase di studio, €
400,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase conclusionale) oltre rimborso forf. 15%, CPA ed Iva, se ed in quanto dovuta;
PONE definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio, Parte_1 per l'importo come liquidato con decreto del 12.07.2022, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti degli attori quelle eventualmente anticipate al c.t.u. dai convenuti;
”
Questi i fatti e lo svolgimento del processo così come sintetizzati dal Giudice di primo grado.
1.“Con atto di citazione notificato il 10.01.2019, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi a questo Tribunale, il per ivi sentire dichiarare l'ente evocato in Controparte_1 giudizio responsabile del sinistro descritto nell'atto introduttivo e condannarlo al risarcimento dei danni che ne sono conseguiti, quantificati in € 36.124,00, oltre interessi e rivalutazione.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha riferito che, in data 23.11.2014 alle ore
19.00 circa, mentre percorreva a piedi Corso Plebiscito, nei pressi del civico n. 63, rovinava improvvisamente a terra, battendo violentemente la testa e il lato destro del corpo, a causa della presenza di una profonda buca, non visibile perché posta in prossimità delle autovetture ivi parcheggiate, del medesimo colore del manto stradale e in zona priva di pubblica illuminazione, stante il non funzionamento dei lampioni ivi presenti.
Immediatamente soccorsa, veniva trasportata in ambulanza presso l'Ospedale Civile di Vasto, dove le venivano diagnosticati “frattura metaepifissaria e distacco del trochiteomero destro, iponatremia, vasculopatia cerebrale cronica” e, ricoverata sino al 9.12.2014, le venivano praticate le cure del caso;
alle dimissioni, seguivano ulteriori periodi di riposo e terapie.
L'attrice ha, altresì, precisato che l'evento lesivo è imputabile alla esclusiva responsabilità dell'ente evocato in giudizio, in primo luogo ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto proprietario e custode della strada ove è avvenuto il sinistro e, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver esso negligentemente omesso la manutenzione della strada pubblica e, in tal modo, consentito la creazione di una classica ipotesi di “insidia” o “trabocchetto”, vale a dire di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile da parte degli utenti della strada, posto che la buca in questione non era né segnalata adeguatamente, né visibile – in assenza di pubblica illuminazione. Ha, quindi, esperito il tentativo di negoziazione assistita con esito negativo.
pag. 4/14 Con comparsa depositata il 26.03.2019, si è costituito in giudizio il , che ha, Controparte_1 preliminarmente, chiesto di chiamare in causa la Controparte_2
(già ), quale compagnia
[...] Controparte_3 assicuratrice dell'ente - in forza del contratto n. ILI0001477/I del 14.03.2014 - all'epoca del sinistro oggetto di causa, per essere dalla stessa garantito, sollevato, manlevato e tenuto indenne da ogni avversa richiesta;
e, nel contestare con fermezza la stessa verificazione e le modalità del sinistro in questione, ha respinto ogni addebito di responsabilità, sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sul presupposto che il presunto evento dannoso sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento estremamente imprudente della stessa parte istante, il quale costituirebbe un fattore esterno eccezionale ed imprevedibile e, dunque, tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, integrando gli estremi del cd. caso fortuito;
sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., non potendo costituire la menzionata buca un pericolo occulto invisibile ed inevitabile, date le dimensioni ed il posizionamento sul manto stradale.
Sulla scorta delle riferite circostanze, il convenuto ha concluso chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato, a norma dell'art. 106 c.p.c., a chiamare in causa della società assicurativa;
e, nel merito, il rigetto della avversa domanda risarcitoria, a motivo della sua infondatezza, ovvero, in subordine, di ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente e prevalente dell'attrice nella produzione del sinistro per cui è causa, ridimensionando, conseguentemente, la domanda, siccome reputata eccessiva, e, in caso di accoglimento, condannare la predetta società assicuratrice al pagamento di ogni somma in favore dell'attrice, nei limiti delle pattuizioni contrattuali, comprese le spese di lite se riconosciute.
Con comparsa del 13.09.2019, si è costituita in giudizio la Controparte_2
(già ),
[...] Controparte_3 eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione dei diritti derivanti dalla polizza assicurativa invocata dal convenuto e, nel merito, chiedendo l'integrale rigetto della CP_1 domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
ovvero, in caso di accoglimento,
l'accertamento del concorso colposo dell'attrice ex art. 1227, comma 1, c.c., e la riduzione dell'indennizzo assicurativo nei limiti di polizza e al netto della franchigia fissa di € 10.000,00 contrattualmente stabilita.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria (prove testimoniali e CTU medica), ritenuta la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'occorso, decideva come in epigrafe.
La sentenza è stata impugnata il 2.6.2023 dalla per 4 motivi che si vanno ad Parte_1 esaminare.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello e in subordine ha resistito alla CP_2 chiamata in causa per manleva effettuata dal in primo grado. CP_1
IL costituitosi tardivamente, ossia dopo la prima udienza, ha solo resistito all'appello. CP_1
In esito all'udienza con trattazione scritta del 22.1.2025 la causa è stata riservata a sentenza.
pag. 5/14 Va preliminarmente rilevato che il non ha reiterato nel presente giudizio la domanda CP_1 Co di garanzia nei confronti di , sulla quale in primo grado non vi era stata pronuncia in quanto assorbita dal rigetto della domanda risarcitoria, per cui si deve intendere detta domanda rinunciata ex art. 346 cpc, con la conseguenza per cui tutte le eccezioni e difese svolte in via subordinata dall'Assicurazione nei confronti del non saranno esaminate per difetto di CP_1 interesse e le spese tra dette parti vanno compensate.
AIG, comunque, in via principale ha resistito al gravame, sicchè l'appello la vede, in una con l' , controparte in punto di merito del gravame. CP_4
PRIMO MOTIVO DI APPELLO
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.
Il Tribunale ebbe a rigettare la domanda per come proposta ex art. 2043 cc sulla scorta delle seguenti considerazioni.
“Nel caso che qui occupa, l'attore ha evocato la tutela apprestata dall'art. 2043 c.c., ipotizzando una responsabilità omissiva del , per avere l'ente convenuto Controparte_1 negligentemente trascurato una corretta manutenzione della strada pubblica e non aver eliminato una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto)……. Nella fattispecie in esame, l'attrice ha sostenuto l'invisibilità e l'imprevedibilità del pericolo, costituito dalla presenza di una buca invisibile e non adeguatamente segnalata, che avrebbe provocato la perdita di equilibrio con conseguente caduta. Ad avviso del giudicante, però, la non ha ottemperato compiutamente all'onere probatorio, su di essa incombente, in Parte_1 ordine agli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. della P.A. convenuta. Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, non è emerso, infatti, che il pericolo fosse insidioso o occulto, nei termini sopra illustrati.
Quanto alla prova testimoniale, la verificazione dell'evento emerge in maniera inequivocabile dalle concordi dichiarazioni dei testi escussi, e , che, Testimone_1 Testimone_2 premesso – la - che “c'era una signora che stava dialogando con una bambina”, Tes_1 hanno entrambi riferito, all'udienza del 17 maggio 2021, di aver soccorso la , crollata Parte_1 al suolo dopo aver inciampato in una buca “situata in prossimità della propria autovettura”; mentre e , figli della sinistrata, pur riferendo di non essere presenti Testimone_3 Tes_4 al momento dell'incidente, hanno evidenziato che la strada non era illuminata, il Tes_3 precisando, altresì, che “quella sera pioveva e la pioggia tende ad uniformare i colori”. Quanto alla descrizione della lesione dell'asfalto rinvenibile negli atti di causa, è d'uopo osservare come essa ne denunci – se non proprio la visibilità e prevedibilità – quantomeno l'evitabilità, atteso che la stessa lesione viene descritta come “posta al centro della strada” e “(…) in corrispondenza della portiera anteriore lato guida …” (cfr. verbale dei carabinieri allegato agli atti), dunque verosimilmente avvistabile e, in ogni caso, non totalmente ignota alla Parte_1 dal momento che – quando rovinava al suolo – stava facendo ritorno alla propria autovettura precedentemente parcheggiata, per l'appunto, in corrispondenza della buca. Quanto detto implica, sotto il profilo oggettivo della non visibilità dell'anomalia sull'asfalto, che – date le caratteristiche dello stato dei luoghi – il pericolo da essa rappresentato era visibile – o quanto pag. 6/14 meno avvistabile, in quanto posto al centro della strada, come riferito in sede testimoniale - e prevedibile (in quanto in corrispondenza dell'autovettura dell'attrice) e, comunque, tale da indurre l'attento e prudente utente della strada a camminare con estrema lentezza e con lo sguardo rivolto verso il basso (stante la scarsa illuminazione) per evitare di calpestare la zona interessata dall'irregolarità dell'asfalto e, conseguentemente, una possibile perdita di equilibrio.
Sotto il diverso aspetto soggettivo della non prevedibilità dell'ostacolo, va sottolineato come la presenza della buca sia immediatamente percepibile agli occhi anche di chi (residente o meno) non la percorra abitualmente;
detta circostanza - peraltro, confermata dai testi escussi in sede istruttoria - costituisce una prova dirimente in ordine alla assoluta prevedibilità del pericolo da parte dell'attrice, la quale, avendo in precedenza parcheggiato la propria autovettura in adiacenza alla buca, era verosimilmente consapevole della sua presenza e della possibilità che, non prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto incorrere (ciò che, di fatto, è accaduto perché, peraltro, “stava dialogando con una bambina”) nell'evento rovinoso……. deve concludersi che l'anomalia del manto stradale denunciata dalla non rappresentava un CP_5 pericolo occulto, né insidioso, perché visibile e, per questo, comunque prevedibile, per cui non può attribuirsi al alcuna responsabilità ex art 2043 c.c. per le conseguenze Controparte_1 pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni dell'attrice. Ne consegue che la pretesa risarcitoria della almeno a tale titolo, deve essere respinta.” CP_5
SECONDO MOTIVO DI APPELLO
Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. nonché 2051 c.c., con illogica ed incongrua motivazione su questioni di natura decisiva.
Analoga decisione di rigetto si è avuta quanto alla domanda per come proposta ex art. 2051 cc, ciò per le seguenti argomentazioni.
“ Diversamente dalla previsione di cui all'art.2043 c.c., l'altrettanto evocata responsabilità ex art. 2051 c.c. impone che il danneggiato - che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta mentre percorreva a piedi la pubblica via - dimostri unicamente l'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e non anche l'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità dell'elemento oggettivo in ipotesi posto in rapporto eziologico con l'evento dannoso. ………. La presenza della buca sul manto stradale, ad esempio, non manifesta di per sé sola il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del pedone, ove questi non provi anche che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
Venendo alla disamina del caso concreto, si ha che il , pur non negando il Controparte_1 rapporto custodiale, ha contrastato la dinamica del sinistro ed ha protestato la mancanza di pag. 7/14 responsabilità ex art. 2051 c.c. eccependo “l'insussistenza del nesso di causalità tra evento e danno” (rectius tra cosa in custodia ed evento) e, pertanto, invocando la configurabilità del caso fortuito da rinvenirsi nella condotta della stessa danneggiata, attesa la visibilità e prevedibilità dell'anomalia del piano di calpestio. Il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità del medesimo, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità custodiale (cfr., Cass., 29 novembre 2006 n. 25243; Cass., 13 luglio 2011 n. 15389), ben può essere rappresentato dalla stessa condotta colposa del danneggiato che può - in base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode …. Per quanto sopra rilevato in ordine alle circostanze di fatto sussistenti al momento del sinistro (scarsa illuminazione dei luoghi, posizionamento della buca e visibilità della stessa) che imponevano l'osservanza di una norma comportamentale di diligenza, ad avviso di questo giudice la condotta della nel caso che qui occupa è idonea a interrompere il nesso Parte_1 causale tra la cosa custodita e il danno dovendosi, pertanto, ritenere sussistente tanto la scriminante ex art. 2051 c.c. quanto l'assorbente concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. Né l'attore ha raggiunto convincenti prove utili a dimostrare (come richiesto da Cass.
2660/2013 sopra richiamata) che il danno fu conseguenza causale della situazione dei luoghi o la potenzialità dannosa intrinseca della buca in questione. In definitiva, tanto nel caso in cui si deduca una responsabilità ex art. 2043 c.c., quanto nel caso in cui si deduca una responsabilità ex art. 2051 c.c., l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato, consistente, appunto, nel non aver prestato la dovuta attenzione alla buca esistente e sicuramente visibile sin dal momento in cui l'attrice è scesa dall'autovettura, esclude la responsabilità dell'Amministrazione, qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.”
1.I primi due motivi di appello, attinenti all' an della pretesa risarcitoria, possono essere trattati congiuntamente: si premette che in primo grado, come pure nel presente giudizio, la danneggiata aveva chiesto di accertare e dichiarare che l'infortunio ed i danni per cui è causa si fossero verificati per responsabilità del convenuto e ciò ai sensi dell'art. Controparte_1
2051c.c., ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c. Ne deriva che vada esaminato il secondo motivo di appello, la cui fondatezza determina di per sé l'accoglimento del gravame in punto di an con conseguente assorbimento della prima censura.
2.Secondo l'appellante la decisione del Tribunale, pur riconoscendo che sussisteva pericolosità dei luoghi e della strada da essa percorsa, dovuta a scarsa illuminazione dei luoghi, invece che farne discendere una responsabilità ex art. 2051c.c. dell'Ente proprietario, ha imputato l'evento occorso in via esclusiva ad essa stessa, poiché avrebbe peccato di disattenzione. Il rilievo che la buca fosse visibile sarebbe, però, del tutto illogico, poiché in stridente contrasto con la riconosciuta ed accertata circostanza della scarsa illuminazione dei luoghi in cui è occorsa la caduta, essendo emerso che il pericolo fosse insidioso o occulto, in quanto connotato dall'elemento oggettivo della non visibilità e da quello soggettivo della sua imprevedibilità. La motivazione, inoltre, appare del tutto contraddittoria con altra considerazione espressa nella stessa sentenza impugnata (nello specifico a pag. 9), ove non a caso si evidenzia: “Quanto
pag. 8/14 alla prova testimoniale, la verificazione dell'evento emerge in maniera inequivocabile dalle concordi dichiarazioni dei testi escussi, e , che, premesso – Testimone_1 Testimone_2 la - che “c'era una signora che stava dialogando con una bambina”, hanno entrambi Tes_1 riferito, all'udienza del 17 maggio 2021, di aver soccorso la , crollata al suolo dopo Parte_1 aver inciampato in una buca “situata in prossimità della propria autovettura”; mentre
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e , figli della sinistrata, pur riferendo di non essere presenti al momento Tes_3 Tes_4 dell'incidente, hanno evidenziato che la strada non era illuminata, il precisando, altresì, Tes_3 che “quella sera pioveva e la pioggia tende ad uniformare i colori”.
Ne conseguiva che lo stesso Giudice di primo grado avesse riconosciuto che l'istruttoria aveva dimostrato che nel tratto di strada percorso dall'appellante, ove insisteva la buca, non vi era illuminazione e la pioggia tendeva ad uniformare i colori dell'asfalto, così da non far scorgere la buca (peraltro di dimensioni ridotte).
3. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051 c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita un potere che lo renda in grado di evitare i danni.
Ne discende che, quanto alla doglianza circa l'erronea rilevanza attribuita alla condotta colposa della parte danneggiata, in termini di “caso fortuito incidentale”, è opportuno premettere che, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza, la responsabilità del custode ex art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo di talché, provato il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito;
il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. (così la recente Cass. SS.UU. ord. 20943/2022).
Di talché, la giurisprudenza nomofilattica più recente ha superato l'indirizzo secondo cui la condotta del danneggiato per integrare il caso fortuito deve connotarsi, alla stregua di un giudizio di fatto che si colloca esclusivamente sul piano della regolarità causale, per oggettive caratteristiche di imprevedibilità e imprevenibilità, che valgano a determinare una cesura interruttiva della serie causale riconducibile alla cosa che così viene degradata al rango di mera occasione dell'evento di danno, senza che abbia rilievo il mero accertamento della condotta colposa della vittima (in tale senso, cfr. Cass. ordd. 37059/2022, 36091/2022, 35558/2022 e
4035/2021). Indirizzo che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto al precedente consolidato orientamento (v., per tutte ord. nn. 2477-2483 del 2018 nonché di seguito ord. nn. 34886/2021 e 9315/2019) secondo cui invece – atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa, lo si ribadisce, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendo una valutazione che tenga conto del pag. 9/14 dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione – quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del 2018).
Dunque, con successive pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile
(così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
4.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda.
Orbene, la decisione del giudice di prime cure non appare conforme ai suddetti principi avendo il Tribunale sottolineato che l'appellante ha subito la rovinosa caduta, sulla base delle risultanze istruttorie non avendo adottato le doverose ed invero semplici cautele richieste, ritenendo che il fatto si fosse verificato, in via esclusiva, in difetto della dovuta attenzione e prudenza del medesimo e, dunque, per caso fortuito rappresentato dalla condotta gravemente colposa del danneggiato, rispetto al quale, di conseguenza, il custode risulta avere assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
La Corte non condivide tale valutazione, poiché, stante la dinamica, certamente la non CP_5 avrebbe dovuto adottare una maggior diligenza nel percorrere la strada, in particolare non potendo avvedersi che vi era la buca.
Ed invero, che vi fosse la buca è indiscutibile: tanto risulta dall'Annotazione di Servizio dei
Carabinieri di Vasto, Aliquota Radiomobile, relativa all'intervento effettuato data 23.11.14 dal
Brigadiere e dall'Appuntato scelto , nella quale si dà atto Persona_1 Controparte_6 che “... realmente in corrispondenza del civico 63 trovavamo parcheggiata l'autovettura in questione - ossia il veicolo di proprietà della - ed in corrispondenza della portiera Parte_1
pag. 10/14 anteriore lato guida, vi era sul manto stradale una buca della profondità di centimetri 10 circa e delle dimensioni di circa centimetri 15 x 10”.
Che l'appellante sia caduta per esservi inciampata è stato provato dai testi oculari e peraltro è stato dato per certo anche dal Tribunale, laddove ha rilevato come “ la verificazione dell'evento emerge in maniera inequivocabile dalle concordi dichiarazioni dei testi escussi,
e , che, premesso – la - che “c'era una signora Testimone_1 Testimone_2 Tes_1 che stava dialogando con una bambina”, hanno entrambi riferito, all'udienza del 17 maggio
2021, di aver soccorso la , crollata al suolo dopo aver inciampato in una buca “situata Parte_1 in prossimità della propria autovettura.”
Quanto alla visibilità e prevedibilità dell'anomalia del piano di calpestio, che per il Tribunale hanno costituito elementi per ravvisare il fortuito incidentale, va al contrario opinato che essi non sussistessero.
Infatti, che non vi fosse illuminazione appare chiaro, ma che la buca non fosse visibile, come tale non evitabile nemmeno usando un comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, è dimostrato in maniera dirimente dalla totale assenza di diversità cromatica tra il punto del selciato interessato dalla buca e il resto della strada, ciò a causa della incontestata circostanza per la quale aveva piovuto e, come riferito dal la pioggia aveva uniformato i colori dell'asfalto, in tal modo non rendendo Tes_3 percepibile la lesione presente sul manto stradale.
La buca, quindi, non era visibile, sia, soprattutto, per essere occultata dalla pioggia, sia per ricadere in area priva di illuminazione naturale ed artificiale;
né vale sostenere, come ha fatto il Tribunale, che “avendo la donna in precedenza parcheggiato la propria autovettura in adiacenza alla buca, era verosimilmente consapevole della sua presenza e della possibilità che, non prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto incorrere (ciò che, di fatto, è accaduto perché, peraltro, “stava dialogando con una bambina”) nell'evento rovinoso.” Al, contrario, proprio il fatto che l'appellante era già discesa senza conseguenze dalla sua vettura, evidentemente poggiando i piedi su tratto non interessato dalla buca, dimostra che essa non avesse visto nulla, e, quindi, al momento di riprendere la macchina, sia pur dialogando con la bambina, facesse corretto affidamento sull'assenza di pericoli, tale essendo un buca colmata da acqua piovana, dello stesso colore della strada, unica presente sul Corso Plebiscito, come tale mimetizzatasi, sì da non poter essere distinta come malformazione del manto stradale, sicchè la situazione di possibile danno non era in cnocreto suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più che Corso Plebiscito non era una strada abitualmente percorsa dall'appellante, come comprovato dal teste col dichiarare che “Era la prima volta che vedevo la signora Tes_2
” e dalla teste col riferire “non conoscevo la signora ”. Parte_1 Tes_1 Parte_1
Ad ogni buon conto, pur non volendosi di certo opinare che il Corso in questione fosse stato percorso per la prima volta dall'appellante quel giorno, si ha che l'illuminazione mancava nel luogo in cui essa aveva lasciato la propria auto in sosta, quando il sole era già tramontato da alcune ore e che detta via non era interessata da buche e disconnessioni, salvo la piccola buca pag. 11/14 profonda 10 centimetri, sicchè anche una più assidua frequentazione della via non poteva comportare la consapevolezza della sua esistenza.
Ne deriva che nel caso concreto è inapplicabile l'ormai storico principio per cui, “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” .
La condotta dell'appellante non ha avuto un'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, per vero nemmeno in via concorsuale e non vi è stata oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
Il motivo, quindi, va accolto e la sentenza riformata in punto di an, con l'accertamento della responsabilità del ex art. 2051 cc. CP_1
TERZO MOTIVO DI APPELLO
Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e delle tabelle milanesi sull'invalidità.
Mancata liquidazione del ristoro spettante.
L'appellante lamenta la mancata liquidazione del risarcimento spettante.
La censura va, ovviamente accolta, avendo il CTU accertato che la donna risultava “affetta da
“Postumi di frattura dell'epifisi prossimale a quattro frammenti dell'omero destro viziosamente consolidata”. Le frattura dell'epifisi prossimale dell'omero vengono solitamente inquadrate da un punto di vista anatomo-topografico in base alla classificazione di Neer. È un sistema di classificazione a quattro segmenti che distingue le fratture dell'omero prossimale sulla base del numero degli elementi dislocati (testa dell'omero, grande tuberosità o trochite, piccola tuberosità o trochine diafisi omerale. Si distinguono fratture a singolo frammento in cui solitamente c'è una configurazione più o meno stabile della frattura, fratture a due frammenti, fratture a tre frammenti e, infine, fratture a quattro frammenti caratterizzate dallo scollamento di tutte e quattro le componenti. Esse sono quelle più gravi in cui si impone l'indicazione chirurgica in quanto la terapia conservativa comporta inevitabilmente la viziosa consolidazione della frattura. Estendendo al caso in esame le suddette considerazioni, appare chiaro che la scelta di un approccio incruento non adeguato per il tipo di frattura riportato ha, pertanto, condizionato la guarigione inficiando considerevolmente il risultato finale con postumi clinici rilevanti.”
pag. 12/14 Ha ritenuto il nesso causale col concludere che “Le lesioni documentate sono certamente da relazionare all'infortunio, in ottemperanza ai classici elementi di giudizio.”
Quanto alle poste risarcibili ha ritenuto che le conseguenze fossero le seguenti.
“La durata del periodo di I.T. è di complessivi 129 (centoventinove) giorni che pare congruo ripartire in - I.T.T. di giorni 25 (venticinque)- I.T.P. al 75% di giorni 18 (diciotto)- I.T.P. al 50% di giorni 45 (quarantacinque)- I.T.P. al 25% di giorni 41 (quarantuno).
INVALIDITÀ PERMANENTE Allo stato attuale la periziata risulta affetta da postumi algico- disfunzionali che, a sette anni dal trauma, sono da considerare a carattere permanente e che determinano una rilevante riduzione del R.O.M. articolare e che permettono, in base ai riferimenti tabellari, di quantificare nella misura del 13% (tredici).
SPESE MEDICHE SOSTENUTE Le spese documentate sono le seguenti: ▫ Fattura Ortopedia
Lallopizzi srl Vasto del 27/11/2014 per tutore di spalla € 40,00 ▫ Fattura n.7/UI del 05/01/2015
visita ortopedica Istituto ortopedico “Rizzoli”-Bologna € 150,00 ▫ Fattura n.700 del 24/01/2015
visita ortopedica c/o Centro Medico “Blu Gallery” di € 102,00 ▫ Fattura n.2398del 14/03/2015
visita ortopedica c/o Centro Medico “Blu Gallery” di € 102,00 ▫ Fattura n.5824 del 20/06/2015
visita ortopedica c/o Centro Medico “Blu Gallery” di € 152,00 ▫ Fattura n.V64 del 23/01/2015 di € 45,00. Esse risultano congrue e la loro somma ammonta a € 591,00.”
Non essendo pervenute osservazioni dalle parti, dette valutazioni vanno condivise e poste a base del danno da liquidare.
Tenuto conto che l'appellante, nata il [...], all'epoca del fatto, 23 novembre 2014, aveva 76 anni, facendo applicazione delle vigenti tabelle meneghine , per una I.T.T. di giorni 25, una I.T.P. al 75% di giorni 18, una I.T.P. al 50% di giorni 45 ed una I.T.P. al 25% di giorni 41, cui va aggiunta invalidità permanente nella misura del 13%, ad essa spettano per danno non patrimoniale euro 39.344,75, escludendosi ogni ulteriore personalizzazione in assenza di circostanze straordinarie che possano giustificarla. Detta somma deve essere devalutata al 23.11.2014 per poi essere annualmente aumentata di rivalutazione ed interessi sino alla data della presente sentenza, dalla quale decorrono i soli interessi sino al saldo. A titolo di danni patrimoniali spettano 591,00 euro per rimborso spese mediche, oltre interessi dalla domanda al saldo.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO
Con quarto motivo si contesta la sentenza nella parte in cui la è stata condanna al Parte_1 pagamento delle spese legali, ma l'accoglimento del gravame comporta di per sé la riforma sul punto.
Le spese del primo grado e di questo grado, infatti, seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore del decisum e con dimezzamento del compenso di fase di trattazione in appello attesa la sua sinteticità.
P.Q.M.
pag. 13/14 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del e di Controparte_1 Controparte_2
ed avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 131/2023, così provvede:
[...]
1)accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, condanna il , in Controparte_1 persona del pt, al pagamento in favore di , a titolo di danni patrimoniali, CP_7 Parte_1 di 591,00 euro, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento, a titolo di danni non patrimoniali, di euro 39.344,75, somma che deve essere devalutata al 23.11.2014 per poi essere annualmente aumentata di rivalutazione ed interessi sino alla data della presente sentenza, dalla quale decorrono i soli interessi sino al saldo;
2)condanna le parti appellate, in solido, al pagamento in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 7616,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con aggiunta di euro 518,00 per esborsi;
quanto al presente grado in euro 8468,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con aggiunta di euro 804,00 per esborsi.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Silvia Rita Fabrizio
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