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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 2735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2735 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni _________________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente _____________ Consigliere
All'udienza del 16 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme dea trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2580/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 336/2024 emessa in data 21 marzo 2024 dal Tribunale- GL di
Latina e vertente tra
cf , rappresentata e difesa dalla Parte_1 C.F._1
LEGALELIA STA SRL (cf: ), in persona dell'avv. Francesco ELIA e P.IVA_1 dall'Avv. Daniela De Salvatore giusta mandato in atto, PEC:
; Email_1
-APPELLANTE-
E
l' (c.f.: – P. Iva Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli P.IVA_3
Avv.ti Anna Paola Ciarelli (c.f.: ) e c.f.: CodiceFiscale_2 Persona_1 [...]
), giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio C.F._3 Per_2 del 22 marzo 2024, repertorio n. 37875,Pec:
[...]
E
, t;
Email_2 Email_4
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 17 settembre 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 336/2024 emessa dal Tribunale Gl di Latina il giorno 21 marzo 2024.
Il Tribunale dichiarando a cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la pretesa dell'ente previdenziale nei confronti della ricorrente, considerata la maggiore età del figlio che non giustificava la richiesta alla stessa, compensava le spese del grado di un terzo ponendo la restante frazione, liquidata in € 570,00, oltre spese generali, a carico dell' con distrazione in favore dei difensori della parte CP_1 ricorrente.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i motivi Parte_2 di cui si dirà appresso.
L' costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame sostenendo che le spese CP_1 processuali potevano essere determinate in considerazione delle domande spiegate, del valore della vertenza, della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitata attività processuale svolta.
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc per il 16 settembre 2025 con termine per il deposito fino alla stessa data delle note scritte, è definita, preso atto del deposito delle note, all'esito della
Camera di Consiglio, dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del Lavoro presso il Parte_1
Tribunale di Latina chiedendo che venisse accertata l'insussistenza o l'irripetibilità dell'indebito pari ad euro 11.744,46 preteso dall' con richiesta CP_1 del 29 dicembre 2022 e che sarebbe sorto in relazione alla prestazione erogata al figlio , nato il [...], deducendo, in primo luogo, di Parte_3 non essere mai stata titolare di alcuna prestazione di invalidità civile e che, in ogni caso, la pretesa non poteva essere esercitata nei suoi confronti per un debito del
Pag. 2 di 7 figlio poiché al momento della comunicazione, il figlio era già maggiorenne ed era venuta meno la rappresentanza legale.
Costituendosi, l' chiedeva la declaratoria della cessazione della materia del CP_1 contendere rappresentando di aver accertato il raggiungimento della maggiore età in capo al Retrosi in data 26 febbraio 2019 e di avere provveduto, conseguentemente, sia a revocare il provvedimento con cui si autorizzava il pagamento della prestazione alla madre in virtù della rappresentanza legale, che a notificare una nuova richiesta di indebito al Retrosi. Spiegava che l'errore era stato determinato dal fatto che negli archivi dell' , al momento della CP_1 ricostituzione del 21 dicembre 2022 che aveva generato l'indebito, la CP_2 sig.ra risultava ancora rappresentante legale del figlio. Parte_1
Il Tribunale di Latina, preso atto del venir meno della pretesa dell'ente previdenziale nei confronti della ricorrente, sopravvenuta al deposito del ricorso del 02 marzo 2023, dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava parzialmente le spese di lite.
Avverso detta statuizione propone impugnazione , censurando Parte_1 unicamente il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite così definite in sentenza: <compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento dei restanti 2/3, liquidati in €570,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratesi antistatari Avv. Elia Francesco e De Salvatore Daniela».
Secondo l'appellante, detta regolamentazione sarebbe avvenuta in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ponendosi al di fuori dei casi previsti dalla legge ed in violazione del principio di soccombenza virtuale, che imponeva il riconoscimento totale delle spese di lite, a fronte dell'accertamento che il bene della vita oggetto del processo era stato conseguito dalla ricorrente solo a seguito ed a causa dell'azione giudiziaria.
L'appello è fondato.
Pag. 3 di 7 Va premesso, che la controversia in esame, introdotta nel 2023, soggiace al disposto dell'art.92, comma II c.p.c. come novellato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in base al quale <Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero>>.
Come è noto, sulla previsione è intervenuta la Corte costituzionale, che, con sentenza del 14 aprile 2018 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione laddove non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”,
Il giudice delle leggi ha ritenuto lesivo del canone di ragionevolezza "l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata". Ha in tal modo escluso che le ipotesi enucleate dal legislatore potessero costituire casi tassativi ( osservando che "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo -art. 111, primo comma, Cost.- e del diritto alla tutela giurisdizionale -art.
24, primo comma, Cost.- perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti").
Ha ulteriormente chiarito che "le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere
Pag. 4 di 7 paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale" (Corte cost. 77/2018).
Nel caso in esame, la compensazione è stata disposta dal primo giudice affermando
< Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e dell'avvenuto riconoscimento successivamente al deposito del ricorso giudiziario del
2.03.2023 e della sua notifica>>.
Trattasi di motivazione che non tiene conto della necessità di individuare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione, totale o parziale, esplicitandole nella motivazione della sentenza (Cass. n. 273/2023; Cass. n. 6835/2022; Cass. n.
1950/2022; Cass. n. 3977/2020).
Di certo la revoca del provvedimento con cui si richiedeva la restituzione delle somme preso atto della sua erroneità e la conseguente rinuncia alla pretesa nei confronti della controparte non può rappresentare un'ipotesi riconducibile alla categoria delle "gravi ed eccezionali ragioni".
Già questo Collegio si è espresso (v. fra le numerose sent.2994/2024) evidenziando che la formula , enucleata a seguito dell'intervento manipolativo della Corte Costituzione sul dettato dell'art.92 cpc scaturito dalla novella del 2014, per quanto costituisca una formula elastica, prevista per consentire l'adeguamento ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, non consente di valorizzare in tal senso l'intervenuto pagamento della prestazione nel corso del processo.
L'adempimento spontaneo è, infatti, una possibile evoluzione del giudizio, che, per quanto meritevole, in quanto capace di incidere sui tempi di definizione della causa e determinare la cessazione della materia del contendere, non appare né né tantomeno , trattandosi, per altro, di due condizioni che devono sussistere cumulativamente per giustificare la compensazione. Ciò a prescindere dal momento in cui l'adempimento sia avvenuto, potendo semmai il dato temporale che segna l'avverarsi di tale evento, a seconda dei casi, incidere sull'an di determinati compensi laddove sia capace di elidere una fase (come la fase di trattazione/istruzione) o solo sul quantum della misura dei compensi dovuti alla
Pag. 5 di 7 parte vittoriosa per ciascuna fase (potendo determinare un più ridotto impegno difensivo).
Di tale opinione si trae conferma dalla Cassazione che ha escluso che la condotta processuale della controparte, come la mancata opposizione dell'amministrazione convenuta o l'attività difensiva espletata, possa di sé giustificare la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (v. al riguardo, da ultimo,
Cass. n. n. 25542 /2023, 25541/2023, 25539/2023).
Così è avvenuto nel caso di specie poiché l'interessato è stato comunque costretto a dare inizio ad un giudizio, sicché l'adempimento dell'ente previdenziale una volta verificata la palese erroneità del provvedimento per essere stato emesso nel soggetto non piu' titolare della rappresentanza legale del figlio per la sopraggiunta maggiore età, era dovuto.
Ne deriva che, preso atto della misura delle spese liquidate dal Tribunale, in esito alla compensazione parziale di un terzo, pari ad euro 570,00 corrispondente ai 2/3 dell'intero, e rilevato che nessun'altra censura specifica è stata formulata in ordine alla liquidazione, vanno accordate le spese nella misura intera di euro 855,00 che si ricava dalla frazione accordata in primo grado.
Vanno altresì poste a carico dell' le spese del secondo grado che avendo riguardo CP_1
a valore della causa in appello (determinata in base al criterio del disputatum con il correttivo del decisum con l'effetto che il valore corrisponde alla somma differenziale di euro 285,00) sono liquidate, nel rispetto dei minimi tariffari, in euro 250,00. Le suddette spese vanno distratte in favore della LEGALELIA STA SRL, in persona dell'Avv. Francesco ELIA e dell'Avv. Daniela De Salvatore
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in Parte_1 data 17 settembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 336/2024 emessa il giorno 21 marzo
2024 dal Tribunale-GL di Latina ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
Pag. 6 di 7 1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata, ferma nel resto (ivi inclusa la distrazione in favore dei difensori dell'originaria ricorrente) e pone a carico dell' le spese del primo grado che liquida in euro 855,00 oltre iva, cpa e spese CP_1 generali.
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in CP_1 euro 250,00 oltre IVA, CPA e spese generali e che distrae in favore della LEGALELIA
STA SRL, in persona dell'avv. Francesco Elia e dell'Avv. Daniela De Salvatore.
Roma, 16 settembre 2025
Il Presidente rel. est.
(dott. Eliana Romeo)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Eliana Romeo ___________________ Presidente rel. est.
2) dott. Roberto Bonanni _________________ Consigliere
3) dott. Maria Vittoria Valente _____________ Consigliere
All'udienza del 16 settembre 2025 ha deliberato, nelle forme dea trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2580/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 336/2024 emessa in data 21 marzo 2024 dal Tribunale- GL di
Latina e vertente tra
cf , rappresentata e difesa dalla Parte_1 C.F._1
LEGALELIA STA SRL (cf: ), in persona dell'avv. Francesco ELIA e P.IVA_1 dall'Avv. Daniela De Salvatore giusta mandato in atto, PEC:
; Email_1
-APPELLANTE-
E
l' (c.f.: – P. Iva Controparte_1 P.IVA_2
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli P.IVA_3
Avv.ti Anna Paola Ciarelli (c.f.: ) e c.f.: CodiceFiscale_2 Persona_1 [...]
), giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio C.F._3 Per_2 del 22 marzo 2024, repertorio n. 37875,Pec:
[...]
E
, t;
Email_2 Email_4
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 17 settembre 2024 Parte_1 ha impugnato la sentenza n. 336/2024 emessa dal Tribunale Gl di Latina il giorno 21 marzo 2024.
Il Tribunale dichiarando a cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la pretesa dell'ente previdenziale nei confronti della ricorrente, considerata la maggiore età del figlio che non giustificava la richiesta alla stessa, compensava le spese del grado di un terzo ponendo la restante frazione, liquidata in € 570,00, oltre spese generali, a carico dell' con distrazione in favore dei difensori della parte CP_1 ricorrente.
Avverso tale determinazione propone impugnazione per i motivi Parte_2 di cui si dirà appresso.
L' costituendosi ha chiesto il rigetto del gravame sostenendo che le spese CP_1 processuali potevano essere determinate in considerazione delle domande spiegate, del valore della vertenza, della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitata attività processuale svolta.
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc per il 16 settembre 2025 con termine per il deposito fino alla stessa data delle note scritte, è definita, preso atto del deposito delle note, all'esito della
Camera di Consiglio, dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originaria domanda, adiva il Giudice del Lavoro presso il Parte_1
Tribunale di Latina chiedendo che venisse accertata l'insussistenza o l'irripetibilità dell'indebito pari ad euro 11.744,46 preteso dall' con richiesta CP_1 del 29 dicembre 2022 e che sarebbe sorto in relazione alla prestazione erogata al figlio , nato il [...], deducendo, in primo luogo, di Parte_3 non essere mai stata titolare di alcuna prestazione di invalidità civile e che, in ogni caso, la pretesa non poteva essere esercitata nei suoi confronti per un debito del
Pag. 2 di 7 figlio poiché al momento della comunicazione, il figlio era già maggiorenne ed era venuta meno la rappresentanza legale.
Costituendosi, l' chiedeva la declaratoria della cessazione della materia del CP_1 contendere rappresentando di aver accertato il raggiungimento della maggiore età in capo al Retrosi in data 26 febbraio 2019 e di avere provveduto, conseguentemente, sia a revocare il provvedimento con cui si autorizzava il pagamento della prestazione alla madre in virtù della rappresentanza legale, che a notificare una nuova richiesta di indebito al Retrosi. Spiegava che l'errore era stato determinato dal fatto che negli archivi dell' , al momento della CP_1 ricostituzione del 21 dicembre 2022 che aveva generato l'indebito, la CP_2 sig.ra risultava ancora rappresentante legale del figlio. Parte_1
Il Tribunale di Latina, preso atto del venir meno della pretesa dell'ente previdenziale nei confronti della ricorrente, sopravvenuta al deposito del ricorso del 02 marzo 2023, dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava parzialmente le spese di lite.
Avverso detta statuizione propone impugnazione , censurando Parte_1 unicamente il capo della sentenza relativo al regolamento delle spese di lite così definite in sentenza: <compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento dei restanti 2/3, liquidati in €570,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratesi antistatari Avv. Elia Francesco e De Salvatore Daniela».
Secondo l'appellante, detta regolamentazione sarebbe avvenuta in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. ponendosi al di fuori dei casi previsti dalla legge ed in violazione del principio di soccombenza virtuale, che imponeva il riconoscimento totale delle spese di lite, a fronte dell'accertamento che il bene della vita oggetto del processo era stato conseguito dalla ricorrente solo a seguito ed a causa dell'azione giudiziaria.
L'appello è fondato.
Pag. 3 di 7 Va premesso, che la controversia in esame, introdotta nel 2023, soggiace al disposto dell'art.92, comma II c.p.c. come novellato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in base al quale <Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero>>.
Come è noto, sulla previsione è intervenuta la Corte costituzionale, che, con sentenza del 14 aprile 2018 n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione laddove non prevede che il giudice possa compensare le spese di lite tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”,
Il giudice delle leggi ha ritenuto lesivo del canone di ragionevolezza "l'aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata". Ha in tal modo escluso che le ipotesi enucleate dal legislatore potessero costituire casi tassativi ( osservando che "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo -art. 111, primo comma, Cost.- e del diritto alla tutela giurisdizionale -art.
24, primo comma, Cost.- perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti").
Ha ulteriormente chiarito che "le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi - l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - hanno carattere
Pag. 4 di 7 paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale" (Corte cost. 77/2018).
Nel caso in esame, la compensazione è stata disposta dal primo giudice affermando
< Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e dell'avvenuto riconoscimento successivamente al deposito del ricorso giudiziario del
2.03.2023 e della sua notifica>>.
Trattasi di motivazione che non tiene conto della necessità di individuare le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione, totale o parziale, esplicitandole nella motivazione della sentenza (Cass. n. 273/2023; Cass. n. 6835/2022; Cass. n.
1950/2022; Cass. n. 3977/2020).
Di certo la revoca del provvedimento con cui si richiedeva la restituzione delle somme preso atto della sua erroneità e la conseguente rinuncia alla pretesa nei confronti della controparte non può rappresentare un'ipotesi riconducibile alla categoria delle "gravi ed eccezionali ragioni".
Già questo Collegio si è espresso (v. fra le numerose sent.2994/2024) evidenziando che la formula , enucleata a seguito dell'intervento manipolativo della Corte Costituzione sul dettato dell'art.92 cpc scaturito dalla novella del 2014, per quanto costituisca una formula elastica, prevista per consentire l'adeguamento ad un dato contesto storico sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, non consente di valorizzare in tal senso l'intervenuto pagamento della prestazione nel corso del processo.
L'adempimento spontaneo è, infatti, una possibile evoluzione del giudizio, che, per quanto meritevole, in quanto capace di incidere sui tempi di definizione della causa e determinare la cessazione della materia del contendere, non appare né né tantomeno , trattandosi, per altro, di due condizioni che devono sussistere cumulativamente per giustificare la compensazione. Ciò a prescindere dal momento in cui l'adempimento sia avvenuto, potendo semmai il dato temporale che segna l'avverarsi di tale evento, a seconda dei casi, incidere sull'an di determinati compensi laddove sia capace di elidere una fase (come la fase di trattazione/istruzione) o solo sul quantum della misura dei compensi dovuti alla
Pag. 5 di 7 parte vittoriosa per ciascuna fase (potendo determinare un più ridotto impegno difensivo).
Di tale opinione si trae conferma dalla Cassazione che ha escluso che la condotta processuale della controparte, come la mancata opposizione dell'amministrazione convenuta o l'attività difensiva espletata, possa di sé giustificare la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (v. al riguardo, da ultimo,
Cass. n. n. 25542 /2023, 25541/2023, 25539/2023).
Così è avvenuto nel caso di specie poiché l'interessato è stato comunque costretto a dare inizio ad un giudizio, sicché l'adempimento dell'ente previdenziale una volta verificata la palese erroneità del provvedimento per essere stato emesso nel soggetto non piu' titolare della rappresentanza legale del figlio per la sopraggiunta maggiore età, era dovuto.
Ne deriva che, preso atto della misura delle spese liquidate dal Tribunale, in esito alla compensazione parziale di un terzo, pari ad euro 570,00 corrispondente ai 2/3 dell'intero, e rilevato che nessun'altra censura specifica è stata formulata in ordine alla liquidazione, vanno accordate le spese nella misura intera di euro 855,00 che si ricava dalla frazione accordata in primo grado.
Vanno altresì poste a carico dell' le spese del secondo grado che avendo riguardo CP_1
a valore della causa in appello (determinata in base al criterio del disputatum con il correttivo del decisum con l'effetto che il valore corrisponde alla somma differenziale di euro 285,00) sono liquidate, nel rispetto dei minimi tariffari, in euro 250,00. Le suddette spese vanno distratte in favore della LEGALELIA STA SRL, in persona dell'Avv. Francesco ELIA e dell'Avv. Daniela De Salvatore
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso depositato in Parte_1 data 17 settembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 336/2024 emessa il giorno 21 marzo
2024 dal Tribunale-GL di Latina ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
Pag. 6 di 7 1) In accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata, ferma nel resto (ivi inclusa la distrazione in favore dei difensori dell'originaria ricorrente) e pone a carico dell' le spese del primo grado che liquida in euro 855,00 oltre iva, cpa e spese CP_1 generali.
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in CP_1 euro 250,00 oltre IVA, CPA e spese generali e che distrae in favore della LEGALELIA
STA SRL, in persona dell'avv. Francesco Elia e dell'Avv. Daniela De Salvatore.
Roma, 16 settembre 2025
Il Presidente rel. est.
(dott. Eliana Romeo)
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