Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02812/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10257/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10257 del 2024, proposto da IG (Associazione delle Imprese di Grande Ristorazione e Servizi Multilocalizzate), Chef Express s.p.a., Lagardère Travel Retail Italia s.r.l., Autogrill Italia s.p.a., My Chef Ristorazione Commerciale s.p.a. e Maglione s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Gigliotti, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Paccione in Roma, via Bocca di Leone n. 78 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ANAC -Autorità Nazionale Anticorruzione e Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Autostrade per l’Italia s.p.a., Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori – Aiscat e San Marco Petroli Distribuzione s.r.l., non costituiti in giudizio;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicili fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Cristiano Chiofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
in parte qua :
- a) del decreto interministeriale adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in data 5 luglio 2024, n. 181, e pubblicato in data 8 luglio 2024, recante approvazione del “ Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti sui sedimi autostradali, da affidare mediante procedure concorsuali ”; b) del “ Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti sui sedimi autostradali ”, allegato all’impugnato decreto interministeriale; c) del “ documento di analisi procedurale - Schema e contenuti informativi ”, anch’esso allegato all’impugnato decreto interministeriale; d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, di Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa MA SC;
Vista la comunicazione depositata in data 21 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite;
Valutati sussistenti i presupposti per provvedere in conformità con la predetta richiesta, anche con riferimento alle spese di lite, stante la mancata opposizione delle altre parti e la natura in rito della presente pronuncia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES LE, Presidente
MA SC, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SC | ES LE |
IL SEGRETARIO