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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE
Oggi 31 gennaio 2025 innanzi alla dott.ssa Antenore, sono comparsi: per l'avv. PROCACCINI LUCA e per l'avv. Parte_1 CP_1
Elisa Nespoli.
Le parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte ricorrente chiede la liquidazione delle spese, mentre chiede la compensazione delle spese. CP_1
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott.ssa Emilia Antenore
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 198/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Procaccini Luca, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, RICORRENTE
1ontro
(C.F./P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, ai fini della presente causa elettivamente domiciliato in Monza, presso l'Ufficio dell'Avvocatura, in Via Morandi n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Clara Tommaselli e dall'avv. Mineo Alessandro, RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. Le parti congiuntamente hanno dichiarato cessata la materia del contendere e parte ricorrente ha avanzato istanza di liquidazione di spese giudiziali.
Secondo un consolidato orientamento della Corte di legittimità condiviso da questo Giudice la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, in seno al rito contenzioso (privo, al riguardo, di qualsivoglia espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del
2 giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Nel caso di specie sussistono tali elementi, sicché può essere accolta la domanda congiunta delle parti.
2. La cessazione della materia del contendere segue all'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito oggetto di causa da parte dell' con comunicazione datata CP_1
21.01.2025
Ne consegue che l' è soccombente virtualmente ed è tenuto alla refusione delle CP_1 spese di lite nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto dello scaglione di valore della causa (1.100,01 - 5.200), della materia previdenziale, del mancato svolgimento della fase trattazione/istruttoria e della fase decisionale di merito, essendo stata definita la causa con una sentenza sul rito. Fase di studio: €212,50 - Fase introduttiva: €212,50 : totale € 425,00.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1 liquida in € 425,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e oltre al contributo unificato se dovuto e versato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 31/01/2025.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Emilia Antenore
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