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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3574 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg9321 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9321 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti CIBELLI
MARIA e FENOCCHIO MARCELLA presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. MADONNA DANIELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Leopardi n.203,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/04/2024 Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio con la sig.ra
[...]
[...] in Napoli il 22/04/1994 e che dalla loro unione nascevano i Pt_2
figli il 18.06.1996 e il 06.01.2000, entrambi maggiorenni, Per_1 Per_2
riferendo che tra le parti era intervenuta dapprima la separazione personale con decreto di omologa del 05.03.2009 e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata con sentenza n.2280/2014 dal Tribunale di Napoli resa nel procedimento RG
16026/2012, essendo intervenute modifiche della situazione reddituale del ricorrente e deducendo che la figlia non viveva più con la Per_2
madre e che il figlio di anni 28 lavorava, chiedeva: Per_1
“- LA REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO di euro
700 in favore dei figli e Per_1 Persona_3
- nel caso dall'udienza emergesse la difficolta del figlio di di trovare lavoro o Per_1
quanto meno che abbia un'occupazione che non gli consenta di provvedere a sé stesso, il
Sig. sarebbe disposto a versare un assegno di mantenimento direttamente a Pt_1
lui nella misura non superiore a 100,00 euro.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con comparsa di costituzione e risposta, la quale contestando l'autosufficienza economica dei figli chiedeva:
1. Accertare la reale condizione economica del sig ordinando l'integrazione Pt_1
della documentazione depositata dallo stesso e disponendo l'ordine di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti della sig.ra (Coniuge e della Persona_4 C.F._1 Pt_1
soc. Controparte_2
facente capo al “Bar Gennaro “sito in Quarto al C.so Italia
[...]
181 valendosi se del caso della polizia tributaria;
2. In via principale adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversa, Voglia rigettare le richieste economiche del sig. in quanto Pt_1
inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate anche dovute al fatto che il
2 tenore di vita del ricorrente stesso sia migliorato anziché peggiorato rispetto alla sentenza di divorzio;
3. Confermare l'assegno per la figlia così come stabilito in sede Persona_3
divorzile ma nell'importo rivalutato di € 450,00 al 100% degli indici ISTAT al consumo alla data odierna e sempre comunque rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo;
4. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui sopra al punto
3 di codeste conclusioni, assegnare la medesima somma di € 450,00, direttamente alla figlia in quanto oggi maggiorenne;
Per_2
5. stabilire la somma da versare dal sig. anche solo in percentuale per le Pt_1
spese straordinarie (mediche) affrontate e da affrontare dalla figlia Per_2
6. Inoltre, stante la modifica in peius nel medio tempore delle condizioni economiche della sig.ra e rendendosi, quindi, necessaria la modifica delle condizioni di CP_1
divorzio stabilite nella predetta sentenza, determinare nella somma di importo pari o superiore ad € 250,00 l'assegno divorzile che verserà a Parte_1 [...]
mensilmente quale contributo minimo al suo mantenimento, somma CP_1
rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo;
7. Intimare al sig. di regolarizzare la propria posizione presso l Pt_1 CP_3
consentire alla famiglia di poter accedere alle esenzioni di cui hanno diritto.
[...]
8. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre al rimborso delle spese forfetarie e cpa e successive spese occorrende con attribuzione ex art 93 c.p.c.”
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice relatore, ascoltate le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa alla quale le predette dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“• Revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
• Nessun assegno divorzile a carico del sig. e in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
3 • Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo mensile versato di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per il
[...]
mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_2
studentessa universitaria, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• Inoltre, il resta onerato a provvedere al 50% Parte_1
delle eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA;
• Con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
- omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di divorzio;
- compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9321 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti CIBELLI
MARIA e FENOCCHIO MARCELLA presso il quale elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. MADONNA DANIELA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Leopardi n.203,
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/04/2024 Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio con la sig.ra
[...]
[...] in Napoli il 22/04/1994 e che dalla loro unione nascevano i Pt_2
figli il 18.06.1996 e il 06.01.2000, entrambi maggiorenni, Per_1 Per_2
riferendo che tra le parti era intervenuta dapprima la separazione personale con decreto di omologa del 05.03.2009 e successivamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata con sentenza n.2280/2014 dal Tribunale di Napoli resa nel procedimento RG
16026/2012, essendo intervenute modifiche della situazione reddituale del ricorrente e deducendo che la figlia non viveva più con la Per_2
madre e che il figlio di anni 28 lavorava, chiedeva: Per_1
“- LA REVOCA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO di euro
700 in favore dei figli e Per_1 Persona_3
- nel caso dall'udienza emergesse la difficolta del figlio di di trovare lavoro o Per_1
quanto meno che abbia un'occupazione che non gli consenta di provvedere a sé stesso, il
Sig. sarebbe disposto a versare un assegno di mantenimento direttamente a Pt_1
lui nella misura non superiore a 100,00 euro.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis ss c.p.c.
Si costituiva in giudizio telematicamente la resistente con comparsa di costituzione e risposta, la quale contestando l'autosufficienza economica dei figli chiedeva:
1. Accertare la reale condizione economica del sig ordinando l'integrazione Pt_1
della documentazione depositata dallo stesso e disponendo l'ordine di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti della sig.ra (Coniuge e della Persona_4 C.F._1 Pt_1
soc. Controparte_2
facente capo al “Bar Gennaro “sito in Quarto al C.so Italia
[...]
181 valendosi se del caso della polizia tributaria;
2. In via principale adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione avversa, Voglia rigettare le richieste economiche del sig. in quanto Pt_1
inammissibili, improponibili, improcedibili ed infondate anche dovute al fatto che il
2 tenore di vita del ricorrente stesso sia migliorato anziché peggiorato rispetto alla sentenza di divorzio;
3. Confermare l'assegno per la figlia così come stabilito in sede Persona_3
divorzile ma nell'importo rivalutato di € 450,00 al 100% degli indici ISTAT al consumo alla data odierna e sempre comunque rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo;
4. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda di cui sopra al punto
3 di codeste conclusioni, assegnare la medesima somma di € 450,00, direttamente alla figlia in quanto oggi maggiorenne;
Per_2
5. stabilire la somma da versare dal sig. anche solo in percentuale per le Pt_1
spese straordinarie (mediche) affrontate e da affrontare dalla figlia Per_2
6. Inoltre, stante la modifica in peius nel medio tempore delle condizioni economiche della sig.ra e rendendosi, quindi, necessaria la modifica delle condizioni di CP_1
divorzio stabilite nella predetta sentenza, determinare nella somma di importo pari o superiore ad € 250,00 l'assegno divorzile che verserà a Parte_1 [...]
mensilmente quale contributo minimo al suo mantenimento, somma CP_1
rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo;
7. Intimare al sig. di regolarizzare la propria posizione presso l Pt_1 CP_3
consentire alla famiglia di poter accedere alle esenzioni di cui hanno diritto.
[...]
8. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre al rimborso delle spese forfetarie e cpa e successive spese occorrende con attribuzione ex art 93 c.p.c.”
All'udienza del 19.12.2024 il Giudice relatore, ascoltate le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa alla quale le predette dichiaravano di aderire.
Il Giudice relatore rimetteva, pertanto, la causa al Collegio per la decisione.
Pertanto, le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“• Revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del figlio Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
• Nessun assegno divorzile a carico del sig. e in favore della sig.ra Pt_1 CP_1
3 • Il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 CP_1
l'importo mensile versato di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per il
[...]
mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_2
studentessa universitaria, tale importo sarà maggiorato ogni anno, in base alle variazioni Istat;
• Inoltre, il resta onerato a provvedere al 50% Parte_1
delle eventuali spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA;
• Con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno di fatto trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando definitivamente sul ricorso, così provvede:
- omologa le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti a modifica della sentenza di divorzio;
- compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
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