CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17.1.25 la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2878/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Pt_1 difeso come da procura generale alle liti dall'Avv. MARIA PIA TEDESCHI;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso come in atti, dall'Avv. FELICE DE Controparte_1
SIMONE;
.
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte appellante ha presentato tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di NAPOLI n°3581/23, con la quale è stata accolta l'opposizione avverso avviso di addebito n. 37120210011316634000, notificato in data 30.12.2021, per il pagamento dell'importo di euro 16269,17 a titolo di contributi previdenziali per la gestione separata, non versati per l'anno 2014, con relative sanzioni. Il primo giudice ha ritenuto “l' intervenuta prescrizione del credito contributivo per cui è causa, esigibile nel 2015, richiesto nel 2021 “ in quanto non vi era prova della precedente notifica di atti interruttivi. Il Tribunale ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale decorrente dalla esigibilità del credito contributivo ( dalla scadenza del termine, anche come prorogato con DM, per il versamento dei contributi), esclusa l'applicabilità dell'art. 2941 n. 8 c.c. Ha proposto gravame l' deducendo l'erroneità della sentenza in ordine alla decisione sulla Pt_1 prescrizione stante la sussistenza dell'effetto sospensivo di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.; stante l'interruzione del decorso della prescrizione con provvedimento di iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2014 notificato in data 18.09.2020; stante la sospensione dei termini di prescrizione in ragione della legislazione pandemica. Si è costituito l'appellato che ha chiesto dichiararsi inammissibile e comunque il rigetto del gravame. Ha anche contestato la ricezione della missiva del 18.9.2020 essendo disconosciute le firme dei riceventi.
La controversia – a seguito di discussione in udienza- previa lettura del dispositivo, è decisa come segue sulla scorta della ragione più liquida principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud.
23/10/2018, dep. 14/03/2019), n.7307).
Non vi è inammissibilità del gravame essendo ben delineati e specifici i motivi dello stesso. Va detto che in relazione alla contribuzione dovuta per l'anno 2014 il termine di prescrizione quinquennale decorre dal termine per l'adempimento del pagamento che originariamente cadeva al 16.6.2015. Detto termine è stato prorogato, con DM del 12.6.2015, al 6.7.2015 senza maggiorazioni e dal 7 luglio al 20 agosto con maggiorazione di interessi allo 0.40%. Orbene, l' ha dato prova di aver notificato in data 18.9.2020 il provvedimento di iscrizione Pt_1
d'ufficio alla Gestione Separata per l'anno 2014. In merito allo stesso in maniera del tutto generica il ricorrente in primo grado ha dedotto che la firma di ricezione non apparteneva né al lui stesso né alla moglie, con ciò non ponendo in essere alcuna deduzione atta a scardinare la presunzione di cui all'art. 1335 cc, trattandosi di notifica a mezzo posta.
Deve dunque ritenersi che lo stesso sia stato ritualmente notificato. Ebbene l'interruzione della prescrizione deve ritenersi validamente eseguita. Invero i termini di prescrizione sono stati sospesi in ragione della legislazione emergenziale COVID. L'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha disposto, con riferimento ai termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, la loro sospensione per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020. Sicchè gli stessi riprendevano a decorrere dalla fine del periodo di sospensione (v. anche, per periodo successivo, art. 11, comma 9, del decreto-legge n.
183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, la ulteriore sospensione del corso della dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni) per un periodo pari a quello della sospensione. Prevede la norma -“
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”- al secondo comma “I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo “. Ed allora, se il termine ricomincia a decorrere dopo il 30 giugno, con sospensione dal 23 febbraio al 30 giugno, non vi è dubbio che l'atto interruttivo del 18.9.2020 sia tempestivo ( vedi in ordine alla sospensione dei termini della legislazione emergenziale Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, (ud.
28/11/2024, dep. 15/01/2025), n.960). Essendo stata ritualmente interrotta la prescrizione e non essendovi censure di merito in ordine alla debenza della contribuzione, il ricorso di primo grado doveva essere rigettato. In accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, pertanto, va rigettata l'opposizione proposta in primo grado. Possono essere compensate le spese del doppio grado di giudizio in ragione della novità della questione trattata anche da recentissimi pronunciamenti della Suprema Corte.
.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede,
In accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado;
compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, il 17.1.25
Il Consigliere est. Il Presidente