Articolo 26 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 25Articolo 27
Versione
15 maggio 1971
Art. 26.
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971