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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17571 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65127/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65127/2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale di erede di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in proprio e quale erede di Persona_1 Parte_2 C.F._2
, figlio di (C.F. Persona_2 Persona_3 Parte_3
) e (C.F. ), in proprio C.F._3 Parte_4 C.F._4
e nella qualità di eredi di (C.F. Persona_4 Parte_5
), in proprio e quale erede di , tutte elettivamente C.F._5 Persona_5 domiciliate in Sora, Via Vittorio Emanuele III n. 31, presso lo studio degli Avv.ti Federico Lucci e
Luca Gulia del Foro di Cassino, che le rappresentano e difendono come per mandato in atti -
ATTRICI contro
, convenuta contumace Controparte_1
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore e Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via P.IVA_2 CP_5 dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -
Pagina 1 INTERVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato alla per via diplomatica in data Controparte_1
10.1.2023 (come da nota dell'Ufficio del Cerimoniale degli Affari Esteri italiano depositata il
19.5.2023), le attrici indicate in epigrafe hanno convenuto nel presente giudizio civile la Repubblica
Federale ES al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, ritenute operanti tutte le norme di diritto nazionali ed extranazionali applicabili: >
Accertare e dichiarare: imprescrittibilità del diritto al risarcimento dei danni da crimini di guerra;
che la convenuta Repubblica Federale ES, è civilmente responsabile per i danni morali e materiali che i fu , e Persona_1 Persona_3 Persona_4 Persona_6 hanno subito a causa della loro deportazione, detenzione, assegnazione a lavori forzati e per le successive patologie sofferte;
che gli odierni attori — familiari diretti dei de cuius- hanno diritto iure hereditatis a proporre la presente domanda e a conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai de cuius, morali, materiali, esistenziali, da lesione dell'intangibile integrità e solidarietà familiare, nessuno escluso, inoltre che i predetti hanno diritto iure proprio a proporre la domanda e a conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai de cuius, morali, materiali, esistenziali, da lesione dell'intangibile integrità e solidarietà familiare, nessuno escluso siccome vittime indirette delle atrocità perpetrate da parte della Repubblica Federale ES a danno del familiare;
D Per
l'effetto di tutto quanto sopra condannare la Repubblica Federale ES al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di euro 43.000,00 per ciascuno degli odierni attori così come in epigrafe rappresentati e difesi o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed equa dal
Tribunale, il tutto con interessi al tasso legale e rivalutazione;
> Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi”. A seguito del differimento ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. della prima udienza di comparizione per il 16.5.2023, il e la Controparte_4
sono intervenuti con comparsa di costituzione del 3.4.2023, CP_2 CP_2 CP_2
Cont rassegnando le seguenti conclusioni: “A) respingere la domanda nei confronti della per carenza di legittimazione passiva con tutte le conseguenze di legge;
B) rigettare la domanda con tutte le conseguenze di legge, in quanto inammissibile, prescritta ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto;
C) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare le somme già percepite dagli attori, ovvero dal rispettivo dante causa, per il medesimo titolo, nonchè quelle che essi avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai
Pagina 2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c; D) con vittoria di spese e compenso di causa, oltre accessori.” Successivamente, a scioglimento della riserva assunta in occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha dichiarato la contumacia della Repubblica Federale
ES e ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria parti attrici hanno precisato come segue le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, ritenute operanti tutte le norme di diritto nazionali ed extranazionali applicabili: Accertare e dichiarare: • l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento dei danni da crimini di guerra;
• che la convenuta Repubblica Federale ES, quale successore del Terzo
Reich, è civilmente responsabile anche in via aquiliana ex art. 2043 c.c. e/o a per fatto illecito e/o per crimini di guerra , per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai fu Persona_1
, , danti
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 causa degli odierni attori, per come ampiamente spiegato, documentato, e tristemente noto, in conseguenza della illegittima detenzione cui furono sottoposti con sostanziale riduzione in schiavitù, privazione dello status di prigionieri di guerra, obbligatoria esecuzione di lavori usuranti e non retribuiti, denutrizione sottoposizione a condizioni igieniche pessime e terrificanti;
• che gli odierni attori – familiari diretti dei de cuius- hanno diritto iure hereditatis a proporre la presente domanda ed a conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai de cuius, morali, materiali, esistenziali, da lesione dell'intangibile integrità e solidarietà familiare, nessuno escluso, inoltre che i predetti hanno diritto iure proprio a proporre la domanda ed a conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai de cuius, morali, materiali, esistenziali, da lesione dell'intangibile integrità e solidarietà familiare, nessuno escluso siccome vittime indirette delle atrocità perpetrate da parte della Repubblica Federale ES a danno del familiare;
➢ Per
l'effetto di tutto quanto sopra condannare la Repubblica Federale ES nonché la
[...]
e del in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_4 risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di euro 43.000,00 per ciascuno degli odierni attori così come in epigrafe rappresentati e difesi o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed equa dal Tribunale;
il tutto con rivalutazione monetaria, oltre che il risarcimento del danno da ritardato pagamento, interessi come per legge ed interessi di mora dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
➢ Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi.”
Successivamente il Giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. Infine, con ordinanza del
17.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Pagina 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla narrazione dei fatti di cui all'atto di citazione si evince quanto segue: l'attrice
[...] agisce in proprio e quale erede del padre quest'ultimo, in data Parte_1 Persona_1
22.2.1943, venne richiamato alle armi per partecipare alle operazioni di guerra svoltesi in Balcania;
dopo l'armistizio, in data 13.9.1943, venne catturato e fatto prigioniero dalle Persona_1 truppe tedesche, per poi essere trasferito nel campo di prigionia Stalag II A a Funfeichen, nel nord della venne rimpatriato il 2.9.1945, dopo due anni di prigionia, CP_1 Persona_1 per poi morire il 30.8.1995 - l'attrice agisce in proprio e quale erede del marito Parte_2
(doc. 10), figlio del fu;
quest'ultimo in data 31.5.1943, venne Persona_2 Persona_3 richiamato alle armi e, dopo l'armistizio, in data 10.9.1943, venne catturato e portato in un campo di prigionia dalle truppe tedesche;
venne rimpatriato il 9.6.1945, per poi morire Persona_3 il 13.2.2009 - le attrici e agiscono in proprio e quali eredi del Parte_3 Parte_4 padre quest'ultimo, nel mese di novembre del 1942, venne richiamato alle armi per Persona_4 partecipare alle operazioni di guerra svoltesi in Balcania;
dopo l'armistizio, in data 9.9.1943, venne catturato dalle truppe tedesche e trasferito nel campo di prigionia Stalag VI C, nel nord ovest della venne rimpatriato il 13.9.1945, per poi morire il 12.4.2004 - l'attrice CP_1 Persona_4 agisce in proprio e quale erede del padre quest'ultimo, Parte_5 Persona_5 nel 1943, venne richiamato alle armi per partecipare alle operazioni di guerra svoltesi in Balcania;
dopo l'armistizio, in data 13.9.1943, venne catturato dalle truppe tedesche e internato nel campo di prigionia Stalag XX B Marienburg, per poi essere trasferito presso lo Stalag XII A Limburg;
venne impatriato in data 6.6.1945, per poi morire in data 19.4.2002. Le parti Persona_5 attrici, dunque, per quanto sopra sintetizzato ed in considerazione dell'art. 43 del D. L. n. 36/2022, agiscono al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dai propri congiunti a causa della deportazione in e dell'assoggettamento ai lavori forzati, quali fatti ritenuti costituenti CP_1 crimini di guerra e contro l'umanità di carattere imprescrittibile, reputandosi la sussistenza di lesione di diritti inviolabili della persona in danno di cittadini italiani perpetrata dalle forze del
Terzo Reich. La convenuta con notifica per via diplomatica è Controparte_1 rimasta contumace. L'avvocatura dello Stato, per gli intervenuti Controparte_2
e , in comparsa di costituzione e risposta ha svolto
[...] Controparte_4 le seguenti argomentazioni sostenendo in sintesi: a) nell'ambito del presente contenzioso, la legittimazione passiva spetta unicamente al , richiamando Controparte_4
l'art. 43 comma 3 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, nella parte in cui prevede che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di
Pagina 4 risarcimento del danno proposte dalle vittime del Terzo Reich siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il , essendo precluse azioni Controparte_4 esecutive nei confronti della b) la prescrizione dei diritti fatti Controparte_1 valere nel presente giudizio, in quanto, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, c.p.– nel testo all'epoca vigente – il reato di cui si discute si estingueva per prescrizione in quindici anni decorrenti dal giorno in cui è cessata la condotta illecita (risalente all'anno 1945); c) la genericità dell'atto di citazione in merito all'an debeatur e al quantum debeaur; d) l'eccezione di compensatio lucri cum damno chiedendosi che, dalle somme eventualmente riconosciute agli attori, vadano decurtate quelle già percepite, per il medesimo titolo, dagli stessi o dal loro dante causa, per il ristoro dei danni in questa sede rivendicati, in considerazione del fatto che la Repubblica italiana ha già conferito benefici e indennizzi con la legge 10 marzo 1955, n. 96, decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, legge 18 novembre 1980, n. 791; e d) la legge 29 gennaio 1994,
n. 94. Nella prima memoria istruttoria, parte attrice ha: 1) precisato ulteriormente i fatti storici sottesi alla domanda proposta;
2) sostenuto la legittimazione passiva della Repubblica Federale
ES; 3) contestato l'eccezione di prescrizione;
4) ribadito la legittimazione ad agire degli attori.
Nella comparsa conclusionale, depositata unicamente dalle Amministrazioni intervenute, è stato eccepito il difetto assoluto di giurisdizione, con richiamo a precedenti provvedimenti di merito
(ordinanza del 22.7.2024 - R.G. n. 65385/2022, sentenza n. 15929/2024 pubbl. il 22/10/2024 resa nel giudizio RG n. 65035/2022). La Repubblica Federale di Germania, convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della
Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la CP_1 del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno dei militari danti causa delle parti attrici. Il va Controparte_4 riconosciuto come parte interessata all'intervento e alla costituzione nel presente giudizio in quanto gestore del istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022. La CP_7 competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Controparte_4
Roma, per cui, in caso di sentenza passata in giudicato, che riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al
Fondo suddetto il primo luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Roma. Pertanto, è Controparte_4 applicabile il foro del convenuto , dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in CP_4
Pagina 5 cui ha sede il in Roma dove è stato istituito il Fondo Controparte_4 suddetto e dove il creditore, munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L.
36/2022. Infatti, il in base alla suddetta normativa e legge Controparte_4 di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal Controparte_4 dopo l'istanza del creditore, munito di sentenza passata in giudicato, di accesso o di
[...] insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n.
17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al Controparte_4
per poter ottenere un pagamento, il pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può
[...] avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del CP_4 suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la possibilità di decurtare gli importi CP_4 eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle Controparte_4 sentenze in materia, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande degli attori, occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle
Pagina 6 forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Dopo l'armistizio dell'8-9-1943 i CP_1 militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della divenuta CP_1 potenza militare straniera occupante il territorio italiano. Non si può, pertanto, ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione nazista.
Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al
Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi CP_1 potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa degli attori, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento di ciascuno dei militari italiani danti causa delle attrici. Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto
Pagina 7 prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati espressamente indicati come testi persone che abbiano direttamente assistito a violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno dei militari danti causa delle parti attrici. La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3
Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte
Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è CP_1 stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della
Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie l'evidenza probatoria della categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in di militari italiani, per CP_1 quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n.
5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro
Pagina 8 l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico- deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola (consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la
Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11-
1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione.
Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in ed assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il CP_1 crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno Part nell'ottica di reprimere detti crimini, mentre per gli (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella
Germania di abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i Per_7 limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle
Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti
Pagina 9 rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto.
Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
FE (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2022 (anno di instaurazione del presente giudizio), oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, per la configurabilità di un illecito penale, che non debordi in crimine imprescrittibile contro l'umanità, occorre fornire in concreto la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa, ponendosi comunque il problema del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. Se è vero che il principio di cui all'articolo 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, sul rilievo che avendo trovato emersione e consolidamento il riconoscimento giuridico del limite della prerogativa dell'immunità statale in presenza di crimini di guerra e contro l'umanità soltanto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014, è esclusivamente da quella data che può essere fatto valere il relativo diritto risarcitorio (in tal senso Cassazione, Sezioni Unite, 28
Settembre 2020, n.25231), tuttavia, se non è possibile (come nel caso di specie sopra affermato per le riscontrate carenze probatorie) riconoscere la sussistenza di crimine di guerra e contro l'umanità, non può valere il richiamo alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014. La domanda delle parti attrici, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra e contro l'umanità imprescrittibili perpetrati dalle milizie tedesche in danno dei militari italiani deportati in e adibiti a lavoro coatto danti causa delle parti CP_1 attrici. Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni dedotte in lite, sia dal punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da in proprio e quale di erede di Parte_1
in proprio e quale erede di , figlio di Persona_1 Parte_2 Persona_2
, e in proprio e nella qualità Persona_3 Parte_3 Parte_4
Pagina 10 di eredi di in proprio e quale erede di Persona_4 Parte_5 Persona_5
. Spese compensate.
[...]
Roma, 15-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65127/2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale di erede di Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in proprio e quale erede di Persona_1 Parte_2 C.F._2
, figlio di (C.F. Persona_2 Persona_3 Parte_3
) e (C.F. ), in proprio C.F._3 Parte_4 C.F._4
e nella qualità di eredi di (C.F. Persona_4 Parte_5
), in proprio e quale erede di , tutte elettivamente C.F._5 Persona_5 domiciliate in Sora, Via Vittorio Emanuele III n. 31, presso lo studio degli Avv.ti Federico Lucci e
Luca Gulia del Foro di Cassino, che le rappresentano e difendono come per mandato in atti -
ATTRICI contro
, convenuta contumace Controparte_1
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore e Controparte_3 Controparte_4
(C.F. ), in persona del tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via P.IVA_2 CP_5 dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis -
Pagina 1 INTERVENUTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione notificato alla per via diplomatica in data Controparte_1
10.1.2023 (come da nota dell'Ufficio del Cerimoniale degli Affari Esteri italiano depositata il
19.5.2023), le attrici indicate in epigrafe hanno convenuto nel presente giudizio civile la Repubblica
Federale ES al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, ritenute operanti tutte le norme di diritto nazionali ed extranazionali applicabili: >
Accertare e dichiarare: imprescrittibilità del diritto al risarcimento dei danni da crimini di guerra;
che la convenuta Repubblica Federale ES, è civilmente responsabile per i danni morali e materiali che i fu , e Persona_1 Persona_3 Persona_4 Persona_6 hanno subito a causa della loro deportazione, detenzione, assegnazione a lavori forzati e per le successive patologie sofferte;
che gli odierni attori — familiari diretti dei de cuius- hanno diritto iure hereditatis a proporre la presente domanda e a conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai de cuius, morali, materiali, esistenziali, da lesione dell'intangibile integrità e solidarietà familiare, nessuno escluso, inoltre che i predetti hanno diritto iure proprio a proporre la domanda e a conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai de cuius, morali, materiali, esistenziali, da lesione dell'intangibile integrità e solidarietà familiare, nessuno escluso siccome vittime indirette delle atrocità perpetrate da parte della Repubblica Federale ES a danno del familiare;
D Per
l'effetto di tutto quanto sopra condannare la Repubblica Federale ES al risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di euro 43.000,00 per ciascuno degli odierni attori così come in epigrafe rappresentati e difesi o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed equa dal
Tribunale, il tutto con interessi al tasso legale e rivalutazione;
> Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi”. A seguito del differimento ex art. 168 bis comma 5° c.p.c. della prima udienza di comparizione per il 16.5.2023, il e la Controparte_4
sono intervenuti con comparsa di costituzione del 3.4.2023, CP_2 CP_2 CP_2
Cont rassegnando le seguenti conclusioni: “A) respingere la domanda nei confronti della per carenza di legittimazione passiva con tutte le conseguenze di legge;
B) rigettare la domanda con tutte le conseguenze di legge, in quanto inammissibile, prescritta ed, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto;
C) in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare le somme già percepite dagli attori, ovvero dal rispettivo dante causa, per il medesimo titolo, nonchè quelle che essi avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai
Pagina 2 sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, c.c; D) con vittoria di spese e compenso di causa, oltre accessori.” Successivamente, a scioglimento della riserva assunta in occasione della prima udienza di comparizione, il Giudice ha dichiarato la contumacia della Repubblica Federale
ES e ha assegnato alle parti i richiesti termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Nella prima memoria istruttoria parti attrici hanno precisato come segue le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione, ritenute operanti tutte le norme di diritto nazionali ed extranazionali applicabili: Accertare e dichiarare: • l'imprescrittibilità del diritto al risarcimento dei danni da crimini di guerra;
• che la convenuta Repubblica Federale ES, quale successore del Terzo
Reich, è civilmente responsabile anche in via aquiliana ex art. 2043 c.c. e/o a per fatto illecito e/o per crimini di guerra , per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai fu Persona_1
, , danti
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 causa degli odierni attori, per come ampiamente spiegato, documentato, e tristemente noto, in conseguenza della illegittima detenzione cui furono sottoposti con sostanziale riduzione in schiavitù, privazione dello status di prigionieri di guerra, obbligatoria esecuzione di lavori usuranti e non retribuiti, denutrizione sottoposizione a condizioni igieniche pessime e terrificanti;
• che gli odierni attori – familiari diretti dei de cuius- hanno diritto iure hereditatis a proporre la presente domanda ed a conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai de cuius, morali, materiali, esistenziali, da lesione dell'intangibile integrità e solidarietà familiare, nessuno escluso, inoltre che i predetti hanno diritto iure proprio a proporre la domanda ed a conseguire il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai de cuius, morali, materiali, esistenziali, da lesione dell'intangibile integrità e solidarietà familiare, nessuno escluso siccome vittime indirette delle atrocità perpetrate da parte della Repubblica Federale ES a danno del familiare;
➢ Per
l'effetto di tutto quanto sopra condannare la Repubblica Federale ES nonché la
[...]
e del in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_4 risarcimento di tutti i danni patiti nella misura di euro 43.000,00 per ciascuno degli odierni attori così come in epigrafe rappresentati e difesi o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed equa dal Tribunale;
il tutto con rivalutazione monetaria, oltre che il risarcimento del danno da ritardato pagamento, interessi come per legge ed interessi di mora dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
➢ Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi.”
Successivamente il Giudice, esaminate le memorie depositate dalle parti, nonché i documenti prodotti in giudizio, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. Infine, con ordinanza del
17.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive repliche (60+20 gg.).
Pagina 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla narrazione dei fatti di cui all'atto di citazione si evince quanto segue: l'attrice
[...] agisce in proprio e quale erede del padre quest'ultimo, in data Parte_1 Persona_1
22.2.1943, venne richiamato alle armi per partecipare alle operazioni di guerra svoltesi in Balcania;
dopo l'armistizio, in data 13.9.1943, venne catturato e fatto prigioniero dalle Persona_1 truppe tedesche, per poi essere trasferito nel campo di prigionia Stalag II A a Funfeichen, nel nord della venne rimpatriato il 2.9.1945, dopo due anni di prigionia, CP_1 Persona_1 per poi morire il 30.8.1995 - l'attrice agisce in proprio e quale erede del marito Parte_2
(doc. 10), figlio del fu;
quest'ultimo in data 31.5.1943, venne Persona_2 Persona_3 richiamato alle armi e, dopo l'armistizio, in data 10.9.1943, venne catturato e portato in un campo di prigionia dalle truppe tedesche;
venne rimpatriato il 9.6.1945, per poi morire Persona_3 il 13.2.2009 - le attrici e agiscono in proprio e quali eredi del Parte_3 Parte_4 padre quest'ultimo, nel mese di novembre del 1942, venne richiamato alle armi per Persona_4 partecipare alle operazioni di guerra svoltesi in Balcania;
dopo l'armistizio, in data 9.9.1943, venne catturato dalle truppe tedesche e trasferito nel campo di prigionia Stalag VI C, nel nord ovest della venne rimpatriato il 13.9.1945, per poi morire il 12.4.2004 - l'attrice CP_1 Persona_4 agisce in proprio e quale erede del padre quest'ultimo, Parte_5 Persona_5 nel 1943, venne richiamato alle armi per partecipare alle operazioni di guerra svoltesi in Balcania;
dopo l'armistizio, in data 13.9.1943, venne catturato dalle truppe tedesche e internato nel campo di prigionia Stalag XX B Marienburg, per poi essere trasferito presso lo Stalag XII A Limburg;
venne impatriato in data 6.6.1945, per poi morire in data 19.4.2002. Le parti Persona_5 attrici, dunque, per quanto sopra sintetizzato ed in considerazione dell'art. 43 del D. L. n. 36/2022, agiscono al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dai propri congiunti a causa della deportazione in e dell'assoggettamento ai lavori forzati, quali fatti ritenuti costituenti CP_1 crimini di guerra e contro l'umanità di carattere imprescrittibile, reputandosi la sussistenza di lesione di diritti inviolabili della persona in danno di cittadini italiani perpetrata dalle forze del
Terzo Reich. La convenuta con notifica per via diplomatica è Controparte_1 rimasta contumace. L'avvocatura dello Stato, per gli intervenuti Controparte_2
e , in comparsa di costituzione e risposta ha svolto
[...] Controparte_4 le seguenti argomentazioni sostenendo in sintesi: a) nell'ambito del presente contenzioso, la legittimazione passiva spetta unicamente al , richiamando Controparte_4
l'art. 43 comma 3 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno
2022, n. 79, nella parte in cui prevede che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di
Pagina 4 risarcimento del danno proposte dalle vittime del Terzo Reich siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il , essendo precluse azioni Controparte_4 esecutive nei confronti della b) la prescrizione dei diritti fatti Controparte_1 valere nel presente giudizio, in quanto, a norma dell'art. 157, comma 1, n. 2, c.p.– nel testo all'epoca vigente – il reato di cui si discute si estingueva per prescrizione in quindici anni decorrenti dal giorno in cui è cessata la condotta illecita (risalente all'anno 1945); c) la genericità dell'atto di citazione in merito all'an debeatur e al quantum debeaur; d) l'eccezione di compensatio lucri cum damno chiedendosi che, dalle somme eventualmente riconosciute agli attori, vadano decurtate quelle già percepite, per il medesimo titolo, dagli stessi o dal loro dante causa, per il ristoro dei danni in questa sede rivendicati, in considerazione del fatto che la Repubblica italiana ha già conferito benefici e indennizzi con la legge 10 marzo 1955, n. 96, decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, legge 18 novembre 1980, n. 791; e d) la legge 29 gennaio 1994,
n. 94. Nella prima memoria istruttoria, parte attrice ha: 1) precisato ulteriormente i fatti storici sottesi alla domanda proposta;
2) sostenuto la legittimazione passiva della Repubblica Federale
ES; 3) contestato l'eccezione di prescrizione;
4) ribadito la legittimazione ad agire degli attori.
Nella comparsa conclusionale, depositata unicamente dalle Amministrazioni intervenute, è stato eccepito il difetto assoluto di giurisdizione, con richiamo a precedenti provvedimenti di merito
(ordinanza del 22.7.2024 - R.G. n. 65385/2022, sentenza n. 15929/2024 pubbl. il 22/10/2024 resa nel giudizio RG n. 65035/2022). La Repubblica Federale di Germania, convenuta contumace, deve ritenersi legittimata passiva nel presente giudizio in cui si deve accertare nei confronti della
Repubblica Federale di Germania, quale Stato che si pone in continuità giuridica con la CP_1 del Terzo Reich, se siano o meno stati commessi crimini di guerra e contro l'umanità dai soldati tedeschi durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio di Cassibile del settembre 1943 in danno dei militari danti causa delle parti attrici. Il va Controparte_4 riconosciuto come parte interessata all'intervento e alla costituzione nel presente giudizio in quanto gestore del istituito ex art. 43 D.L. 36/2022 e successiva L. di conversione n. 79/2022. La CP_7 competenza per territorio del Tribunale di Roma sussiste e si deduce dal fatto che il Fondo previsto dall'art. 43 D.L. 36/2022 è stato istituito presso il in Controparte_4
Roma, per cui, in caso di sentenza passata in giudicato, che riconosca il risarcimento a chi abbia agito in giudizio civile per far accertare crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati dalle forze tedesche durante la seconda guerra mondiale e dopo l'armistizio del 8-9-1943, al fine di accedere al
Fondo suddetto il primo luogo in cui il creditore, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, deve chiedere il pagamento è la sede del in Roma. Pertanto, è Controparte_4 applicabile il foro del convenuto , dovendosi ritenere competente il giudice del luogo in CP_4
Pagina 5 cui ha sede il in Roma dove è stato istituito il Fondo Controparte_4 suddetto e dove il creditore, munito di sentenza passata in giudicato deve indirizzare necessariamente la propria richiesta di insinuazione nel Fondo o di accesso al Fondo. La sentenza passata in giudicato emessa nei giudizi come quello in decisione, qualora contenga il riconoscimento del diritto al risarcimento, non determina automaticamente la liquidità dell'effettivo credito, in quanto costituisce unicamente titolo per l'accesso al Fondo di cui all'art. 43 D.L.
36/2022. Infatti, il in base alla suddetta normativa e legge Controparte_4 di conversione n. 79/2022, potrà, al concorrere di specifiche circostanze o contestazioni, ridurre o meno l'importo portato dalla sentenza. Di conseguenza, non può ritenersi in riferimento ai giudizi come quello in decisione che la sentenza passata in giudicato costituisca titolo che determini automaticamente l'esatto ammontare economico del risarcimento da pagare, in quanto l'ammontare del risarcimento da pagare in concreto non può ritenersi obbligazione pecuniaria già definitivamente liquida, potendo essere ancora decurtato il quantum debeatur dal Controparte_4 dopo l'istanza del creditore, munito di sentenza passata in giudicato, di accesso o di
[...] insinuazione nel Fondo di cui all'art. 43 D.L. 37/2022 e successiva legge 79/2022 di conversione. In tema di forum destinatae solutionis la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n.
17989/2016 ha chiarito con valenza nomofilattica che le obbligazioni pecuniarie che si pagano al domicilio del creditore sono solo quelle liquide ovvero quelle il cui titolo ne determini l'esatto ammontare. Pertanto, poiché il creditore, dopo aver ottenuto una sentenza passata in giudicato, ha l'onere nel caso di specie di insinuarsi nel Fondo facendo domanda al Controparte_4
per poter ottenere un pagamento, il pagamento dell'obbligazione pecuniaria non può
[...] avvenire automaticamente ed immediatamente al domicilio del creditore in forza della sola sentenza passata in giudicato, in quanto la liquidità del credito dipende ancora dal vaglio del CP_4 suddetto presso il quale dovrà iniziare l'iter previsto per poter ottenere un pagamento, conservando il in base alla normativa sopra indicata la possibilità di decurtare gli importi CP_4 eventualmente riconosciuti in sentenza. Sulla questione di competenza per territorio recentemente è altresì intervenuta la Corte di Cassazione con Ordinanza n. 7371 del 19-3-2025 che ha confermato la competenza del Tribunale di Roma quale forum destinatae solutionis. Assodata, per quanto sopra argomentato la competenza territoriale del Tribunale di Roma adito, nel cui circondario ha sede il deputato a ricevere, dopo il passaggio in giudicato delle Controparte_4 sentenze in materia, le domande e ad istruire le pratiche di pagamento a carico del Fondo all'uopo istituito, nel giudizio in decisione, in riferimento alle domande degli attori, occorre necessariamente affrontare la tematica della posizione dei militari italiani in seguito all'armistizio dell'8-9-1943. In seguito all'armistizio dell'8-9-1943 da un lato, furono dichiarate cessate le ostilità da parte delle
Pagina 6 forze militari italiane nei confronti delle riconosciute superiori e prevalenti forze militari alleate angloamericane e, dall'altro, si precisò che le forze italiane avrebbero reagito ad attacchi di qualsiasi altra provenienza. All'epoca gran parte della penisola italiana era occupata da truppe naziste. In tale quadro è evidente il mutato scenario di guerra rispetto alla situazione antecedente all'armistizio del 1943 che vedeva l'Italia alleata della Dopo l'armistizio dell'8-9-1943 i CP_1 militari italiani sono stati considerati nemici di guerra dai militari tedeschi in quanto l'Italia di fatto aveva con l'armistizio rotto il pregresso schieramento di guerra a fianco della divenuta CP_1 potenza militare straniera occupante il territorio italiano. Non si può, pertanto, ritenere che l'Italia fosse divenuta un paese neutrale rispetto al conflitto in corso che, dopo l'armistizio dell'8-9-1943 ha assunto nel territorio italiano i connotati di guerra di liberazione dall'occupazione nazista.
Occorre a questo punto chiarire quale fosse all'epoca la disciplina che regolamentava la condizione del nemico fatto prigioniero in tempo di guerra. La Convenzione dell'Aja del 1907 e la
Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929 sono i punti di riferimento da considerare per ricostruire il trattamento riservato al militare nemico fatto prigioniero in guerra dopo l'armistizio del 1943, dovendosi prendere atto che all'epoca la deportazione, l'internamento e la sottoposizione a lavoro coatto erano possibili evenienze. In base al
Regolamento accluso alla Convenzione dell'Aja sui prigionieri di guerra (artt. 4, 5 6), infatti, si può dedurre che i prigionieri di guerra erano in potere del Governo nemico, potevano essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, nonché potevano essere dallo Stato belligerante che li aveva catturati sottoposti a lavori secondo il loro grado e le loro attitudini. Di conseguenza la cattura e la deportazione in di militari italiani, nonché il lavoro coatto a cui gli stessi CP_1 potevano essere adibiti, non possono essere considerati di per sé indici sintomatici di crimini di guerra né di crimini contro l'umanità, rientrando tali evenienze nell'ambito dei trattamenti riservati ai nemici in armi fatti prigionieri in tempo di guerra. Il giudice civile, del resto, non ha il compito dello storico, non deve ricercare documenti e fonti per ricostruire e narrare gli eventi del passato, ma deve limitarsi a giudicare iuxta alligata et probata, in applicazione delle norme dell'ordinamento civilistico vigente sull'onere della prova, che impongono all'attore di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio. Nel caso di specie occorre verificare se sia stata o meno fornita la prova oggettiva del trattamento in concreto subito dal dante causa degli attori, sì da poter scrutinare poi se tale trattamento, per la particolare intensa efferatezza e disumanità, sia risultato effettivamente lesivo di diritti umani inviolabili. A tal fine occorre la prova del comportamento in concreto tenuto dai militari tedeschi durante la prigionia e l'internamento di ciascuno dei militari italiani danti causa delle attrici. Non basta, dunque, la sola condizione di deportato, di internato o di sottoposto a lavoro coatto del militare nemico di guerra e fatto
Pagina 7 prigioniero dalla milizia germanica dopo l'armistizio dell'8-9-1943 per configurare ipso iure ed automaticamente un crimine di guerra e/o contro l'umanità, stanti le previsioni delle Convenzioni sopra richiamate che non autorizzano detta presunzione, occorrendo, invece, nel presente giudizio civile, finalizzato ad accertare il compimento di crimini di guerra e contro l'umanità, la prova di un quid pluris in riferimento specifico alla particolare efferatezza e crudeltà del trattamento inflitto in concreto al militare italiano prigioniero in termini di vessazioni, privazioni, violenze o torture, sì da poter discernere caso per caso tra ciò che sia ricaduto nel perimetro “normale” del regime consentito dalle suddette Convenzioni da ciò che, invece, sia trasmodato in veri e propri crimini di guerra e contro l'umanità comportando la lesione di diritti umani inviolabili. Siamo ai limiti della cd. probatio diabolica in quanto oggettivamente il lungo lasso di tempo trascorso non ha certo agevolato l'assolvimento dell'onere probatorio incombente su parti attrici. Non sono stati espressamente indicati come testi persone che abbiano direttamente assistito a violenze, vessazioni, torture, privazioni, commesse dai soldati tedeschi durante la prigionia in danno dei militari danti causa delle parti attrici. La Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5, e dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, nella parte in cui obbliga il giudice italiano a negare la giurisdizione su crimini di guerra e contro l'umanità perpetrati da uno Stato estero essendo coinvolta la lesione di diritti inviolabili della persona, per cui di fronte ai crimini suddetti si azzera la norma consuetudinaria di diritto internazionale che stabilisce il principio di immunità per gli atti compiuti dallo Stato estero iure imperii e si espande l'area della risarcibilità dei danni per la lesione di diritti umani fondamentali ed inviolabili della persona. Per converso, qualora non si verta nella categoria dei crimini di guerra o contro l'umanità che comportino la lesione dei diritti inviolabili della persona, si riespande la vigenza e cogenza dell'art. 1 Legge 848 e dell'art. 94 della Carta delle NU, dall'art 3
Legge 2013 n. 5 e delle loro applicazioni declinate anche nelle decisioni adottate dalla Corte
Internazionale di Giustizia tra cui va qui ricordata la decisione assunta nei confronti dell'Italia nell'anno 2012 nel primo contenzioso promosso dalla (decisione con la quale l'Italia è CP_1 stata condannata a rimuovere le sentenze di condanna in precedenza emesse dai giudici italiani contro la Repubblica Federale di Germania). In definitiva nel presente giudizio, in mancanza di prova in concreto di trattamento crudele, violento, efferato, di tortura, in aperta violazione della
Convenzione di Ginevra del 1929 e del diritto internazionale di guerra all'epoca vigente, non può configurarsi nel caso di specie l'evidenza probatoria della categoria dei crimini imprescrittibili contro l'umanità, non essendo equiparabile la deportazione in di militari italiani, per CP_1 quanto sopra argomentato, alla deportazione di civili italiani. La Corte di Cassazione italiana (n.
5044 del 2004), infatti, definisce come sicuri indici sintomatici di crimini internazionali contro
Pagina 8 l'umanità la deportazione subita dalla popolazione civile (ovvero, secondo l'esegesi logico- deduttiva di questo giudicante, la popolazione non di rango militare e non partecipante alla lotta armata di liberazione dall'occupazione nazista) nel corso di un conflitto armato e l'assoggettamento dei civili deportati ai lavori forzati. La Corte Costituzionale italiana con la Sentenza n. 238/2014 ha chiarito che nell'ordinamento italiano non possono trovare ingresso norme di diritto internazionale che pongano limiti alla repressione dei crimini contro l'umanità. Rispetto al problema dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla possibilità di repressione in ogni tempo dei crimini contro l'umanità, va segnalato che hanno contribuito a delineare la regola (consuetudine di diritto internazionale) della imprescrittibilità e retroattività non soltanto le decisioni di Corti Supreme, tra cui la
Cassazione italiana (Sent. n. 5044/2004), ma anche convenzioni internazionali (Conv. ONU 26-11-
1968 e Conv. Europea 25-1-1974), sicché, sebbene la consapevolezza dell'imprescrittibilità sia maturata nella comunità internazionale in tempi successivi ai crimini perpetrati dal Terzo Reich, si può ritenere che sia emersa comunque la convinzione e la necessità della possibilità di apprestare forme di tutela e repressione dei crimini contro l'umanità anche in senso retroattivo, proprio per consolidare il concetto stesso di imprescrittibilità che diversamente sarebbe minato in radice in caso di diversificata disciplina “ratione temporis” e/o rispetto ai singoli soggetti (Stati) coinvolti. Nel diritto civile non si pongono le rigidità dei principi del sistema penale posti a tutela della libertà personale, per cui non può ritenersi vietata nell'ambito dell'ordinamento civilistico italiano una deroga al principio generale di irretroattività della legge nel caso in cui un'altra fonte normativa di pari rango consenta la retroattività. L'art. 2043 c.c. è un baluardo posto a tutela della parte danneggiata e norma di chiusura dell'ordinamento nella direzione della risarcibilità del danno derivante da qualsiasi fatto illecito non richiedendosi che il fatto illecito civile, diversamente dal reato penale, debba essere necessariamente tipizzato “ex ante” ovvero prima della sua commissione.
Di conseguenza soltanto per i cittadini civili italiani non combattenti deportati dai militari tedeschi in ed assoggettati ai lavori coatti dopo l'armistizio del 1943 si configurano sempre il CP_1 crimine contro l'umanità imprescrittibile e la retroattività della norma consuetudinaria che reprime i crimini contro l'umanità, con conseguente estensione dell'area della risarcibilità del danno Part nell'ottica di reprimere detti crimini, mentre per gli (internati militari italiani) si deve valutare caso per caso se il trattamento subito dal militare italiano fatto prigioniero e deportato nella
Germania di abbia in concreto oltrepassato (in termini di crudeltà, efferatezza e disumanità) i Per_7 limiti della sola deportazione, del solo internamento e del solo lavoro coatto, consentiti dalle
Convenzioni sopra richiamate all'epoca vigenti. Nel caso di specie, non essendo emersa idonea prova in concreto di trattamenti crudeli, efferati e disumani da parte dei militari tedeschi esorbitanti
Pagina 9 rispetto al trattamento previsto dalle Convenzioni di diritto internazionale sopra richiamate, non può sorgere il diritto al risarcimento per i soli fatti di deportazione, internamento e lavoro coatto.
Peraltro, in mancanza dei suddetti profili probatori, non potendosi far riferimento alla categoria dell'imprescrittibilità, si pone anche il problema della prescrizione. In proposito recentemente la
Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III n. 3642 del 8-2-2024) ha ribadito che dopo la cd. Sentenza
FE (Cass. n. 5044 del 2004) è stato possibile l'esercizio del diritto (art. 2035 c.c.), per cui il tempo trascorso dal 2004 al 2022 (anno di instaurazione del presente giudizio), oltrepassa il decennio di prescrizione ordinaria, in riferimento a pretese pecuniarie che non risultino fondate su prove di specifici crimini di guerra e/o di crimini contro l'umanità imprescrittibili. In quest'ottica si spiega perché il legislatore nel D.L. 36/2022, come convertito in legge 79/2022, ha fatto comunque salvi nell'art. 43 comma 6 del testo vigente gli effetti della prescrizione ordinaria. Peraltro, per la configurabilità di un illecito penale, che non debordi in crimine imprescrittibile contro l'umanità, occorre fornire in concreto la prova rigorosa della sussistenza di tutti i presupposti della fattispecie criminosa, ponendosi comunque il problema del decorso della prescrizione secondo il disposto di cui all'art. 2947 c.c.. Se è vero che il principio di cui all'articolo 2935 c.c., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, sul rilievo che avendo trovato emersione e consolidamento il riconoscimento giuridico del limite della prerogativa dell'immunità statale in presenza di crimini di guerra e contro l'umanità soltanto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22 ottobre 2014, è esclusivamente da quella data che può essere fatto valere il relativo diritto risarcitorio (in tal senso Cassazione, Sezioni Unite, 28
Settembre 2020, n.25231), tuttavia, se non è possibile (come nel caso di specie sopra affermato per le riscontrate carenze probatorie) riconoscere la sussistenza di crimine di guerra e contro l'umanità, non può valere il richiamo alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014. La domanda delle parti attrici, in definitiva, va respinta per carenza di idonei elementi probatori oggettivi sulla commissione di crimini di guerra e contro l'umanità imprescrittibili perpetrati dalle milizie tedesche in danno dei militari italiani deportati in e adibiti a lavoro coatto danti causa delle parti CP_1 attrici. Tenuto conto della complessità e della novità delle questioni dedotte in lite, sia dal punto di vista della recente legislazione che della giurisprudenza recente sopra citata ed ancora in evoluzione sull'argomento trattato, si reputano sussistere giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da in proprio e quale di erede di Parte_1
in proprio e quale erede di , figlio di Persona_1 Parte_2 Persona_2
, e in proprio e nella qualità Persona_3 Parte_3 Parte_4
Pagina 10 di eredi di in proprio e quale erede di Persona_4 Parte_5 Persona_5
. Spese compensate.
[...]
Roma, 15-12-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
Pagina 11