TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 6274 – 2023
Il Tribunale Il Tribunale Ordinario di PO Nord- Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6274 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare”, promossa con atto di citazione da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.10.1962, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
7.03.1966, C.F: nata a [...] Parte_3 C.F._3
PO (Na) rappresentati e difesi, giusta procura alle liti apposta in atti dall'Avv.
FR BA (C.F: ), presso il cui studio, elettivamente C.F._4 domiciliano, in AN di PO al Corso Italia n. 15;
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
C.F. , in persona dell'amministratore pro-tempore geom.
[...] P.IVA_1
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura CP_2 C.F._5 alle liti apposta in atti, dall'Avv. Mario Abbondante, C.F. C.F._6 presso il cui studio elettivamente domicilia, in PO alla via Rimini n. 67;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale del 19.9.2025, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi qui richiamate per relationem.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione, con indicazione delle sole circostanze collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto, ritenuto a tal fine non essenziale.
Pertanto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
, e come innanzi generalizzati, nel premettere:
[...] Parte_2 Pt_3
- di essere condomini del in CP_1 Controparte_1
AN di PO (Na);
- che essi istanti, assenti all'adunanza condominiale del 17.02.2023, ritenuta la sussistenza di profili di nullità e/o annullabilità delle deliberazioni adottate in quella sede, in data 11.05.2023, hanno attivato, presso l'organismo di mediazione
“ ”, la procedura di mediazione Controparte_3 obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 28/20210, la quale, stante la mancata adesione e partecipazione del condominio regolarmente invitato, si è conclusa il
6.06.2023 con verbale negativo;
-che essi ricorrenti hanno contestato che, l'assemblea condominiale del
17.02.2023 si è tenuta esclusivamente in modalità telematica nonostante la espressa richiesta degli opponenti notificata all'amministratore, sia per iscritto sia verbalmente, di una convocazione mista, essendo gli stessi impossibilitati a collegarsi on line;
contestavano, pertanto, che nella convocazione non veniva indicato il luogo fisico ove doveva avvenire la riunione per consentire agli attori di poter partecipare in presenza alla discussione e alle conseguenti deliberazioni condominiali relative ai punti all'ordine del giorno.
Tanto esposto, convenivano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al fine di ivi sentir, previa sospensione della provvisoria esecutività della delibera impugnata, accertare e dichiarare la nullità
e/o annullamento ed inefficacia del deliberato assembleare del 17/02/2023;
Così concludevano:
Per parte attrice: contrariis reiectis – accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullamento e l'inefficacia del verbale di assemblea del 17.02. 2023 perché viziato ed illegittimo per violazione di legge e del regolamento di condominio per i motivi esposti nell'atto introduttivo;
- condannare, infine, il convenuto al CP_1 pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai procuratori antistatali;
in via subordinata, nel caso di rigetto della domanda, attesa la novità della materia trattata, compensarsi le spese del giudizio.
§§§ §§§ §§§
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.11.2023 si costituiva nel giudizio il che, preliminarmente, eccepiva la nullità CP_1 dell'atto di citazione ex art. 163 n.4 c.p.c per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, replicando alle avverse argomentazioni, asserendo:
- che l'indizione dell'assemblea condominiale del 17.02.2023 era avvenuta in conformità del dettato normativo di cui alla L. 13 ottobre 2020 n. 126 che ha modificato l'art. 66 delle Disposizioni di Attuazione del Cod. Civ. ed in conformità del regolamento, adottato con delibera assembleare del 28.7.2021, per le assemblee in videoconferenza;
-che il non aveva alcuna disponibilità di locali adeguati per CP_1 consentire lo svolgimento dell'assemblea in forma mista, e, pertanto, la “sede” era rappresentata dalla piattaforma utilizzata per la connessione, analiticamente indicata nella convocazione e che, in caso di mancata connessione internet, la possibilità di partecipare alla riunione era, comunque, assicurata tramite contatto telefonico diretto con l'amministratore attraverso utenza fissa e portatile con numeri indicati in ogni convocazione assembleare.
Pertanto, ha concluso per il rigetto della istanza di sospensione della esecutività della delibera impugnata non sussistendo i presupposti di legge e per l'improcedibilità, inammissibilità ed improponibilità della domanda di opposizione alla delibera del 17.02.2023, ovvero il rigetto della medesima, in quanto infondata in fatto e diritto.
Parte convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“ respingere le domande formulate dagli attori nei confronti del CP_1 perché improponibili ed improcedibili, e, comunque, infondate in fatto e diritto;
- il tutto con vittoria delle spese processuali e con condanna al risarcimento dei danni nei confronti del convenuto per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. in una somma da valutarsi in via equitativa.
§§§ §§§ La causa veniva istruita esclusivamente mediante le allegazioni documentali;
per cui all'udienza del 14.3.2025, il G.I. ritenendo la causa matura per la decisione, in quanto ultronea ogni attività istruttoria, la rinviava all'udienza del 19.9.2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ., con concessione dei termini a ritroso, ivi previsti, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 19.9.2025 la causa è stata riservata in decisione.
§§§ §§§
In via preliminare rileva il Tribunale che va disattesa l'eccezione, sollevata dal convenuto, di nullità della domanda perché non osservante delle CP_1 norme del codice di procedura civile.
In vero, è noto che secondo il consolidato orientamento in giurisprudenza la nullità dell'azione giudiziaria per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata soltanto se il petitum – inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
– sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.
Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame globale dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'istante in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che gli attori hanno compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda, che il bene della vita richiesto (nullità – annullabilità della delibera impugnata), la domanda non è attinta da vizi di nullità.
Del resto, il convenuto ha, comunque, contro dedotto nel merito CP_1 alle avverse prospettazioni, deve ritenersi che il predetto abbia "inteso" l'oggetto e la ragione dell'avversa pretesa (cfr. Corte appello Lecce, sez. II, sentenza 27.1.2016
n. 60; Cassazione civile, sez. II, sentenza 29.1.2015, n. 1681), ragion per cui l'eccezione di nullità dell'atto di citazione non è meritevole di accoglimento. Ancora, in via preliminare, va disattesa la eccezione di parte attrice, formulata nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n.1, di tardività della costituzione in giudizio del convenuto CP_1
Il convenuto si è costituito mediante comparsa di risposta in data CP_1
10.10.2023 ( udienza in citazione fissata per il giorno 7.12.2023).
Orbene, la costituzione tempestiva secondo l'art. 166 c.p.c. (almeno settanta giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione) è necessaria per poter proporre domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili di ufficio e per chiamare in causa terzi.
La costituzione tardiva comporta la decadenza da queste facoltà.
Nel caso in esame il convenuto non ha proposto alcuna di tali CP_1 domande.
Posto ciò e passando alla disamina della res controversa occorre, ancora preliminarmente, verificare il tipo di invalidità che inficia la deliberazione dell'assemblea condominiale oggetto del presente giudizio;
si tratta, in particolare, di stabilire se una deliberazione siffatta debba ritenersi affetta da "nullità", come tale rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, ovvero da mera "annullabilità", deducibile nei modi e nei tempi previsti dall'art. 1137 c.c., comma 2.
Sul punto, la Suprema Corte ha enunciato, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:
- "In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c." (Cass. Civ. S.U. sent. n. 9839 del 13.04.2021)
Osserva il giudicante, in punto di diritto, che la impugnazione de quo rientra nell'ambito della categoria dell'annullabilità con conseguente soggezione al termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma secondo, c.c. Rileva il Tribunale, sempre, in via preliminare, che la domanda è procedibile, essendo stato esperito il procedimento di mediazione, concluso con esito negativo
(cfr. verbale negativo di mediazione depositato in atti).
Orbene, passando al merito della questione, le assemblee condominiali in videoconferenza sono state formalmente riconosciute nell'anno 2020 con la legge
126 del 13 ottobre e la legge 159 del 27 novembre, attraverso la modifica dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
La riforma ha introdotto specifiche disposizioni sulla convocazione, svolgimento e la validità delle riunioni telematiche, garantendo una modalità alternativa alle tradizionali assemblee in presenza.
L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata, specificando l'ordine del giorno e i dettagli di accesso alla piattaforma online utilizzata per la riunione.
L'amministratore può convocare un'assemblea in videoconferenza solo se ha ottenuto il consenso scritto della maggioranza dei condomini. In alternativa il regolamento condominiale può essere modificato per prevedere la possibilità di assemblee telematiche. Tale modifica richiede il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e la rappresentanza di almeno 500 millesimi.
Con l'introduzione delle assemblee online, “il luogo” o “la sede” è rappresentato dalla piattaforma virtuale utilizzata.
Per garantire la partecipazione di tutti, è necessario che la piattaforma:
-assicuri un accesso semplice e stabile per tutti i condomini;
-permetta di monitorare la presenza effettiva dei partecipanti;
-consenta la partecipazione anche tramite chiamata telefonica.
In altri termini è essenziale che ogni partecipante abbia la possibilità di interagire, come in una riunione fisica, con regole chiare per gli interventi.
Invero, nella fattispecie in esame, con delibera del 27.7.2021 adottata dalla maggioranza degli intervenuti e di 661,6 millesimi e mai soggetta ad impugnazione,
è stato modificato il regolamento condominiale disciplinando lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni condominiali, di valenza generale, riferita alle future assemblee.
L'art. 2 di tale regolamento ha previsto lo svolgimento dell'assemblea, “anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione”. È stato previsto, altresì, all'art. 4 che “l'adunanza telematica può essere utilizzata per qualsiasi tipo di assemblea, ordinaria o straordinaria, e in riferimento a qualsiasi oggetto di deliberazione”. Sono stati previsti i requisiti tecnici minimi e disciplinate le modalità di convocazione e di svolgimento in conformità della normativa di legge.
È stato, pertanto, inserito nel regolamento condominiale la previsione della partecipazione in videoconferenza alle assemblee e, quindi, di poterle convocare, dalla successiva, nella modalità online, senza doversi preoccupare di verificare volta per volta un consenso ad hoc.
Orbene, il regolamento condominiale contiene un insieme di regole che tutti i condomini devono rispettare , da ritenersi come “la legge interna del condominio”.
Il regolamento disciplina la vita del condominio, indicando le norme da seguire, la giurisprudenza lo ha definito quale ” statuto della collettività condominiale, come atto volto ad incidere con un complesso di norme giuridicamente vincolanti per tutti i componenti di detta collettività”(cfr. Cass. Civ.
12342/1995) .
L'amministratore del condominio ha, pertanto, legittimamente indetto la adunanza assembleare del 17.2.2023, esclusivamente in videoconferenza secondo quanto prescritto dal regolamento condominiale.
Nel caso in esame l'avviso di convocazione dell'assemblea è avvenuto in conformità della normativa, in quanto, indicava analiticamente la piattaforma informatica, in luogo della sede prevista per le riunioni in presenza, tale avviso, infatti, prevedeva: “Le comunico che i signori condomini sono convocati in Assemblea
Straordinaria di prima convocazione il giorno Giovedì 16 Febbraio 2023 alle ore 03:00
e, mancando il numero legale, in seconda convocazione il giorno Venerdì 17
Febbraio 2023 alle ore 19:00.
La modalità di partecipazione: l'Assemblea si svolgerà in videoconferenza con accesso dalla piattaforma elettronica "Tu-In". Sarà sufficiente collegarsi al sito internet www.tu-in.it e scrivere le proprie credenziali per partecipare all'Assemblea di condominio. Le credenziali le verranno inviate da Email_1 all'indirizzo e-mail comunicato all'Amministratore.”
Va, altresì, rilevato che gli attori avrebbero dovuto, in ottemperanza a quanto disposto, con delibera del 27.7.2021, dotarsi degli strumenti informatici di collegamento alla rete web o, comunque, in caso di difficoltà di collegamento durante lo svolgimento dell'assemblea, contattare telefonicamente l'amministratore del condomino, al fine di poter interagire con il consesso condominiale riunito in assemblea.
Pertanto, non è accoglibile la domanda di impugnazione della delibera assembleare del 17.2.2023.
Va, altresì, rigettata la condanna ex art. 96 avanzata dal convenuto condominio nei confronti dell'attore non essendo provata, per l'impugnazione de quo, una condotta valutabile alla stregua di “abuso del processo.”, quale l'aver agito gli attori pretestuosamente e nell'evidenza di non poter vantare nessuna plausibile ragione (cfr. Cass. Civ. 27623/2017).
§§§ §§§ §§§
Quanto al governo delle spese di giudizio, si ritiene l'integrale compensazione delle stesse, stante la novità della questione trattata.
P. Q. M.
Il Tribunale di PO Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe Carmelo Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 6274/2023 proposta da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti del , sito in Parte_3 Controparte_4
AN di PO (Na), in persona dell'amministratore p.t. , CP_2 disattesa ogni altra domanda, contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- Rigetta l'impugnazione della delibera assembleare del 17.02.2023.
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto condominio
- Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza esecutiva ex lege
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa il 03.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 6274 – 2023
Il Tribunale Il Tribunale Ordinario di PO Nord- Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott. Giuseppe C. Lombardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6274 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare”, promossa con atto di citazione da:
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.10.1962, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
7.03.1966, C.F: nata a [...] Parte_3 C.F._3
PO (Na) rappresentati e difesi, giusta procura alle liti apposta in atti dall'Avv.
FR BA (C.F: ), presso il cui studio, elettivamente C.F._4 domiciliano, in AN di PO al Corso Italia n. 15;
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
C.F. , in persona dell'amministratore pro-tempore geom.
[...] P.IVA_1
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura CP_2 C.F._5 alle liti apposta in atti, dall'Avv. Mario Abbondante, C.F. C.F._6 presso il cui studio elettivamente domicilia, in PO alla via Rimini n. 67;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale del 19.9.2025, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi qui richiamate per relationem.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione, con indicazione delle sole circostanze collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto, ritenuto a tal fine non essenziale.
Pertanto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla controparte, Parte_1
, e come innanzi generalizzati, nel premettere:
[...] Parte_2 Pt_3
- di essere condomini del in CP_1 Controparte_1
AN di PO (Na);
- che essi istanti, assenti all'adunanza condominiale del 17.02.2023, ritenuta la sussistenza di profili di nullità e/o annullabilità delle deliberazioni adottate in quella sede, in data 11.05.2023, hanno attivato, presso l'organismo di mediazione
“ ”, la procedura di mediazione Controparte_3 obbligatoria prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 28/20210, la quale, stante la mancata adesione e partecipazione del condominio regolarmente invitato, si è conclusa il
6.06.2023 con verbale negativo;
-che essi ricorrenti hanno contestato che, l'assemblea condominiale del
17.02.2023 si è tenuta esclusivamente in modalità telematica nonostante la espressa richiesta degli opponenti notificata all'amministratore, sia per iscritto sia verbalmente, di una convocazione mista, essendo gli stessi impossibilitati a collegarsi on line;
contestavano, pertanto, che nella convocazione non veniva indicato il luogo fisico ove doveva avvenire la riunione per consentire agli attori di poter partecipare in presenza alla discussione e alle conseguenti deliberazioni condominiali relative ai punti all'ordine del giorno.
Tanto esposto, convenivano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale il in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, al fine di ivi sentir, previa sospensione della provvisoria esecutività della delibera impugnata, accertare e dichiarare la nullità
e/o annullamento ed inefficacia del deliberato assembleare del 17/02/2023;
Così concludevano:
Per parte attrice: contrariis reiectis – accertare e dichiarare la nullità e/o
l'annullamento e l'inefficacia del verbale di assemblea del 17.02. 2023 perché viziato ed illegittimo per violazione di legge e del regolamento di condominio per i motivi esposti nell'atto introduttivo;
- condannare, infine, il convenuto al CP_1 pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione ai procuratori antistatali;
in via subordinata, nel caso di rigetto della domanda, attesa la novità della materia trattata, compensarsi le spese del giudizio.
§§§ §§§ §§§
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27.11.2023 si costituiva nel giudizio il che, preliminarmente, eccepiva la nullità CP_1 dell'atto di citazione ex art. 163 n.4 c.p.c per omessa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, replicando alle avverse argomentazioni, asserendo:
- che l'indizione dell'assemblea condominiale del 17.02.2023 era avvenuta in conformità del dettato normativo di cui alla L. 13 ottobre 2020 n. 126 che ha modificato l'art. 66 delle Disposizioni di Attuazione del Cod. Civ. ed in conformità del regolamento, adottato con delibera assembleare del 28.7.2021, per le assemblee in videoconferenza;
-che il non aveva alcuna disponibilità di locali adeguati per CP_1 consentire lo svolgimento dell'assemblea in forma mista, e, pertanto, la “sede” era rappresentata dalla piattaforma utilizzata per la connessione, analiticamente indicata nella convocazione e che, in caso di mancata connessione internet, la possibilità di partecipare alla riunione era, comunque, assicurata tramite contatto telefonico diretto con l'amministratore attraverso utenza fissa e portatile con numeri indicati in ogni convocazione assembleare.
Pertanto, ha concluso per il rigetto della istanza di sospensione della esecutività della delibera impugnata non sussistendo i presupposti di legge e per l'improcedibilità, inammissibilità ed improponibilità della domanda di opposizione alla delibera del 17.02.2023, ovvero il rigetto della medesima, in quanto infondata in fatto e diritto.
Parte convenuta formulava le seguenti conclusioni:
“ respingere le domande formulate dagli attori nei confronti del CP_1 perché improponibili ed improcedibili, e, comunque, infondate in fatto e diritto;
- il tutto con vittoria delle spese processuali e con condanna al risarcimento dei danni nei confronti del convenuto per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c. in una somma da valutarsi in via equitativa.
§§§ §§§ La causa veniva istruita esclusivamente mediante le allegazioni documentali;
per cui all'udienza del 14.3.2025, il G.I. ritenendo la causa matura per la decisione, in quanto ultronea ogni attività istruttoria, la rinviava all'udienza del 19.9.2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ., con concessione dei termini a ritroso, ivi previsti, per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 19.9.2025 la causa è stata riservata in decisione.
§§§ §§§
In via preliminare rileva il Tribunale che va disattesa l'eccezione, sollevata dal convenuto, di nullità della domanda perché non osservante delle CP_1 norme del codice di procedura civile.
In vero, è noto che secondo il consolidato orientamento in giurisprudenza la nullità dell'azione giudiziaria per mancanza o difetto di determinazione della cosa oggetto della domanda può essere dichiarata soltanto se il petitum – inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione
– sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto.
Pertanto, con riferimento particolare all'incertezza dell'oggetto della domanda, occorre che essa sia assoluta e che non sia possibile individuare, attraverso un esame globale dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'istante in una qualunque parte dell'atto introduttivo, e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni.
Ebbene, considerato che gli attori hanno compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda, che il bene della vita richiesto (nullità – annullabilità della delibera impugnata), la domanda non è attinta da vizi di nullità.
Del resto, il convenuto ha, comunque, contro dedotto nel merito CP_1 alle avverse prospettazioni, deve ritenersi che il predetto abbia "inteso" l'oggetto e la ragione dell'avversa pretesa (cfr. Corte appello Lecce, sez. II, sentenza 27.1.2016
n. 60; Cassazione civile, sez. II, sentenza 29.1.2015, n. 1681), ragion per cui l'eccezione di nullità dell'atto di citazione non è meritevole di accoglimento. Ancora, in via preliminare, va disattesa la eccezione di parte attrice, formulata nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. n.1, di tardività della costituzione in giudizio del convenuto CP_1
Il convenuto si è costituito mediante comparsa di risposta in data CP_1
10.10.2023 ( udienza in citazione fissata per il giorno 7.12.2023).
Orbene, la costituzione tempestiva secondo l'art. 166 c.p.c. (almeno settanta giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione) è necessaria per poter proporre domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili di ufficio e per chiamare in causa terzi.
La costituzione tardiva comporta la decadenza da queste facoltà.
Nel caso in esame il convenuto non ha proposto alcuna di tali CP_1 domande.
Posto ciò e passando alla disamina della res controversa occorre, ancora preliminarmente, verificare il tipo di invalidità che inficia la deliberazione dell'assemblea condominiale oggetto del presente giudizio;
si tratta, in particolare, di stabilire se una deliberazione siffatta debba ritenersi affetta da "nullità", come tale rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, ovvero da mera "annullabilità", deducibile nei modi e nei tempi previsti dall'art. 1137 c.c., comma 2.
Sul punto, la Suprema Corte ha enunciato, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, il seguente principio di diritto:
- "In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c." (Cass. Civ. S.U. sent. n. 9839 del 13.04.2021)
Osserva il giudicante, in punto di diritto, che la impugnazione de quo rientra nell'ambito della categoria dell'annullabilità con conseguente soggezione al termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137, comma secondo, c.c. Rileva il Tribunale, sempre, in via preliminare, che la domanda è procedibile, essendo stato esperito il procedimento di mediazione, concluso con esito negativo
(cfr. verbale negativo di mediazione depositato in atti).
Orbene, passando al merito della questione, le assemblee condominiali in videoconferenza sono state formalmente riconosciute nell'anno 2020 con la legge
126 del 13 ottobre e la legge 159 del 27 novembre, attraverso la modifica dell'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
La riforma ha introdotto specifiche disposizioni sulla convocazione, svolgimento e la validità delle riunioni telematiche, garantendo una modalità alternativa alle tradizionali assemblee in presenza.
L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata, specificando l'ordine del giorno e i dettagli di accesso alla piattaforma online utilizzata per la riunione.
L'amministratore può convocare un'assemblea in videoconferenza solo se ha ottenuto il consenso scritto della maggioranza dei condomini. In alternativa il regolamento condominiale può essere modificato per prevedere la possibilità di assemblee telematiche. Tale modifica richiede il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e la rappresentanza di almeno 500 millesimi.
Con l'introduzione delle assemblee online, “il luogo” o “la sede” è rappresentato dalla piattaforma virtuale utilizzata.
Per garantire la partecipazione di tutti, è necessario che la piattaforma:
-assicuri un accesso semplice e stabile per tutti i condomini;
-permetta di monitorare la presenza effettiva dei partecipanti;
-consenta la partecipazione anche tramite chiamata telefonica.
In altri termini è essenziale che ogni partecipante abbia la possibilità di interagire, come in una riunione fisica, con regole chiare per gli interventi.
Invero, nella fattispecie in esame, con delibera del 27.7.2021 adottata dalla maggioranza degli intervenuti e di 661,6 millesimi e mai soggetta ad impugnazione,
è stato modificato il regolamento condominiale disciplinando lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni condominiali, di valenza generale, riferita alle future assemblee.
L'art. 2 di tale regolamento ha previsto lo svolgimento dell'assemblea, “anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione”. È stato previsto, altresì, all'art. 4 che “l'adunanza telematica può essere utilizzata per qualsiasi tipo di assemblea, ordinaria o straordinaria, e in riferimento a qualsiasi oggetto di deliberazione”. Sono stati previsti i requisiti tecnici minimi e disciplinate le modalità di convocazione e di svolgimento in conformità della normativa di legge.
È stato, pertanto, inserito nel regolamento condominiale la previsione della partecipazione in videoconferenza alle assemblee e, quindi, di poterle convocare, dalla successiva, nella modalità online, senza doversi preoccupare di verificare volta per volta un consenso ad hoc.
Orbene, il regolamento condominiale contiene un insieme di regole che tutti i condomini devono rispettare , da ritenersi come “la legge interna del condominio”.
Il regolamento disciplina la vita del condominio, indicando le norme da seguire, la giurisprudenza lo ha definito quale ” statuto della collettività condominiale, come atto volto ad incidere con un complesso di norme giuridicamente vincolanti per tutti i componenti di detta collettività”(cfr. Cass. Civ.
12342/1995) .
L'amministratore del condominio ha, pertanto, legittimamente indetto la adunanza assembleare del 17.2.2023, esclusivamente in videoconferenza secondo quanto prescritto dal regolamento condominiale.
Nel caso in esame l'avviso di convocazione dell'assemblea è avvenuto in conformità della normativa, in quanto, indicava analiticamente la piattaforma informatica, in luogo della sede prevista per le riunioni in presenza, tale avviso, infatti, prevedeva: “Le comunico che i signori condomini sono convocati in Assemblea
Straordinaria di prima convocazione il giorno Giovedì 16 Febbraio 2023 alle ore 03:00
e, mancando il numero legale, in seconda convocazione il giorno Venerdì 17
Febbraio 2023 alle ore 19:00.
La modalità di partecipazione: l'Assemblea si svolgerà in videoconferenza con accesso dalla piattaforma elettronica "Tu-In". Sarà sufficiente collegarsi al sito internet www.tu-in.it e scrivere le proprie credenziali per partecipare all'Assemblea di condominio. Le credenziali le verranno inviate da Email_1 all'indirizzo e-mail comunicato all'Amministratore.”
Va, altresì, rilevato che gli attori avrebbero dovuto, in ottemperanza a quanto disposto, con delibera del 27.7.2021, dotarsi degli strumenti informatici di collegamento alla rete web o, comunque, in caso di difficoltà di collegamento durante lo svolgimento dell'assemblea, contattare telefonicamente l'amministratore del condomino, al fine di poter interagire con il consesso condominiale riunito in assemblea.
Pertanto, non è accoglibile la domanda di impugnazione della delibera assembleare del 17.2.2023.
Va, altresì, rigettata la condanna ex art. 96 avanzata dal convenuto condominio nei confronti dell'attore non essendo provata, per l'impugnazione de quo, una condotta valutabile alla stregua di “abuso del processo.”, quale l'aver agito gli attori pretestuosamente e nell'evidenza di non poter vantare nessuna plausibile ragione (cfr. Cass. Civ. 27623/2017).
§§§ §§§ §§§
Quanto al governo delle spese di giudizio, si ritiene l'integrale compensazione delle stesse, stante la novità della questione trattata.
P. Q. M.
Il Tribunale di PO Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe Carmelo Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 6274/2023 proposta da , e Parte_1 Parte_2
nei confronti del , sito in Parte_3 Controparte_4
AN di PO (Na), in persona dell'amministratore p.t. , CP_2 disattesa ogni altra domanda, contraria istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- Rigetta l'impugnazione della delibera assembleare del 17.02.2023.
- Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dal convenuto condominio
- Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Sentenza esecutiva ex lege
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa il 03.12.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo