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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/12/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 424 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2020 , alla quale è stata riunita la n.409/2022 RG e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VAITI VINCENZO, giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. MUSCARI TOMAIOLI
FR, PA IL, giusta delega direttoriale in atti;
resistente Provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, mediante lo scambio delle note di trattazione scritte, ex art 127 –ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente con ricorso iscritto al numero di RG 424/2020, successivamente riunito al numero di RG 409/2022, aveva esposto di essere bracciante agricola dal 2001, regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici agricoli del comune di Davoli;
di aver lavorato alle dipendenze della società agricola con le mansioni di operaio agricolo, e di aver Controparte_2 presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, quali l'indennità di disoccupazione agricola e l'assegno per il nucleo familiare, per gli anni 2017, 2018 e
2019, nonché di aver richiesto il riconoscimento dell'indennità di maternità per i periodi di congedo obbligatorio (21/12/2019 – 21/05/2020) e parentale (18/05/2020 – 18/10/2020), ed altresì la cancellazione dei periodi di iscrizione alla gestione coltivatori diretti per le medesime annualità.
Eccependo sia l'illegittimità del diniego, attesa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. 247/2007 ed avendo sempre svolto attività subordinata alle dipendenze della società agricola;
che l'erroneità dell'iscrizione come coltivatore diretto non essendo proprietaria né affittuaria di terreni;
ed altresì contestando i verbali ispettivi degli Ispettori;
chiede che sia accertato e dichiarato il proprio diritto al riconoscimento del periodo lavorativo come bracciante agricolo subordinato, con la modifica della posizione previdenziale, eliminando i periodi come coltivatore diretto per gli anni 2017-2019; nonché diritto alla corresponsione della disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare per il 2018; con condanna dell' al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione CP_1
e spese di lite.
Si costituiva l' contestando tutto quanto rappresentato dalla ricorrente, nel merito il CP_1 rigetto del ricorso e delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite. In via preliminare formulando l'eccezione di decadenza annuale ex art. 129 R.D.L. 1827/1935 per le prestazioni previdenziali richieste;
l'inammissibilità ed improponibilità della domanda di cancellazione per mancata previa istanza amministrativa per mancata previa istanza amministrativa e per la definitività delle iscrizioni confermate dagli avvisi di addebito notificati nel 2020 e 2021; la prescrizione del diritto all'indennità di maternità; l' insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, avendo la parte ricorrente svolto attività di lavoro autonomo, nella qualità di coadiutore del coniuge coltivatore diretto, con iscrizione alla gestione lavoratori autonomi in agricoltura fin dal 2012.
All'udienza, del 14.11.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall' convenuto si radica nell'art. 129 del R.D.L. CP_1
4 ottobre 1935, n. 1827, nonché nel D.L. 30 dicembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella L. 19 febbraio 1992, n. 438, disposizioni che sanciscono la perdita del diritto alle prestazioni previdenziali temporanee (indennità di malattia, maternità, disoccupazione) ove lo stesso non venga esercitato entro il termine annuale decorrente dal momento in cui esso avrebbe potuto essere utilmente fatto valere.
Nella fattispecie, parte ricorrente ha presentato domanda amministrativa per le prestazioni previdenziali in data 01.02.2019, tuttavia il primo atto interruttivo giudiziale - notifica del ricorso avvenuta in data 17.03.2022- è stato posto in essere ben oltre il termine annuale previsto dalla normativa. Anche con riguardo, poi, all'indennità di maternità, non risulta agli atti alcuna iniziativa idonea ad interrompere il decorso del termine decadenziale;
conseguentemente deve essere accolta l'eccezione di prescrizione che determina il rigetto delle domande relative alle prestazioni previdenziali.
Deve essere dichiarata inammissibile anche la domanda di cancellazione dalla gestione dei coltivatori diretti per gli anni 2017-2019 richiesta dalla parte ricorrente in quanto priva di previa istanza amministrativa, in quanto non risulta presentata alcuna domanda di cancellazione nonostante l'iscrizione d'ufficio disposta a decorrere dal mese di gennaio 2012 e altresì in quanto le iscrizioni sono state confermate dagli avvisi di addebito notificati negli anni 2020 e 2021 e rimasti non impugnati nei termini di legge, pertanto divenuti definitivi.
Con riferimento all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non costituisca prova del rapporto subordinato, laddove disconosciuto dall' gravando sul lavoratore l'onere di dimostrarne l'esistenza; e nel caso in esame gli CP_1 accertamenti ispettivi (verbale n. 2017003617 del 31 marzo 2017) e le dichiarazioni rese dalle parti, attestano una collaborazione familiare nell'impresa agricola del coniuge, priva dei requisiti indefettibili della subordinazione e dell'onerosità. I coltivatori diretti e i loro coadiutori non hanno diritto alle indennità di disoccupazione, assegni per il nucleo familiare e maternità come lavoratori subordinati – ex art 2 DPR1049/70; pertanto anche nel merito le richieste della parte ricorrente devono essere rigettate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne deriva il rigetto delle domande.
Le spese seguono la soccombenza, attesa l'inidoneità a determinarne l'esenzione, ex art.152, disp. att., c.p.c., della dichiarazione della ricorrente allegata al ricorso ricorrente, ma del tutto priva della necessaria autenticazione del difensore
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna, la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della resistente, liquidate in complessivi € 900,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 424 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2020 , alla quale è stata riunita la n.409/2022 RG e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. VAITI VINCENZO, giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. MUSCARI TOMAIOLI
FR, PA IL, giusta delega direttoriale in atti;
resistente Provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, mediante lo scambio delle note di trattazione scritte, ex art 127 –ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente con ricorso iscritto al numero di RG 424/2020, successivamente riunito al numero di RG 409/2022, aveva esposto di essere bracciante agricola dal 2001, regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici agricoli del comune di Davoli;
di aver lavorato alle dipendenze della società agricola con le mansioni di operaio agricolo, e di aver Controparte_2 presentato domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, quali l'indennità di disoccupazione agricola e l'assegno per il nucleo familiare, per gli anni 2017, 2018 e
2019, nonché di aver richiesto il riconoscimento dell'indennità di maternità per i periodi di congedo obbligatorio (21/12/2019 – 21/05/2020) e parentale (18/05/2020 – 18/10/2020), ed altresì la cancellazione dei periodi di iscrizione alla gestione coltivatori diretti per le medesime annualità.
Eccependo sia l'illegittimità del diniego, attesa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla L. 247/2007 ed avendo sempre svolto attività subordinata alle dipendenze della società agricola;
che l'erroneità dell'iscrizione come coltivatore diretto non essendo proprietaria né affittuaria di terreni;
ed altresì contestando i verbali ispettivi degli Ispettori;
chiede che sia accertato e dichiarato il proprio diritto al riconoscimento del periodo lavorativo come bracciante agricolo subordinato, con la modifica della posizione previdenziale, eliminando i periodi come coltivatore diretto per gli anni 2017-2019; nonché diritto alla corresponsione della disoccupazione agricola e degli assegni per il nucleo familiare per il 2018; con condanna dell' al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione CP_1
e spese di lite.
Si costituiva l' contestando tutto quanto rappresentato dalla ricorrente, nel merito il CP_1 rigetto del ricorso e delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di lite. In via preliminare formulando l'eccezione di decadenza annuale ex art. 129 R.D.L. 1827/1935 per le prestazioni previdenziali richieste;
l'inammissibilità ed improponibilità della domanda di cancellazione per mancata previa istanza amministrativa per mancata previa istanza amministrativa e per la definitività delle iscrizioni confermate dagli avvisi di addebito notificati nel 2020 e 2021; la prescrizione del diritto all'indennità di maternità; l' insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, avendo la parte ricorrente svolto attività di lavoro autonomo, nella qualità di coadiutore del coniuge coltivatore diretto, con iscrizione alla gestione lavoratori autonomi in agricoltura fin dal 2012.
All'udienza, del 14.11.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
L'eccezione di prescrizione sollevata dall' convenuto si radica nell'art. 129 del R.D.L. CP_1
4 ottobre 1935, n. 1827, nonché nel D.L. 30 dicembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella L. 19 febbraio 1992, n. 438, disposizioni che sanciscono la perdita del diritto alle prestazioni previdenziali temporanee (indennità di malattia, maternità, disoccupazione) ove lo stesso non venga esercitato entro il termine annuale decorrente dal momento in cui esso avrebbe potuto essere utilmente fatto valere.
Nella fattispecie, parte ricorrente ha presentato domanda amministrativa per le prestazioni previdenziali in data 01.02.2019, tuttavia il primo atto interruttivo giudiziale - notifica del ricorso avvenuta in data 17.03.2022- è stato posto in essere ben oltre il termine annuale previsto dalla normativa. Anche con riguardo, poi, all'indennità di maternità, non risulta agli atti alcuna iniziativa idonea ad interrompere il decorso del termine decadenziale;
conseguentemente deve essere accolta l'eccezione di prescrizione che determina il rigetto delle domande relative alle prestazioni previdenziali.
Deve essere dichiarata inammissibile anche la domanda di cancellazione dalla gestione dei coltivatori diretti per gli anni 2017-2019 richiesta dalla parte ricorrente in quanto priva di previa istanza amministrativa, in quanto non risulta presentata alcuna domanda di cancellazione nonostante l'iscrizione d'ufficio disposta a decorrere dal mese di gennaio 2012 e altresì in quanto le iscrizioni sono state confermate dagli avvisi di addebito notificati negli anni 2020 e 2021 e rimasti non impugnati nei termini di legge, pertanto divenuti definitivi.
Con riferimento all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, giurisprudenza di legittimità ha chiarito come non costituisca prova del rapporto subordinato, laddove disconosciuto dall' gravando sul lavoratore l'onere di dimostrarne l'esistenza; e nel caso in esame gli CP_1 accertamenti ispettivi (verbale n. 2017003617 del 31 marzo 2017) e le dichiarazioni rese dalle parti, attestano una collaborazione familiare nell'impresa agricola del coniuge, priva dei requisiti indefettibili della subordinazione e dell'onerosità. I coltivatori diretti e i loro coadiutori non hanno diritto alle indennità di disoccupazione, assegni per il nucleo familiare e maternità come lavoratori subordinati – ex art 2 DPR1049/70; pertanto anche nel merito le richieste della parte ricorrente devono essere rigettate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne deriva il rigetto delle domande.
Le spese seguono la soccombenza, attesa l'inidoneità a determinarne l'esenzione, ex art.152, disp. att., c.p.c., della dichiarazione della ricorrente allegata al ricorso ricorrente, ma del tutto priva della necessaria autenticazione del difensore
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna, la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della resistente, liquidate in complessivi € 900,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro