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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/09/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 299/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 299/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Cagliari
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1 [...]
CP_1
CONVENUTO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2024 la ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 461/2023 del 30.9.2023 del Giudice di Pace di con cui è stata accolta Pt_1
l'opposizione e annullato il verbale impugnato chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma della validità ed efficacia del verbale oggetto di opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari.
La parte appellante ha eccepito che il Giudice di Pace ha errato sia nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità della sanzione perchè la postazione di rilevazione della velocità non è stata presegnalata con segnali temporanei come prescritto al punto 7.8 dell'allegato al DM 282 del
13.6.2017, sia nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità della sanzione perché mancava il doppio pagina 1 di 9 cartello di segnalazione posto sia verso il lato destro che verso il lato sinistro della carreggiata;
che la postazione di controllo per il rilevamento della velocità è stata presegnalata in quanto, come risulta dal verbale, la postazione di controllo era collocata a 1.400 metri dal cartello fisso indicante il controllo elettronico della velocità posto al Km 63,600 dir. in conformità a quanto Pt_1 previsto dall'art. 142, comma 6 bis, cds;
che l'impiego di dispositivi mobili di rilevamento della velocità sul sito in esame ha assunto carattere di sistematicità, come è stato dimostrato dall'Amministrazione mediante il deposito del calendario dei servizi velocità dal sito della Polizia di Stato;
che è sufficiente la segnalazione della postazione di controllo mediante segnaletica fissa;
che non è necessaria, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la segnalazione del preavviso del rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in presenza di una strada a doppia corsia.
Con comparsa depositata il 22.5.2024 si è costituito in giudizio il Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
in via subordinata la conferma della sentenza del Giudice di Pace;
in via ulteriormente subordinata, la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 142 comma 7 Cds contenendo la sanzione nei limiti minimi edittali.
Il convenuto ha eccepito che la postazione di controllo lungi dall'essere visibile, era nascosta dietro la vegetazione presente nella piazzola di sosta;
che non sono state rispettate le distanze della postazione di controllo dal cartello fisso di preavviso;
che l'uso della cartellonistica fissa è consentito solo nei casi indicati dalla normativa:
1. Preventiva e concordata pianificazione relativa al posizionamento degli autovelox;
2. Controlli sistematici effettuati nel tratto di strada;
che nel verbale non sono stati indicati gli estremi del decreto prefettizio con il quale è stata autorizzata, sulla strada in parola, la rilevazione della velocità per il tramite di telelaser e/o autovelox nonché la contestazione differita;
che il tratto stradale è privo di segnali stradali inerenti il limite di velocità in violazione della L. n. 120 del 2010, articolo 25, con conseguente nullità del verbale impugnato;
che alla distanza di 1440 metri prima del punto di posizionamento dell'apparecchiatura non è presente il cartello contenente il preavviso della postazione conforme alle misure standard (ovvero 135x200 cm); che il cartello di segnalazione risulta posizionato unicamente sull'arteria laterale destra;
che la misurazione di velocità effettuata con il Telelaser è illegittima in quanto l'apparecchio è privo del certificato di taratura e di omologazione;
che il Giudice di Pace ha errato nel compensare le spese di lite.
pagina 2 di 9 All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa e confermato le conclusioni rassegnate.
Il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza, di cui ha dato lettura.
1) L'appello avanzato dalla non può essere accolto. Parte_1
Tramite verbale del 10.04.2023 la Polizia Stradale di ha contestato ad Pt_1 [...] la violazione dell'art. 142 comma 9 bis, cds, per aver circolato alla velocità di 138 CP_1
Km/h, eccedendo il limite massimo di velocità stabilito in 90 Km/h, violazione accertata a m. 486,1 dal punto di posizionamento dell'apparecchiatura mobile Telelaser mod Trucam HD matr.
TC009960 omologato con DM 3248 del 13.6.2011, certificato di taratura K393-2022-ACCR-VX del 17.11.202022, verificata prima del servizio. Nel verbale si dà atto che l'interessato ha preso visione della velocità di 138 Km/h rilevata mediante display dello strumento. La postazione è stata presegnalata a m. 1400 prima del punto di posizionamento dell'apparecchiatura con cartello fisso indicane il controllo elettronico della velocità posto al Km 63.600 Dir. Pt_1
Come risulta dalla sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha ritenuto la fondatezza dell'opposizione sulla base del fatto che la postazione temporanea era presegnalata solo mediante cartelli fissi, e non tramite segnali temporanei come prescritto al punto 7.8 dell'allegato al DM 282 del 13/06/ 2017, per la mancanza del doppio cartello di segnalazione posto sia verso il lato destro che verso il lato sinistro della careggiata.
Secondo quanto dispone l'art. 142 comma 6 bis, codice della strada, le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno.
Il Decreto del 15 agosto 2007 del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno ha indicato le modalità con cui possono essere segnalate le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità. Con la “Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di
Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali” il Ministero dell'Interno ha indicato che “per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità”. pagina 3 di 9 Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse opera nell'ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla disposizione del codice della strada. Quest'ultima, in quanto legge ordinaria dello Stato, è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale, sicchè, ove si manifesti un contrasto tra previsioni della legge e del decreto ministeriale, quest'ultimo cede, dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario. In particolare le circolari ministeriali hanno natura esplicativo/interpretativa in quanto finalizzate essenzialmente a indirizzare uniformemente l'azione dei vari uffici od organi sicchè le stesse consistono in atti interni all'amministrazione, come tali privi di valore e rilevanza esterna, non vincolanti se contrari alla legge (v. Cons. Stato 19.01.2012
n. 218).
Nel caso di specie, l'art. 142, comma 6 bis, cds, rimette al decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di impiego dei cartelli o dei dispositivi luminosi al fine di segnalare la postazione di controllo, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione né da parte del regolamento di esecuzione, né da parte del decreto ministeriale (v. Cass., n. 29595/2021). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sulla base della disposizione normativa, il requisito della segnalazione preventiva della postazione di controllo della velocità e il requisito della visibilità di tale postazione riguardano indistintamente sia le postazioni fisse, che quelle mobili.
Ciò premesso – come ha chiarito la Corte di Cassazione (v. Cass., n. 9556/2023) – “è evidente che, se le postazioni di controllo mobile non sono esonerate dal requisito della preventiva segnalazione, non c'è alcuna ragione logica per ritenere che la preventiva segnalazione delle postazioni di controllo fisse, purchè visibili, non possa costituire segnalazione regolamentare anche per le postazioni occasionali”. La funzione di avviso dell'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea (Cass., n. 30207/2019).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la preventiva segnalazione della postazione mediante segnali collocati in modo permanente sulla strada sia idonea a costituire una segnalazione regolamentare, purchè la stessa sia visibile. Il requisito della preventiva segnalazione della pagina 4 di 9 postazione e il requisito della visibilità della stessa, infatti, sono distinti e autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
Nel caso di specie, il ricorrente sia in sede di ricorso, che nella comparsa di costituzione del presente giudizio ha contestato la sussistenza a 1440 metri dal punto di posizionamento dell'apparecchiatura del cartello contenente il preavviso della postazione, la conformità alle misure standard, nonché la presenza nell'arteria laterale sinistra.
Nel verbale si dà atto che la postazione è stata presegnalata a m. 1400 prima del punto di posizionamento dell'apparecchiatura mediante cartello fisso indicante “controllo elettronico della velocità” posto al Km 63.600 Dir. Nuoro.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il verbale di contestazione costituisce atto pubblico;
ne consegue che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso (Cass., n.
11792/2020).
Nel caso di specie, la parte appellata non ha contestato il contenuto del verbale mediante querela di falso. Di conseguenza, deve ritenersi dimostrato il posizionamento del cartello fisso indicante “controllo elettronico della velocità” al Km 63.600 dir. alla distanza di m. 1400 Pt_1 dalla postazione come indicato dagli accertatori.
Il Giudice di Pace ha altresì evidenziato che il cartello non è stato collocato su entrambe le corsie. Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, il segnale di preavviso del rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati della strada non è prevista né nell'art. 142, comma 6 bis, cds, né nell'art.
7.2. del Decreto ministeriale del 13 giugno 2017, che esclude la necessità della loro ripetizione sul lato sinistro della strada sia nel caso di strade a doppio senso, che in quelle a senso unico anche a più corsie.
Non risulta la mancanza di visibilità. Come ha evidenziato la giurisprudenza, grava sull'opponente, e non sulla PA, l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (Cass., n. 33773/2023; Cass., n. 24166/2023; Cass., n.
23566/2017). Nel caso di specie la parte appellata si è limitata ad evidenziare che il cartello non era pagina 5 di 9 conforme alle misure standard (ovvero 135x200 cm), ma non ha dimostrato, né ha chiesto di provare formulando le relative istanze istruttorie l'inidoneità della segnaletica.
Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che il Giudice di pace abbia errato là dove ha ritenuto che la postazione temporanea non fosse correttamente segnalata mediante i cartelli fissi e in quanto non collocati su entrambe le corsie.
La parte appellata ha ribadito le eccezioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado, ritenute assorbite nella sentenza impugnata.
In primo luogo va esaminata la contestazione circa l'assenza, all'interno del verbale, dell'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale è stata autorizzata sulla strada in questione la rilevazione della velocità tramite di telelaser e/o autovelox.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo da tale decreto, a cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile
(Cass., n. 24214/2018; Cass., n. 21603/2021). Il rilievo si salda alla previsione contenuta nell'art. 201 cds che esige l'indicazione nel verbale di contestazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata e quindi, ove ciò accada in quanto l'infrazione sia stata accertata a mezzo di apparecchiatura di rilevamento della velocità, la legittimità dell'accertamento e con esso dell'esercizio del potere sanzionatorio.
Nel caso in esame la violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore;
non essendoci stata una contestazione differita non assume rilevanza la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio.
Né può ritenersi che gli estremi del decreto debbano essere indicati anche nell'ipotesi di contestazione immediata in quanto, come è stato evidenziato, tale indicazione è necessaria al fine di verificare i motivi che hanno impedito la contestazione immediata.
Alla luce di tali considerazioni l'eccezione sollevata dall'opponente non può essere accolta.
L'eccezione relativa alla mancanza dei segnali stradali che indicano il limite di velocità in violazione dell'art. 25, L. 120/2010, non può essere accolta.
pagina 6 di 9 Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, l'art. 25 comma 2, L. 120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 cds debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, ha inteso riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni, cioè siano collocati ai sensi dell'art. 4, D.L. 121/2002, e perciò non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza dev'essere soltanto adeguata e non è da ritenersi prefissata. Tale interpretazione si pone in coerenza logica con la ragione giustificatrice sottesa alla norma di cui al comma 2 dell'art. 25 che corrisponde a quella di consentire all'utente stradale di disporre di elementi per poter avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocità, al fine di regolare quest'ultima in condizioni di sicurezza, ovvero in conformità alla valutazione predeterminata ex ante dall'ente proprietario o gestore del tratto stradale. Pertanto, nel caso di dispositivi completamente automatici, tali elementi si sostanziano unicamente nell'apposizione del cartello segnalatore della velocità, onde si profila congruo imporre una determinata ed ampia distanza tra il segnale e la postazione di rilevamento (pari ad almeno un chilometro). Viceversa nell'ipotesi di accertamento eseguito con modalità manuale mediante apparecchi elettronici nella diretta disponibilità della polizia stradale e dagli stessi agenti gestiti con la presenza in loco, quest'ultima predisposizione rappresenta un elemento ulteriore, rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocità, per effetto del quale l'utente è messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, così rimanendo giustificata l'esclusione dell'osservanza del limite di un chilometro previsto dall'art. 25 (Cass., n. 32104/2019; Cass., n.
26959/2022).
Nel caso in esame il rilevamento elettronico risulta effettuato con apparecchio mobile manualmente approntato e fatto funzionare. Di conseguenza non trova applicazione il limite di 1
Km previsto dall'art. 25, L. 120/2010.
Non può essere accolta neppure l'eccezione avanzata dall'appellato secondo cui i cartelli che impongono un limite di velocità devono essere collocati sul lato sinistro della strada, in quanto l'art. 104 del Regolamento di attuazione del codice della strada dispone che i segnali di prescrizione siano collocati sul lato destro. Né può ritenersi l'assenza del cartello indicante il limite di velocità alla luce della documentazione fotografica prodotta da parte resistente nel corso del giudizio di primo grado, non contestata dal convenuto. pagina 7 di 9 L'appellato ha contestato altresì l'illegittimità dell'accertamento mediante il telelaser in quanto tale strumento non consente di visualizzare la targa del mezzo e la sua identificazione.
Tale eccezione non può essere accolta: come emerge dalla documentazione fotografica allegata dall'appellante nel giudizio di primo grado l'apparecchio Trucam II ha ripreso in data
10.04.2023 alle ore 14:39:26 la velocità di 138 Km/h del veicolo tg. EZ100TG, corrispondente a quello condotto da e fermato dagli Agenti della Polizia Stradale. Di Controparte_1 conseguenza, non può ritenersi, come sostenuto dall'appellato, che non vi sia corrispondenza tra l'autovettura inquadrata nel mirino del dispositivo elettronico e quella, invece ed effettivamente, fermata dagli agenti.
Va accolta invece l'eccezione avanzata dalla parte appellata relativa all'assenza dell'omologazione dell'apparecchio elettronico Telelaser TruCamHD.
Secondo l'orientamento seguito recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cass., n. 13996/2025). “L'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto pagina 8 di 9 ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)” (Cass.,
n. 10505/2024).
Nel caso di specie, nonostante la relativa contestazione, la parte appellante non ha depositato il certificato di omologazione dell'apparecchio elettronico utilizzato.
Di conseguenza, dev'essere confermata, in accoglimento dell'opposizione avanzata dall'appellato, l'annullamento del verbale se pur per motivi diversi da quelli indicati dal Giudice di
Pace.
2) Non può essere accolto l'appello incidentale avanzato dall'Avv. volto ad CP_1 ottenere la vittoria delle spese di lite del primo grado.
Considerati i motivi dell'accoglimento dell'opposizione e la novità della questione, obiettivamente controvertibile, valutata dalla Corte di Cassazione soltanto con l'ordinanza del
18.4.2024 e il rilevante impatto pratico nella materia generale della circolazione stradale, si ritiene che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- respinge l'appello avanzato dalle parti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nuoro, il 30 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tiziana Longu ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 299/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato di Cagliari
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1 [...]
CP_1
CONVENUTO
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.03.2024 la ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza n. 461/2023 del 30.9.2023 del Giudice di Pace di con cui è stata accolta Pt_1
l'opposizione e annullato il verbale impugnato chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma della validità ed efficacia del verbale oggetto di opposizione, con vittoria di spese, diritti e onorari.
La parte appellante ha eccepito che il Giudice di Pace ha errato sia nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità della sanzione perchè la postazione di rilevazione della velocità non è stata presegnalata con segnali temporanei come prescritto al punto 7.8 dell'allegato al DM 282 del
13.6.2017, sia nella parte in cui ha ritenuto l'illegittimità della sanzione perché mancava il doppio pagina 1 di 9 cartello di segnalazione posto sia verso il lato destro che verso il lato sinistro della carreggiata;
che la postazione di controllo per il rilevamento della velocità è stata presegnalata in quanto, come risulta dal verbale, la postazione di controllo era collocata a 1.400 metri dal cartello fisso indicante il controllo elettronico della velocità posto al Km 63,600 dir. in conformità a quanto Pt_1 previsto dall'art. 142, comma 6 bis, cds;
che l'impiego di dispositivi mobili di rilevamento della velocità sul sito in esame ha assunto carattere di sistematicità, come è stato dimostrato dall'Amministrazione mediante il deposito del calendario dei servizi velocità dal sito della Polizia di Stato;
che è sufficiente la segnalazione della postazione di controllo mediante segnaletica fissa;
che non è necessaria, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la segnalazione del preavviso del rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in presenza di una strada a doppia corsia.
Con comparsa depositata il 22.5.2024 si è costituito in giudizio il Controparte_1 quale ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
in via subordinata la conferma della sentenza del Giudice di Pace;
in via ulteriormente subordinata, la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 142 comma 7 Cds contenendo la sanzione nei limiti minimi edittali.
Il convenuto ha eccepito che la postazione di controllo lungi dall'essere visibile, era nascosta dietro la vegetazione presente nella piazzola di sosta;
che non sono state rispettate le distanze della postazione di controllo dal cartello fisso di preavviso;
che l'uso della cartellonistica fissa è consentito solo nei casi indicati dalla normativa:
1. Preventiva e concordata pianificazione relativa al posizionamento degli autovelox;
2. Controlli sistematici effettuati nel tratto di strada;
che nel verbale non sono stati indicati gli estremi del decreto prefettizio con il quale è stata autorizzata, sulla strada in parola, la rilevazione della velocità per il tramite di telelaser e/o autovelox nonché la contestazione differita;
che il tratto stradale è privo di segnali stradali inerenti il limite di velocità in violazione della L. n. 120 del 2010, articolo 25, con conseguente nullità del verbale impugnato;
che alla distanza di 1440 metri prima del punto di posizionamento dell'apparecchiatura non è presente il cartello contenente il preavviso della postazione conforme alle misure standard (ovvero 135x200 cm); che il cartello di segnalazione risulta posizionato unicamente sull'arteria laterale destra;
che la misurazione di velocità effettuata con il Telelaser è illegittima in quanto l'apparecchio è privo del certificato di taratura e di omologazione;
che il Giudice di Pace ha errato nel compensare le spese di lite.
pagina 2 di 9 All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa e confermato le conclusioni rassegnate.
Il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza, di cui ha dato lettura.
1) L'appello avanzato dalla non può essere accolto. Parte_1
Tramite verbale del 10.04.2023 la Polizia Stradale di ha contestato ad Pt_1 [...] la violazione dell'art. 142 comma 9 bis, cds, per aver circolato alla velocità di 138 CP_1
Km/h, eccedendo il limite massimo di velocità stabilito in 90 Km/h, violazione accertata a m. 486,1 dal punto di posizionamento dell'apparecchiatura mobile Telelaser mod Trucam HD matr.
TC009960 omologato con DM 3248 del 13.6.2011, certificato di taratura K393-2022-ACCR-VX del 17.11.202022, verificata prima del servizio. Nel verbale si dà atto che l'interessato ha preso visione della velocità di 138 Km/h rilevata mediante display dello strumento. La postazione è stata presegnalata a m. 1400 prima del punto di posizionamento dell'apparecchiatura con cartello fisso indicane il controllo elettronico della velocità posto al Km 63.600 Dir. Pt_1
Come risulta dalla sentenza impugnata, il Giudice di Pace ha ritenuto la fondatezza dell'opposizione sulla base del fatto che la postazione temporanea era presegnalata solo mediante cartelli fissi, e non tramite segnali temporanei come prescritto al punto 7.8 dell'allegato al DM 282 del 13/06/ 2017, per la mancanza del doppio cartello di segnalazione posto sia verso il lato destro che verso il lato sinistro della careggiata.
Secondo quanto dispone l'art. 142 comma 6 bis, codice della strada, le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno.
Il Decreto del 15 agosto 2007 del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Interno ha indicato le modalità con cui possono essere segnalate le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità. Con la “Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di
Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali” il Ministero dell'Interno ha indicato che “per le postazioni temporanee possono essere utilizzati segnali collocati in modo permanente sulla strada solo quando la posizione dei dispositivi di rilevamento sia stata oggetto di preventiva pianificazione coordinata e il loro impiego in quel tratto di strada non sia occasionale, ma per la frequenza dei controlli, assuma il carattere di sistematicità”. pagina 3 di 9 Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, la previsione attuativa rimessa al decreto ministeriale delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità e delle modalità di segnalazione delle stesse opera nell'ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile previsto dalla disposizione del codice della strada. Quest'ultima, in quanto legge ordinaria dello Stato, è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale, sicchè, ove si manifesti un contrasto tra previsioni della legge e del decreto ministeriale, quest'ultimo cede, dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario. In particolare le circolari ministeriali hanno natura esplicativo/interpretativa in quanto finalizzate essenzialmente a indirizzare uniformemente l'azione dei vari uffici od organi sicchè le stesse consistono in atti interni all'amministrazione, come tali privi di valore e rilevanza esterna, non vincolanti se contrari alla legge (v. Cons. Stato 19.01.2012
n. 218).
Nel caso di specie, l'art. 142, comma 6 bis, cds, rimette al decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di impiego dei cartelli o dei dispositivi luminosi al fine di segnalare la postazione di controllo, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione né da parte del regolamento di esecuzione, né da parte del decreto ministeriale (v. Cass., n. 29595/2021). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, sulla base della disposizione normativa, il requisito della segnalazione preventiva della postazione di controllo della velocità e il requisito della visibilità di tale postazione riguardano indistintamente sia le postazioni fisse, che quelle mobili.
Ciò premesso – come ha chiarito la Corte di Cassazione (v. Cass., n. 9556/2023) – “è evidente che, se le postazioni di controllo mobile non sono esonerate dal requisito della preventiva segnalazione, non c'è alcuna ragione logica per ritenere che la preventiva segnalazione delle postazioni di controllo fisse, purchè visibili, non possa costituire segnalazione regolamentare anche per le postazioni occasionali”. La funzione di avviso dell'utenza circa la possibilità di subire un accertamento della velocità di marcia mediante apparecchiature elettroniche su un determinato tratto di strada è infatti adeguatamente assicurata da qualsiasi cartello di avviso, indipendentemente dalla sua natura fissa o mobile, e senza che rilevi in alcun modo il tipo di postazione di controllo, permanente o temporanea (Cass., n. 30207/2019).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la preventiva segnalazione della postazione mediante segnali collocati in modo permanente sulla strada sia idonea a costituire una segnalazione regolamentare, purchè la stessa sia visibile. Il requisito della preventiva segnalazione della pagina 4 di 9 postazione e il requisito della visibilità della stessa, infatti, sono distinti e autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione.
Nel caso di specie, il ricorrente sia in sede di ricorso, che nella comparsa di costituzione del presente giudizio ha contestato la sussistenza a 1440 metri dal punto di posizionamento dell'apparecchiatura del cartello contenente il preavviso della postazione, la conformità alle misure standard, nonché la presenza nell'arteria laterale sinistra.
Nel verbale si dà atto che la postazione è stata presegnalata a m. 1400 prima del punto di posizionamento dell'apparecchiatura mediante cartello fisso indicante “controllo elettronico della velocità” posto al Km 63.600 Dir. Nuoro.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, il verbale di contestazione costituisce atto pubblico;
ne consegue che l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un'attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso (Cass., n.
11792/2020).
Nel caso di specie, la parte appellata non ha contestato il contenuto del verbale mediante querela di falso. Di conseguenza, deve ritenersi dimostrato il posizionamento del cartello fisso indicante “controllo elettronico della velocità” al Km 63.600 dir. alla distanza di m. 1400 Pt_1 dalla postazione come indicato dagli accertatori.
Il Giudice di Pace ha altresì evidenziato che il cartello non è stato collocato su entrambe le corsie. Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, il segnale di preavviso del rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati della strada non è prevista né nell'art. 142, comma 6 bis, cds, né nell'art.
7.2. del Decreto ministeriale del 13 giugno 2017, che esclude la necessità della loro ripetizione sul lato sinistro della strada sia nel caso di strade a doppio senso, che in quelle a senso unico anche a più corsie.
Non risulta la mancanza di visibilità. Come ha evidenziato la giurisprudenza, grava sull'opponente, e non sulla PA, l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (Cass., n. 33773/2023; Cass., n. 24166/2023; Cass., n.
23566/2017). Nel caso di specie la parte appellata si è limitata ad evidenziare che il cartello non era pagina 5 di 9 conforme alle misure standard (ovvero 135x200 cm), ma non ha dimostrato, né ha chiesto di provare formulando le relative istanze istruttorie l'inidoneità della segnaletica.
Sulla base di tali considerazioni, deve ritenersi che il Giudice di pace abbia errato là dove ha ritenuto che la postazione temporanea non fosse correttamente segnalata mediante i cartelli fissi e in quanto non collocati su entrambe le corsie.
La parte appellata ha ribadito le eccezioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado, ritenute assorbite nella sentenza impugnata.
In primo luogo va esaminata la contestazione circa l'assenza, all'interno del verbale, dell'indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale è stata autorizzata sulla strada in questione la rilevazione della velocità tramite di telelaser e/o autovelox.
Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, in tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo da tale decreto, a cui è rimesso, per le strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, individuare i tratti ove questa è ammissibile
(Cass., n. 24214/2018; Cass., n. 21603/2021). Il rilievo si salda alla previsione contenuta nell'art. 201 cds che esige l'indicazione nel verbale di contestazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata e quindi, ove ciò accada in quanto l'infrazione sia stata accertata a mezzo di apparecchiatura di rilevamento della velocità, la legittimità dell'accertamento e con esso dell'esercizio del potere sanzionatorio.
Nel caso in esame la violazione è stata contestata immediatamente al trasgressore;
non essendoci stata una contestazione differita non assume rilevanza la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio.
Né può ritenersi che gli estremi del decreto debbano essere indicati anche nell'ipotesi di contestazione immediata in quanto, come è stato evidenziato, tale indicazione è necessaria al fine di verificare i motivi che hanno impedito la contestazione immediata.
Alla luce di tali considerazioni l'eccezione sollevata dall'opponente non può essere accolta.
L'eccezione relativa alla mancanza dei segnali stradali che indicano il limite di velocità in violazione dell'art. 25, L. 120/2010, non può essere accolta.
pagina 6 di 9 Come ha evidenziato la giurisprudenza di legittimità, l'art. 25 comma 2, L. 120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi e i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 cds debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, ha inteso riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni, cioè siano collocati ai sensi dell'art. 4, D.L. 121/2002, e perciò non riguarda i casi in cui l'accertamento dell'illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza dev'essere soltanto adeguata e non è da ritenersi prefissata. Tale interpretazione si pone in coerenza logica con la ragione giustificatrice sottesa alla norma di cui al comma 2 dell'art. 25 che corrisponde a quella di consentire all'utente stradale di disporre di elementi per poter avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocità, al fine di regolare quest'ultima in condizioni di sicurezza, ovvero in conformità alla valutazione predeterminata ex ante dall'ente proprietario o gestore del tratto stradale. Pertanto, nel caso di dispositivi completamente automatici, tali elementi si sostanziano unicamente nell'apposizione del cartello segnalatore della velocità, onde si profila congruo imporre una determinata ed ampia distanza tra il segnale e la postazione di rilevamento (pari ad almeno un chilometro). Viceversa nell'ipotesi di accertamento eseguito con modalità manuale mediante apparecchi elettronici nella diretta disponibilità della polizia stradale e dagli stessi agenti gestiti con la presenza in loco, quest'ultima predisposizione rappresenta un elemento ulteriore, rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocità, per effetto del quale l'utente è messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, così rimanendo giustificata l'esclusione dell'osservanza del limite di un chilometro previsto dall'art. 25 (Cass., n. 32104/2019; Cass., n.
26959/2022).
Nel caso in esame il rilevamento elettronico risulta effettuato con apparecchio mobile manualmente approntato e fatto funzionare. Di conseguenza non trova applicazione il limite di 1
Km previsto dall'art. 25, L. 120/2010.
Non può essere accolta neppure l'eccezione avanzata dall'appellato secondo cui i cartelli che impongono un limite di velocità devono essere collocati sul lato sinistro della strada, in quanto l'art. 104 del Regolamento di attuazione del codice della strada dispone che i segnali di prescrizione siano collocati sul lato destro. Né può ritenersi l'assenza del cartello indicante il limite di velocità alla luce della documentazione fotografica prodotta da parte resistente nel corso del giudizio di primo grado, non contestata dal convenuto. pagina 7 di 9 L'appellato ha contestato altresì l'illegittimità dell'accertamento mediante il telelaser in quanto tale strumento non consente di visualizzare la targa del mezzo e la sua identificazione.
Tale eccezione non può essere accolta: come emerge dalla documentazione fotografica allegata dall'appellante nel giudizio di primo grado l'apparecchio Trucam II ha ripreso in data
10.04.2023 alle ore 14:39:26 la velocità di 138 Km/h del veicolo tg. EZ100TG, corrispondente a quello condotto da e fermato dagli Agenti della Polizia Stradale. Di Controparte_1 conseguenza, non può ritenersi, come sostenuto dall'appellato, che non vi sia corrispondenza tra l'autovettura inquadrata nel mirino del dispositivo elettronico e quella, invece ed effettivamente, fermata dagli agenti.
Va accolta invece l'eccezione avanzata dalla parte appellata relativa all'assenza dell'omologazione dell'apparecchio elettronico Telelaser TruCamHD.
Secondo l'orientamento seguito recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse (Cass., n. 13996/2025). “L'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n. 14597/2021). Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto pagina 8 di 9 ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate, puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento (cfr. Cass. n. 3335/2024)” (Cass.,
n. 10505/2024).
Nel caso di specie, nonostante la relativa contestazione, la parte appellante non ha depositato il certificato di omologazione dell'apparecchio elettronico utilizzato.
Di conseguenza, dev'essere confermata, in accoglimento dell'opposizione avanzata dall'appellato, l'annullamento del verbale se pur per motivi diversi da quelli indicati dal Giudice di
Pace.
2) Non può essere accolto l'appello incidentale avanzato dall'Avv. volto ad CP_1 ottenere la vittoria delle spese di lite del primo grado.
Considerati i motivi dell'accoglimento dell'opposizione e la novità della questione, obiettivamente controvertibile, valutata dalla Corte di Cassazione soltanto con l'ordinanza del
18.4.2024 e il rilevante impatto pratico nella materia generale della circolazione stradale, si ritiene che sussistano le condizioni per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- respinge l'appello avanzato dalle parti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nuoro, il 30 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Tiziana Longu
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