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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4339/2022 TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'Avv. Delia Vernia
-RICORRENTE- E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Maria Fiormarino
-RESISTENTE- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
* * * * * * * * * * All'udienza del 20.03.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, relativamente alla sola questione di stato, previa trasmissione del fascicolo processuale al Pubblico Ministero in sede, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 31.03.2022, (d'ora in poi anche solo “ricorrente”) Parte_1 concludeva come in atti.
Con memoria difensiva di costituzione, depositata telematicamente in data 24.06.2022, si costituiva in giudizio , il quale, aderendo espressamente all'avversaria domanda di separazione personale Controparte_1 dei coniugi, a sua volta, concludeva come in atti.
In data 23.06.2022, veniva celebrata l'udienza di comparizione presidenziale, a norma dell'art. 708 c.p.c. e, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza stessa, il Presidente del Tribunale F.F. adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominava il G.I. e rimetteva le parti davanti a lui all'udienza dell'03.11.2022. All'udienza del 20.03.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, relativamente alla sola questione di stato, previa trasmissione del fascicolo processuale al Pubblico Ministero in sede, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'articolo 151 c.c. (come novellato dall'articolo 33 della legge n. 151/'75), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente e il resistente sia divenuta insopportabile, risulta non solo dalla circostanza che nessuna delle parti si è opposta alla domanda di separazione, ma anche dall'ulteriore circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito. È decorso, difatti, un periodo piuttosto lungo di osservazione e non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ben può ritenersi, pertanto, che ormai si sia verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi siano, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra i coniugi, peraltro concordi nel chiedere la pronuncia di sentenza non definitiva, relativa alla separazione, rinviando, al prosieguo, ogni decisione in ordine agli altri profili controversi. Appare opportuno porre in evidenza, a tal proposito, che la pronuncia di sentenza non definitiva, limitata alla sola separazione personale, è ben possibile (in applicazione della disposizione di cui all'articolo 277 comma 2° c.p.c.), alla luce dell'insegnamento del Supremo Collegio che individua un generale apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva limitata alla sola separazione, secondo un argomentare che privilegia motivi di opportunità sociale rispetto a ragioni di economia processuale. Anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte non sono mancati richiami alla specialità dei processi di separazione e divorzio ed alla relativa disciplina come volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire ipotetiche condotte defatigatorie o ostative. In siffatta prospettiva, considerati, da un lato, il tempo intercorso dall'udienza presidenziale, e, dall'altro, la pendenza di controversie su alcune questioni in ordine alle quali le parti hanno avanzato varie richieste, è ravvisabile, nel caso in esame, quell'apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva, limitata alla sola separazione, posto dalle Sezioni Unite della Corte Suprema a fondamento della decisione anticipata e limitata alla sola separazione personale. A ciò deve, infine, aggiungersi che il predetto insegnamento giurisprudenziale, da ultimo, è stato recepito dal legislatore con la disposizione di cui all'articolo 709 bis c.p.c. (entrato in vigore l'1.3.2006 e applicabile, quindi, ai procedimenti instaurati successivamente a tale data), norma che prevede, espressamente, che, nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento della prole o per le questioni economiche, il Tribunale emette sentenza non definitiva, relativa alla separazione, avverso la quale è ammesso soltanto appello immediato. Consegue a tanto che va dichiarata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. La causa deve proseguire, come da separata ordinanza collegiale, per l'ulteriore corso del processo. La regolamentazione delle spese processuali è rimessa al provvedimento definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4339/2022 R.G. tra Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il Parte_1
03.07.1969, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Controparte_1 concordatario celebrato in Gioia del Colle (BA), in data 26 ottobre 1991, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune (atto n. 148, parte II, Serie A, anno 1991); MANDA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
PROVVEDE per l'ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza;
RIMETTE alla sentenza definitiva la regolazione delle spese del giudizio. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 4339/2022 TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'Avv. Delia Vernia
-RICORRENTE- E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Maria Fiormarino
-RESISTENTE- NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE -
* * * * * * * * * * All'udienza del 20.03.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, relativamente alla sola questione di stato, previa trasmissione del fascicolo processuale al Pubblico Ministero in sede, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 31.03.2022, (d'ora in poi anche solo “ricorrente”) Parte_1 concludeva come in atti.
Con memoria difensiva di costituzione, depositata telematicamente in data 24.06.2022, si costituiva in giudizio , il quale, aderendo espressamente all'avversaria domanda di separazione personale Controparte_1 dei coniugi, a sua volta, concludeva come in atti.
In data 23.06.2022, veniva celebrata l'udienza di comparizione presidenziale, a norma dell'art. 708 c.p.c. e, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza stessa, il Presidente del Tribunale F.F. adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominava il G.I. e rimetteva le parti davanti a lui all'udienza dell'03.11.2022. All'udienza del 20.03.2025, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, relativamente alla sola questione di stato, previa trasmissione del fascicolo processuale al Pubblico Ministero in sede, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'articolo 151 c.c. (come novellato dall'articolo 33 della legge n. 151/'75), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame, che la prosecuzione della convivenza tra la ricorrente e il resistente sia divenuta insopportabile, risulta non solo dalla circostanza che nessuna delle parti si è opposta alla domanda di separazione, ma anche dall'ulteriore circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito. È decorso, difatti, un periodo piuttosto lungo di osservazione e non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ben può ritenersi, pertanto, che ormai si sia verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi siano, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza, a causa delle insanabili divergenze tra i coniugi, peraltro concordi nel chiedere la pronuncia di sentenza non definitiva, relativa alla separazione, rinviando, al prosieguo, ogni decisione in ordine agli altri profili controversi. Appare opportuno porre in evidenza, a tal proposito, che la pronuncia di sentenza non definitiva, limitata alla sola separazione personale, è ben possibile (in applicazione della disposizione di cui all'articolo 277 comma 2° c.p.c.), alla luce dell'insegnamento del Supremo Collegio che individua un generale apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva limitata alla sola separazione, secondo un argomentare che privilegia motivi di opportunità sociale rispetto a ragioni di economia processuale. Anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte non sono mancati richiami alla specialità dei processi di separazione e divorzio ed alla relativa disciplina come volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire ipotetiche condotte defatigatorie o ostative. In siffatta prospettiva, considerati, da un lato, il tempo intercorso dall'udienza presidenziale, e, dall'altro, la pendenza di controversie su alcune questioni in ordine alle quali le parti hanno avanzato varie richieste, è ravvisabile, nel caso in esame, quell'apprezzabile interesse dei coniugi alla decisione preventiva, limitata alla sola separazione, posto dalle Sezioni Unite della Corte Suprema a fondamento della decisione anticipata e limitata alla sola separazione personale. A ciò deve, infine, aggiungersi che il predetto insegnamento giurisprudenziale, da ultimo, è stato recepito dal legislatore con la disposizione di cui all'articolo 709 bis c.p.c. (entrato in vigore l'1.3.2006 e applicabile, quindi, ai procedimenti instaurati successivamente a tale data), norma che prevede, espressamente, che, nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento della prole o per le questioni economiche, il Tribunale emette sentenza non definitiva, relativa alla separazione, avverso la quale è ammesso soltanto appello immediato. Consegue a tanto che va dichiarata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza. La causa deve proseguire, come da separata ordinanza collegiale, per l'ulteriore corso del processo. La regolamentazione delle spese processuali è rimessa al provvedimento definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4339/2022 R.G. tra Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1 DICHIARA la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] il Parte_1
03.07.1969, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Controparte_1 concordatario celebrato in Gioia del Colle (BA), in data 26 ottobre 1991, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune (atto n. 148, parte II, Serie A, anno 1991); MANDA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
PROVVEDE per l'ulteriore istruzione della causa con separata ordinanza;
RIMETTE alla sentenza definitiva la regolazione delle spese del giudizio. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato