Articolo 3 della Legge 21 dicembre 1978, n. 861
Articolo 2Articolo 4
Versione
24 gennaio 1979
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Versione
1 gennaio 1985
Art. 3.
La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla legge 9 maggio 1950, n. 307 , e dalla legge 19 maggio 1967, n. 378 , al Ministero della sanita', in attuazione della legge 22 luglio 1975, numero 382 , e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , passa alle regioni interessate, fermi restando le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua di competenza del Ministero della difesa.
((Le regioni interessate sono altresi' autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella A allegata alla legge 19 maggio 1967, n. 378, che abbiano realizzato impianti di rifornimento idrico a risparmio energetico, contributi annui a ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo del 50 per cento delle somme altrimenti occorrenti per provvedere all'approvvigionamento idrico dell'isola))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1985
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