Art. 3.
La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla legge 9 maggio 1950, n. 307 , e dalla legge 19 maggio 1967, n. 378 , al Ministero della sanita', in attuazione della legge 22 luglio 1975, numero 382 , e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , passa alle regioni interessate, fermi restando le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua di competenza del Ministero della difesa.
((Le regioni interessate sono altresi' autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella A allegata alla legge 19 maggio 1967, n. 378, che abbiano realizzato impianti di rifornimento idrico a risparmio energetico, contributi annui a ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo del 50 per cento delle somme altrimenti occorrenti per provvedere all'approvvigionamento idrico dell'isola))
La gestione del rifornimento idrico delle isole minori, demandata dalla legge 9 maggio 1950, n. 307 , e dalla legge 19 maggio 1967, n. 378 , al Ministero della sanita', in attuazione della legge 22 luglio 1975, numero 382 , e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , passa alle regioni interessate, fermi restando le attribuzioni ed i compiti di provvista e di rifornimento di acqua di competenza del Ministero della difesa.
((Le regioni interessate sono altresi' autorizzate a concedere alle amministrazioni comunali delle isole, indicate nella tabella A allegata alla legge 19 maggio 1967, n. 378, che abbiano realizzato impianti di rifornimento idrico a risparmio energetico, contributi annui a ripiano del disavanzo di gestione nel limite massimo del 50 per cento delle somme altrimenti occorrenti per provvedere all'approvvigionamento idrico dell'isola))