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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 369/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
RO LA, RE
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1268/2021 depositato il 21/05/2021
proposto da
Comune di Fasano - Piazza Ciaia 72015 Fasano BR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 05/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 892 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compare solo il difensore del contribuente che si riporta ai propri atti e conclusioni concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 21-05-2021, il Comune di Fasano impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 192/2021 del 05-02-2021, con la quale la CTP di Brindisi aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 892 del 23-12-2019, emesso dallo stesso Comune di Fasano ai fini IMU per l'anno 2014.
Il Comune appellante eccepiva l'erroneità della sentenza gravata limitatamente alla parte “in cui ha ritenuto esenti dal pagamento IMU i terreni di proprietà di Resistente_1”, posto che il sig. Resistente_1
“non ha fornito né in sede amministrativa, né in sede giudiziale, alcuna seria prova documentale di rientrare nelle categorie o nei casi di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli di proprietà. Sicchè, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'IMU non è affatto sufficiente, con riferimento all'annualità d'imposta
2014, la sola circostanza che i terreni ricadano nelle Zone Agricole Svantaggiate-ZAS, individuate dalla
Regione Puglia”. A sostegno del proprio assunto, produceva, altresì, una successiva memoria difensiva.
Con atto del 01-06-2021, il sig. Resistente_1 si costituiva in giudizio ed eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità delle avverse eccezioni e deduzioni per violazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 546/92, essendo il Comune rimasto contumace nel giudizio di primo grado;
nel merito, contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 14-11-2025, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello sia meritevole di parziale accoglimento.
Preliminarmente, la Corte esamina la questione della presunta inammissibilità delle eccezioni svolte dal
Comune appellante, essendo quest'ultimo rimasto contumace nel giudizio di primo grado, e la ritiene infondata per le ragioni che seguiranno.
Contrariamente a quanto afferma il contribuente appellato, questa Corte ritiene che, anche in caso di omessa costituzione in primo grado, sussistono la legittimazione e l'interesse dell'ente impositore a sostenere, in appello, la legittimità dell'atto, onde paralizzare (ed in tal modo resistere alla) domanda avversaria, senza che ciò determini violazione degli artt. 57 del D.Lgs. n. 546/92 e 345 cpc, atteso che da parte dello stesso ente non ricorre la proposizione di una domanda o eccezione in senso proprio, ma l'esercizio di mere difese. E, ad ulteriore conferma di quanto sopra detto, la Corte ribadisce un principio del diritto vivente, secondo il quale “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs. n.
546/92, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, la parte era rimasta contumace” (nello stesso senso, per tutte, vedasi Cass. sez. V sent. n. 29087 del 13-11-2018 e, da ultimo, Cass. civ. sez. trib. n. 23880 del
05-09-2024).
Passando all'esame del merito della vicenda, la Corte rileva, innanzitutto, che le contestazioni del
Comune appellante attengono esclusivamente ai sei terreni di proprietà del contribuente ricadenti nelle
Zone Agricole Svantaggiate-ZAS, specificamente indicati a pag. 1 della sentenza gravata;
nessuna censura viene svolta in relazione all'immobile n. 53968, rispetto al quale pure l'avviso di accertamento de quo è stato annullato con la sentenza in questa sede gravata;
sicchè, non può in ogni caso accogliersi, in questa sede, la richiesta del Comune appellante di “dichiarare la piena legittimità del suddetto avviso di accertamento emesso dall'Ente locale”, posto che, per quanto sopra detto, la decisione dei primi giudici di annullare il suddetto accertamento in relazione all'immobile n. 53968 è ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Circa, invece, la questione dell'esenzione o meno dal pagamento dell'IMU per i sei terreni, di proprietà del contribuente appellato, che ricadono nelle Zone Agricole Svantaggiate-ZAS, la Corte rileva quanto segue:
-proprio a partite dall'anno qui in contestazione, cioè dall'annualità d'imposta 2014, la relativa disciplina legislativa è stata riformata, in applicazione dell'art. 4, comma 5 bis, del D.L. n. 16 del 02-03-2012, convertito dalla L. n. 44 del 26-04-2012;
-in attuazione di tale disposizione, è stato approvato il Decreto Interministeriale del 28-11-2014, che ha stabilito espressamente che “sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. h del D.lgs.
30-12-1992 n. 504, i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'Elenco Comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'ISTAT”, nonché i terreni agricoli posseduti da (o concessi in comodato/affitto a) coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali dei Comuni ubicati ad un'altitudine compresa fra 281 e 600 metri;
-il contribuente appellato non ha provato di rientrare in uno dei casi sopra indicati.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve concludersi che, in applicazione della normativa vigente in materia ratione temporis, ai sei terreni de quibus non può essere riconosciuta l'esenzione ai fini
IMU. Pertanto, sotto tale profilo, l'avviso di accertamento di che trattasi deve essere ritenuto legittimo.
Ciò detto, la Corte rileva altresì che l'avviso di accertamento de quo, nel fare espresso riferimento al
“Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del
25-09-2014”, ha indotto il contribuente a fare ragionevolmente affidamento sulle esenzioni previste da quest'ultimo per i terreni agricoli (come quelli di che trattasi) ricadenti nelle zone ZAS individuate dalla
Regione Puglia.
Orbene, tale circostanza, aggiunta al comportamento assolutamente inerte dimostrato dal Comune appellante sia nella fase precontenziosa sia nel primo grado del giudizio, è di per sé sufficiente, secondo questa Corte, a giustificare l'annullamento delle sanzioni comminate con l'avviso di accertamento de quo, oltre ad essere un giustificato motivo di compensazione delle spese di lite.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere parzialmente accolto.
Sussistono giustificati motivi, connessi con l'accoglimento soltanto parziale dell'appello, oltre che con le ragioni sopra specificamente trattate, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello, come in parte motiva. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente
RO LA, RE
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1268/2021 depositato il 21/05/2021
proposto da
Comune di Fasano - Piazza Ciaia 72015 Fasano BR
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 192/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 1 e pubblicata il 05/03/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 892 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Compare solo il difensore del contribuente che si riporta ai propri atti e conclusioni concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado. La sezione si riserva di provvedere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 21-05-2021, il Comune di Fasano impugnava, innanzi a questa Corte, la sentenza n. 192/2021 del 05-02-2021, con la quale la CTP di Brindisi aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dal sig. Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 892 del 23-12-2019, emesso dallo stesso Comune di Fasano ai fini IMU per l'anno 2014.
Il Comune appellante eccepiva l'erroneità della sentenza gravata limitatamente alla parte “in cui ha ritenuto esenti dal pagamento IMU i terreni di proprietà di Resistente_1”, posto che il sig. Resistente_1
“non ha fornito né in sede amministrativa, né in sede giudiziale, alcuna seria prova documentale di rientrare nelle categorie o nei casi di esenzione dall'IMU per i terreni agricoli di proprietà. Sicchè, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'IMU non è affatto sufficiente, con riferimento all'annualità d'imposta
2014, la sola circostanza che i terreni ricadano nelle Zone Agricole Svantaggiate-ZAS, individuate dalla
Regione Puglia”. A sostegno del proprio assunto, produceva, altresì, una successiva memoria difensiva.
Con atto del 01-06-2021, il sig. Resistente_1 si costituiva in giudizio ed eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità delle avverse eccezioni e deduzioni per violazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 546/92, essendo il Comune rimasto contumace nel giudizio di primo grado;
nel merito, contestava la fondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza del 14-11-2025, la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene che l'appello sia meritevole di parziale accoglimento.
Preliminarmente, la Corte esamina la questione della presunta inammissibilità delle eccezioni svolte dal
Comune appellante, essendo quest'ultimo rimasto contumace nel giudizio di primo grado, e la ritiene infondata per le ragioni che seguiranno.
Contrariamente a quanto afferma il contribuente appellato, questa Corte ritiene che, anche in caso di omessa costituzione in primo grado, sussistono la legittimazione e l'interesse dell'ente impositore a sostenere, in appello, la legittimità dell'atto, onde paralizzare (ed in tal modo resistere alla) domanda avversaria, senza che ciò determini violazione degli artt. 57 del D.Lgs. n. 546/92 e 345 cpc, atteso che da parte dello stesso ente non ricorre la proposizione di una domanda o eccezione in senso proprio, ma l'esercizio di mere difese. E, ad ulteriore conferma di quanto sopra detto, la Corte ribadisce un principio del diritto vivente, secondo il quale “nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs. n.
546/92, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, la parte era rimasta contumace” (nello stesso senso, per tutte, vedasi Cass. sez. V sent. n. 29087 del 13-11-2018 e, da ultimo, Cass. civ. sez. trib. n. 23880 del
05-09-2024).
Passando all'esame del merito della vicenda, la Corte rileva, innanzitutto, che le contestazioni del
Comune appellante attengono esclusivamente ai sei terreni di proprietà del contribuente ricadenti nelle
Zone Agricole Svantaggiate-ZAS, specificamente indicati a pag. 1 della sentenza gravata;
nessuna censura viene svolta in relazione all'immobile n. 53968, rispetto al quale pure l'avviso di accertamento de quo è stato annullato con la sentenza in questa sede gravata;
sicchè, non può in ogni caso accogliersi, in questa sede, la richiesta del Comune appellante di “dichiarare la piena legittimità del suddetto avviso di accertamento emesso dall'Ente locale”, posto che, per quanto sopra detto, la decisione dei primi giudici di annullare il suddetto accertamento in relazione all'immobile n. 53968 è ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Circa, invece, la questione dell'esenzione o meno dal pagamento dell'IMU per i sei terreni, di proprietà del contribuente appellato, che ricadono nelle Zone Agricole Svantaggiate-ZAS, la Corte rileva quanto segue:
-proprio a partite dall'anno qui in contestazione, cioè dall'annualità d'imposta 2014, la relativa disciplina legislativa è stata riformata, in applicazione dell'art. 4, comma 5 bis, del D.L. n. 16 del 02-03-2012, convertito dalla L. n. 44 del 26-04-2012;
-in attuazione di tale disposizione, è stato approvato il Decreto Interministeriale del 28-11-2014, che ha stabilito espressamente che “sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. h del D.lgs.
30-12-1992 n. 504, i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'Elenco Comuni italiani, pubblicato sul sito internet dell'ISTAT”, nonché i terreni agricoli posseduti da (o concessi in comodato/affitto a) coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali dei Comuni ubicati ad un'altitudine compresa fra 281 e 600 metri;
-il contribuente appellato non ha provato di rientrare in uno dei casi sopra indicati.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve concludersi che, in applicazione della normativa vigente in materia ratione temporis, ai sei terreni de quibus non può essere riconosciuta l'esenzione ai fini
IMU. Pertanto, sotto tale profilo, l'avviso di accertamento di che trattasi deve essere ritenuto legittimo.
Ciò detto, la Corte rileva altresì che l'avviso di accertamento de quo, nel fare espresso riferimento al
“Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del
25-09-2014”, ha indotto il contribuente a fare ragionevolmente affidamento sulle esenzioni previste da quest'ultimo per i terreni agricoli (come quelli di che trattasi) ricadenti nelle zone ZAS individuate dalla
Regione Puglia.
Orbene, tale circostanza, aggiunta al comportamento assolutamente inerte dimostrato dal Comune appellante sia nella fase precontenziosa sia nel primo grado del giudizio, è di per sé sufficiente, secondo questa Corte, a giustificare l'annullamento delle sanzioni comminate con l'avviso di accertamento de quo, oltre ad essere un giustificato motivo di compensazione delle spese di lite.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere parzialmente accolto.
Sussistono giustificati motivi, connessi con l'accoglimento soltanto parziale dell'appello, oltre che con le ragioni sopra specificamente trattate, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente l'appello, come in parte motiva. Spese compensate.