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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/10/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa VI ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4501 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 09/10/2025 e vertente tra
, in persona del Presidente in carica Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SAMBATI EUGENIO
APPELLANTE
e
E Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. PETRACHI GIANLUIGI
CP_3
Rappresentato e difeso dall'avv. BOVINO ANTONIO
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2910/2024 dell'11.06.2024, depositata in pari data
1 CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 09/10/2025 e memorie ex art. 189
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno agito in giudizio contro la Controparte_2 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in data 8 Parte_1 maggio 2020, a seguito del sinistro verificatosi alle 15:00 circa sulla SP 147
Martano-Borgagne. Gli attori hanno dedotto, in particolare, che
[...]
si trovava alla guida della Yamaha Tmax 300 tg. EM71714, di proprietà CP_2 di sulla Provinciale 147 Martano-Borgagne, con direzione Controparte_1
Borgagne, quando, giunto all'altezza dell'azienda olearia Chirio, è caduto per terra a causa di un dissesto del manto stradale dovuto alle radici degli alberi di alto fusto ivi presenti, non visibili (in quanto l'ombra proiettata dagli stessi alberi ne dissimulava la presenza) e non segnalate.
La si è costituita con propria comparsa, negando il fatto storico Parte_1
e contestando la propria responsabilità, chiedendo di accertarsi la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, di autorizzarsi la chiamata in causa di
, proprietario del fondo sito in agro di Carpignano Salentino teatro CP_3 del sinistro, affinché fosse dichiarato unico responsabile dell'evento.
Autorizzata la chiamata del terzo, il si è costituito eccependo il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva, individuando nel proprietario della strada l'unico soggetto tenuto alla sua manutenzione, nonché ritenendo che il sinistro sia da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente, che procedeva a velocità non consona allo stato dei luoghi.
ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa degli CP_3 altri comproprietari, e , i Parte_2 Controparte_4 CP_5 quali tuttavia non si sono costituiti in giudizio.
Il giudizio di primo grado è stato istruito con interrogatorio formale, prova per testi e CTU e si è concluso con sentenza con cui il Giudice di Pace ha condannato la al risarcimento del danno in favore di e Parte_1 Controparte_1
e alle spese di lite e ha dichiarato il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva dei terzi chiamati in causa.
2 La ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 provato il verificarsi del sinistro nelle modalità indicate in citazione, ritenendo che l'attore non abbia provato il fatto storico nel suo reale accadimento né la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, in ragione della contraddittorietà della prova orale espletata.
La Provincia ha poi ritenuto che il Giudice di Pace abbia riconosciuto erroneamente la sua responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto vi erano i segnali di comunicazione di strada deformata e la situazione era presegnalata e ben visibile.
L'appellante inoltre ha evidenziato che già prima dell'evento si era attivato con i proprietari dei terreni affinché questi provvedessero a tagliare le radici degli alberi che stavano danneggiando la sede stradale e ne aveva segnalato la presenza agli utenti della strada.
La Provincia ha ancora ritenuto che il Giudice di Pace abbia erroneamente omesso di valutare la condotta del danneggiato, costituente caso fortuito, in quanto lo stesso percorreva un tratto di strada rettilineo e pianeggiante, in discreto stato di manutenzione e con ottime condizioni di visibilità, con abbondante segnaletica e la presenza di almeno due intersezioni e ha perso il controllo del mezzo a causa dell'elevata velocità. Pa
ha poi contestato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto privo di legittimazione passiva il proprietario del terreno, richiamando gli obblighi di cui agli artt. 15 e 29 C.d.S. ed evidenziando che il proprietario era stato già allertato dalla con nota del 02.01.2020, prot. 447, adottata prima Parte_1 dell'evento.
In via subordinata, la ha chiesto che si consideri il contributo causale Parte_1 della condotta del motociclista nella determinazione del danno, da ridursi conseguentemente.
La ha poi contestato la quantificazione del danno, ritenendo che i danni Parte_1 materiali siano stati valutati dal CTU sulla base di mere valutazioni personali e il danno alla persona sia stato calcolato erroneamente sulla base di una CTU di cui la ha chiesto più volte la rinnovazione, in quanto incompleta e illogica. Parte_1
In ragione di quanto sopra, l'appellante ha chiesto ridursi il risarcimento liquidato.
e i sono costituiti con propria comparsa, Controparte_1 Controparte_2 resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
3 si è costituito con autonoma comparsa, chiedendo il rigetto CP_3 dell'appello e formulando appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata in punto di compensazione delle spese di lite tra sé e la . Parte_1
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di I grado ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di appello non è stato notificato a Pt_2
e , comproprietari insieme a del
[...] Controparte_4 CP_5 CP_3 terreno su cui insiste l'albero di pino le cui radici sono oggetto di causa, pur convenuti in primo grado. Tuttavia, poiché si tratta di cause scindibili (risarcimento del danno da bene comune), non ricorre alcuna violazione di un necessario litisconsorzio.
Nel merito, si ricorda che e hanno agito Controparte_1 Controparte_2 in giudizio contro la al fine di ottenere il risarcimento del danno Parte_1 patito a seguito della caduta subita dal alla guida del motociclo di CP_2 proprietà del sulla SP 147, direzione Borgagne, caduta determinata - CP_1 nella prospettazione degli attori - dalle condizioni del manto stradale, rialzate dalle radici degli alberi ad alto fusto presenti sul margine della carreggiata.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda proposta nei confronti del proprietario della strada quale custode ex art. 2051 c.c. e ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei proprietari del terreno confinante, titolari degli alberi le cui radici hanno determinato l'innalzamento del manto stradale. La Parte_1 ha proposto un articolato appello, prospettando diversi motivi di
[...] impugnazione.
La prima questione posta dall'appellante attiene alla ritenuta assenza di prova del nesso di causalità tra le condizioni del manto stradale e il danno riportato dagli attori. In via preliminare, tuttavia, è necessario esaminare il motivo di appello relativo alla ritenuta assenza di responsabilità per difetto di legittimazione passiva, basato sul presupposto dell'assenza di rapporto di custodia con la cosa.
In via preliminare, infatti, è necessario individuare il soggetto legittimato a contraddire rispetto alla domanda dell'attore.
4 Sotto tale profilo, l'appellante ha evidenziato che l'art. 15 C.d.S. vieta agli utenti di danneggiare le opere e gli impianti pubblici o di creare situazioni di pericolo per la circolazione e l'art. 29 co.1 C.d.S. prevede l'obbligo di tagliare i rami che invadano la sede stradale. Sulla base di tali constatazioni, la ha ritenuto che la Parte_1 legittimazione passiva sia da imputarsi nei confronti del proprietario del terreno confinante, per aver omesso di vigilare sulle radici degli alberi ed aver così fatto in modo che queste si insinuassero al di sotto del manto stradale, sollevandolo.
La questione posta dalla è tuttavia errata, in quanto il giudizio in esame Parte_1
è stato introdotto in virtù di un'azione di risarcimento danni da cose in custodia e prescinde pertanto dall'eventuale violazione di autonome regole di condotta. Il richiamo agli artt. 15 e 29 C.d.S. è dunque improprio, in quanto nel caso in esame non si tratterebbe di un danneggiamento volontario della sede stradale, ma di una omessa custodia degli alberi che si pongono lungo il confine. Allo stesso modo, prive di rilievo sono le sanzioni che possono essere emesse da parte degli organi pubblici in danno dei proprietari (pure richiamate nel motivo di appello), in quanto si tratta di profili estranei all'oggetto del contendere, di risarcimento del danno.
Nel caso di specie, infatti, occorre verificare se la fosse titolare di Parte_1 poteri di custodia e controllo sul manto stradale anche con riguardo alle radici degli alberi che sotto lo stesso si sono insinuate e che ne hanno provocato il pacifico danneggiamento.
Al riguardo la Cassazione ha precisato, in una vicenda di danno provocato da un albero collocato su fondo confinante con la strada pubblica: “questa Corte ha avuto modo di chiarire che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (cfr. in termini Cass. 11802/2016); ed è stato anche affermato che la responsabilità della P.A. di cui all'art. 2051 c.c.
5 opera anche in relazione alle strade pubbliche, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. 16295/2019). Tali principi valgono anche a confermare i precedenti arresti in materia di responsabilità degli enti proprietari delle strade ed a ritenere fermi i seguenti orientamenti che il Collegio condivide pienamente: a. "in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli
e dei pedoni in totale sicurezza" (cfr. Cass. 23562/2011; Cass. 15302/2013); b.
"l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione" (cfr. Cass
22330/2014; Cass. 6141/2018)” (Cass. Civ., ord. n. 6651/2020)
La , dunque, in qualità di proprietaria della strada e di custode della Parte_1 stessa, era tenuta a provvedere tempestivamente ad eliminare la situazione di pericolo, certamente esistente da lungo tempo (in quanto le radici del pino si sono
6 espanse progressivamente, giungendo infine a sollevare l'asfalto e a lesionarlo in più punti). Ciò avrebbe potuto fare non solo quale proprietaria della strada, ma anche ai sensi dell'art. 896 c.c., come ricordato dal Giudice di Pace (la cui motivazione in parte qua non è stata oggetto di specifica contestazione).
La legittimazione passiva è pertanto correttamente stata individuata in capo alla
, quale ente tenuto alla custodia del luogo su cui si è verificato il Parte_1 danno.
La avrebbe potuto al più ritenere che il fatto del terzo abbia interrotto il Parte_1 nesso causale, ma tale profilo attiene al merito e non alla legittimazione passiva.
Nel medesimo motivo di appello, peraltro, la Provincia ha richiamato il proprio provvedimento prot. n. 447 del 02/01/2020, con cui il servizio di viabilità ha diffidato i proprietari a procedere al taglio, entro e non oltre 15 giorni, delle radici che si protendono sulla Strada Provinciale e al ripristino del piano viabile, con eventuale eliminazione delle alberature. La nota è stata comunicata al comando della Polizia Municipale del ai sensi dell'art. 14 Controparte_6 co. 2 lett. b) c.d.S..
Sulla base di tali considerazioni, l'appellante ha ritenuto erronee le argomentazioni del giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che unico responsabile degli eventi dannosi sia l'ente proprietario della strada, pur in presenza della negligenza del privato.
La contestazione mossa dalla si sposta in realtà sul piano della Parte_1 diligenza e della colpa, senza intaccare quello del rapporto di custodia con il bene pubblico. Nel caso di specie, infatti, gli attori hanno agito chiedendo il risarcimento del danno al proprietario della strada in considerazione delle omesse attività di vigilanza e manutenzione. Non vi è dubbio che, a prescindere dagli autonomi obblighi che ricadono sui proprietari dei terreni finitimi, la custodia sulla strada permane in capo all'ente, che mai ha contestato di averla. La questione posta, dunque, non è di legittimazione passiva, in quanto è pacifico che la legittimazione passiva basata sul rapporto di custodia con la strada provinciale ricada sulla
. Parte_1
Diverso è invece il riferimento agli interventi attuati dalla , sui quali si Parte_1 tornerà in seguito, in quanto si tratta di profili relativi al merito.
7 Ribadito che l'azione è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 CC, l'appellante ha lamentato che il Giudice di Pace ha accolto la domanda senza adeguatamente valutare la sussistenza della prova, da esigersi da parte del danneggiato, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e i danni lamentati.
La giurisprudenza richiamata da parte appellante e il relativo riparto dell'onere probatorio sono in questa sede condivisi, ma non sono condivise le conclusioni cui giunge l'appellante.
In particolare, la Provincia ha affermato che gli attori non hanno fornito la prova del nesso di causalità, in quanto hanno offerto due sole prove testimoniali, la prima inattendibile e la seconda resa da persona che non ha assistito alla caduta.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi, in primo luogo, che la presenza di un manto stradale rialzato e rovinato a causa delle sottostanti radici di un albero di pino confinante non è stata mai contestata da alcuna delle parti in causa ed è stata inoltre documentata per mezzo di ricca produzione fotografica.
Deve poi rilevarsi che il teste sulla cui attendibilità nessuna Testimone_1 censura è mossa, ha dichiarato: “ho sentito un botto e mi sono girato e ho visto strisciare il motore davanti e il conducente di dietro ... ho soccorso il conducente dello scooter insieme a un operaio...”.
Deve ancora rilevarsi che dalla scheda del pronto soccorso allegata dalla parte attrice risulta che, nell'orario e nel luogo indicati, l'attore fu condotto presso il presidio ospedaliero di Scorrano in ambulanza e che dichiarò di essere caduto a causa del manto stradale rovinato per la presenza delle radici degli alberi.
Sulla base della documentazione in atti e della prova testimoniale, anche ove riferita esclusivamente al teste emerge che il l giorno 8 maggio Tes_1 CP_2
2020 cadde sulla SP 147 di fronte all'azienda Chirio, in corrispondenza del punto, ben evidenziato nelle foto, in cui il manto stradale è rialzato e parzialmente dilatato per le radici di alberi di alto fusto ivi presenti. La circostanza che il teste Tes_1 non abbia assistito direttamente alla caduta non è rilevante, in quanto ha affermato di essersi girato immediatamente dopo e di aver prestato soccorso al motociclista, che si trovava ancora sui luoghi.
Il soddisfacimento dell'onere probatorio di parte attrice deve essere valutato, come noto, secondo il criterio del più probabile che non. La descrizione dei luoghi come emersa dalle pacifiche ricostruzioni delle parti e dalla documentazione fotografica
8 e la caduta avvenuta in corrispondenza del manto stradale rovinato sono elementi sufficienti a ritenere più probabile che il sia caduto a causa delle CP_2 condizioni della strada che non a causa di una propria perdita di controllo del mezzo, non collegata al rialzo del manto stradale.
Con tale prova, pertanto, la parte attrice ha soddisfatto il proprio onere probatorio, imponendo così alla parte convenuta l'onere di fornire la prova contraria costituita dal caso fortuito, eventualmente rappresentato anche dalla condotta del terzo o del danneggiato.
È con riferimento a tale ripartizione dell'onere probatorio che deve esaminarsi il secondo motivo di appello, all'interno del quale la ha contestato la Parte_1 sentenza impugnata, evidenziando che la strada era costituita da un rettilineo largo circa 6,20 m oltre a 80 cm di banchina in calcestruzzo, con ottima visibilità e, soprattutto, che vi erano segnali orizzontali e verticali di preavviso e di pericolo. In particolare, la ha evidenziato che vi erano il segnale di pericolo generico Parte_1 con appendice di pericolo di allagamento e quello di strada deformata oltre a quello del limite massimo di velocità di 50 km/h, il segnale di incrocio e le barre ottiche di rallentamento.
Sulla base di tale circostanza, la ha ritenuto che il rialzamento e le Parte_1 fessurazioni fossero interamente presegnalate e ben visibili e ha sostenuto pertanto di aver rispettato tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza stradale. In ragione di ciò, la ha ritenuto che si sia interrotto il nesso causale e che Parte_1 la causa dell'evento sia stata la condotta imprudente del conducente, che avrebbe dovuto avvedersi dell'ostacolo a causa dei segnali di pericolo presenti.
Al riguardo deve evidenziarsi che la prova offerta ha dimostrato unicamente che, al tempo dell'evento, vi erano i segnali di pericolo generico e di strada deformata oltre a quello del limite di velocità, ma non è stato mai dimostrato il punto in cui tali segnali si trovassero rispetto al luogo della caduta. In sede di interrogatorio, l'attore ha affermato che la distanza era di 2 km, con la conseguenza che l'unico supporto probatorio che si ha è quello di una distanza eccessiva rispetto al punto della caduta.
Nelle fotografie in atti e nelle proprie difese, mai la ha indicato il punto Parte_1 esatto in cui era presente il segnale di avvallamento per strada deformata: non può
9 dunque ritenersi provato che la condizione specifica del punto della caduta sia stata segnalata all'utenza.
Come già evidenziato - peraltro anche in conformità alla giurisprudenza richiamata nel motivo di appello - non si deve valutare la diligenza della , ma Parte_1 verificare se il nesso di causalità è stato interrotto da un elemento che può essere costituito anche dalla condotta del danneggiato. La presenza dei segnali di pericolo, pertanto, rileva solo nella misura in cui si dimostri che la caduta sia stata determinata, in tutto o in parte, dalla disattenzione o dalla guida imprudente del danneggiato. Perché ciò rilevi sotto il profilo causale, pertanto, è necessario che si provi che il segnale di pericolo fosse idoneo ad allertare in modo particolare l'attenzione dell'utente nel punto specifico del rialzo e delle fessurazioni, in quanto da ciò deriverebbe che la caduta è stata determinata da imprudenza o imperizia del danneggiato. Nel caso di specie, tuttavia, non si conosce la posizione dei segnali, con la conseguenza che gli stessi possono essere valutati solo sotto il profilo della diligenza esigibile dal danneggiato in relazione alla velocità tenuta, su cui si tornerà in seguito.
Parte appellante ha poi richiamato, sempre con riferimento alla ritenuta interruzione del profilo di causalità, il proprio essersi attivata con i proprietari dei terreni affinché provvedessero a tagliare gli alberi le cui radici stavano danneggiando la sede stradale. Anche tale elemento indaga la colpa del custode ed
è dunque estraneo alla pronuncia censurata, per quanto già dedotto in precedenza.
Si rileva unicamente, per completezza, che la situazione di degrado – ben visibile nelle foto in atti – avrebbe dovuto imporre alla Provincia di attivarsi con largo anticipo o di provvedere in luogo dei proprietari, che erano inerti ben oltre il termine di 15 gg. fissato nella nota del 02.01.2020. Ciò è chiarito per mera completezza, nella consapevolezza che non si discute di una responsabilità per colpa.
Con il terzo motivo di appello, la censura la decisione del giudice di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto che il custode non abbia fornito la prova liberatoria a cui era tenuto. Nel motivo si richiama la giurisprudenza secondo cui quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista, tanto più alta
è la diligenza da esigersi dall'utente della strada.
Le censure mosse con il motivo di appello sono realmente focalizzate sulla prova liberatoria e sulla condotta del conducente della motocicletta.
10 In particolare, la Provincia ricorda – nuovamente - che la strada era rettilinea e pianeggiante, vi erano ottime condizioni di visibilità, vi erano abbondanti segnali orizzontali e verticali indicanti il pericolo e la presenza di intersezioni e vi era un limite di velocità di 50 km/h. L'appellante ha inoltre evidenziato che il teste Tes_1 ha riferito che la moto era molto più in là rispetto al conducente e che il c.t.u. ha riconosciuto l'esistenza di danni di grave intensità, ritenendo che tali elementi dimostrino come la condotta del danneggiato non sia stata rispettosa del limite di velocità previsto.
La Provincia ha inoltre ritenuto che vi sia prova della conoscenza della strada da parte del conducente, in quanto lo stesso risiede in un Comune vicino a quello della caduta.
Quanto alla conoscenza della strada, si rileva che non ci sono prove che il conducente, solo perché residente in un comune vicino, conoscesse il dissesto stradale in quel punto specifico, non essendo stato provato che ci sia mai passato.
Quanto alla velocità tenuta, deve rilevarsi che il c.t.u. ha riferito che non vi è alcun elemento che consenta di ricostruire la condotta del conducente e lo stesso c.t.u. ha evidenziato che i danni di grave entità sono compatibili con una velocità moderata, in ragione della tipologia del mezzo.
Sotto il profilo della velocità non può non evidenziarsi che il conducente ha riportato solo inabilità temporanea e un danno estetico, senza aver subito alcuna lesione alla persona. Il carattere irrisorio dei danni riportati dal motociclista indica che lo stesso procedeva a velocità moderata: diversamente, infatti, ben più gravi sarebbero state le conseguenze sulla persona, come dimostra la statistica dei danni riportati dai motociclisti vittime di sinistri stradali o anche di cadute autonome.
Si aggiunga che il mezzo non ha subito danni oggettivamente importanti, tanto che le riparazioni hanno avuto un costo inferiore al valore del bene e che lo stesso è stato poi venduto, essendo perfettamente marciante e funzionante.
Nessun altro elemento depone per una velocità eccessiva del CP_2
Nell'impossibilità di ricostruire tecnicamente la velocità del mezzo e nell'assenza di elementi che sostengano la presunzione di una condotta imprudente, si conferma che la non ha provato l'interruzione del nesso causale né un concorso di Parte_1 colpa del danneggiato nella determinazione del danno.
11 Non si condividono, poi, le considerazioni della sulla visibilità della Parte_1 lesione, sostenute in ragione delle caratteristiche della strada e della elevata visibilità diurna.
Il dissesto è invero visibile nelle foto prese da vicino, quali quelle di parte attrice, con ingrandimento e focus concentrato sul dislivello. Nelle foto che riprendono la strada dalla prospettiva ampia, tuttavia, pur scattate in pieno giorno, non si riesce assolutamente a comprendere che il manto stradale è rialzato e fessurato.
Anche sotto tale profilo, dunque, le contestazioni di parte appellante sono rigettate.
Con il quinto motivo di appello, infine, la ha ritenuto che il Giudice di Parte_1
Pace abbia errato ad appiattirsi sulle conclusioni dei cc.tt.uu., nonostante le decise contestazioni mosse dalla parte.
Con riferimento ai danni materiali, in particolare, la ha evidenziato che il Parte_1 consulente ha riferito che, poiché il mezzo è stato venduto, la stima è stata compiuta sulla base della documentazione fotografica. Il c.t.u. ha infatti riferito: “si ritiene arduo e inattendibile tecnicamente effettuare un computo estimativo dei danni in assenza di elementi tecnici e oggettivi a supporto; è possibile solo affermare che i danni risultano essere di grave intensità e che hanno interessato la parte anteriore laterale destra e sinistra”.
Tuttavia, nel motivo di appello la ha richiamato la c.t.u., per ritenere che Parte_1 neppure questa sia stata in grado di confermare i danni richiesti, pur avendoli ritenuti compatibili con la caduta e il contatto con l'asfalto e l'adiacente campo.
La contestazione, per come formulata, non prende in considerazione le singole voci di danno riportate nell'allegato 4 di parte attrice, con elenco specifico delle parti riparate e il relativo costo. Neppure il c.t.p. ha contestato l'elenco delle voci di danno.
Parte attrice ha peraltro prodotto sub 3) ben undici foto del mezzo, verosimilmente ritratto ancora sui luoghi (in quanto lo sfondo è quello di un campo), evidenziando le singole parti danneggiate, poi riparate dalla Yamaha di come da fattura in Pt_1 atti (con dettaglio delle riparazioni).
Il Giudice di Pace ha riconosciuto come dovuto il danno riportato in tali documenti, considerato dal c.t.u. compatibile con la caduta sull'asfalto e nel campo adiacente.
Peraltro, la stessa visione delle foto consente anche al profano di comprendere che
12 si tratta di parti danneggiate in seguito alla caduta (riconosciuta dai testimoni, dal referto del PS e mai contestata dalla ). Parte_1
Il motivo di appello, dunque, pur concentrato sulla c.t.u., omette sia di contestare i danni come liquidati (provati, come già più volte chiarito, dalla documentazione in atti allegata dall'attore) sia di confutare l'unico apporto offerto dal perito, della compatibilità tra i danni richiesti e la caduta sull'asfalto.
Anche tale motivo di appello è dunque respinto.
In merito alla CTU medico legale, parte appellante ha evidenziato che il consulente ha riconosciuto l'1% di danno a titolo di danno estetico sulla caviglia, senza che tale danno sia stato mai offerto al contraddittorio per mezzo di reperti fotografici o descrizioni.
L'appellante ha richiamato i principi da seguirsi nella determinazione del danno biologico e ha ritenuto che il c.t.u. non li abbia seguiti;
ha chiesto dunque la rinnovazione della perizia, se del caso con specialista dermatologo.
Sotto tale profilo si evidenzia che il referto del pronto soccorso ha attestato il traumatismo del piede sinistro e la ferita lacero contusa al piede sinistro, con trauma del piede e della caviglia (oltre ad altri danni alle mani e alla spalla).
Sempre nella relazione del PS si legge che sono stati applicati punti di sutura al piede, da rimuovere dopo 10 giorni. A ciò si è aggiunta la relazione del dr. Per_1
medico di base.
[...]
Nella propria relazione, dunque, il c.t.u. ha correttamente riconosciuto l'esistenza di un danno estetico, avendo attestato che vi è una cicatrice di 7 cm sulla caviglia.
La circostanza che non vi sia dolore e non vi siano incidenze sulla vita lavorativa – pure evidenziata nell'appello – è perfettamente compatibile con il danno, quantificato in appena l'1%.
Né la ha richiamato tabelle del danno estetico – la cui esistenza è Parte_1 pacificamente riconosciuta in giurisprudenza – che lo riconoscono in un valore inferiore all'1%, pur quando la ferita è di 7 cm.
Come detto, l'esistenza della ferita LC e della successiva chiusura con punti sono riconosciuti dal medico del Pronto Soccorso nella propria Relazione e devono dunque ritenersi certi.
Né è necessaria la competenza di un dermatologo, poiché il danno estetico va valutato dal medico legale.
13 In ragione di quanto sopra, correttamente il giudice di pace non ha rinnovato la perizia e ha quantificato il danno come in sentenza.
L'appello principale è dunque interamente rigettato.
Il ha proposto tempestivo appello incidentale, censurando la sentenza nella CP_3 parte in cui ha compensato le spese di lite tra sé e la , nonostante abbia Parte_1 dichiarato il difetto di legittimazione passiva del terzo.
L'appello è fondato.
A fronte della dichiarazione di difetto di legittimazione passiva, infatti, il giudice di pace avrebbe dovuto pronunciare secondo soccombenza, non ricorrendo alcuno dei gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c..
La giurisprudenza afferma infatti pacificamente che “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entra in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono "giusti motivi" esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. a), della legge citata” (Cass. civ., Sez. 5,
Sentenza n. 13460 del 27/07/2012).
Conclusivamente, l'appello principale è rigettato, mentre quello incidentale è accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per l'appello principale ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 4501/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'appello principale;
b) In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in CP_3 parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Parte_1 alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore di , CP_3 liquidate in € 1.265,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e
14 CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Bovino, che ha reso la dichiarazione di rito;
c) Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite di secondo grado in favore di e liquidate in € Controparte_1 Controparte_2
1.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Petrachi Gianluigi, che ha reso la dichiarazione di rito;
d) Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite di secondo grado in favore di liquidate in € 1.701,00 per compenso ed € CP_3
147,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG per l'appello proposto da . Parte_1
Lecce, 13/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa VI ME
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa VI ME ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4501 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 09/10/2025 e vertente tra
, in persona del Presidente in carica Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. SAMBATI EUGENIO
APPELLANTE
e
E Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'avv. PETRACHI GIANLUIGI
CP_3
Rappresentato e difeso dall'avv. BOVINO ANTONIO
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lecce n. 2910/2024 dell'11.06.2024, depositata in pari data
1 CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 09/10/2025 e memorie ex art. 189
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno agito in giudizio contro la Controparte_2 Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno patito in data 8 Parte_1 maggio 2020, a seguito del sinistro verificatosi alle 15:00 circa sulla SP 147
Martano-Borgagne. Gli attori hanno dedotto, in particolare, che
[...]
si trovava alla guida della Yamaha Tmax 300 tg. EM71714, di proprietà CP_2 di sulla Provinciale 147 Martano-Borgagne, con direzione Controparte_1
Borgagne, quando, giunto all'altezza dell'azienda olearia Chirio, è caduto per terra a causa di un dissesto del manto stradale dovuto alle radici degli alberi di alto fusto ivi presenti, non visibili (in quanto l'ombra proiettata dagli stessi alberi ne dissimulava la presenza) e non segnalate.
La si è costituita con propria comparsa, negando il fatto storico Parte_1
e contestando la propria responsabilità, chiedendo di accertarsi la propria carenza di legittimazione passiva e, in subordine, di autorizzarsi la chiamata in causa di
, proprietario del fondo sito in agro di Carpignano Salentino teatro CP_3 del sinistro, affinché fosse dichiarato unico responsabile dell'evento.
Autorizzata la chiamata del terzo, il si è costituito eccependo il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva, individuando nel proprietario della strada l'unico soggetto tenuto alla sua manutenzione, nonché ritenendo che il sinistro sia da ascriversi all'esclusiva responsabilità del conducente, che procedeva a velocità non consona allo stato dei luoghi.
ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione alla chiamata in causa degli CP_3 altri comproprietari, e , i Parte_2 Controparte_4 CP_5 quali tuttavia non si sono costituiti in giudizio.
Il giudizio di primo grado è stato istruito con interrogatorio formale, prova per testi e CTU e si è concluso con sentenza con cui il Giudice di Pace ha condannato la al risarcimento del danno in favore di e Parte_1 Controparte_1
e alle spese di lite e ha dichiarato il difetto di legittimazione Controparte_2 passiva dei terzi chiamati in causa.
2 La ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto Parte_1 provato il verificarsi del sinistro nelle modalità indicate in citazione, ritenendo che l'attore non abbia provato il fatto storico nel suo reale accadimento né la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, in ragione della contraddittorietà della prova orale espletata.
La Provincia ha poi ritenuto che il Giudice di Pace abbia riconosciuto erroneamente la sua responsabilità ex art. 2051 c.c., in quanto vi erano i segnali di comunicazione di strada deformata e la situazione era presegnalata e ben visibile.
L'appellante inoltre ha evidenziato che già prima dell'evento si era attivato con i proprietari dei terreni affinché questi provvedessero a tagliare le radici degli alberi che stavano danneggiando la sede stradale e ne aveva segnalato la presenza agli utenti della strada.
La Provincia ha ancora ritenuto che il Giudice di Pace abbia erroneamente omesso di valutare la condotta del danneggiato, costituente caso fortuito, in quanto lo stesso percorreva un tratto di strada rettilineo e pianeggiante, in discreto stato di manutenzione e con ottime condizioni di visibilità, con abbondante segnaletica e la presenza di almeno due intersezioni e ha perso il controllo del mezzo a causa dell'elevata velocità. Pa
ha poi contestato la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha Parte_1 ritenuto privo di legittimazione passiva il proprietario del terreno, richiamando gli obblighi di cui agli artt. 15 e 29 C.d.S. ed evidenziando che il proprietario era stato già allertato dalla con nota del 02.01.2020, prot. 447, adottata prima Parte_1 dell'evento.
In via subordinata, la ha chiesto che si consideri il contributo causale Parte_1 della condotta del motociclista nella determinazione del danno, da ridursi conseguentemente.
La ha poi contestato la quantificazione del danno, ritenendo che i danni Parte_1 materiali siano stati valutati dal CTU sulla base di mere valutazioni personali e il danno alla persona sia stato calcolato erroneamente sulla base di una CTU di cui la ha chiesto più volte la rinnovazione, in quanto incompleta e illogica. Parte_1
In ragione di quanto sopra, l'appellante ha chiesto ridursi il risarcimento liquidato.
e i sono costituiti con propria comparsa, Controparte_1 Controparte_2 resistendo all'appello e chiedendone il rigetto.
3 si è costituito con autonoma comparsa, chiedendo il rigetto CP_3 dell'appello e formulando appello incidentale per la riforma della sentenza impugnata in punto di compensazione delle spese di lite tra sé e la . Parte_1
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di I grado ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
In via preliminare, deve rilevarsi che l'atto di appello non è stato notificato a Pt_2
e , comproprietari insieme a del
[...] Controparte_4 CP_5 CP_3 terreno su cui insiste l'albero di pino le cui radici sono oggetto di causa, pur convenuti in primo grado. Tuttavia, poiché si tratta di cause scindibili (risarcimento del danno da bene comune), non ricorre alcuna violazione di un necessario litisconsorzio.
Nel merito, si ricorda che e hanno agito Controparte_1 Controparte_2 in giudizio contro la al fine di ottenere il risarcimento del danno Parte_1 patito a seguito della caduta subita dal alla guida del motociclo di CP_2 proprietà del sulla SP 147, direzione Borgagne, caduta determinata - CP_1 nella prospettazione degli attori - dalle condizioni del manto stradale, rialzate dalle radici degli alberi ad alto fusto presenti sul margine della carreggiata.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda proposta nei confronti del proprietario della strada quale custode ex art. 2051 c.c. e ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei proprietari del terreno confinante, titolari degli alberi le cui radici hanno determinato l'innalzamento del manto stradale. La Parte_1 ha proposto un articolato appello, prospettando diversi motivi di
[...] impugnazione.
La prima questione posta dall'appellante attiene alla ritenuta assenza di prova del nesso di causalità tra le condizioni del manto stradale e il danno riportato dagli attori. In via preliminare, tuttavia, è necessario esaminare il motivo di appello relativo alla ritenuta assenza di responsabilità per difetto di legittimazione passiva, basato sul presupposto dell'assenza di rapporto di custodia con la cosa.
In via preliminare, infatti, è necessario individuare il soggetto legittimato a contraddire rispetto alla domanda dell'attore.
4 Sotto tale profilo, l'appellante ha evidenziato che l'art. 15 C.d.S. vieta agli utenti di danneggiare le opere e gli impianti pubblici o di creare situazioni di pericolo per la circolazione e l'art. 29 co.1 C.d.S. prevede l'obbligo di tagliare i rami che invadano la sede stradale. Sulla base di tali constatazioni, la ha ritenuto che la Parte_1 legittimazione passiva sia da imputarsi nei confronti del proprietario del terreno confinante, per aver omesso di vigilare sulle radici degli alberi ed aver così fatto in modo che queste si insinuassero al di sotto del manto stradale, sollevandolo.
La questione posta dalla è tuttavia errata, in quanto il giudizio in esame Parte_1
è stato introdotto in virtù di un'azione di risarcimento danni da cose in custodia e prescinde pertanto dall'eventuale violazione di autonome regole di condotta. Il richiamo agli artt. 15 e 29 C.d.S. è dunque improprio, in quanto nel caso in esame non si tratterebbe di un danneggiamento volontario della sede stradale, ma di una omessa custodia degli alberi che si pongono lungo il confine. Allo stesso modo, prive di rilievo sono le sanzioni che possono essere emesse da parte degli organi pubblici in danno dei proprietari (pure richiamate nel motivo di appello), in quanto si tratta di profili estranei all'oggetto del contendere, di risarcimento del danno.
Nel caso di specie, infatti, occorre verificare se la fosse titolare di Parte_1 poteri di custodia e controllo sul manto stradale anche con riguardo alle radici degli alberi che sotto lo stesso si sono insinuate e che ne hanno provocato il pacifico danneggiamento.
Al riguardo la Cassazione ha precisato, in una vicenda di danno provocato da un albero collocato su fondo confinante con la strada pubblica: “questa Corte ha avuto modo di chiarire che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui l'evento si verifica (cfr. in termini Cass. 11802/2016); ed è stato anche affermato che la responsabilità della P.A. di cui all'art. 2051 c.c.
5 opera anche in relazione alle strade pubbliche, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo i soggetti che ne hanno la custodia liberati dalla responsabilità suddetta solo ove dimostrino che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione che imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile
l'intervento riparatore dell'ente custode (cfr. Cass. 16295/2019). Tali principi valgono anche a confermare i precedenti arresti in materia di responsabilità degli enti proprietari delle strade ed a ritenere fermi i seguenti orientamenti che il Collegio condivide pienamente: a. "in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli
e dei pedoni in totale sicurezza" (cfr. Cass. 23562/2011; Cass. 15302/2013); b.
"l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benché non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l'obbligo di vigilare affinché dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché - ove, invece, esse si verifichino - quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicché è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1176, secondo comma, cod. civ. e 2043 cod. civ., qualora, pur potendosi avvedere con l'ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l'abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione" (cfr. Cass
22330/2014; Cass. 6141/2018)” (Cass. Civ., ord. n. 6651/2020)
La , dunque, in qualità di proprietaria della strada e di custode della Parte_1 stessa, era tenuta a provvedere tempestivamente ad eliminare la situazione di pericolo, certamente esistente da lungo tempo (in quanto le radici del pino si sono
6 espanse progressivamente, giungendo infine a sollevare l'asfalto e a lesionarlo in più punti). Ciò avrebbe potuto fare non solo quale proprietaria della strada, ma anche ai sensi dell'art. 896 c.c., come ricordato dal Giudice di Pace (la cui motivazione in parte qua non è stata oggetto di specifica contestazione).
La legittimazione passiva è pertanto correttamente stata individuata in capo alla
, quale ente tenuto alla custodia del luogo su cui si è verificato il Parte_1 danno.
La avrebbe potuto al più ritenere che il fatto del terzo abbia interrotto il Parte_1 nesso causale, ma tale profilo attiene al merito e non alla legittimazione passiva.
Nel medesimo motivo di appello, peraltro, la Provincia ha richiamato il proprio provvedimento prot. n. 447 del 02/01/2020, con cui il servizio di viabilità ha diffidato i proprietari a procedere al taglio, entro e non oltre 15 giorni, delle radici che si protendono sulla Strada Provinciale e al ripristino del piano viabile, con eventuale eliminazione delle alberature. La nota è stata comunicata al comando della Polizia Municipale del ai sensi dell'art. 14 Controparte_6 co. 2 lett. b) c.d.S..
Sulla base di tali considerazioni, l'appellante ha ritenuto erronee le argomentazioni del giudice di prime cure, laddove ha ritenuto che unico responsabile degli eventi dannosi sia l'ente proprietario della strada, pur in presenza della negligenza del privato.
La contestazione mossa dalla si sposta in realtà sul piano della Parte_1 diligenza e della colpa, senza intaccare quello del rapporto di custodia con il bene pubblico. Nel caso di specie, infatti, gli attori hanno agito chiedendo il risarcimento del danno al proprietario della strada in considerazione delle omesse attività di vigilanza e manutenzione. Non vi è dubbio che, a prescindere dagli autonomi obblighi che ricadono sui proprietari dei terreni finitimi, la custodia sulla strada permane in capo all'ente, che mai ha contestato di averla. La questione posta, dunque, non è di legittimazione passiva, in quanto è pacifico che la legittimazione passiva basata sul rapporto di custodia con la strada provinciale ricada sulla
. Parte_1
Diverso è invece il riferimento agli interventi attuati dalla , sui quali si Parte_1 tornerà in seguito, in quanto si tratta di profili relativi al merito.
7 Ribadito che l'azione è stata proposta ai sensi dell'art. 2051 CC, l'appellante ha lamentato che il Giudice di Pace ha accolto la domanda senza adeguatamente valutare la sussistenza della prova, da esigersi da parte del danneggiato, del nesso di causalità tra la cosa in custodia e i danni lamentati.
La giurisprudenza richiamata da parte appellante e il relativo riparto dell'onere probatorio sono in questa sede condivisi, ma non sono condivise le conclusioni cui giunge l'appellante.
In particolare, la Provincia ha affermato che gli attori non hanno fornito la prova del nesso di causalità, in quanto hanno offerto due sole prove testimoniali, la prima inattendibile e la seconda resa da persona che non ha assistito alla caduta.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi, in primo luogo, che la presenza di un manto stradale rialzato e rovinato a causa delle sottostanti radici di un albero di pino confinante non è stata mai contestata da alcuna delle parti in causa ed è stata inoltre documentata per mezzo di ricca produzione fotografica.
Deve poi rilevarsi che il teste sulla cui attendibilità nessuna Testimone_1 censura è mossa, ha dichiarato: “ho sentito un botto e mi sono girato e ho visto strisciare il motore davanti e il conducente di dietro ... ho soccorso il conducente dello scooter insieme a un operaio...”.
Deve ancora rilevarsi che dalla scheda del pronto soccorso allegata dalla parte attrice risulta che, nell'orario e nel luogo indicati, l'attore fu condotto presso il presidio ospedaliero di Scorrano in ambulanza e che dichiarò di essere caduto a causa del manto stradale rovinato per la presenza delle radici degli alberi.
Sulla base della documentazione in atti e della prova testimoniale, anche ove riferita esclusivamente al teste emerge che il l giorno 8 maggio Tes_1 CP_2
2020 cadde sulla SP 147 di fronte all'azienda Chirio, in corrispondenza del punto, ben evidenziato nelle foto, in cui il manto stradale è rialzato e parzialmente dilatato per le radici di alberi di alto fusto ivi presenti. La circostanza che il teste Tes_1 non abbia assistito direttamente alla caduta non è rilevante, in quanto ha affermato di essersi girato immediatamente dopo e di aver prestato soccorso al motociclista, che si trovava ancora sui luoghi.
Il soddisfacimento dell'onere probatorio di parte attrice deve essere valutato, come noto, secondo il criterio del più probabile che non. La descrizione dei luoghi come emersa dalle pacifiche ricostruzioni delle parti e dalla documentazione fotografica
8 e la caduta avvenuta in corrispondenza del manto stradale rovinato sono elementi sufficienti a ritenere più probabile che il sia caduto a causa delle CP_2 condizioni della strada che non a causa di una propria perdita di controllo del mezzo, non collegata al rialzo del manto stradale.
Con tale prova, pertanto, la parte attrice ha soddisfatto il proprio onere probatorio, imponendo così alla parte convenuta l'onere di fornire la prova contraria costituita dal caso fortuito, eventualmente rappresentato anche dalla condotta del terzo o del danneggiato.
È con riferimento a tale ripartizione dell'onere probatorio che deve esaminarsi il secondo motivo di appello, all'interno del quale la ha contestato la Parte_1 sentenza impugnata, evidenziando che la strada era costituita da un rettilineo largo circa 6,20 m oltre a 80 cm di banchina in calcestruzzo, con ottima visibilità e, soprattutto, che vi erano segnali orizzontali e verticali di preavviso e di pericolo. In particolare, la ha evidenziato che vi erano il segnale di pericolo generico Parte_1 con appendice di pericolo di allagamento e quello di strada deformata oltre a quello del limite massimo di velocità di 50 km/h, il segnale di incrocio e le barre ottiche di rallentamento.
Sulla base di tale circostanza, la ha ritenuto che il rialzamento e le Parte_1 fessurazioni fossero interamente presegnalate e ben visibili e ha sostenuto pertanto di aver rispettato tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza stradale. In ragione di ciò, la ha ritenuto che si sia interrotto il nesso causale e che Parte_1 la causa dell'evento sia stata la condotta imprudente del conducente, che avrebbe dovuto avvedersi dell'ostacolo a causa dei segnali di pericolo presenti.
Al riguardo deve evidenziarsi che la prova offerta ha dimostrato unicamente che, al tempo dell'evento, vi erano i segnali di pericolo generico e di strada deformata oltre a quello del limite di velocità, ma non è stato mai dimostrato il punto in cui tali segnali si trovassero rispetto al luogo della caduta. In sede di interrogatorio, l'attore ha affermato che la distanza era di 2 km, con la conseguenza che l'unico supporto probatorio che si ha è quello di una distanza eccessiva rispetto al punto della caduta.
Nelle fotografie in atti e nelle proprie difese, mai la ha indicato il punto Parte_1 esatto in cui era presente il segnale di avvallamento per strada deformata: non può
9 dunque ritenersi provato che la condizione specifica del punto della caduta sia stata segnalata all'utenza.
Come già evidenziato - peraltro anche in conformità alla giurisprudenza richiamata nel motivo di appello - non si deve valutare la diligenza della , ma Parte_1 verificare se il nesso di causalità è stato interrotto da un elemento che può essere costituito anche dalla condotta del danneggiato. La presenza dei segnali di pericolo, pertanto, rileva solo nella misura in cui si dimostri che la caduta sia stata determinata, in tutto o in parte, dalla disattenzione o dalla guida imprudente del danneggiato. Perché ciò rilevi sotto il profilo causale, pertanto, è necessario che si provi che il segnale di pericolo fosse idoneo ad allertare in modo particolare l'attenzione dell'utente nel punto specifico del rialzo e delle fessurazioni, in quanto da ciò deriverebbe che la caduta è stata determinata da imprudenza o imperizia del danneggiato. Nel caso di specie, tuttavia, non si conosce la posizione dei segnali, con la conseguenza che gli stessi possono essere valutati solo sotto il profilo della diligenza esigibile dal danneggiato in relazione alla velocità tenuta, su cui si tornerà in seguito.
Parte appellante ha poi richiamato, sempre con riferimento alla ritenuta interruzione del profilo di causalità, il proprio essersi attivata con i proprietari dei terreni affinché provvedessero a tagliare gli alberi le cui radici stavano danneggiando la sede stradale. Anche tale elemento indaga la colpa del custode ed
è dunque estraneo alla pronuncia censurata, per quanto già dedotto in precedenza.
Si rileva unicamente, per completezza, che la situazione di degrado – ben visibile nelle foto in atti – avrebbe dovuto imporre alla Provincia di attivarsi con largo anticipo o di provvedere in luogo dei proprietari, che erano inerti ben oltre il termine di 15 gg. fissato nella nota del 02.01.2020. Ciò è chiarito per mera completezza, nella consapevolezza che non si discute di una responsabilità per colpa.
Con il terzo motivo di appello, la censura la decisione del giudice di primo Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto che il custode non abbia fornito la prova liberatoria a cui era tenuto. Nel motivo si richiama la giurisprudenza secondo cui quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista, tanto più alta
è la diligenza da esigersi dall'utente della strada.
Le censure mosse con il motivo di appello sono realmente focalizzate sulla prova liberatoria e sulla condotta del conducente della motocicletta.
10 In particolare, la Provincia ricorda – nuovamente - che la strada era rettilinea e pianeggiante, vi erano ottime condizioni di visibilità, vi erano abbondanti segnali orizzontali e verticali indicanti il pericolo e la presenza di intersezioni e vi era un limite di velocità di 50 km/h. L'appellante ha inoltre evidenziato che il teste Tes_1 ha riferito che la moto era molto più in là rispetto al conducente e che il c.t.u. ha riconosciuto l'esistenza di danni di grave intensità, ritenendo che tali elementi dimostrino come la condotta del danneggiato non sia stata rispettosa del limite di velocità previsto.
La Provincia ha inoltre ritenuto che vi sia prova della conoscenza della strada da parte del conducente, in quanto lo stesso risiede in un Comune vicino a quello della caduta.
Quanto alla conoscenza della strada, si rileva che non ci sono prove che il conducente, solo perché residente in un comune vicino, conoscesse il dissesto stradale in quel punto specifico, non essendo stato provato che ci sia mai passato.
Quanto alla velocità tenuta, deve rilevarsi che il c.t.u. ha riferito che non vi è alcun elemento che consenta di ricostruire la condotta del conducente e lo stesso c.t.u. ha evidenziato che i danni di grave entità sono compatibili con una velocità moderata, in ragione della tipologia del mezzo.
Sotto il profilo della velocità non può non evidenziarsi che il conducente ha riportato solo inabilità temporanea e un danno estetico, senza aver subito alcuna lesione alla persona. Il carattere irrisorio dei danni riportati dal motociclista indica che lo stesso procedeva a velocità moderata: diversamente, infatti, ben più gravi sarebbero state le conseguenze sulla persona, come dimostra la statistica dei danni riportati dai motociclisti vittime di sinistri stradali o anche di cadute autonome.
Si aggiunga che il mezzo non ha subito danni oggettivamente importanti, tanto che le riparazioni hanno avuto un costo inferiore al valore del bene e che lo stesso è stato poi venduto, essendo perfettamente marciante e funzionante.
Nessun altro elemento depone per una velocità eccessiva del CP_2
Nell'impossibilità di ricostruire tecnicamente la velocità del mezzo e nell'assenza di elementi che sostengano la presunzione di una condotta imprudente, si conferma che la non ha provato l'interruzione del nesso causale né un concorso di Parte_1 colpa del danneggiato nella determinazione del danno.
11 Non si condividono, poi, le considerazioni della sulla visibilità della Parte_1 lesione, sostenute in ragione delle caratteristiche della strada e della elevata visibilità diurna.
Il dissesto è invero visibile nelle foto prese da vicino, quali quelle di parte attrice, con ingrandimento e focus concentrato sul dislivello. Nelle foto che riprendono la strada dalla prospettiva ampia, tuttavia, pur scattate in pieno giorno, non si riesce assolutamente a comprendere che il manto stradale è rialzato e fessurato.
Anche sotto tale profilo, dunque, le contestazioni di parte appellante sono rigettate.
Con il quinto motivo di appello, infine, la ha ritenuto che il Giudice di Parte_1
Pace abbia errato ad appiattirsi sulle conclusioni dei cc.tt.uu., nonostante le decise contestazioni mosse dalla parte.
Con riferimento ai danni materiali, in particolare, la ha evidenziato che il Parte_1 consulente ha riferito che, poiché il mezzo è stato venduto, la stima è stata compiuta sulla base della documentazione fotografica. Il c.t.u. ha infatti riferito: “si ritiene arduo e inattendibile tecnicamente effettuare un computo estimativo dei danni in assenza di elementi tecnici e oggettivi a supporto; è possibile solo affermare che i danni risultano essere di grave intensità e che hanno interessato la parte anteriore laterale destra e sinistra”.
Tuttavia, nel motivo di appello la ha richiamato la c.t.u., per ritenere che Parte_1 neppure questa sia stata in grado di confermare i danni richiesti, pur avendoli ritenuti compatibili con la caduta e il contatto con l'asfalto e l'adiacente campo.
La contestazione, per come formulata, non prende in considerazione le singole voci di danno riportate nell'allegato 4 di parte attrice, con elenco specifico delle parti riparate e il relativo costo. Neppure il c.t.p. ha contestato l'elenco delle voci di danno.
Parte attrice ha peraltro prodotto sub 3) ben undici foto del mezzo, verosimilmente ritratto ancora sui luoghi (in quanto lo sfondo è quello di un campo), evidenziando le singole parti danneggiate, poi riparate dalla Yamaha di come da fattura in Pt_1 atti (con dettaglio delle riparazioni).
Il Giudice di Pace ha riconosciuto come dovuto il danno riportato in tali documenti, considerato dal c.t.u. compatibile con la caduta sull'asfalto e nel campo adiacente.
Peraltro, la stessa visione delle foto consente anche al profano di comprendere che
12 si tratta di parti danneggiate in seguito alla caduta (riconosciuta dai testimoni, dal referto del PS e mai contestata dalla ). Parte_1
Il motivo di appello, dunque, pur concentrato sulla c.t.u., omette sia di contestare i danni come liquidati (provati, come già più volte chiarito, dalla documentazione in atti allegata dall'attore) sia di confutare l'unico apporto offerto dal perito, della compatibilità tra i danni richiesti e la caduta sull'asfalto.
Anche tale motivo di appello è dunque respinto.
In merito alla CTU medico legale, parte appellante ha evidenziato che il consulente ha riconosciuto l'1% di danno a titolo di danno estetico sulla caviglia, senza che tale danno sia stato mai offerto al contraddittorio per mezzo di reperti fotografici o descrizioni.
L'appellante ha richiamato i principi da seguirsi nella determinazione del danno biologico e ha ritenuto che il c.t.u. non li abbia seguiti;
ha chiesto dunque la rinnovazione della perizia, se del caso con specialista dermatologo.
Sotto tale profilo si evidenzia che il referto del pronto soccorso ha attestato il traumatismo del piede sinistro e la ferita lacero contusa al piede sinistro, con trauma del piede e della caviglia (oltre ad altri danni alle mani e alla spalla).
Sempre nella relazione del PS si legge che sono stati applicati punti di sutura al piede, da rimuovere dopo 10 giorni. A ciò si è aggiunta la relazione del dr. Per_1
medico di base.
[...]
Nella propria relazione, dunque, il c.t.u. ha correttamente riconosciuto l'esistenza di un danno estetico, avendo attestato che vi è una cicatrice di 7 cm sulla caviglia.
La circostanza che non vi sia dolore e non vi siano incidenze sulla vita lavorativa – pure evidenziata nell'appello – è perfettamente compatibile con il danno, quantificato in appena l'1%.
Né la ha richiamato tabelle del danno estetico – la cui esistenza è Parte_1 pacificamente riconosciuta in giurisprudenza – che lo riconoscono in un valore inferiore all'1%, pur quando la ferita è di 7 cm.
Come detto, l'esistenza della ferita LC e della successiva chiusura con punti sono riconosciuti dal medico del Pronto Soccorso nella propria Relazione e devono dunque ritenersi certi.
Né è necessaria la competenza di un dermatologo, poiché il danno estetico va valutato dal medico legale.
13 In ragione di quanto sopra, correttamente il giudice di pace non ha rinnovato la perizia e ha quantificato il danno come in sentenza.
L'appello principale è dunque interamente rigettato.
Il ha proposto tempestivo appello incidentale, censurando la sentenza nella CP_3 parte in cui ha compensato le spese di lite tra sé e la , nonostante abbia Parte_1 dichiarato il difetto di legittimazione passiva del terzo.
L'appello è fondato.
A fronte della dichiarazione di difetto di legittimazione passiva, infatti, il giudice di pace avrebbe dovuto pronunciare secondo soccombenza, non ricorrendo alcuno dei gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c..
La giurisprudenza afferma infatti pacificamente che “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entra in vigore della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono "giusti motivi" esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma primo, lett. a), della legge citata” (Cass. civ., Sez. 5,
Sentenza n. 13460 del 27/07/2012).
Conclusivamente, l'appello principale è rigettato, mentre quello incidentale è accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Per l'appello principale ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 4501/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta l'appello principale;
b) In accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in CP_3 parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Parte_1 alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore di , CP_3 liquidate in € 1.265,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e
14 CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Bovino, che ha reso la dichiarazione di rito;
c) Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite di secondo grado in favore di e liquidate in € Controparte_1 Controparte_2
1.701,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Petrachi Gianluigi, che ha reso la dichiarazione di rito;
d) Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite di secondo grado in favore di liquidate in € 1.701,00 per compenso ed € CP_3
147,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
e) Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater TUSG per l'appello proposto da . Parte_1
Lecce, 13/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa VI ME
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