TAR
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01660/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 02696 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01660/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2025, proposto da GR MA
Fundarò, rappresentata e difesa dall'avvocato Accursio Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, Via Noto n.
12;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani - Direzione Generale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto e/o comunque del diniego parziale di cui alla nota prot. 94183 del
20.06.2025 a firma del Direttore della U.O.C. di Radiologia, formatosi sull'istanza di accesso inviata dalla ricorrente in data 03.06.2025; N. 01660/2025 REG.RIC.
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso e di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'ordinanza n. 2588 del 24 novembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il dott. Francesco
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha agito contro l'ASP di Trapani per il riconoscimento del suo diritto ad avere pieno accesso e di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti presentata in data 03.06.2025;
- l'ASP di Trapani non si è costituita in giudizio;
Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato la questione della possibile irricevibilità del ricorso in ragione del suo tardivo deposito oltre il termine dimezzato di quindici giorni risultante dal combinato disposto dell'art. 45, comma 1, cod. proc. amm. e dell'art. 87, comma 3, cod. proc. amm.;
- in data 28/11/2025 la parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che, in considerazione della mancata costituzione della resistente, nulla sia disposto in ordine alle spese di lite;
Ritenuto che:
- il ricorso è divenuto improcedibile; in tal senso, va intesa la rinunzia al ricorso del ricorrente, la quale fa difetto della firma del ricorrente, ovvero della procura speciale a rinunziare (ex art. 390, comma 2, c.p.c. e art. 84 c.p.a.); N. 01660/2025 REG.RIC.
- che nulla va disposto in ordine alle spese di lite attesa la mancata costituzione dell'ASP intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 4 novembre 2025 e 2 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
TO IA, Presidente
Francesco RI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco RI TO IA N. 01660/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/12/2025
N. 02696 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01660/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1660 del 2025, proposto da GR MA
Fundarò, rappresentata e difesa dall'avvocato Accursio Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, Via Noto n.
12;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani - Direzione Generale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto e/o comunque del diniego parziale di cui alla nota prot. 94183 del
20.06.2025 a firma del Direttore della U.O.C. di Radiologia, formatosi sull'istanza di accesso inviata dalla ricorrente in data 03.06.2025; N. 01660/2025 REG.RIC.
nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad avere pieno accesso e di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti richiesti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'ordinanza n. 2588 del 24 novembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il dott. Francesco
RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha agito contro l'ASP di Trapani per il riconoscimento del suo diritto ad avere pieno accesso e di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti presentata in data 03.06.2025;
- l'ASP di Trapani non si è costituita in giudizio;
Considerato che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato la questione della possibile irricevibilità del ricorso in ragione del suo tardivo deposito oltre il termine dimezzato di quindici giorni risultante dal combinato disposto dell'art. 45, comma 1, cod. proc. amm. e dell'art. 87, comma 3, cod. proc. amm.;
- in data 28/11/2025 la parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che, in considerazione della mancata costituzione della resistente, nulla sia disposto in ordine alle spese di lite;
Ritenuto che:
- il ricorso è divenuto improcedibile; in tal senso, va intesa la rinunzia al ricorso del ricorrente, la quale fa difetto della firma del ricorrente, ovvero della procura speciale a rinunziare (ex art. 390, comma 2, c.p.c. e art. 84 c.p.a.); N. 01660/2025 REG.RIC.
- che nulla va disposto in ordine alle spese di lite attesa la mancata costituzione dell'ASP intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 4 novembre 2025 e 2 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
TO IA, Presidente
Francesco RI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco RI TO IA N. 01660/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO