CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 12/02/2026, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2092/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6841/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 3813 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1112/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento fermo amministrativo Resistente/Appellato: incompetenza territoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugna l'avvio di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati – protocollo atto 3813, dell'importo di complessivi € 352,61, comunicato a mezzo PEC in data 30 gennaio
2025 emesso dalla Resistente_1 S.p.A., per conto del Comune di Senigallia, per il mancato pagamento della TA. RI anno 2017. L'avvio di iscrizione faceva seguito alla notifica dell'avviso di accertamento n° 1046 inviato dal comune di Senigallia in data 24/12/2021 e mai opposto.
Il ricorrente si oppone all'ingiunzione suddetta, eccependo: a) la mancata notifica dell'avviso di accertamento nonché della comunicazione di procedibilità; b) la proprietà dell'immobile de quo in capo al de cuius, sig. nominativo 1, al tempo della pretesa a titolo di TARI (2017); c) la strumentalità del mezzo su cui è iscritto il fermo amministrativo. La Concessionaria della Riscossione Resistente_1 si è costituita in giudizio e ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale di questa CGT, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 del D. Lgs. n° 546/1992 e a seguito della sentenza n.44/2016 la Corte Costituzionale ha stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.
Lgs. n° 446/1997, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'ente locale concedente e dell'ente locale impositore.
Nel caso di specie l'avvio di iscrizione di fermo amministrativo è stato emesso dalla Concessionaria della Riscossione Resistente_1 per il comune di Senigallia (AN) e deve essere quindi affermata la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona.
Va dichiarata pertanto in via principale la incompetenza territoriale, con attribuzione alla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Ancona, con condanna alle spese in danno della parte ricorrente che si liquidano come in dispositivo. Va assegnato il termine di tre mesi dalla notifica della sentenza per la riassunzione della causa avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, così decide: a) dichiara la propria incompetenza territoriale;
b) dichiara la competenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona;
c) condanna Ricorrente_1 alla rifusione, in favore della concessionaria per la riscossione Resistente_1 SPA costituita, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 270,00, d) assegna il termine di mesi tre dalla notifica della sentenza per la riassunzione della causa avanti al giudice competente. Roma li, 29/01/2026 Il Giudice Monocratico Nominativo_1
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6841/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 3813 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1112/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento fermo amministrativo Resistente/Appellato: incompetenza territoriale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. Ricorrente_1 impugna l'avvio di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati – protocollo atto 3813, dell'importo di complessivi € 352,61, comunicato a mezzo PEC in data 30 gennaio
2025 emesso dalla Resistente_1 S.p.A., per conto del Comune di Senigallia, per il mancato pagamento della TA. RI anno 2017. L'avvio di iscrizione faceva seguito alla notifica dell'avviso di accertamento n° 1046 inviato dal comune di Senigallia in data 24/12/2021 e mai opposto.
Il ricorrente si oppone all'ingiunzione suddetta, eccependo: a) la mancata notifica dell'avviso di accertamento nonché della comunicazione di procedibilità; b) la proprietà dell'immobile de quo in capo al de cuius, sig. nominativo 1, al tempo della pretesa a titolo di TARI (2017); c) la strumentalità del mezzo su cui è iscritto il fermo amministrativo. La Concessionaria della Riscossione Resistente_1 si è costituita in giudizio e ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale di questa CGT, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
All'odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 del D. Lgs. n° 546/1992 e a seguito della sentenza n.44/2016 la Corte Costituzionale ha stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.
Lgs. n° 446/1997, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'ente locale concedente e dell'ente locale impositore.
Nel caso di specie l'avvio di iscrizione di fermo amministrativo è stato emesso dalla Concessionaria della Riscossione Resistente_1 per il comune di Senigallia (AN) e deve essere quindi affermata la competenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona.
Va dichiarata pertanto in via principale la incompetenza territoriale, con attribuzione alla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Ancona, con condanna alle spese in danno della parte ricorrente che si liquidano come in dispositivo. Va assegnato il termine di tre mesi dalla notifica della sentenza per la riassunzione della causa avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, così decide: a) dichiara la propria incompetenza territoriale;
b) dichiara la competenza territoriale della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona;
c) condanna Ricorrente_1 alla rifusione, in favore della concessionaria per la riscossione Resistente_1 SPA costituita, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 270,00, d) assegna il termine di mesi tre dalla notifica della sentenza per la riassunzione della causa avanti al giudice competente. Roma li, 29/01/2026 Il Giudice Monocratico Nominativo_1