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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4072/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4072/2024
Oggi 16 aprile 2025, alle ore 11:25, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per 'avv. TULLIO SCIRÈ il quale dà atto di avere provveduto al Parte_1 deposito della busta telematica attestante l'avvenuta notificazione dell'atto di appello, nelle cui conclusioni insiste integralmente;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza - assenti le parti e i loro difensori - ai sensi degli artt. 350, 350-bis e 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 4 N. R.G. 4072/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4072/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tullio Parte_1 C.F._1
Scirè, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.04.2025, all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 350,
350-bis e 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 765/2024, emessa in data 08.07.2024 dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 2225/2023 R.G., con cui è stata condannata al pagamento, in favore della della somma di € 263,99 a titolo di capitale, Controparte_1
oltre interessi e spese di lite per complessivi € 480,73.
1.1. - L'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per vizio della citazione introduttiva, in quanto notificata in violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 281-duodecies, co. 2, c.p.c. Ha ritenuto, pertanto, invalido l'intero procedimento di primo grado, chiedendo di annullare o dichiarare priva di effetti la sentenza impugnata.
2. - L'appellata non si è costituita il giudizio e va, pertanto, dichiarata contumace.
3. - La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.04.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale.
4. - L'appello è infondato.
4.1. - L'odierna appellante è rimasta contumace nel giudizio di primo grado e deduce ora, quale unico motivo di impugnazione, la nullità della citazione per violazione del termine dilatorio a comparire.
4.2. - Tuttavia, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 2258/2022, in caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio per vizi attinenti alla vocatio in ius - come nel caso di inosservanza del termine a comparire - il giudice d'appello non deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve valutare la possibilità di disporre la rinnovazione degli atti e l'eventuale rimessione in termini della parte contumace, a condizione che la stessa alleghi e dimostri di non aver avuto conoscenza del processo ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
4.3. - Nel caso in esame, l'appellante non ha formulato alcuna istanza di rimessione in termini, né ha fornito elementi idonei a dimostrare che la violazione del termine dilatorio le abbia impedito di avere conoscenza del processo. Anzi, ha dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo grado quanto alla sorte capitale e agli interessi, contestando unicamente la condanna alle spese di lite.
Pag. 3 di 4 4.4. - Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la rinnovazione degli atti né per dichiarare la nullità della sentenza impugnata.
4.5. - L'appello deve quindi essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
5. - Quanto alle spese del presente grado, si osserva che la condanna alle spese processuali, quale conseguenza della soccombenza, presuppone che la parte vittoriosa abbia sostenuto attività difensiva e sopportato oneri suscettibili di rimborso. Qualora, come nel caso di specie, la parte vittoriosa sia rimasta contumace, non può disporsi alcuna condanna in suo favore, non avendo essa sostenuto spese difensive. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10445/2011), la corretta statuizione
è in tal caso quella del “nulla a disporre sulle spese”.
6. - Deve, infine, darsi atto che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012).
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4072/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_1
2) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
3) Nulla dispone sulle spese del grado di appello.
4) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,
l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso a Siracusa in data 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4072/2024
Oggi 16 aprile 2025, alle ore 11:25, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per 'avv. TULLIO SCIRÈ il quale dà atto di avere provveduto al Parte_1 deposito della busta telematica attestante l'avvenuta notificazione dell'atto di appello, nelle cui conclusioni insiste integralmente;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza - assenti le parti e i loro difensori - ai sensi degli artt. 350, 350-bis e 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 4 N. R.G. 4072/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4072/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tullio Parte_1 C.F._1
Scirè, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.04.2025, all'esito della discussione orale ai sensi degli artt. 350,
350-bis e 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 765/2024, emessa in data 08.07.2024 dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 2225/2023 R.G., con cui è stata condannata al pagamento, in favore della della somma di € 263,99 a titolo di capitale, Controparte_1
oltre interessi e spese di lite per complessivi € 480,73.
1.1. - L'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per vizio della citazione introduttiva, in quanto notificata in violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 281-duodecies, co. 2, c.p.c. Ha ritenuto, pertanto, invalido l'intero procedimento di primo grado, chiedendo di annullare o dichiarare priva di effetti la sentenza impugnata.
2. - L'appellata non si è costituita il giudizio e va, pertanto, dichiarata contumace.
3. - La causa è stata posta in decisione all'udienza del 16.04.2025, sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale.
4. - L'appello è infondato.
4.1. - L'odierna appellante è rimasta contumace nel giudizio di primo grado e deduce ora, quale unico motivo di impugnazione, la nullità della citazione per violazione del termine dilatorio a comparire.
4.2. - Tuttavia, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 2258/2022, in caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio per vizi attinenti alla vocatio in ius - come nel caso di inosservanza del termine a comparire - il giudice d'appello non deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve valutare la possibilità di disporre la rinnovazione degli atti e l'eventuale rimessione in termini della parte contumace, a condizione che la stessa alleghi e dimostri di non aver avuto conoscenza del processo ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
4.3. - Nel caso in esame, l'appellante non ha formulato alcuna istanza di rimessione in termini, né ha fornito elementi idonei a dimostrare che la violazione del termine dilatorio le abbia impedito di avere conoscenza del processo. Anzi, ha dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo grado quanto alla sorte capitale e agli interessi, contestando unicamente la condanna alle spese di lite.
Pag. 3 di 4 4.4. - Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre la rinnovazione degli atti né per dichiarare la nullità della sentenza impugnata.
4.5. - L'appello deve quindi essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
5. - Quanto alle spese del presente grado, si osserva che la condanna alle spese processuali, quale conseguenza della soccombenza, presuppone che la parte vittoriosa abbia sostenuto attività difensiva e sopportato oneri suscettibili di rimborso. Qualora, come nel caso di specie, la parte vittoriosa sia rimasta contumace, non può disporsi alcuna condanna in suo favore, non avendo essa sostenuto spese difensive. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10445/2011), la corretta statuizione
è in tal caso quella del “nulla a disporre sulle spese”.
6. - Deve, infine, darsi atto che l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012).
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, in funzione di Giudice di Appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4072/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara la contumacia della Controparte_1
2) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
3) Nulla dispone sulle spese del grado di appello.
4) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,
l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso a Siracusa in data 16 aprile 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 4 di 4