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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 3224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3224 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2450/2014 R.G.,
TRA
, nato a [...] il [...] ( ) Pt_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. CAPOTI VINCENZO e dall'avv. CORCIULO RITA, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
, in persona del legale rappresentate p.t.; Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO STEFANO, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
, nata a [...] il [...] ( ) Controparte_2 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVANO MARIANGELA, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
, in persona del legale rappresentate p.t.; Controparte_3
Rappresentato e difeso dall'avv. CONTE ANTONIO, procuratore domiciliatario;
- terzo chiamato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Pt_1 CP_1
[...
al fine di vedersi accogliere la domanda di risarcimento dei danni dallo stesso patiti a seguito del sinistro verificatosi in data 14.03.2013, in Casarano, presso i locali di proprietà di , anch'ella convenuta, ove la predetta società esercita l'attività Controparte_2 di concessionaria automobilistica.
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto CP_1 della domanda attorea e chiedendone nel merito il rigetto, formulando altresì chiamata in causa del terzo Reale Mutua Assicurazioni.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio Reale Mutua Assicurazioni, eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza assicurativa e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali di , Pt_1 CP_4
, ,
[...] Controparte_2 CP_5 Controparte_6 [...]
, , e , nonché CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 mediante la consulenza tecnica d'ufficio del medico-legale e la Persona_1 consulenza tecnica d'ufficio dell'ingegnere Persona_2
Dopo una serie di rinvii per assenza del magistrato titolare del ruolo, assegnata la causa al giudice scrivente in data 3.10.2024, all'udienza del 10.04.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia meritevole di parziale accoglimento, per quanto di ragione.
Come esposto in premessa, la presente causa ha ad oggetto il risarcimento dei danni patiti da a seguito del sinistro verificatosi in data 14.03.2013, in Casarano, presso Pt_1
l'immobile di proprietà di ove esercita l'attività di Controparte_2 CP_1 concessionaria automobilistica, allorquando l'attore, percorrendo una rampa che conduce al punto vendita, cadeva rovinosamente per terra.
La domanda risarcitoria è qualificata nel libello introduttivo sulla base di plurimi titoli di responsabilità extracontrattuale, segnatamente gli artt. 2043, 2051, 2053 c.c.
Al riguardo, tuttavia, deve richiamarsi il principio di specialità tra le norme ricavabili dagli artt. 2051 e 2053 c.c., enucleato dalla Suprema Corte, Cass. sentenza n.13381/2010, secondo cui “In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa. Pertanto, il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, é responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti;
grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri”.
Alla luce della descrizione dell'evento dannoso fornita dalla parte attrice, la quale ha asserito la verificazione del sinistro in ragione del mero scivolamento sopra una rampa esterna, può escludersi la ricorrenza di un titolo di responsabilità ex art. 2053 c.c., il quale attiene espressamente alla rovina di edifici, con ciò intendendosi “la responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi dalla rovina dell'edificio […] in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati” (Cass. sentenza n.
19975/20059).
Nel caso di specie, difettando l'allegazione fattuale di qualsivoglia disgregazione di elementi strutturali dell'immobile, l'accertamento della responsabilità deve dunque compiersi esclusivamente alla luce dell'art. 2051 c.c., a sua volta norma speciale rispetto alla responsabilità ex art. 2043 c.c.
1. – In via preliminare, le parti convenute hanno eccepito il rispettivo difetto di legittimazione passiva. In particolare, proprietaria dell'immobile sito in Casarano, alla Controparte_2 via Provinciale Casarano-Gallipoli, ha asserito il proprio difetto di legittimazione ascrivendo il nocumento arrecato al danneggiato all'omessa manutenzione ordinaria dell'immobile o, in ogni caso, alla destinazione e modi di accesso sottoposti al potere decisorio del conduttore e, pertanto, gravanti esclusivamente su quest'ultimo.
Al riguardo, si rammenta come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità che
“la sussistenza della legittimazione ad agire, dunque, è riscontrabile sulla base del mero criterio dell'affermazione, secondo cui è sufficiente che, all'interno della domanda,
l'attore e il convenuto siano rispettivamente affermati titolari del diritto e dell'obbligo dedotti in giudizio, mentre non è rilevante che ne siano effettivamente titolari, essendo questa una questione attinente al merito della causa” (Cass., sentenza n. 10640/2021).
Pertanto, sulla predetta eccezione basti rilevare come, attenendo la stessa al concreto accertamento dell'evento dannoso e della responsabilità, trattasi di eccezione di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio, da esaminarsi nel merito, e non di questione di rito attinente alla legittimazione processuale delle parti, le quali nel caso di specie sono correttamente affermate titolari di diritti e obblighi connessi alla domanda giudiziale.
La convenuta Reale Mutua Assicurazioni, a sua volta, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo la mancata dimostrazione dell'operatività della polizza assicurativa azionata dal convenuto. Anche tale eccezione, tuttavia, attiene alla titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio, essendo sufficiente ai fini della legittimazione processuale la mera affermazione dell'esistenza di obblighi a carico della stessa, scaturenti nel caso di specie dal contratto assicurativo che risulta versato in atti e della cui operatività si deve semmai disquisire nel merito.
2. – Nel merito, sulla sussistenza nel caso di specie della responsabilità ex art. 2051 c.c., si rammenta come, per giurisprudenza consolidata, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso quale fattore idoneo ad interrompere il nesso causale.
2.1 – Per quanto attiene alla verificazione dell'evento, in sede di interrogatorio formale Contr
ha dichiarato: “Sono arrivato all'officina della in auto accompagnato dal Pt_1 sig. per comprare un chilo di olio. Ero da solo quando sono caduto Parte_2 dalla rampa. Preciso che il sig. è sceso insieme a me dalla autovettura, poi Parte_2
è squillato il suo cellulare e io sono andato avanti, per cui non sono in grado di dire se
c'era o meno mentre io scendevo. La prima persona che mi ha prestato soccorso è stata Contr un dipendente della . Subito dopo è venuto il sig. […] e gli ho detto che non CP_5 mi sentivo più la gamba. Per cui non mi hanno toccato e dopo è arrivata l'ambulata. […]
Il sinistro è avvenuto verso le 9:10 della mattina e piovigginava. Non è vero che correvo sulla rampa per potermi riparare dalla pioggia. In realtà, scendevo regolarmente la rampa appoggiandomi al corrimano ivi presente. Nella parte finale della rampa cadevo. Contr Mi sono recato altre volte alla . […] Riconosco la segnaletica di cui alle foto n. 5 e
6 allegate al fascicolo di parte convenuta , non c'è invece alcun Controparte_2 segnale di divieto di accesso pedonale. Per accedere all'officina vendita pezzi di ricambio ho seguito la segnaletica ivi presente che mi indicava l'accesso dalla rampa.
Sono sceso da lì come ho fatto le altre volte in cui mi sono recato alla vendita ricambi.
D'altra parte, non c'è indicazione di altra entrata per acquistare i ricambi. La barra è stata installata lì per regolamentare l'accesso delle autovetture […] I pedoni, invece, sono sempre passati e continuano a passare tutt'ora dalla rampa per accedere a comprare i pezzi di ricambio. […] Posso dire che la rampa ha solo nella parte centrale delle zigrinature, non le ha nella parte laterale e nelle altre parti da dove la pavimentazione è liscia e dove c'è il corrimano […] preciso che sono caduto nella parte liscia. Preciso anche che ho contrassegnato alla foto 10 del fascicolo della sig.ra CP_2 il punto preciso della rampa in cui è iniziata la mia caduta e quello in cui mi sono arrestato. Al momento della caduta indossavo scarpe antinfortunistica. […] Anche le altre volte che sono sceso dalla rampa, nessuno mi ha detto che c'era un accesso diverso da quello della rampa”.
Tra le prove orali più rilevanti, il teste ha dichiarato: “Preciso che ho saputo CP_5
Par subito dopo l'evento il motivo per il quale il signor si era recato presso l'officina
ovvero l'acquisto di alcuni chili d'olio. È vero che la giornata era CP_1 piovosa. Non so se il signor era accompagnato da qualcuno. È vero che il signor Pt_1
Par
scendeva la rampa che conduce all'officina a piedi. Non so dove avesse parcheggiato la propria auto;
so solo che il parcheggio è sistemato nel piazzale sopra l'officina. […] ho visto i piedi del signor che si trovava sul lato sinistro della rampa, steso per Pt_1 terra […] sul tratto finale della rampa. […] Posso confermare che, nell'immediatezza della caduta, i dipendenti della sclamavano “qui si scivola”. CP_1
Il teste ha dichiarato: “[…] confermo che vedevo spesso il Controparte_6
Par sig. recarsi presso la sede di […] non so se la rampa risultasse sporca CP_1
o coperta da muschio, ma posso dire soltanto che il giorno del sinistro pioveva. Ricordo che non ci fosse nessuno nei pressi della rampa, ad eccezione di me, di altri quattro- cinque miei colleghi di lavoro e del sig. . […] preciso che in prossimità CP_5 dell'accesso pedonale vi è alcuna indicazione in ordine al fatto che esso è riservato soltanto ai dipendenti della società convenuta. […] posso dire che all'interno dell'edificio c'è un cartello con una freccia che indica il percorso interno per raggiungere l'officina. All'esterno dell'edificio sede della concessionaria non ci è alcun cartello che indichi che i clienti possono accedere all'officina solo dall'interno dell'edificio e non dall'accesso pedonale adiacente alla rampa”.
Il teste ha dichiarato: “Preciso che sono intervenuto subito dopo la caduta CP_7 per primo al fine di prestare soccorso. […] Il giorno del sinistro pioveva. […] Confermo di aver visto l'attore oltre la barriera automatica ma non ho assistito personalmente all'atto dell'oltrepassaggio della stessa. […] Confermo la corrispondenza ai luoghi di cui si discute con quelli raffigurati nelle foto che mi vengono esibite n. 10) 11) 12) del fascicolo dell'avv. Schiavano”.
Le predette dichiarazioni rese dai testimoni e dall'attore in sede di interrogatorio formale devono ritenersi attendibili, in quanto precise e non contraddittorie. Dalle stesse emerge inequivocabilmente che il sinistro si sia verificato nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo.
Deve pertanto ritenersi provata la verificazione dell'evento dannoso.
2.2 – Per quanto invece attiene al nesso di causalità, si rammenta come l'art. 2051, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (cfr. Cass., ordinanza n. 11122/2021). Il danneggiato, dunque, è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (cfr. Cass., ordinanza n. 1064/2018), gravando sul convenuto l'onere di dare la prova liberatoria del caso fortuito. Il contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore si esaurisce pertanto nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili
(cfr. Cass., sentenza n. 14930/2023).
Nel caso di specie, la pericolosità della rampa sulla quale si è verificato il sinistro ha formato oggetto di consulenza tecnica d'ufficio, eseguita dal CTU Ing. Persona_2
Proprio con riferimento alla predetta rampa, il consulente incaricato ha accertato che: “La pendenza riscontrata, secondo quanto prescritto dal D.M. 236/89, non è compatibile con
l'uso pedonale, in quanto superiore all'8%. Il dislivello da superare, essendo di 4,6 metri dal piano di calpestio del parcheggio alla quota dell'interrato, risulta superiore ai 3,2 metri fissati come limite superato il quale si deve procedere con altri metodi, come
l'installazione di un servo-scala o una piattaforma elevatrice. Risultano, inoltre, assenti
i pianerottoli, prescritti dalla normativa ogni 10 metri di sviluppo lineare della rampa. I rilievi effettuati hanno evidenziato che il corrimano, presente sul lato sinistro della rampa, è collocato ad altezze variabili per un minimo di 93 cm ed un massimo di 113 cm di altezza dalla quota da calpestio, mentre la normativa fissa a 90 cm la posa di installazione dello stesso”, concludendo che “la rampa oggetto del contenzioso non rispetta la normativa di settore per l'uso pedonale”.
Le conclusioni del CTU risultano condivisibili in quanto corredate da riscontri fotografici, illustrazioni grafiche e tecniche dei luoghi e, in particolare, delle caratteristiche oggettive del piano inclinato e della pendenza, oltre che essere suffragate da metodologia tecnico- scientifica ed essere immuni da vizio logico.
Assumendo pertanto che la rampa, in quanto difforme dalle prescrizioni tecniche e normative di settore per l'uso pedonale, presentasse una particolare condizione di potenziale lesività, deve conseguentemente ritenersi che il sinistro occorso all'attore si sia verificato quale normale conseguenza di tale intrinseca attitudine lesiva della cosa.
La non conformità a legge della rampa assume peraltro rilievo dirimente e assorbente in ordine alla pericolosità intrinseca della cosa, senza che assuma rilievo l'ulteriore elemento dell'eventuale presenza di muschio, sul quale le asserzioni delle parti e le risultanze istruttorie sono risultate incerte e contraddittorie.
È pertanto da ritenersi provato altresì il nesso causale tra la cosa e l'evento.
2.3 – Su quale, infine, sia il soggetto a cui deve essere ascritta tale responsabilità, si richiama l'orientamento della Suprema Corte, Cass. 13881/2010, a mente del quale il concorso tra la responsabilità del proprietario e del conduttore è regolato dal principio secondo cui “In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa. Pertanto, il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, é responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti; grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri”.
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie è emerso, da un lato, che la rampa ove si è verificato il sinistro non fosse idonea all'uso pedonale, come conclamato da consulenza tecnica d'ufficio; dall'altro lato, è emersa una prassi di utilizzo della rampa quale accesso abituale al punto vendita ricambi da parte dei soggetti che si recavano presso
[...]
come inter alia si evince chiaramente dalle dichiarazioni rese dal teste CP_1 CP_8
“Gli avventori del punto vendita ricambi, nel periodo in cui sono stato dipendente,
[...] accedevano ed uscivano dal punto vendita utilizzando la rampa”.
Dalla valutazione dei predetti elementi probatori, deve trarsi la conclusione che, sebbene abbia prodotto in atti evidenze dell'esistenza di una, seppure scarna, Controparte_1 segnaletica del percorso da seguire e di sbarramento per l'accesso controllato dei veicoli, la stessa abbia ciononostante tollerato di fatto l'accesso pedonale e l'uscita dei propri clienti tramite la predetta rampa, inidonea a tale destinazione d'uso, senza porre in essere accorgimenti effettivamente idonei ad impedire il transito ai pedoni sulla medesima.
Sulla scorta di tali risultanze, non può rimproverarsi al proprietario dell'immobile di aver messo a disposizione del conduttore una rampa non conforme all'uso pedonale, ben potendo quest'ultimo destinarla esclusivamente al transito di automezzi.
Per converso, deve rimproverarsi al conduttore di non essersi Controparte_1 adoperato, quale concreto utilizzatore ed effettivo detentore del potere di regolamentare e impedire gli accessi alla propria attività commerciale, al fine di adempiere al proprio obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri.
Ed infatti, la presenza del corrimano si giustifica proprio perché d'ausilio ai pedoni che utilizzavano la rampa in oggetto.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve riconoscersi la responsabilità di
[...] nella causazione dell'evento dannoso ad oggetto di causa. CP_1
3. – Le parti convenute hanno peraltro eccepito la colpa del danneggiato, in ragione della conoscenza che questi aveva dello stato dei luoghi e dell'imprudenza dello stesso.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La conoscenza che il terzo ha del difetto strutturale o funzionale della cosa medesima e quindi della pericolosità dell'uso in relazione al suo stato, deve essere valutata dal giudice del merito unitamente alla varietà dei mezzi di cui il terzo dispone per entrare in contatto fisico con la cosa ed avvalersene senza ricevere danno, al fine di stabilire se ed in quale misura la mancata adozione di cautele sia addebitabile a colpa del danneggiato, diminuendo comparativamente la responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2056 e 1227 comma
1 c.c.” (Cass. ordinanza n. 8478/2020).
Nel caso di specie, la conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato oltre che emergere dalle dichiarazioni dei testimoni dipendenti della concessionaria, i quali hanno in vario modo riportato di aver già visto il danneggiato nei medesimi luoghi in circostanze antecedenti al sinistro, è stata invero asserita direttamente dall'attore in sede di interrogatorio formale, allorquando lo stesso ha dichiarato “Sono sceso da lì come ho fatto le altre volte in cui mi sono recato alla vendita ricambi”.
Non può pertanto trascurarsi il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento, dovendosi ritenere che lo stesso, essendo già stato frequentatore della vendita ricambi in altre occasioni, secondo l'ordinaria diligenza esigibile avrebbe potuto adottare maggiore prudenza nella discesa dalla rampa e prevedere il rischio di scivolamento in ragione della presenza di pioggia (circostanza, quest'ultima, pacifica oltre che concorde pressoché nella totalità delle prove orali assunte).
Tale concorso colposo del danneggiato è apprezzabile dal giudicante, in ragione della reiterazione degli accessi alla vendita ricambi antecedenti al sinistro, in misura almeno paritaria (corrispondente al 50%) alla responsabilità del custode.
4. – Per quanto attiene al danno risarcibile, il CTU Dott. Convenga in sede di Per_1 consulenza medico-legale ha accertato che: “in conseguenza del riferito infortunio occorso al sig. in data 14.03.2013, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pt_1
Tricase, sia stata alla stesso accertata: “Paresi brachio-crurale sin e paraipoestesia da trauma del rachide […] Sulla base della documentazione sanitaria esaminata, può ritenersi essere stata operante una inabilità temporanea totale di 54 giorni, una inabilità temporanea parziale, mediamente al 75%, di 30 giorni ed una inabilità temporanea parziale, mediamente al 50%, di giorni 30. In considerazione dell'obiettività accertata, che evidenzia sfumata emiparesi sinistra, deficit di forza alla chiusura a pugno della mano sinistra, disturbi della sensibilità superficiale dell'arto inferiore di destra e lieve atassia nella marcia, ritengo che il danno biologico possa trovare adeguata valutazione nella misura del 15% (quindici percento). […] Non sono documentate in atti eventuali spese mediche sostenute”
4.1 – Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare l'importo derivante dalla Tabella riportata a seguire, applicando le tabelle milanesi per invalidità permanente all'15% (quindici percento), come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio. Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di invalidità temporanea, assoluta e relativa, sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso. In ragione della natura delle lesioni, si riconosce la somma di
€ 115,00 per ciascun giorno di inabilità assoluta. A ciò si aggiunga che il danno non patrimoniale deve comprendere quello morale, in ossequio all'insegnamento ultimo della Suprema Corte che, con la pronuncia a Sezioni Unite, Cass. sentenza n. 26972/2008, ha inteso ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito, sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale, patite dalla parte.
4.2 – Per quanto attiene alla personalizzazione del danno, si osserva come nel caso di specie parte attrice ha allegato uno stravolgimento delle abitudini di vita legato alla menomazione della deambulazione, con riflessi su hobby come il ciclismo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è oramai chiara nel ritenere che una lesione della salute “può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioe indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).
Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale” (Cass., sentenza n. 21062/2024).
Nel caso di specie, pertanto, rimasta indimostrata l'effettiva sussistenza, frequenza e abitualità di hobby solo genericamente allegati, non è possibile riconoscere il risarcimento di alcuna conseguenza ulteriore e peculiare rispetto a quelle ordinariamente subite da tutti i soggetti che abbiano patito il medesimo tipo di lesione. Alla luce delle considerazioni svolte, il danno da liquidare è calcolato come segue:
Tabella di riferimento Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 63
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
A) Danno non patrimoniale risarcibile € 33.239,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 54
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Invalidità temporanea totale € 6.210,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% 0
B) Totale danno biologico temporaneo € 10.522,50
Totale generale (A+B) € 43.761,50
Avuto poi riguardo all'accertata parziale incidenza causale del fatto colposo del danneggiato, l'importo complessivo del quantum risarcibile di €43.761,50 deve essere ridotto della metà, per la differenza di €21,880,75.
I danni sono calcolati all'attualità e vanno devalutati alla data dell'evento e maggiorati di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, secondo l'indice ISTAT, dalla data dell'evento a quella odierna. Dalla data odierna, gli importi ad oggi rivalutati vanno maggiorati di soli interessi legali, fino al soddisfo.
5. – Per quanto attiene all'operatività della polizza assicurativa, si rileva che è versato in atti il contratto di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi stipulato da con Reale Mutua Assicurazioni, numero di polizza 2010/10/2244360, Controparte_1 con decorrenza da giugno 2010 e allegata ricevuta di pagamento del premio nel successivo rinnovo del 16.03.2013. Nelle condizioni di assicurazione ivi allegate è previsto, a pag. 25, lett. B), che “La garanzia opera per un evento verificatosi in relazione alla gestione dell'esercizio commerciale […] e comprende i danni: a) da conduzione dei locali adibiti ad esercizio commerciale […]; b) dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dei locali dell'esercizio”. Orbene, stante la verificazione del sinistro nel periodo di validità della polizza e la sussumibilità dello stesso nella generica previsione dei danni da conduzione dei locali adibiti ad esercizio commerciale, non v'è dubbio che la predetta copertura assicurativa sia operativa nel caso di specie.
È pertanto infondata l'eccezione proposta da Reale Mutua Assicurazioni.
5.1 – ha altresì eccepito la violazione del patto di gestione della lite Controparte_3 da parte dell'assicurato. Al riguardo, si osserva come tale questione attiene squisitamente ai rapporti interni tra assicuratore ed assicurato con riferimento alla risarcibilità delle sole spese di lite e non inficia la validità della copertura assicurativa nei confronti del terzo danneggiato. Tale eccezione, peraltro, non è sfociata nella proposizione di un'apposita e conferente domanda nella comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa e, pertanto, esula dal thema decidendum del presente giudizio.
Per tutto quanto esposto, in definitiva la domanda attorea è in parte fondata e deve trovare accoglimento nei limiti enunciati.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M.
55/2014, tenuto conto del valore del decisum e dello svolgimento delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e sono poste a carico di e Controparte_1 [...] in solido tra loro. CP_3
6.1 – Le spese di lite della convenuta in ragione della reciproca Controparte_2 soccombenza su talune delle eccezioni proposte, si dichiarano integralmente compensate.
6.2 – Le spese di CTU seguono la soccombenza e sono poste a carico di CP_1 CP_1
e in solido tra loro.
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Pt_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro del 14.03.2013;
2) Condanna e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_3 rappresentanti pro tempore, in solido al risarcimento dei danni in favore di , Pt_1 liquidati in €21,880,75 per danno non patrimoniale, oltre accessori come in parte motiva;
3) Condanna e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_3 rappresentanti pro tempore, in solido al pagamento in favore di delle spese di Pt_1 lite, liquidate in €5.077,00 per compenso professionale e in €660,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
4) Compensa integralmente le spese di lite della convenuta Controparte_2
5) Pone le spese di CTU a carico di e in solido. CP_1 CP_1 Controparte_3
Lecce, 12/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci, sotto la supervisione del magistrato affidatario.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2450/2014 R.G.,
TRA
, nato a [...] il [...] ( ) Pt_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. CAPOTI VINCENZO e dall'avv. CORCIULO RITA, procuratore domiciliatario;
- attore -
CONTRO
, in persona del legale rappresentate p.t.; Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO STEFANO, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
, nata a [...] il [...] ( ) Controparte_2 C.F._2
Rappresentato e difeso dall'avv. SCHIAVANO MARIANGELA, procuratore domiciliatario;
- convenuto -
, in persona del legale rappresentate p.t.; Controparte_3
Rappresentato e difeso dall'avv. CONTE ANTONIO, procuratore domiciliatario;
- terzo chiamato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Pt_1 CP_1
[...
al fine di vedersi accogliere la domanda di risarcimento dei danni dallo stesso patiti a seguito del sinistro verificatosi in data 14.03.2013, in Casarano, presso i locali di proprietà di , anch'ella convenuta, ove la predetta società esercita l'attività Controparte_2 di concessionaria automobilistica.
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto CP_1 della domanda attorea e chiedendone nel merito il rigetto, formulando altresì chiamata in causa del terzo Reale Mutua Assicurazioni.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente il proprio Controparte_2 difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
Si è costituita in giudizio Reale Mutua Assicurazioni, eccependo preliminarmente l'inoperatività della polizza assicurativa e, nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali di , Pt_1 CP_4
, ,
[...] Controparte_2 CP_5 Controparte_6 [...]
, , e , nonché CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11 mediante la consulenza tecnica d'ufficio del medico-legale e la Persona_1 consulenza tecnica d'ufficio dell'ingegnere Persona_2
Dopo una serie di rinvii per assenza del magistrato titolare del ruolo, assegnata la causa al giudice scrivente in data 3.10.2024, all'udienza del 10.04.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che la domanda sia meritevole di parziale accoglimento, per quanto di ragione.
Come esposto in premessa, la presente causa ha ad oggetto il risarcimento dei danni patiti da a seguito del sinistro verificatosi in data 14.03.2013, in Casarano, presso Pt_1
l'immobile di proprietà di ove esercita l'attività di Controparte_2 CP_1 concessionaria automobilistica, allorquando l'attore, percorrendo una rampa che conduce al punto vendita, cadeva rovinosamente per terra.
La domanda risarcitoria è qualificata nel libello introduttivo sulla base di plurimi titoli di responsabilità extracontrattuale, segnatamente gli artt. 2043, 2051, 2053 c.c.
Al riguardo, tuttavia, deve richiamarsi il principio di specialità tra le norme ricavabili dagli artt. 2051 e 2053 c.c., enucleato dalla Suprema Corte, Cass. sentenza n.13381/2010, secondo cui “In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa. Pertanto, il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, é responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti;
grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri”.
Alla luce della descrizione dell'evento dannoso fornita dalla parte attrice, la quale ha asserito la verificazione del sinistro in ragione del mero scivolamento sopra una rampa esterna, può escludersi la ricorrenza di un titolo di responsabilità ex art. 2053 c.c., il quale attiene espressamente alla rovina di edifici, con ciò intendendosi “la responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi dalla rovina dell'edificio […] in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati” (Cass. sentenza n.
19975/20059).
Nel caso di specie, difettando l'allegazione fattuale di qualsivoglia disgregazione di elementi strutturali dell'immobile, l'accertamento della responsabilità deve dunque compiersi esclusivamente alla luce dell'art. 2051 c.c., a sua volta norma speciale rispetto alla responsabilità ex art. 2043 c.c.
1. – In via preliminare, le parti convenute hanno eccepito il rispettivo difetto di legittimazione passiva. In particolare, proprietaria dell'immobile sito in Casarano, alla Controparte_2 via Provinciale Casarano-Gallipoli, ha asserito il proprio difetto di legittimazione ascrivendo il nocumento arrecato al danneggiato all'omessa manutenzione ordinaria dell'immobile o, in ogni caso, alla destinazione e modi di accesso sottoposti al potere decisorio del conduttore e, pertanto, gravanti esclusivamente su quest'ultimo.
Al riguardo, si rammenta come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità che
“la sussistenza della legittimazione ad agire, dunque, è riscontrabile sulla base del mero criterio dell'affermazione, secondo cui è sufficiente che, all'interno della domanda,
l'attore e il convenuto siano rispettivamente affermati titolari del diritto e dell'obbligo dedotti in giudizio, mentre non è rilevante che ne siano effettivamente titolari, essendo questa una questione attinente al merito della causa” (Cass., sentenza n. 10640/2021).
Pertanto, sulla predetta eccezione basti rilevare come, attenendo la stessa al concreto accertamento dell'evento dannoso e della responsabilità, trattasi di eccezione di titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio, da esaminarsi nel merito, e non di questione di rito attinente alla legittimazione processuale delle parti, le quali nel caso di specie sono correttamente affermate titolari di diritti e obblighi connessi alla domanda giudiziale.
La convenuta Reale Mutua Assicurazioni, a sua volta, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo la mancata dimostrazione dell'operatività della polizza assicurativa azionata dal convenuto. Anche tale eccezione, tuttavia, attiene alla titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio, essendo sufficiente ai fini della legittimazione processuale la mera affermazione dell'esistenza di obblighi a carico della stessa, scaturenti nel caso di specie dal contratto assicurativo che risulta versato in atti e della cui operatività si deve semmai disquisire nel merito.
2. – Nel merito, sulla sussistenza nel caso di specie della responsabilità ex art. 2051 c.c., si rammenta come, per giurisprudenza consolidata, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso quale fattore idoneo ad interrompere il nesso causale.
2.1 – Per quanto attiene alla verificazione dell'evento, in sede di interrogatorio formale Contr
ha dichiarato: “Sono arrivato all'officina della in auto accompagnato dal Pt_1 sig. per comprare un chilo di olio. Ero da solo quando sono caduto Parte_2 dalla rampa. Preciso che il sig. è sceso insieme a me dalla autovettura, poi Parte_2
è squillato il suo cellulare e io sono andato avanti, per cui non sono in grado di dire se
c'era o meno mentre io scendevo. La prima persona che mi ha prestato soccorso è stata Contr un dipendente della . Subito dopo è venuto il sig. […] e gli ho detto che non CP_5 mi sentivo più la gamba. Per cui non mi hanno toccato e dopo è arrivata l'ambulata. […]
Il sinistro è avvenuto verso le 9:10 della mattina e piovigginava. Non è vero che correvo sulla rampa per potermi riparare dalla pioggia. In realtà, scendevo regolarmente la rampa appoggiandomi al corrimano ivi presente. Nella parte finale della rampa cadevo. Contr Mi sono recato altre volte alla . […] Riconosco la segnaletica di cui alle foto n. 5 e
6 allegate al fascicolo di parte convenuta , non c'è invece alcun Controparte_2 segnale di divieto di accesso pedonale. Per accedere all'officina vendita pezzi di ricambio ho seguito la segnaletica ivi presente che mi indicava l'accesso dalla rampa.
Sono sceso da lì come ho fatto le altre volte in cui mi sono recato alla vendita ricambi.
D'altra parte, non c'è indicazione di altra entrata per acquistare i ricambi. La barra è stata installata lì per regolamentare l'accesso delle autovetture […] I pedoni, invece, sono sempre passati e continuano a passare tutt'ora dalla rampa per accedere a comprare i pezzi di ricambio. […] Posso dire che la rampa ha solo nella parte centrale delle zigrinature, non le ha nella parte laterale e nelle altre parti da dove la pavimentazione è liscia e dove c'è il corrimano […] preciso che sono caduto nella parte liscia. Preciso anche che ho contrassegnato alla foto 10 del fascicolo della sig.ra CP_2 il punto preciso della rampa in cui è iniziata la mia caduta e quello in cui mi sono arrestato. Al momento della caduta indossavo scarpe antinfortunistica. […] Anche le altre volte che sono sceso dalla rampa, nessuno mi ha detto che c'era un accesso diverso da quello della rampa”.
Tra le prove orali più rilevanti, il teste ha dichiarato: “Preciso che ho saputo CP_5
Par subito dopo l'evento il motivo per il quale il signor si era recato presso l'officina
ovvero l'acquisto di alcuni chili d'olio. È vero che la giornata era CP_1 piovosa. Non so se il signor era accompagnato da qualcuno. È vero che il signor Pt_1
Par
scendeva la rampa che conduce all'officina a piedi. Non so dove avesse parcheggiato la propria auto;
so solo che il parcheggio è sistemato nel piazzale sopra l'officina. […] ho visto i piedi del signor che si trovava sul lato sinistro della rampa, steso per Pt_1 terra […] sul tratto finale della rampa. […] Posso confermare che, nell'immediatezza della caduta, i dipendenti della sclamavano “qui si scivola”. CP_1
Il teste ha dichiarato: “[…] confermo che vedevo spesso il Controparte_6
Par sig. recarsi presso la sede di […] non so se la rampa risultasse sporca CP_1
o coperta da muschio, ma posso dire soltanto che il giorno del sinistro pioveva. Ricordo che non ci fosse nessuno nei pressi della rampa, ad eccezione di me, di altri quattro- cinque miei colleghi di lavoro e del sig. . […] preciso che in prossimità CP_5 dell'accesso pedonale vi è alcuna indicazione in ordine al fatto che esso è riservato soltanto ai dipendenti della società convenuta. […] posso dire che all'interno dell'edificio c'è un cartello con una freccia che indica il percorso interno per raggiungere l'officina. All'esterno dell'edificio sede della concessionaria non ci è alcun cartello che indichi che i clienti possono accedere all'officina solo dall'interno dell'edificio e non dall'accesso pedonale adiacente alla rampa”.
Il teste ha dichiarato: “Preciso che sono intervenuto subito dopo la caduta CP_7 per primo al fine di prestare soccorso. […] Il giorno del sinistro pioveva. […] Confermo di aver visto l'attore oltre la barriera automatica ma non ho assistito personalmente all'atto dell'oltrepassaggio della stessa. […] Confermo la corrispondenza ai luoghi di cui si discute con quelli raffigurati nelle foto che mi vengono esibite n. 10) 11) 12) del fascicolo dell'avv. Schiavano”.
Le predette dichiarazioni rese dai testimoni e dall'attore in sede di interrogatorio formale devono ritenersi attendibili, in quanto precise e non contraddittorie. Dalle stesse emerge inequivocabilmente che il sinistro si sia verificato nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nell'atto introduttivo.
Deve pertanto ritenersi provata la verificazione dell'evento dannoso.
2.2 – Per quanto invece attiene al nesso di causalità, si rammenta come l'art. 2051, nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (cfr. Cass., ordinanza n. 11122/2021). Il danneggiato, dunque, è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (cfr. Cass., ordinanza n. 1064/2018), gravando sul convenuto l'onere di dare la prova liberatoria del caso fortuito. Il contenuto dell'onere probatorio gravante sull'attore si esaurisce pertanto nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili
(cfr. Cass., sentenza n. 14930/2023).
Nel caso di specie, la pericolosità della rampa sulla quale si è verificato il sinistro ha formato oggetto di consulenza tecnica d'ufficio, eseguita dal CTU Ing. Persona_2
Proprio con riferimento alla predetta rampa, il consulente incaricato ha accertato che: “La pendenza riscontrata, secondo quanto prescritto dal D.M. 236/89, non è compatibile con
l'uso pedonale, in quanto superiore all'8%. Il dislivello da superare, essendo di 4,6 metri dal piano di calpestio del parcheggio alla quota dell'interrato, risulta superiore ai 3,2 metri fissati come limite superato il quale si deve procedere con altri metodi, come
l'installazione di un servo-scala o una piattaforma elevatrice. Risultano, inoltre, assenti
i pianerottoli, prescritti dalla normativa ogni 10 metri di sviluppo lineare della rampa. I rilievi effettuati hanno evidenziato che il corrimano, presente sul lato sinistro della rampa, è collocato ad altezze variabili per un minimo di 93 cm ed un massimo di 113 cm di altezza dalla quota da calpestio, mentre la normativa fissa a 90 cm la posa di installazione dello stesso”, concludendo che “la rampa oggetto del contenzioso non rispetta la normativa di settore per l'uso pedonale”.
Le conclusioni del CTU risultano condivisibili in quanto corredate da riscontri fotografici, illustrazioni grafiche e tecniche dei luoghi e, in particolare, delle caratteristiche oggettive del piano inclinato e della pendenza, oltre che essere suffragate da metodologia tecnico- scientifica ed essere immuni da vizio logico.
Assumendo pertanto che la rampa, in quanto difforme dalle prescrizioni tecniche e normative di settore per l'uso pedonale, presentasse una particolare condizione di potenziale lesività, deve conseguentemente ritenersi che il sinistro occorso all'attore si sia verificato quale normale conseguenza di tale intrinseca attitudine lesiva della cosa.
La non conformità a legge della rampa assume peraltro rilievo dirimente e assorbente in ordine alla pericolosità intrinseca della cosa, senza che assuma rilievo l'ulteriore elemento dell'eventuale presenza di muschio, sul quale le asserzioni delle parti e le risultanze istruttorie sono risultate incerte e contraddittorie.
È pertanto da ritenersi provato altresì il nesso causale tra la cosa e l'evento.
2.3 – Su quale, infine, sia il soggetto a cui deve essere ascritta tale responsabilità, si richiama l'orientamento della Suprema Corte, Cass. 13881/2010, a mente del quale il concorso tra la responsabilità del proprietario e del conduttore è regolato dal principio secondo cui “In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., occorre la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa. Pertanto, il proprietario dell'immobile locato, conservando la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse conglobati, é responsabile in via esclusiva, ai sensi degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi da tali strutture e impianti; grava, invece, sul solo conduttore la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per i danni arrecati a terzi dagli accessori e dalle altre parti del bene locato, di cui il predetto acquista la disponibilità, con facoltà ed obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri”.
Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie è emerso, da un lato, che la rampa ove si è verificato il sinistro non fosse idonea all'uso pedonale, come conclamato da consulenza tecnica d'ufficio; dall'altro lato, è emersa una prassi di utilizzo della rampa quale accesso abituale al punto vendita ricambi da parte dei soggetti che si recavano presso
[...]
come inter alia si evince chiaramente dalle dichiarazioni rese dal teste CP_1 CP_8
“Gli avventori del punto vendita ricambi, nel periodo in cui sono stato dipendente,
[...] accedevano ed uscivano dal punto vendita utilizzando la rampa”.
Dalla valutazione dei predetti elementi probatori, deve trarsi la conclusione che, sebbene abbia prodotto in atti evidenze dell'esistenza di una, seppure scarna, Controparte_1 segnaletica del percorso da seguire e di sbarramento per l'accesso controllato dei veicoli, la stessa abbia ciononostante tollerato di fatto l'accesso pedonale e l'uscita dei propri clienti tramite la predetta rampa, inidonea a tale destinazione d'uso, senza porre in essere accorgimenti effettivamente idonei ad impedire il transito ai pedoni sulla medesima.
Sulla scorta di tali risultanze, non può rimproverarsi al proprietario dell'immobile di aver messo a disposizione del conduttore una rampa non conforme all'uso pedonale, ben potendo quest'ultimo destinarla esclusivamente al transito di automezzi.
Per converso, deve rimproverarsi al conduttore di non essersi Controparte_1 adoperato, quale concreto utilizzatore ed effettivo detentore del potere di regolamentare e impedire gli accessi alla propria attività commerciale, al fine di adempiere al proprio obbligo di intervenire onde evitare pregiudizi ad altri.
Ed infatti, la presenza del corrimano si giustifica proprio perché d'ausilio ai pedoni che utilizzavano la rampa in oggetto.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve riconoscersi la responsabilità di
[...] nella causazione dell'evento dannoso ad oggetto di causa. CP_1
3. – Le parti convenute hanno peraltro eccepito la colpa del danneggiato, in ragione della conoscenza che questi aveva dello stato dei luoghi e dell'imprudenza dello stesso.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La conoscenza che il terzo ha del difetto strutturale o funzionale della cosa medesima e quindi della pericolosità dell'uso in relazione al suo stato, deve essere valutata dal giudice del merito unitamente alla varietà dei mezzi di cui il terzo dispone per entrare in contatto fisico con la cosa ed avvalersene senza ricevere danno, al fine di stabilire se ed in quale misura la mancata adozione di cautele sia addebitabile a colpa del danneggiato, diminuendo comparativamente la responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2056 e 1227 comma
1 c.c.” (Cass. ordinanza n. 8478/2020).
Nel caso di specie, la conoscenza dello stato dei luoghi da parte del danneggiato oltre che emergere dalle dichiarazioni dei testimoni dipendenti della concessionaria, i quali hanno in vario modo riportato di aver già visto il danneggiato nei medesimi luoghi in circostanze antecedenti al sinistro, è stata invero asserita direttamente dall'attore in sede di interrogatorio formale, allorquando lo stesso ha dichiarato “Sono sceso da lì come ho fatto le altre volte in cui mi sono recato alla vendita ricambi”.
Non può pertanto trascurarsi il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento, dovendosi ritenere che lo stesso, essendo già stato frequentatore della vendita ricambi in altre occasioni, secondo l'ordinaria diligenza esigibile avrebbe potuto adottare maggiore prudenza nella discesa dalla rampa e prevedere il rischio di scivolamento in ragione della presenza di pioggia (circostanza, quest'ultima, pacifica oltre che concorde pressoché nella totalità delle prove orali assunte).
Tale concorso colposo del danneggiato è apprezzabile dal giudicante, in ragione della reiterazione degli accessi alla vendita ricambi antecedenti al sinistro, in misura almeno paritaria (corrispondente al 50%) alla responsabilità del custode.
4. – Per quanto attiene al danno risarcibile, il CTU Dott. Convenga in sede di Per_1 consulenza medico-legale ha accertato che: “in conseguenza del riferito infortunio occorso al sig. in data 14.03.2013, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pt_1
Tricase, sia stata alla stesso accertata: “Paresi brachio-crurale sin e paraipoestesia da trauma del rachide […] Sulla base della documentazione sanitaria esaminata, può ritenersi essere stata operante una inabilità temporanea totale di 54 giorni, una inabilità temporanea parziale, mediamente al 75%, di 30 giorni ed una inabilità temporanea parziale, mediamente al 50%, di giorni 30. In considerazione dell'obiettività accertata, che evidenzia sfumata emiparesi sinistra, deficit di forza alla chiusura a pugno della mano sinistra, disturbi della sensibilità superficiale dell'arto inferiore di destra e lieve atassia nella marcia, ritengo che il danno biologico possa trovare adeguata valutazione nella misura del 15% (quindici percento). […] Non sono documentate in atti eventuali spese mediche sostenute”
4.1 – Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta dimensione, si ritiene di dover liquidare l'importo derivante dalla Tabella riportata a seguire, applicando le tabelle milanesi per invalidità permanente all'15% (quindici percento), come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio. Nell'ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di invalidità temporanea, assoluta e relativa, sofferto dall'istante, non potendosi pretermettere la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso. In ragione della natura delle lesioni, si riconosce la somma di
€ 115,00 per ciascun giorno di inabilità assoluta. A ciò si aggiunga che il danno non patrimoniale deve comprendere quello morale, in ossequio all'insegnamento ultimo della Suprema Corte che, con la pronuncia a Sezioni Unite, Cass. sentenza n. 26972/2008, ha inteso ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità psicofisica del soggetto vittima di un illecito, sulla scorta dell'apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal punto di vista relazionale ed esistenziale, patite dalla parte.
4.2 – Per quanto attiene alla personalizzazione del danno, si osserva come nel caso di specie parte attrice ha allegato uno stravolgimento delle abitudini di vita legato alla menomazione della deambulazione, con riflessi su hobby come il ciclismo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è oramai chiara nel ritenere che una lesione della salute “può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioe indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).
Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale” (Cass., sentenza n. 21062/2024).
Nel caso di specie, pertanto, rimasta indimostrata l'effettiva sussistenza, frequenza e abitualità di hobby solo genericamente allegati, non è possibile riconoscere il risarcimento di alcuna conseguenza ulteriore e peculiare rispetto a quelle ordinariamente subite da tutti i soggetti che abbiano patito il medesimo tipo di lesione. Alla luce delle considerazioni svolte, il danno da liquidare è calcolato come segue:
Tabella di riferimento Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 63
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
A) Danno non patrimoniale risarcibile € 33.239,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 54
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Invalidità temporanea totale € 6.210,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% 0
B) Totale danno biologico temporaneo € 10.522,50
Totale generale (A+B) € 43.761,50
Avuto poi riguardo all'accertata parziale incidenza causale del fatto colposo del danneggiato, l'importo complessivo del quantum risarcibile di €43.761,50 deve essere ridotto della metà, per la differenza di €21,880,75.
I danni sono calcolati all'attualità e vanno devalutati alla data dell'evento e maggiorati di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, secondo l'indice ISTAT, dalla data dell'evento a quella odierna. Dalla data odierna, gli importi ad oggi rivalutati vanno maggiorati di soli interessi legali, fino al soddisfo.
5. – Per quanto attiene all'operatività della polizza assicurativa, si rileva che è versato in atti il contratto di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi stipulato da con Reale Mutua Assicurazioni, numero di polizza 2010/10/2244360, Controparte_1 con decorrenza da giugno 2010 e allegata ricevuta di pagamento del premio nel successivo rinnovo del 16.03.2013. Nelle condizioni di assicurazione ivi allegate è previsto, a pag. 25, lett. B), che “La garanzia opera per un evento verificatosi in relazione alla gestione dell'esercizio commerciale […] e comprende i danni: a) da conduzione dei locali adibiti ad esercizio commerciale […]; b) dall'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione dei locali dell'esercizio”. Orbene, stante la verificazione del sinistro nel periodo di validità della polizza e la sussumibilità dello stesso nella generica previsione dei danni da conduzione dei locali adibiti ad esercizio commerciale, non v'è dubbio che la predetta copertura assicurativa sia operativa nel caso di specie.
È pertanto infondata l'eccezione proposta da Reale Mutua Assicurazioni.
5.1 – ha altresì eccepito la violazione del patto di gestione della lite Controparte_3 da parte dell'assicurato. Al riguardo, si osserva come tale questione attiene squisitamente ai rapporti interni tra assicuratore ed assicurato con riferimento alla risarcibilità delle sole spese di lite e non inficia la validità della copertura assicurativa nei confronti del terzo danneggiato. Tale eccezione, peraltro, non è sfociata nella proposizione di un'apposita e conferente domanda nella comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa e, pertanto, esula dal thema decidendum del presente giudizio.
Per tutto quanto esposto, in definitiva la domanda attorea è in parte fondata e deve trovare accoglimento nei limiti enunciati.
6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M.
55/2014, tenuto conto del valore del decisum e dello svolgimento delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e sono poste a carico di e Controparte_1 [...] in solido tra loro. CP_3
6.1 – Le spese di lite della convenuta in ragione della reciproca Controparte_2 soccombenza su talune delle eccezioni proposte, si dichiarano integralmente compensate.
6.2 – Le spese di CTU seguono la soccombenza e sono poste a carico di CP_1 CP_1
e in solido tra loro.
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Pt_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
1) Accerta e dichiara il diritto di parte attrice al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro del 14.03.2013;
2) Condanna e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_3 rappresentanti pro tempore, in solido al risarcimento dei danni in favore di , Pt_1 liquidati in €21,880,75 per danno non patrimoniale, oltre accessori come in parte motiva;
3) Condanna e in persona dei rispettivi legali Controparte_1 Controparte_3 rappresentanti pro tempore, in solido al pagamento in favore di delle spese di Pt_1 lite, liquidate in €5.077,00 per compenso professionale e in €660,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
4) Compensa integralmente le spese di lite della convenuta Controparte_2
5) Pone le spese di CTU a carico di e in solido. CP_1 CP_1 Controparte_3
Lecce, 12/11/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio del Processo, Dott. Matteo Muci, sotto la supervisione del magistrato affidatario.