TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5161 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Prima Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande ha depositato ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al N.R.G. 2199/2025 ad oggetto: titoli di credito promossa da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/06/1968, rappresentato e difeso, giusta mandato alle liti rilasciato su foglio separato da intendersi congiunto al Ricorso introduttivo dall'Avv.
SA IA DI e dall'Avv. SArio Pappalardo presso il cui studio sito in Baronissi (SA) al Corso Garibaldi n. 160 elett.te domicilia
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
(CF ), con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, pagina 1 di 13 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
NA IA e dall'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti per notaio del 13/11/2024 – rep. 57001 raccolta 16791 – Per_1
dell'avvocatura interna - elettivamente domiciliata in Salerno, presso
Affari Legali Territoriali Sud – Dislocazione di Salerno- Controparte_1
alla via Paradiso di Pastena snc
[...]
- PARTE RESISTENTE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensi resi all'udienza del 27/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Ricorso ex art 281 decies cpc il sig , quale titolare Parte_1
intestatario di complessivi n. 3 buoni fruttiferi postali recanti il medesimo codice n. 84025 e il medesimo valore pari ad € 5.000,00 cadauno, rilasciati in data 18/07/2002 e in data 20/08/2002 presso l'Ufficio
Postale di Eboli (SA) identificato con il n. 57/074, conveniva in giudizio al fine di ottenere il rimborso dei predetti buoni oltre al Controparte_1
risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex artt. 1337 e
1375 c.c. per omissione degli obblighi di informazione e trasparenza da parte della resistente
Parte ricorrente ha dedotto: quale primo motivo il rimborso dei BFP e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione asserita da Controparte_1
alla richiesta di liquidazione del 07.08.2024 avanzata dal ricorrente dal pagina 2 di 13 momento che, all'atto della sottoscrizione dei suddetti buoni fruttiferi, non veniva fornita dettagliata informativa né, tantomeno, veniva consegnata documentazione relativa alle condizioni ed ai termini di restituzione e/o di prescrizione;
che all'atto della sottoscrizione giammai sono state sottoscritte condizioni generali ovvero è stato consegnato il e che pertanto il dies a quo del termine di Parte_2
prescrizione decennale giammai ha iniziato la sua decorrenza e la prescrizione dei Buoni dei quali è stato chiesto il rimborso non Parte_3
può ritenersi maturata;
quale secondo motivo la responsabilità contrattuale ex artt. 1337 e 1375 c.c. della resistente per omissione degli obblighi di informazione e trasparenza e per violazione dei canoni di buona fede soggettiva e oggettiva tanto nella formazione del contratto quanto nella sua esecuzione, determinata dal mancato rispetto degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti in capo alla società emittente ai sensi dell'art. 21 dl.gs. n. 58/1998 e del DM Tesoro
19/12/2000 di tal che il danno risulterebbe è in re ipsa nell'aver omesso gli obblighi informativi, considerato che, se adeguatamente informato circa la data di scadenza dei buoni fruttiferi, il ricorrente avrebbe ragionevolmente tenuto un comportamento diverso.
In virtù di quanto innanzi esposto parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei tre buoni fruttiferi n. 84025 da €
5.000 ciascuno e condannare al pagamento della Controparte_1
somma di euro 15.000,00 oltre interessi maturati e previsti per i predetti buoni ed interessi legali maturati fino alla domanda giudiziale, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda fino al soddisfo;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'omissione degli pagina 3 di 13 obblighi informativi da parte di e la conseguente Controparte_1
violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede nella conclusione ed esecuzione del contratto di cui agli artt. 1337 e 1375 c.c.
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno di € 15.000,00 pari all'importo del capitale investito e non recuperato, oltre rivalutazione e interessi dalla data della sottoscrizione e fino al soddisfo;
Il tutto nei limiti di euro 26.000,00; Con vittoria di spese e compenso professionali come per legge, aumentato del 30% in ragione dell'art. 4, comma 1 bis, DM
55/2014 (presenza di collegamenti ipertestuali direttamente consultabili dalla consolle del magistrato).
Si costituivano in giudizio deducendo: Controparte_1
sull'eccezione di infondatezza della prescrizione che i tre buoni fruttiferi postali A TERMINE serie AA4 di Euro 5.000,00, due emessi il
18/07/2002, sono scaduti il 18/07/2009, ultima data di rimborso
18/07/2019, prescritti il 19/07/2019; uno emesso il 20/08/2002, è scaduto il 20/08/2009, ultima data di rimborso 20/08/2019, prescritto il 21/08/2019, appartengono alla tipologia A TERMINE, serie “AA4” (in vigore dal 03/05/2002 al 20/09/2002) istituita con il D.M. del
18/04/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 02/05/2002) allegato tra l'altro da controparte nel proprio fascicolo di parte e quindi conosciuto e che per tali buoni era riconosciuto un rendimento pari al
40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione;
che i titoli a termine di questa serie divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio e che il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni
pagina 4 di 13 Fruttiferi a termine inizia a decorre dal primo giorno successivo a CP_2
quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza puntuale e che pertanto i buoni di che trattasi sono scaduti ed inesorabilmente prescritti alla data del 19.07.2019 e
21.08.2019; sulla richiesta di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex artt. 1337 e 1375 c.c. della resistente per omissione degli obblighi di informazione e trasparenza e per violazione dei canoni di buona fede soggettiva e oggettiva tanto nella formazione del contratto quanto nella sua esecuzione, che la presunta carenza di informazione dovuta alla presunta e asserita mancata consegna del foglio informativo, contrariamente a quanto sostenuto da controparte è garantita dalla sola pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, che costituisce condizione necessaria e sufficiente per conoscibilità, rectius conoscenza, oltre che il ricorrente ha sempre avuto a disposizione numerose altre modalità per conoscere le condizioni economiche (e non solo) praticate sui BPF acquistati, ma è rimasto inerte per lungo tempo e che pertanto la rihciesta di risarcimento del danno oltre che totalmente infondata IN DIRITTO va considera anche essa prescritta in quanto riassorbita nell'azione principale, e a su volta prescritta per decorrenza dei previsti termini quinquennali, decorrenti univocamente dalla data di sottoscrizione.
In virtù di quanto innanzi esposto parte resistente ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali per cui è causa;
nel merito: 2) rigettare la domanda nei confronti di in Controparte_1
quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa;
3) rigettare altresì ogni altra domanda pagina 5 di 13 formulata a titolo di risarcimento del danno, prescritta, assolutamente non provata ed infondata in fatto e diritto;
rigettare ogni ulteriore domanda ad ogni titolo sia in via principale che in via subordinata per tutto quanto infra dedotto, anche in ordine agli interessi come richiesti non dovuti, infondati in fatto e diritto;
5) con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.
All'udienza di discussione e decisione del 27/11/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., rinunciando pertanto i difensori delle parti alla lettura della Sentenza, il
Giudice riservava la causa in decisione ex art 281-sexies comma 3
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito che il diritto di credito al pagamento dell'importo facciale dei buoni fruttiferi postale posti a fondamento del ricorso ex art 281 decies non sarebbe prescritto per non evere il dies a quo del termine di prescrizione decennale iniziato la sua decorrenza e che pertanto la prescrizione dei dei quali è Parte_4
stato chiesto il rimborso non può ritenersi maturata poiché all'atto della sottoscrizione dei suddetti buoni non veniva fornita dettagliata informativa né, tantomeno, veniva consegnata documentazione relativa alle condizioni ed ai termini di restituzione e/o di prescrizione e che all'atto della sottoscrizione, giammai sono state sottoscritte condizioni generali ovvero è stato consegnato il Foglio Informativo Analitico.
Il motivo è infondato e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi di che trattasi non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei pagina 6 di 13 documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr. “ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 13979/2007;
Cass. Civ., n. 4761/2018; Cass. Civ., n. 3963/2019), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) ai sensi degli artt. 3 D.Lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19/12/2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare “ab externo” il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario. I Decreti Ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati. In sostanza, i Decreti Ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19/12/2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere pagina 7 di 13 fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne consegue il ricorrente ha consapevolmente sottoscritto tre buoni fruttiferi postali serie AA4 di Euro 5000,00, due emessi il 18/07/2002 e uno emesso il
20/08/2002, appartengono alla tipologia A TERMINE, serie “AA4” (in vigore dal 03/05/2002 al 20/09/2002) istituita con il D.M. del
18/04/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 02/05/2002) per essere tale indicazione stata riportata sul retro dei titoli (cfr. buoni allegati alla ricorso introduttivo), poteva e doveva, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ed indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte della resistente, accertare la data della loro scadenza e, di conseguenza, a norma dell'art. 8 D.M. 19/12/2000, il “dies a quo” per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del Decreto Ministeriale istitutivo di quella specifica tipologia di prodotti finanziari. Infatti, oltre ad indicare la serie (cfr. buoni allegati al riocrso introduttivo) essi recano la dicitura “A TERMINE”, di talché il ricorrente avrebbe potuto – e dovuto – secondo l'ordinaria diligenza esigibile da chiunque, nel corso della durata del rapporto, informarsi in ordine alla scadenza degli stessi e, così, far valere il diritto di credito collegato entro gli ordinari termini di legge, essendo tra l'altro ben edotto della serie di appartenenza dei buoni di che trattasi e cioè
“AA4”.
Qualora avesse esaminato il Decreto Ministeriale relativo alla serie “AA4” il ricorrente avrebbe potuto verificare che i buoni fruttiferi postali debitamente sottoscritti scadevano, come del resto già desumibile dalla denominazione della serie di appartenenza, al settimo anno dalla data di pagina 8 di 13 emissione ( due emessi il 18/07/2002, sono scaduti il 18/07/2009, uno emesso il 20/08/2002, è scaduto il 20/08/2009) e, di riflesso, individuare il “dies ad quem” entro cui esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi “medio tempore” maturati.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che risulta estinto per prescrizione il diritto di credito al pagamento dell'importo facciale dei buoni fruttiferi postali posti a fondamento del ricorso introduttivo del promosso gravame.
3. – Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito il diritto al risarcimento del danno la cui misura si quantifica in una cifra di entità corrispondente all'importo facciale del buono e dei relativi interessi che sarebbero maturati secondo il programma negoziale, per responsabilità contrattuale ex artt. 1337 e 1375 c.c. della resistente per omissione degli obblighi di informazione e trasparenza e per violazione dei canoni di buona fede soggettiva e oggettiva tanto nella formazione del contratto quanto nella sua esecuzione, determinata dal mancato rispetto degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti in capo alla società emittente ai sensi dell'art. 21 dl.gs. n. 58/1998 e del DM Tesoro
19/12/2000 di tal che il danno risulterebbe è in re ipsa nell'aver omesso gli obblighi informativi, considerato che, se adeguatamente informato circa la data di scadenza dei buoni fruttiferi, il ricorrente avrebbe ragionevolmente tenuto un comportamento diverso.
Il motivo è infondato e pertanto non può trovare accoglimento
Il ricorrente non può utilmente sostenere di non aver avuto la possibilità di conoscere la scadenza del titolo a causa della mancata consegna del pagina 9 di 13 foglio informativo, avendo tale documento la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia.
Né, d'altra parte, è ipotizzabile che, al momento della sottoscrizione dei titoli in esame, il sottoscrittore non avesse contezza delle caratteristiche fondamentali dei titoli scelti per investire il proprio denaro e, in particolare, del termine entro cui avrebbero dovuto chiederne la riscossione e di quello successivo entro cui tale diritto si sarebbe prescritto, trattandosi di elementi informativi che qualsiasi risparmiatore dotato di un minimo senso di responsabilità ha cura di acquisire.
Inoltre, i buoni fruttiferi postali in oggetto recano la serie “AA4”, conosciuta quindi al ricorrente e il buono emesso in data 20/08/2002 reca l'ulteriore dicitura “al termine del settimo anno il tasso è …” , pertanto alcuna informativa risulta violata.
Inogni caso, quand'anche non avesse ricevuto il prospetto informativo al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi, ben avrebbe potuto chiederne il rilascio nel corso degli oltre diciassette (17) anni intercorrenti tra la data di emissione e quella di prescrizione o, comunque, assumere presso gli uffici postali le necessarie delucidazioni sui termini di esercizio del diritto di ottenerne il rimborso, con la conseguenza che il danno subito
è stato determinato soltanto dalla propria negligente condotta, caratterizzata da un manifesto disinteresse per la tutela dei propri risparmi.
È evidente, pertanto, come la mancata consegna del foglio illustrativo e la mancata indicazione sul titolo della relativa scadenza non siano elementi idonei a far ritenere che la prescrizione non abbia mai iniziato il suo decorso.
pagina 10 di 13 Il decorso del termine di prescrizione opera su un piano squisitamente oggettivo e prescinde dallo stato soggettivo di ignoranza da parte del titolare del diritto. L'ignoranza del “dies a quo” non integra una impossibilità di far valere il diritto, tale da impedire la decorrenza della prescrizione, la quale può essere interrotta solo per cause giuridiche che ne ostacolino l'effettivo esercizio: in altri termini non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. Come affermato anche nella giurisprudenza di legittimità, una corretta interpretazione della norma “esclude che tra i fatti che impediscono il decorso della prescrizione possa annoverarsi anche l'ignoranza, da parte del titolare, dei fatti generatori del suo diritto”, il dubbiosoggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. Civ..
n. 19193/2018).
La mancata conoscenza da parte del ricorrente dell'effettiva “scadenza” dei buoni (circostanza, quest'ultima, peraltro imputabile, come visto, allp stesso ricorrente istante), non può avere dunque alcun effetto ex art. 2935
c.c. sull'inizio del termine di prescrizione, atteso che anche a prescindere dalla effettiva conoscenza del termine di scadenza, il diritto al rimborso era, da questi, concretamente esercitabile nei tempi e nei modi stabiliti dalla disciplina prevista dai Decreti Ministeriali. Peraltro, come chiarito di recente dalla Suprema Corte (Cass. Civ., n. 21905/2025) “L'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'art. 2935 del codice civile, impedisce il decorso della prescrizione, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo, non già l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo. L'inerzia dovuta ad ignoranza del proprio diritto e all'incertezza di averlo non impedisce il decorso della prescrizione, a maggior ragione non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive. La mancata consegna del pagina 11 di 13 foglio informativo analitico può rendere al più maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che è sufficiente recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi e conseguentemente quello di prescrizione.”.
Dunque il ricorrente deve imputare solo ed esclusivamente a se stesso l'impossibilità di riscuotere i buoni postali per effetto dell'intervenuta prescrizione decennale, per non essersi avvalso di quell'adeguato livello di autoresponsabilità e di ragionevole cautela che avrebbe dovuto imporre una più attenta e ponderata gestione dei titoli, sicché è stato proprio il suo inerte e superficiale comportamento ad elidere il nesso di derivazione eziologica dei danni patrimoniali patiti dall'asserito inadempimento in cui sarebbe incorsa per la mancanza consegna del foglio informativo e ad assurgere ad unico antecedente causale dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.p.c., rendendo infondata l'azionata pretesa risarcitoria.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che anche la domanda di condanna al risarcimento dei danni è infondata, in fatto ed in diritto, e va pertanto rigettata.
Pertanto consegue che il promosso ricorso è infondata e va rigettato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, stante il rigetto del Ricorso andrebbero poste a carico del sig. Pt_1
tuttavia, stante la controvertibilità delle questioni oggetto di
[...]
causa e della pluralità di orientamenti giurisprudenziali sul punto, pagina 12 di 13 sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo
92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta il Ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 17/12/2025
Il G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Prima Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande ha depositato ex art. 281-sexies comma 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al N.R.G. 2199/2025 ad oggetto: titoli di credito promossa da:
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/06/1968, rappresentato e difeso, giusta mandato alle liti rilasciato su foglio separato da intendersi congiunto al Ricorso introduttivo dall'Avv.
SA IA DI e dall'Avv. SArio Pappalardo presso il cui studio sito in Baronissi (SA) al Corso Garibaldi n. 160 elett.te domicilia
-PARTE RICORRENTE-
CONTRO
(CF ), con sede legale in Roma, Viale Controparte_1 P.IVA_1
Europa 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, pagina 1 di 13 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti
NA IA e dall'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti per notaio del 13/11/2024 – rep. 57001 raccolta 16791 – Per_1
dell'avvocatura interna - elettivamente domiciliata in Salerno, presso
Affari Legali Territoriali Sud – Dislocazione di Salerno- Controparte_1
alla via Paradiso di Pastena snc
[...]
- PARTE RESISTENTE-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensi resi all'udienza del 27/11/2025 tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Ricorso ex art 281 decies cpc il sig , quale titolare Parte_1
intestatario di complessivi n. 3 buoni fruttiferi postali recanti il medesimo codice n. 84025 e il medesimo valore pari ad € 5.000,00 cadauno, rilasciati in data 18/07/2002 e in data 20/08/2002 presso l'Ufficio
Postale di Eboli (SA) identificato con il n. 57/074, conveniva in giudizio al fine di ottenere il rimborso dei predetti buoni oltre al Controparte_1
risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex artt. 1337 e
1375 c.c. per omissione degli obblighi di informazione e trasparenza da parte della resistente
Parte ricorrente ha dedotto: quale primo motivo il rimborso dei BFP e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione asserita da Controparte_1
alla richiesta di liquidazione del 07.08.2024 avanzata dal ricorrente dal pagina 2 di 13 momento che, all'atto della sottoscrizione dei suddetti buoni fruttiferi, non veniva fornita dettagliata informativa né, tantomeno, veniva consegnata documentazione relativa alle condizioni ed ai termini di restituzione e/o di prescrizione;
che all'atto della sottoscrizione giammai sono state sottoscritte condizioni generali ovvero è stato consegnato il e che pertanto il dies a quo del termine di Parte_2
prescrizione decennale giammai ha iniziato la sua decorrenza e la prescrizione dei Buoni dei quali è stato chiesto il rimborso non Parte_3
può ritenersi maturata;
quale secondo motivo la responsabilità contrattuale ex artt. 1337 e 1375 c.c. della resistente per omissione degli obblighi di informazione e trasparenza e per violazione dei canoni di buona fede soggettiva e oggettiva tanto nella formazione del contratto quanto nella sua esecuzione, determinata dal mancato rispetto degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti in capo alla società emittente ai sensi dell'art. 21 dl.gs. n. 58/1998 e del DM Tesoro
19/12/2000 di tal che il danno risulterebbe è in re ipsa nell'aver omesso gli obblighi informativi, considerato che, se adeguatamente informato circa la data di scadenza dei buoni fruttiferi, il ricorrente avrebbe ragionevolmente tenuto un comportamento diverso.
In virtù di quanto innanzi esposto parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei tre buoni fruttiferi n. 84025 da €
5.000 ciascuno e condannare al pagamento della Controparte_1
somma di euro 15.000,00 oltre interessi maturati e previsti per i predetti buoni ed interessi legali maturati fino alla domanda giudiziale, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda fino al soddisfo;
In via subordinata, accertare e dichiarare l'omissione degli pagina 3 di 13 obblighi informativi da parte di e la conseguente Controparte_1
violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede nella conclusione ed esecuzione del contratto di cui agli artt. 1337 e 1375 c.c.
e, per l'effetto, condannarla al risarcimento del danno di € 15.000,00 pari all'importo del capitale investito e non recuperato, oltre rivalutazione e interessi dalla data della sottoscrizione e fino al soddisfo;
Il tutto nei limiti di euro 26.000,00; Con vittoria di spese e compenso professionali come per legge, aumentato del 30% in ragione dell'art. 4, comma 1 bis, DM
55/2014 (presenza di collegamenti ipertestuali direttamente consultabili dalla consolle del magistrato).
Si costituivano in giudizio deducendo: Controparte_1
sull'eccezione di infondatezza della prescrizione che i tre buoni fruttiferi postali A TERMINE serie AA4 di Euro 5.000,00, due emessi il
18/07/2002, sono scaduti il 18/07/2009, ultima data di rimborso
18/07/2019, prescritti il 19/07/2019; uno emesso il 20/08/2002, è scaduto il 20/08/2009, ultima data di rimborso 20/08/2019, prescritto il 21/08/2019, appartengono alla tipologia A TERMINE, serie “AA4” (in vigore dal 03/05/2002 al 20/09/2002) istituita con il D.M. del
18/04/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 02/05/2002) allegato tra l'altro da controparte nel proprio fascicolo di parte e quindi conosciuto e che per tali buoni era riconosciuto un rendimento pari al
40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione;
che i titoli a termine di questa serie divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio e che il termine prescrizionale relativo al diritto di rimborso dei Buoni
pagina 4 di 13 Fruttiferi a termine inizia a decorre dal primo giorno successivo a CP_2
quello in cui i medesimi cessano di essere fruttiferi (produrre interessi) e cioè dalla data di scadenza puntuale e che pertanto i buoni di che trattasi sono scaduti ed inesorabilmente prescritti alla data del 19.07.2019 e
21.08.2019; sulla richiesta di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex artt. 1337 e 1375 c.c. della resistente per omissione degli obblighi di informazione e trasparenza e per violazione dei canoni di buona fede soggettiva e oggettiva tanto nella formazione del contratto quanto nella sua esecuzione, che la presunta carenza di informazione dovuta alla presunta e asserita mancata consegna del foglio informativo, contrariamente a quanto sostenuto da controparte è garantita dalla sola pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, che costituisce condizione necessaria e sufficiente per conoscibilità, rectius conoscenza, oltre che il ricorrente ha sempre avuto a disposizione numerose altre modalità per conoscere le condizioni economiche (e non solo) praticate sui BPF acquistati, ma è rimasto inerte per lungo tempo e che pertanto la rihciesta di risarcimento del danno oltre che totalmente infondata IN DIRITTO va considera anche essa prescritta in quanto riassorbita nell'azione principale, e a su volta prescritta per decorrenza dei previsti termini quinquennali, decorrenti univocamente dalla data di sottoscrizione.
In virtù di quanto innanzi esposto parte resistente ha formulato le seguenti conclusioni: in via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei buoni fruttiferi postali per cui è causa;
nel merito: 2) rigettare la domanda nei confronti di in Controparte_1
quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto, nonché non provata dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa;
3) rigettare altresì ogni altra domanda pagina 5 di 13 formulata a titolo di risarcimento del danno, prescritta, assolutamente non provata ed infondata in fatto e diritto;
rigettare ogni ulteriore domanda ad ogni titolo sia in via principale che in via subordinata per tutto quanto infra dedotto, anche in ordine agli interessi come richiesti non dovuti, infondati in fatto e diritto;
5) con condanna al pagamento delle spese legali di giudizio.
All'udienza di discussione e decisione del 27/11/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., rinunciando pertanto i difensori delle parti alla lettura della Sentenza, il
Giudice riservava la causa in decisione ex art 281-sexies comma 3
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha eccepito che il diritto di credito al pagamento dell'importo facciale dei buoni fruttiferi postale posti a fondamento del ricorso ex art 281 decies non sarebbe prescritto per non evere il dies a quo del termine di prescrizione decennale iniziato la sua decorrenza e che pertanto la prescrizione dei dei quali è Parte_4
stato chiesto il rimborso non può ritenersi maturata poiché all'atto della sottoscrizione dei suddetti buoni non veniva fornita dettagliata informativa né, tantomeno, veniva consegnata documentazione relativa alle condizioni ed ai termini di restituzione e/o di prescrizione e che all'atto della sottoscrizione, giammai sono state sottoscritte condizioni generali ovvero è stato consegnato il Foglio Informativo Analitico.
Il motivo è infondato e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre preliminarmente osservare che i buoni fruttiferi di che trattasi non costituiscono titoli di credito, ma rientrano nella categoria dei pagina 6 di 13 documenti di legittimazione, la cui funzione, ai sensi dell'art. 2002 c.c., è soltanto quella di identificare l'avente diritto alla prestazione o di consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione (cfr. “ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 13979/2007;
Cass. Civ., n. 4761/2018; Cass. Civ., n. 3963/2019), sicché il rapporto giuridico intercorrente tra l'emittente e i risparmiatori è disciplinato dai decreti emessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) ai sensi degli artt. 3 D.Lgs. n. 284/1999 e 2 D.M. 19/12/2000, vale a dire da fonti normative idonee a integrare “ab externo” il contenuto del contratto mediante l'indicazione del prezzo, del taglio, del tasso di interesse, della durata, dell'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa e di ogni altro elemento ritenuto necessario. I Decreti Ministeriali regolanti l'emissione di una specifica serie dei buoni postali sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, dunque, sono accessibili dalla generalità degli interessati, con la conseguenza che sui sottoscrittori grava un onere di attivazione diretto ad acquisire la conoscenza delle caratteristiche di tali strumenti di risparmio, ivi comprese la loro scadenza e la decorrenza del termine di prescrizione entro cui richiedere il rimborso del capitale, la liquidazione e il pagamento degli interessi maturati. In sostanza, i Decreti Ministeriali dettano la disciplina normativa fondamentale cui occorre riferirsi per ricavare e conoscere il regime giuridico concretamente applicabile ai buoni fruttiferi appartenenti a una determinata serie, di talché i risparmiatori sono tenuti a consultarli a prescindere dalla consegna del prospetto informativo da parte di che, pur costituendo un onere a carico dell'intermediario, ai sensi dell'art. 3 D.M. 19/12/2000, non rappresenta la principale ed essenziale modalità per individuare il momento in cui i titoli cessano di essere pagina 7 di 13 fruttiferi e comincia a decorrere il termine di prescrizione del credito vantato dai sottoscrittori.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie ne consegue il ricorrente ha consapevolmente sottoscritto tre buoni fruttiferi postali serie AA4 di Euro 5000,00, due emessi il 18/07/2002 e uno emesso il
20/08/2002, appartengono alla tipologia A TERMINE, serie “AA4” (in vigore dal 03/05/2002 al 20/09/2002) istituita con il D.M. del
18/04/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 02/05/2002) per essere tale indicazione stata riportata sul retro dei titoli (cfr. buoni allegati alla ricorso introduttivo), poteva e doveva, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, ed indipendentemente dalla consegna del foglio informativo da parte della resistente, accertare la data della loro scadenza e, di conseguenza, a norma dell'art. 8 D.M. 19/12/2000, il “dies a quo” per il computo del termine decennale di prescrizione attraverso la consultazione del Decreto Ministeriale istitutivo di quella specifica tipologia di prodotti finanziari. Infatti, oltre ad indicare la serie (cfr. buoni allegati al riocrso introduttivo) essi recano la dicitura “A TERMINE”, di talché il ricorrente avrebbe potuto – e dovuto – secondo l'ordinaria diligenza esigibile da chiunque, nel corso della durata del rapporto, informarsi in ordine alla scadenza degli stessi e, così, far valere il diritto di credito collegato entro gli ordinari termini di legge, essendo tra l'altro ben edotto della serie di appartenenza dei buoni di che trattasi e cioè
“AA4”.
Qualora avesse esaminato il Decreto Ministeriale relativo alla serie “AA4” il ricorrente avrebbe potuto verificare che i buoni fruttiferi postali debitamente sottoscritti scadevano, come del resto già desumibile dalla denominazione della serie di appartenenza, al settimo anno dalla data di pagina 8 di 13 emissione ( due emessi il 18/07/2002, sono scaduti il 18/07/2009, uno emesso il 20/08/2002, è scaduto il 20/08/2009) e, di riflesso, individuare il “dies ad quem” entro cui esercitare il diritto di ottenere il rimborso del capitale versato e il pagamento degli interessi “medio tempore” maturati.
Alla luce di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che risulta estinto per prescrizione il diritto di credito al pagamento dell'importo facciale dei buoni fruttiferi postali posti a fondamento del ricorso introduttivo del promosso gravame.
3. – Con il secondo motivo il ricorrente ha eccepito il diritto al risarcimento del danno la cui misura si quantifica in una cifra di entità corrispondente all'importo facciale del buono e dei relativi interessi che sarebbero maturati secondo il programma negoziale, per responsabilità contrattuale ex artt. 1337 e 1375 c.c. della resistente per omissione degli obblighi di informazione e trasparenza e per violazione dei canoni di buona fede soggettiva e oggettiva tanto nella formazione del contratto quanto nella sua esecuzione, determinata dal mancato rispetto degli obblighi informativi e di trasparenza gravanti in capo alla società emittente ai sensi dell'art. 21 dl.gs. n. 58/1998 e del DM Tesoro
19/12/2000 di tal che il danno risulterebbe è in re ipsa nell'aver omesso gli obblighi informativi, considerato che, se adeguatamente informato circa la data di scadenza dei buoni fruttiferi, il ricorrente avrebbe ragionevolmente tenuto un comportamento diverso.
Il motivo è infondato e pertanto non può trovare accoglimento
Il ricorrente non può utilmente sostenere di non aver avuto la possibilità di conoscere la scadenza del titolo a causa della mancata consegna del pagina 9 di 13 foglio informativo, avendo tale documento la mera funzione di riprodurre dati direttamente evincibili dalle fonti normative in materia.
Né, d'altra parte, è ipotizzabile che, al momento della sottoscrizione dei titoli in esame, il sottoscrittore non avesse contezza delle caratteristiche fondamentali dei titoli scelti per investire il proprio denaro e, in particolare, del termine entro cui avrebbero dovuto chiederne la riscossione e di quello successivo entro cui tale diritto si sarebbe prescritto, trattandosi di elementi informativi che qualsiasi risparmiatore dotato di un minimo senso di responsabilità ha cura di acquisire.
Inoltre, i buoni fruttiferi postali in oggetto recano la serie “AA4”, conosciuta quindi al ricorrente e il buono emesso in data 20/08/2002 reca l'ulteriore dicitura “al termine del settimo anno il tasso è …” , pertanto alcuna informativa risulta violata.
Inogni caso, quand'anche non avesse ricevuto il prospetto informativo al momento della sottoscrizione dei buoni fruttiferi, ben avrebbe potuto chiederne il rilascio nel corso degli oltre diciassette (17) anni intercorrenti tra la data di emissione e quella di prescrizione o, comunque, assumere presso gli uffici postali le necessarie delucidazioni sui termini di esercizio del diritto di ottenerne il rimborso, con la conseguenza che il danno subito
è stato determinato soltanto dalla propria negligente condotta, caratterizzata da un manifesto disinteresse per la tutela dei propri risparmi.
È evidente, pertanto, come la mancata consegna del foglio illustrativo e la mancata indicazione sul titolo della relativa scadenza non siano elementi idonei a far ritenere che la prescrizione non abbia mai iniziato il suo decorso.
pagina 10 di 13 Il decorso del termine di prescrizione opera su un piano squisitamente oggettivo e prescinde dallo stato soggettivo di ignoranza da parte del titolare del diritto. L'ignoranza del “dies a quo” non integra una impossibilità di far valere il diritto, tale da impedire la decorrenza della prescrizione, la quale può essere interrotta solo per cause giuridiche che ne ostacolino l'effettivo esercizio: in altri termini non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto. Come affermato anche nella giurisprudenza di legittimità, una corretta interpretazione della norma “esclude che tra i fatti che impediscono il decorso della prescrizione possa annoverarsi anche l'ignoranza, da parte del titolare, dei fatti generatori del suo diritto”, il dubbiosoggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass. Civ..
n. 19193/2018).
La mancata conoscenza da parte del ricorrente dell'effettiva “scadenza” dei buoni (circostanza, quest'ultima, peraltro imputabile, come visto, allp stesso ricorrente istante), non può avere dunque alcun effetto ex art. 2935
c.c. sull'inizio del termine di prescrizione, atteso che anche a prescindere dalla effettiva conoscenza del termine di scadenza, il diritto al rimborso era, da questi, concretamente esercitabile nei tempi e nei modi stabiliti dalla disciplina prevista dai Decreti Ministeriali. Peraltro, come chiarito di recente dalla Suprema Corte (Cass. Civ., n. 21905/2025) “L'impossibilità di far valere il diritto che, ai sensi dell'art. 2935 del codice civile, impedisce il decorso della prescrizione, riguarda solo gli impedimenti di natura legale all'esercizio del diritto medesimo, non già l'incertezza circa le modalità di esercizio di quest'ultimo. L'inerzia dovuta ad ignoranza del proprio diritto e all'incertezza di averlo non impedisce il decorso della prescrizione, a maggior ragione non lo impedisce l'ignoranza circa le modalità di esercizio del diritto, anche se dovuta a ragioni oggettive. La mancata consegna del pagina 11 di 13 foglio informativo analitico può rendere al più maggiormente difficoltoso venire a conoscenza della scadenza dei buoni, ma non impossibile, atteso che è sufficiente recarsi presso un qualsiasi ufficio postale o effettuare una ricerca finalizzata a consultare la Gazzetta Ufficiale per verificare i termini di scadenza dei buoni medesimi e conseguentemente quello di prescrizione.”.
Dunque il ricorrente deve imputare solo ed esclusivamente a se stesso l'impossibilità di riscuotere i buoni postali per effetto dell'intervenuta prescrizione decennale, per non essersi avvalso di quell'adeguato livello di autoresponsabilità e di ragionevole cautela che avrebbe dovuto imporre una più attenta e ponderata gestione dei titoli, sicché è stato proprio il suo inerte e superficiale comportamento ad elidere il nesso di derivazione eziologica dei danni patrimoniali patiti dall'asserito inadempimento in cui sarebbe incorsa per la mancanza consegna del foglio informativo e ad assurgere ad unico antecedente causale dell'evento lesivo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.p.c., rendendo infondata l'azionata pretesa risarcitoria.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che anche la domanda di condanna al risarcimento dei danni è infondata, in fatto ed in diritto, e va pertanto rigettata.
Pertanto consegue che il promosso ricorso è infondata e va rigettato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, stante il rigetto del Ricorso andrebbero poste a carico del sig. Pt_1
tuttavia, stante la controvertibilità delle questioni oggetto di
[...]
causa e della pluralità di orientamenti giurisprudenziali sul punto, pagina 12 di 13 sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo
92, comma 2, c.p.c., come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, per compensarle integralmente tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta il Ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno il 17/12/2025
Il G.O.P
Dott.ssa Isabella Grande
pagina 13 di 13