Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 4146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4146 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04146/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2025, proposto da
Enasarco Energia S.p.A. (Già New Energy GA e Luce S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Edoardo Maglio, Alessandro Bovari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- della deliberazione n. 59/2025/S/GAS del 27/2/2025, notificata in data 3/3/2025 (la “Delibera ” o il “Provvedimento”, avente ad oggetto “Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di disposizioni in materia di volture, switching e accreditamento degli operatori al sistema informativo integrato”;
- di qualsiasi atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso, ove occorrer possa:
- della Comunicazione delle Risultanze Istruttorie dell'8 ottobre 2024 (prot. Autorità 70883);
- della determinazione DSAI/24/2024/GAS del 24/5/2024 (doc. 2), di avvio del procedimento sanzionatorio (il “Procedimento”);
- delle note RA prot. n. 89809 e n. 89831 del 30/12/2024 dirette rispettivamente a SN RE GA S.p.A. e ER Comm S.p.A. con cui è stata affermata apoditticamente e immotivatamente la proroga del termine procedimentale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. ER Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato l’atto di RA di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di disposizioni in materia di volture, switching e accreditamento degli operatori al sistema informativo integrato.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
(I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 e 27 dell’allegato A alla delibera RA 598/2023/E/COM. Violazione dell'art. 6 CEDU e del principio del giusto procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà e violazione del principio di autovincolo. Tardività del provvedimento sanzionatorio.
(II) Violazione e/o falsa applicazione artt. 3 e 4 dell’Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 26 agosto 1993 , n. 412. Eccesso di potere per palese carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
(III) Violazione e/o falsa applicazione art. 31ter del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e contraddittorietà. Violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione RA 19 dicembre 2023 n. 598/2023/E/Com (“Regolamento Sanzioni”). Violazione del principio di proporzionalità. Manifesta illogicità, irragionevolezza e abnormità della sanzione comminata.
(IV) Violazione e/o falsa applicazione art. 2 della deliberazione 166/2013/R/com e ss.mm.ii. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione RA 19 dicembre 2023 n. 598/2023/E/Com (“Regolamento Sanzioni”). Violazione del principio di proporzionalità. Manifesta illogicità, irragionevolezza e abnormità della sanzione comminata.
(V) Violazione e/o falsa applicazione della Deliberazione RA 19 dicembre 2023 n. 598/2023/E/Com (“Regolamento Sanzioni”). Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Manifesta illogicità, irragionevolezza e abnormità della sanzione comminata. Disparità di trattamento. Con particolare riguardo alla valutazione di “gravità della condotta” relativa alla contestazione sub a) (volture).
(VI) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Deliberazione RA 19 dicembre 2023 n. 598/2023/E/Com (“Regolamento Sanzioni”). Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Manifesta illogicità, irragionevolezza e abnormità della sanzione comminata.
(VII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Deliberazione RA 19 dicembre 2023 n. 598/2023/E/Com (“Regolamento Sanzioni”). Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Manifesta illogicità, irragionevolezza e abnormità della sanzione comminata. Con particolare riguardo all’asserito “maggior grado di colpevolezza” desunto da pretese “finalità scopertamente elusive della regolazione” e dall’“utilizzo di mezzi artificiosi con riguardo a tutte le condotte sub a), b) e c).
(VIII) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Deliberazione RA 19 dicembre 2023 n. 598/2023/E/Com (“Regolamento Sanzioni”). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Manifesta illogicità, irragionevolezza e abnormità della sanzione comminata. Con particolare riguardo all’incremento della sanzione base per la valutazione compiuta in ordine alla “personalità del soggetto agente”.
La difesa dell’Autorità ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente eccepisce la tardività del provvedimento
sanzionatorio impugnato, poiché adottato oltre il termine massimo imposto dalla Regolamentazione di RA e dalla stessa determinazione di avvio del procedimento, è infondato.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151 del 2021 ha stabilito che per le sanzioni RA “ il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito dalla stessa autorità competente in via regolamentare oppure di volta in volta in sede di avvio dell’iter procedimentale ”.
Dall’esame degli atti risulta che il procedimento conclusosi con la Delibera odiernamente impugnata, è stato avviato con la determinazione DSAI/24/2024/GAS, che reca la data del 24/5/2024 ed il provvedimento finale è stato comunicato solo in data 3/3/2025 quindi oltre il termine di 250 giorni previsto dal Regolamento, che scadeva il 29 gennaio 2025.
Tuttavia in data 26 settembre 2024 il Responsabile del procedimento, al fine di acquisire elementi utili all’istruttoria, ha inviato, ai sensi dell’art.15 dell’Allegato A alla delibera dell’Autorità 593/2023/E/com e s.m.i., una richiesta di informazioni alla Società (prot. 67886). Quest’ultima, dopo avere richiesto una proroga del termine (prot. Autorità 68379 del 30 settembre 2024), concessa dal Responsabile del procedimento (prot. 69351 del 2 ottobre 2024), ha fornito le informazioni richieste (PEC del 3 ottobre 2024 acquisita con prot. Autorità 69894 del 4 ottobre 2024).
Il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie con nota dell’8 ottobre 2024 (prot. Autorità 70883).
Nel corso della fase decisoria del procedimento, la ricorrente ha trasmesso i dati relativi alla situazione contabile riferita al periodo 1° gennaio – 30 novembre 2024 (nota 13 dicembre 2024, prot. Autorità 87149).
Con note del 30 dicembre 2024, il Responsabile del procedimento, su mandato del Collegio, ha inviato, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Sanzioni, due richieste di informazioni, chiedendone riscontro entro 15 giorni:
- a SN RE GA S.p.A. (prot. Autorità 89809), sullo stato di adempimento degli obblighi oggetto dell’accordo transattivo stipulato con NEGL in data 27 novembre 2023;
- a ER Comm S.p.A. (prot. Autorità 89831), in merito al debito complessivo e al debito insoluto per la fornitura di ultima istanza (FUI) iniziata a giugno 2023 con riferimento ai punti di riconsegna (PdR) precedentemente serviti dalla Società ricorrente.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, del Regolamento Sanzioni il termine del procedimento è stato quindi prorogato di 40 giorni.
Ne risulta che, a seguito della proroga del termine finale, il termine risulta rispettato.
La ricorrente contesta anche l’utilizzo abusivo della proroga per la pretestuosità dei termini fissati per l’esame delle risposte delle due società.
In merito la difesa dell’Autorità ha correttamente evidenziato che le informazioni così acquisite hanno permesso di quantificare la sanzione tenendo conto anche dell’effettivo danno generato al sistema, come risulta dall’atto impugnato, per cui deve escludersi che i termini siano stati pretestuosamente allungati, né può ritenersi che il termine di 15 giorni per l’esame delle risposte sia palesemente incongruo. A ciò si aggiunge che anche i termini perentori possono essere prorogati perché entro i limiti stabiliti dal Regolamento, al fine di garantire la certezza del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, e la misura della proroga legale è sindacabile sono per macroscopici vizi di eccesso di potere che nel caso di specie non esistono sia con riferimento alle ragioni della proroga che alla sua durata.
Né d’altro canto i termini si contano con riferimento alla data delle risposte delle società interessate in quanto la proroga è stabilita correttamente ex ante, dovendo essere stabilita prima della conclusione del termine ordinario con una previsione dei tempi necessari per l’ulteriore fase procedimentale in contraddittorio.
Il motivo va quindi respinto.
3. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente contesta l’insufficienza dell’istruttoria, è infondato.
L’utilizzo di “solo” 50 PdR invece di 300 non costituisce un’insufficiente accertamento istruttorio in quanto si estende ad 1/6 dei PdR in questione, che costituisce un dato significativo. A ciò si aggiunge il fatto che la contestazione è quella di aver cercato di sviare una parte della clientela dagli effetti normativi per cui è irrilevante che la condotta fraudolenta non sia stata effettuata nei confronti di tutti i clienti.
Con riferimento ai fatti l’acquisizione della titolarità dei PdR da parte di “società di gestione calore” – prive, peraltro, dei relativi titoli sulle unità immobiliari per le quali è stata chiesta la fornitura – per la “contabilizzazione dei consumi” è una voltura del tutto illegittima, per le ragioni indicate nel provvedimento impugnato.
A ciò si aggiunge che le comunicazioni ai clienti finali risultano del tutto fuorvianti in quanto la frase “Nella speranza che il nostro rapporto possa non interrompersi”, non è la riprova del
fatto che l’intenzione della ricorrente era quella di rendere edotto il cliente della fine del rapporto ma semplicemente una richiesta ai clienti di non esercitare la risoluzione quando invece tale effetto si era già prodotto automaticamente in quanto l’attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza prevede invece l’automatica risoluzione dei contratti di fornitura in essere ed il passaggio dei clienti finali titolari dei PdR in questione alla fornitura del FUI (fornitore di ultima istanza).
Né d’altro canto può ritenersi che le società che gestiscono il calore siano titolari di un potere di voltura in quanto “delegate” ex lege in quanto nei casi in cui risulti stipulato un contratto di
“gestione calore”, il cliente finale, ossia il titolare del PDR, è il beneficiario del “servizio calore” e non invece la società di gestione calore.
Da ultimo occorre evidenziare che la ricorrente ha “successivamente annullato le predette volture
in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione 466/2023/E/gas” e non spontaneamente per cui c.d. richiesta di revoca delle seconde volture oggetto della contestazione di cui al punto 18, lett. a), sub ii) della Delibera, è del tutto irrilevante.
Il motivo va quindi respinto.
4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta la presunta violazione
“dell’articolo 31ter del TIVG previgente (articolo 31 del TIVG vigente)” concernente un
episodio di switching massivo, riguardante una richiesta trasmessa al SII con decorrenza 1° aprile 2022 relativa a 4.582 PdR (punto 18, pag. 6 della Delibera), è infondato.
In primo luogo la ricorrente non contesta l’atto impugnato ma si limita a proporre una sua ricostruzione dei fatti che, essendo già stata oggetto di valutazione procedimentale, può essere contestata solo evidenziando perché la ricostruzione effettuata in sede sanzionatoria sarebbe errata. Non tocca infatti al giudice effettuare una nuova istruttoria ma semplicemente verificare la correttezza di quella effettuata dall’amministrazione.
Ne consegue che, avendo la società nel corso del procedimento scelto di difendersi affermando che “le informazioni presenti in RCU [quindi al SII] sono assolutamente veritiere” (memoria
istruttoria del 26 luglio 2024) non può fornire una diversa ricostruzione in giudizio affermando che le stesse informazioni sono “frutto di un errore materiale”.
Il motivo va quindi respinto.
5. Il quarto motivo, con il quale la ricorrente, ricollegandosi al terzo motivo, contesta la violazione dell’obbligo di comunicare al SII informazioni veritiere circa l’effettiva configurazione della filiera in quanto si sarebbe trattato di un errore materiale che ha portato ad un caricamento sbagliato delle informazioni, è infondato.
Poiché il fatto ha formato oggetto di verifica procedimentale deve affermarsi l’esistenza quantomeno della colpa della ricorrente per non aver corretto il presunto errore in tempo utile.
Il motivo va quindi respinto.
6. Il quinto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente contesta che la sanzione comminata, pari a 2.687.500 Euro, risulta comunque erroneamente determinata e manifestamente sproporzionata, è infondato.
La disparità di trattamento rispetto ad una voce del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti della società BLU GAS METANO S.r.l. è infondata in quanto i comportamenti oggetto di sanzione sono diversi (PDR relativi a clienti di diverso tipo, domestici/condomini e non domestici, cioè molto più ampi) e, inoltre, la sanzione di 1.562.500 euro irrogata a Enasarco Energia rappresenta circa il 3,5% del suo fatturato rilevante, mentre la sanzione di 636.898,90 euro irrogata a Blu GA Metano rappresenta il 10% del fatturato rilevante di quest’ultima. Ne consegue che la diversa condotta delle due società non fonda l’illegittimità della sanzione ma la loro non comparabilità. Il fatto poi che la ricorrente abbia annullato la seconda voltura massiva non è stato ignorato dall’Autorità in quanto il provvedimento espressamente lo dichiara e quindi lo valuta.
Il motivo va quindi respinto.
7. Il sesto motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente contesta la valutazione compiuta dalla Delibera in ordine all’“opera svolta dall’agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione”, è infondato.
Ancora una volta la ricorrente sostiene la mancata valutazione dell’annullamento della seconda voltura massiva, senza tenere conto che la valutazione va effettuata nel suo complesso e non per singoli comportamenti, i quali assumono significato solo se visti nel complesso della condotta tenuta. Nel caso di specie la ricorrente ha compiuto ben due episodi di voltura massiva, a dimostrazione della pervicacia della propria condotta.
Il motivo va quindi respinto.
8. Il settimo motivo, con il quale la ricorrente contesta la valutazione in ordine al “maggior grado di colpevolezza”, erroneamente desunto da RA con riguardo a pretese “finalità scopertamente elusive della regolazione” e all’“utilizzo di mezzi artificiosi” da parte della ricorrente (punto 40 della Delibera), è infondato.
In merito alla violazione sub a), non sussiste alcuna erronea qualificazione da parte della Delibera dei “reali utenti finali”; quanto alle violazioni sub b) e c) la tesi del mero errore materiale è del tutto priva di riscontro ed è contraddetta dall’atteggiamento procedimentale della ricorrente.
Il motivo va quindi respinto.
9. L’ottavo motivo di impugnazione in ordine alla valutazione della “personalità dell’agente” effettuata dall’Autorità al punto 43 della Delibera è infondato.
In merito alla valutazione di personalità dell’agente l’atto attribuisce rilievo alla circostanza che la ricorrente sia risultata, al 14 gennaio 2025, debitrice nei confronti di SN RE GA per il
servizio di default trasporto di una somma assai consistente, pari a più di 5,2 milioni
euro (punto 43 del provvedimento impugnato).
L’esistenza, oltre alle condotte sanzionate, di ingenti debiti della ricorrente nei confronti degli operatori del settore dimostra una particolare pervicacia nelle condotte di violazione delle regole del sistema che giustifica l’aumento della sanzione.
Il nuovo piano di rientro da ultimo concordato con SN RE GA è un fatto irrilevante in quanto il piano di rientro è stato concordato subito dopo che RA ha chiesto informazioni a SN RE GA (prot. Autorità 89809 del 30 dicembre 2024) e al riscontro fornito da SN stessa (prot. Autorità 2329 del 15 gennaio 2025), ed è finalizzato ad evitare l’avvio di azioni per il recupero e non ad una condotta resipiscente della ricorrente, la quale, in un breve periodo di tempo (2 anni) - invece che saldare nei confronti di SN un debito di circa 750 mila euro - ha maturato un’esposizione debitoria di oltre 5 milioni di euro.
Con riferimento poi ai debiti nei confronti di ER, questa ha affermato di “non [essere]
in grado di individuare distintamente e rispettivamente quale delle due società in indirizzo – Blu
GA Metano S.r.l. o New Energy GA e Luce S.p.A. – servisse, precedentemente al subentro in
FUI con la scrivente Società, i predetti punti di riconsegna” e non che la ricorrente non è debitrice nei suoi confronti, come invece affermato in ricorso. Non vi è quindi alcun accertamento della correttezza della condotta tenuta dalla ricorrente.
10. In definitiva quindi l’ultimo motivo e l’intero ricorso vanno respinti.
11. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI RR, Presidente
ER Di AR, Consigliere, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Di AR | NI RR |
IL SEGRETARIO