Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Sezione III
in composizione monocratica, in persona del GoP dott. Salvatore Di Biase ha pronunziato la seguente sentenza, riservata all'udienza del 11/09/24 con concessione dei termini ex art. 190 cpc dal 1/12/24, nella causa Rg. N. 703/2022
TRA
) elettivamente domiciliato in Torre Parte_1 C.F._1
Annunziata alla C.so Umberto I n. 215 presso lo studio dell'avv. Francesco Montella dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce.
opponente e
,in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Salerno alla Via Casarse n. 1, nello studio e presso l'avv. Armando Pistolese, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata opposta
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e pertanto va accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
Preliminarmente occorre evidenziare che l'opposizione come proposta avverso l'intimazione di pagamento, deve ritenersi ammissibile in quanto il ricorrente sostanzialmente eccepisce la nullità del ruolo per nullità della notifica della/e cartella/e esattoriale quale atto presupposto.
Infatti deve ritenersi “ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'intimazione di pagamento, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del
2 ottobre 2015).
Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e pertanto va accolta nei limiti e per i motivi che seguono. Invero l'opponente ha posto a fondamento dell'opposizione la prescrizione del diritto dell'amministrazione di riscuotere il credito e comunque il diritto della convenuta a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del ruolo. La prescrizione del diritto della P.A. alla riscossione della somma come dovuta per spese processuali e/o equiparate e comunque, come indicata nell'intimazione di pagamento, si prescrive nel termine di prescrizione ordinario di cui all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo.
Pertanto per quel che concerne la cartella esattoriale n. 07120080047393911000 riferita a
Recupero spese processuali del 1997 e che sarebbe stata notificata nella data come indicata nella intimazione di pagamento impugnata n. 0712021901958711000 notificata il 25/1/22, occorre evidenziare che l'opposta agenzia di riscossione, non ha provato di aver effettuato la notifica dell'atto presupposto nei modi e nei termini di legge. Pertanto in mancanza di prova della notificazione dell'atto presupposto ed in mancanza di prova circa la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, in considerazione dell'opposizione specifica sul punto, si deve ritenere in concreto che, alla data di notificazione del 25/1/22 dell'intimazione di pagamento n. 0712021901958711000, l'azione di riscossione del concessionario si sia prescritta per il decorso del termine decennale come sopra indicato ed avuto riguardo all'anno 1997 di riferimento del debito, e conseguentemente deve essere accolta l'opposizione proposta apparendo infondata la pretesa sanzionatoria della P.A. con riferimento alle suddetta cartella.
A tale convincimento contribuisce il comportamento della convenuta che ha mostrato di non essere in possesso di qualsivoglia documentazione idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale invocato da parte attrice.
Sotto altro aspetto, invece, deve essere rigettata l'opposizione relativamente la cartella esattoriale n. 07120150137713457000 afferente al Recupero spese processuali anno 2013 Part e cartella esattoriale n. 07120170008678347000 afferente al Recupero crediti anno
2013 non essendo, evidentemente, maturata la prescrizione decennale interrotta dalla notifica della impugnata intimazione di pagamento.
Per i suesposti motivi, la domanda deve essere accolta soltanto parzialmente.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta soccombente tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale svolta e del parziale accoglimento, il tutto come da dispositivo con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziandosi nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento n.
0712021901958711000 e per l'effetto dichiara nulla la cartella esattoriale n.
07120080047393911000 essendosi maturata l'invocata prescrizione;
Conferma nel resto l'impugnata intimazione;
c) condanna l'opposta al pagamento delle spese del Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in Euro 300,00 per spese vive, Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Torre Annunziata, lì 03/03/2025
Il GoP dott. Salvatore Di Biase