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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 09/12/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 262/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco GL;
- premesso che l'udienza del 9.12.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
R.G. 262/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Isernia, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.
Marco GL, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RGAC 262/2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Cappellu (C.F.
1 ), elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Isernia (IS), alla Via C.F._1
Umbria (Centro commercio e Affari) Int. b/24;
- opponente
CONTRO
Controparte_1
(CF ), in persona del legale rappresentante p.t., anche quale mandataria della P.IVA_2
(P. Iva: ), società con socio unico, in persona del legale Parte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Emilio Maddaluna (C.F.
) e tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Curti (CE), al C.F._2
Viale Kennedy P.co Le Magnolie;
- opposta
Conclusioni delle parti come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.12.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”.
Il Tribunale ritiene, inoltre, che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto è così sinteticamente ricostruibile.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 36/2024 del 19.02.2024 (R.G. n 121/2024),
2 con il quale il Tribunale di Isernia aveva ingiunto all'opponente il pagamento, senza dilazione alla notifica del decreto, in favore della Controparte_2
della somma di € 51.226,63 a titolo di sorte capitale, oltre interessi come richiesti in ricorso,
[...] nonché € 518,00 per anticipazioni, € 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso ex art. 14 T.F., IVA e
CAP come per legge.
In via preliminare, sollevava l'eccezione di incompetenza per territorio del Parte_1
Tribunale di Isernia, indicando la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale foro convenzionale esclusivo previsto dall'art. 9 del contratto di mutuo intercorso tra le parti, secondo cui
“per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto, unico
Foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della Banca”; in particolare, avendo la sede Controparte_2 legale in Casagiove (CE), era il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad essere competente.
Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva della creditrice e l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria.
Concludeva, dunque, chiedendo al Tribunale di: -“in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, la efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, per quanto esposto in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
- sempre in via preliminare, dichiarare la incompetenza del
Tribunale di Isernia per essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per quanto esposto in narrativa e, per l'effetto, annullare, revocare e comunque porre in non cale il di n.
36/2024 – RG 121/2024- emesso in data 19/02/2024 dal Tribunale di Isernia –GOP Avv. Giovanna
ON notificato in data 26/02/2024, opposto, per quanto esposto in narrativa, con tutte le relative conseguenze di legge;
- in ogni caso, annullare, revocare e comunque porre in non cale il di n. 36/2024 – RG 121/2024- emesso in data 19/02/2024 dal Tribunale di Isernia –GOP Avv.
Giovanna ON notificato in data 26/02/2024, opposto, perché illegittimo e infondato in fatto come in diritto, per quanto esposto in narrativa, con tutte le relative conseguenze di legge;
- in ogni caso, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla Controparte_2
per quanto esposto in narrativa, con ogni
[...] Controparte_2 conseguenza di legge;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la insussistenza di alcuna pretesa creditoria in capo alla Banca opposta e, in ogni caso, la usurarietà del tasso nonchè la nullità della clausola determinativa degli interessi e previa applicazione dell'art. 117 co. 7 TUB rideterminare la somma pretesamente dovuta, con ogni relativa conseguenza di legge. - Con vittoria di spese ed onorari di causa, con distrazione in favore del Procuratore che si dichiara antistatario”.
3 Si costituiva nel presente giudizio la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., sostenendo l'infondatezza dell'eccezione di
[...] incompetenza territoriale sollevata da controparte, dal momento che le clausole del contratto di mutuo non avrebbero dovuto trovare applicazione, essendo intervenuta la risoluzione del contratto per inadempimento. Nel contestare gli avversi assunti, concludeva chiedendo al Tribunale di: -
“dichiarare l'inammissibilità e la nullità dell'eccezione di incompetenza per territorio, anche per come formulata e confermarla in favore del Tribunale adito;
- confermare l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
- accertare e dichiarare che sussiste il mandato con rappresentanza, anche in virtù dell'atto di ratifica allegato, da parte della in favore della Parte_2 [...] per l'azione di recupero del credito Controparte_1 oggetto di giudizio e conseguente legittimazione attiva alla proposizione della domanda;
- rigettare
l'opposizione proposta per i motivi esposti, in quanto è infondata in fatto e diritto;
- per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 36/24 e condannare l'opponente al pagamento di € 51.226,63. -
Vittoria di diritti spese e onorari”.
Con ordinanza del 18.12.2024 veniva sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
36/2024, emesso dal Tribunale di Isernia in data 19.02.2024 e veniva fissata udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza di discussione del 9.12.2025 celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
* * * * * *
L'eccezione di incompetenza territoriale, tempestivamente sollevata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, è fondata e va accolta.
Ed infatti, dalla lettura dell'art. 9 del contratto (sottoscritto da tutte le parti) posto alla base della pretesa creditoria emerge in maniera chiara l'operatività del foro esclusivo, individuato in quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della previsto in via derogativa e CP_2 convenzionale, “per ogni controversia concernente l'applicazione del presente contratto”.
Avendo la sede legale in Casagiove (CE), con tale previsione le parti, dunque, hanno CP_2 pacificamente indicato il Foro di Santa Maria Capua Vetere quale foro convenzionale per tutte le controversie derivanti o connesso con il contratto in questione, con ciò escludendo la competenza di fori alternativi. Ai sensi dell'art. 28 c.p.c. “La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”; l'art. 29 c.p.c., poi, stabilisce che “L'accordo delle parti per la deroga
4 della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”.
Ancora, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha statuito che “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”
(cfr. Cass. civ., Sez. I, ord., n. 30681/2023; Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 34215/2022; Cass. civ.,
Sez. II, n. 8030/2004).
Orbene, nel caso di specie, emerge in maniera inequivoca la concorde volontà delle parti (essendo stata utilizzata l'espressione “unico Foro competente”) di ritenere che la designazione convenzionale della competenza al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere prevista dall'art. 9 del contratto attribuisca al predetto foro carattere di esclusività.
Del resto, l'onnicomprensività della clausola, comprendente “ogni controversia concernente
l'applicazione e interpretazione” del contratto, rende inconferenti le argomentazioni spese da parte opposta in merito all'avvenuta risoluzione dello stesso e conseguente inapplicabilità della relativa clausola.
Alla luce di quanto detto, tenuto conto del fatto che parte opposta ha sede in Casagiove (CE), va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Isernia, per essere competente il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere.
Attesa la dichiarata incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, quest'ultimo va revocato, fissando un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr., tra le altre, Cass. n. 11748/07, n. 15720/06, n. 13353/05).
Va poi chiarito, infine, come la suddetta incompetenza debba essere dichiarata con sentenza, posto che “in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza” (Cass. nn. 14594/2012, 15579/2019).
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
5 Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto del fatto che solo in sede di memorie di discussione parte opposta pare aver aderito all'eccezione di incompetenza (salvo poi ribadire tutte le argomentazioni già spese negli scritti difensivi), queste seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, applicando i parametri del D.M. n. 147/2022, in valori minimi, tenuto conto del valore della causa e della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Isernia adito in favore del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere;
2) per l'effetto, revoca il d.i. n. 36/2024 del 19.2.2024 (R.G. n 121/2024);
3) condanna la in Controparte_2 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che liquida in complessivi € 3.809,00 per compensi professionali oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso) con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Isernia, 9.12.2025
Il Giudice
Dott. Marco GL
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