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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/05/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 196/2022 R.G. promossa da
, nata a [...] il [...], PA
c.f. ; elettivamente domiciliata in VIALE SANTA C.F._1
PANAGIA n. 90, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. SALVATORE BIANCA (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._2 procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente
contro
Controparte_1
, in persona dell'Assessore e legale rappresentante pro
[...] tempore; domiciliato in VIA VECCHIA OGNINA n. 149, CATANIA, presso l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO CATANIA (c.f. , che lo rappresenta e difende ex lege C.F._3 resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo (in riassunzione) ha PA esposto:
• di essere iscritta, dal 16/12/1995, nell'elenco del Distretto della Sicilia Orientale, in qualità di esperto in psicologia;
• che dal 2003, la ricorrente ha svolto l'attività professionale di psicologa presso l'Istituto penitenziario di Siracusa, dove, con ordine di servizio n. 22/Com del 24 giugno 2008, è stato istituito un apposito Servizio "Nuovi giunti", con la presenza di uno staff di accoglienza multidisciplinare, al fine di prevenire atti di autolesionismo dei nuovi detenuti, valutando il rischio suicidario, secondo i parametri forniti dalla Circolare
GDAP del 6 giugno 2007, n. 181045;
• che la ricorrente è entrata a far parte del precitato staff di accoglienza e ha di svolto mansioni di prevenzione e sostegno ai soggetti alla prima esperienza detentiva, ai giovani che, dopo aver conseguito la maggiore età, sono trasferiti dagli istituti minorili al circuito penitenziario degli adulti e a coloro che affrontano la detenzione a lunga distanza da una precedente esperienza detentiva;
• che nel mese di marzo del 2009, il Ministero - Controparte_2
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - ha predisposto un elaborato finale in ordine al servizio di prima accoglienza alla Casa circondariale di Siracusa, confermando l'attività, con ordine di servizio n. 43 del 22 settembre 2014;
• che la ricorrente ha inoltrato all Controparte_1
un'istanza con cui si ha chiesto il transito nel ruolo di
[...] psicologa del S.S.R., ai sensi della l. r. n. 8/2017;
• che con provvedimento prot. n. 74515 del 13 novembre 2019, l' ha rigettato la superiore CP_1 Controparte_1 istanza, «in quanto carente del requisito dell'aver prestato
2 servizio alla data. del 31.12.2016 presso il Presidio "Nuovi
Giunti" espressamente previsto dal D.A. 1336 del 28 giungo
2019, in applicazione della disposizione di cui all'art. 9, comma 18, della Legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.».
L'odierna ricorrente in riassunzione ha, quindi, depositato in data 12/10/2020 ricorso straordinario al Presidente della Regione CP_1 avverso il provvedimento prot. n. 74515, del 13 novembre 2019, dell con il quale è stata rigettata la Controparte_1 richiesta di transito al Servizio sanitario regionale (S.S.R.), ai sensi della legge Regione Siciliana 9 maggio 2017, n. 8.
Con parere n. 388/2021 del 9 novembre 2021 il Consiglio di
Giustizia Amministrativa, a sezioni riunite, dichiarava inammissibile il ricorso dell'odierna ricorrente per difetto di giurisdizione (ritenendo che la competenza giurisdizionale era riservata al giudice ordinario); il suddetto parere veniva confermato dal Decreto del Presidente della Regione n.
552/2021 del 13/12/2021: “Il ricorso straordinario proposto da PA
, di cui in narrativa, è dichiarato inammissibile per difetto di
[...] giurisdizione, con applicazione dell'art. 11”.
ha, quindi, introdotto in riassunzione il giudizio che PA ci occupa, chiedendo << annullare e/o disapplicare il provvedimento impugnato nei limiti dell'interesse della ricorrente e, per l'effetto, riconoscere alla stessa il diritto di transito nei ruoli del Servizio Sanitario
Regionale ai sensi dell'art. 9, comma 18, della l. r. 9 maggio 2017 n.
8. In ogni caso, disporre qualsiasi altro provvedimento ritenuto necessario ed idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione a tutela della posizione della ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, con distrazione di spese a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara anticipatario >>.
La ricorrente ha sostanzialmente eccepito la «Violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, co. 18, della Legge Regionale
09.05.2017. Eccesso di potere per erronea presupposizione, carente istruttoria. Carenza di motivazione».
In particolare, la ricorrente ha lamenta illegittimità del provvedimento impugnato, atteso che l' resistente avrebbe dato CP_1 un'errata interpretazione ed applicazione all'art. 8, comma 18, della l. r. n.
8/2017, non conforme ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ritenendo che il passaggio nei ruoli del S.S.R. fosse consentito soltanto agli
3 psicologi assegnati al servizio "Nuovi giunti" svolto nella forma di
«presidio»; ha eccepito che la norma citata non prevedeva, infatti, alcun trattamento differenziato a favore di coloro che avevano prestato servizio presso strutture organizzate in forma di presidio.
Si ripostano testualmente di seguito le motivazioni contenute a supporto del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
<< Con il provvedimento gravato, l'Assessorato resistente ha negato alla ricorrente di transitare nel ruolo di psicologa del servizio Sanitario
Regionale in base ad una errata lettura del dato normativo.
Ed invero, l'amministrazione convenuta sostiene che solo il “servizio nuovi giunti” offerto nella forma del “Presidio” rientrerebbe nei benefici accordati dall'art. 8 legge regionale n. 8/2017, mentre quello reso in tutti gli istituti penitenziari sarebbe escluso in ragione di un presunto minor dispendio lavorativo.
Senonché questo argomento – a modesto avviso di chi scrive – non appare decisivo e sembra fondarsi sull'esistenza di un fatto che è, invece, da provare.
Innanzitutto l'assunto di controparte non trova riscontro nella disposizione sopra indicata, non costituendo la riferita circostanza elemento di discrimine tale da giustificare il mancato transito in questione, bensì una evenienza tutta da dimostrare e comunque irrilevante ai fini della domanda proposta.
L'art. 8, co. 18, legge regionale n. 8/2017 sancisce, infatti, che <<al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le emergenze sanitarie connesse con la funzione prevenzione e>sostegno psicologico
a supporto dei detenuti “nuovi giunti” negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta dalla precedente Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale, come previsto per il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 125>>.
La disposizione testé citata non ha dunque adottato alcun trattamento differenziato, avendo menzionato soltanto gli “Istituti penitenziari”. Ove, come sostenuto nel provvedimento impugnato, la richiesta della ricorrente venisse considerata carente del requisito dell'aver prestato servizio alla data del 31.12.2016 presso il Presidio “Nuovi Giunti”
4 espressamente previsto dal D.A. 1336 del 28.06.2018, vi sarebbe una evidente disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 8, comma 18, legge regionale n. 8/2017. Infatti, opinare come suggerito dall'Assessorato resistente, rende manifestamente e insanabilmente illogica la disposizione in discussione, ove il legislatore regionale inspiegabilmente negherebbe il passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale ai professionisti comunque affidati al servizio “nuovi giunti” presso gli Istituti penitenziari e lo consentirebbe invece per i professionisti dislocati solo nei Presidi.
In tale situazione appare chiaro come un'interpretazione restrittiva dell'art. 8, comma 18, della legge regionale n. 8/2017, che non tenga conto dell'equiparazione degli Istituti penitenziari siciliani, non sia conforme al principio di uguaglianza e ragionevolezza.
Piuttosto, alla stregua delle considerazioni appena riportate, nonché dell'espressa e chiara previsione normativa di cui all'art. 8, co. 18, legge regionale n. 8/2017 – che per il passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale individua la regola da seguire nel principio di assicurare e potenziare il servizio “nuovi giunti” in tutti gli Istituti penitenziari siciliani
–, la presenza o meno di Presidi all'interno degli Istituti penitenziari non concreta ex se alcun profilo ostativo alla domanda avanzata dalla ricorrente.
Ciò posto, nel caso che ci occupa la ricorrente ha prodotto documentazione da cui risultava l'attività di accoglienza, di prevenzione e di sostegno dalla stessa resa: 1) alle persone alla prima esperienza detentiva;
2) ai giovani che, compita la maggiore età, transitano dagli
Istituti minorili al circuito penitenziario degli adulti;
3) a coloro che affrontano la detenzione a lunga distanza da una precedente esperienza detentiva.
Come già sopra detto, a seguito del superamento delle prove di esami per esperto psicologo, la ricorrente veniva iscritta nell'elenco del Distretto della Sicilia Orientale e prestava servizio presso l'Istituto Penitenziario di Siracusa in maniera continuativa dall'anno 2003. Detto Istituto è pienamente qualificato come Casa Circondariale, la quale attualmente ospita circa 600 detenuti.
Successivamente, la ricorrente entrava a far parte dello Staff di
Accoglienza multidisciplinare istituito nel 2007 per il servizio nuovi giunti, al fine di predisporre azioni specifiche sia per la prevenzione di atti di autolesionismo, sia per la valutazione del rischio suicidario, sulla scorta
5 delle linee guida fornite dalla Circolare Prot. n. GDAP – 0181045 –2007
(che prevede l'obbligo per le Case Circondariali di “istituire o potenziare, laddove già esistente, il servizio di accoglienza per le persone detenute provenienti dalla libertà…”). In quest'ottica, veniva predisposto un elaborato finale per il servizio di prima accoglienza da svolgersi presso la Casa Circondariale di
Siracusa >>.
Si è costituito in giudizio l Controparte_1 contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto.
In particolare, ha eccepito:
• che la legge regionale del 9 maggio 2017, n.8 recante
“disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di Stabilità regionale” all'art.9, comma 18, prevede che
“ al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di sostegno psicologico a supporto dei detenuti "nuovi giunti» negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta dalla precedente Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il passaggio nei ruoli del
Servizio sanitario regionale, come previsto per il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125";
• che al fine di procedere all'applicazione della norma in questione, l'Amministrazione ha chiesto al
[...]
Controparte_3
l'elenco nominativo, completo dei
[...] dati anagrafici, degli psicologi operanti nel “Servizio Nuovi Giunti” degli Istituti penitenziari siciliani alla data del 31 dicembre 2016, con indicazione delle strutture penitenziarie presso le quali svolgevano detta attività;
• che il predetto Dipartimento, a riscontro della citata richiesta, con nota prot. 64731 del 24 agosto 2017 ha trasmesso l'elenco degli psicologi che hanno prestato servizio in convenzione sino al 31 dicembre 2016 presso gli istituti penitenziari siciliani nei quali risultava attivo il presidio o il servizio per i detenuti “nuovi giunti”, ossia la Casa circondariale “Piazza Lanza” di Catania e la Casa circondariale “ di Persona_1
6 Palermo, specificando, altresì, che negli istituti penitenziari della Regione sono stati apprestati “idonei servizi di collaborazione nell'attività di osservazione scientifica della personalità e di trattamento anche in riferimento al servizio per i nuovi giunti”;
• che a seguito di ulteriori interlocuzioni, il DAP ha rappresentato che la materia dei “nuovi giunti”, ossia dei soggetti provenienti dalla libertà, è stata disciplinata tra l'altro dalla circolare n. 3233/5683 del 30 dicembre 1987 della ex
Direzione Generale per gli istituti di prevenzione e pena;
• che al fine di garantire l'accoglienza dei detenuti nelle forme e nei modi più consoni alle circostanze, è stata prevista, pertanto, l'istituzione del “servizio nuovi giunti” che, negli Istituti di Palermo e Catania viene offerto nella forma del
“Presidio” , con l'osservanza di specifiche modalità e formalità previste nella citata circolare, mentre il “servizio nuovi giunti” - che in base citata alla circolare è una possibile forma di offerta del servizio – è presente in tutti gli istituti penitenziari, ma secondo modalità più snelle;
• che il ha sottolineato che la differenza suesposta è sostanziale, perché svolgere la prestazione professionale nel
“Presidio nuovi giunti” comporta da parte del professionista disponibilità di orario anche notturno, o lo svolgimento del servizio nei giorni festivi;
invece nel “servizio nuovi giunti”, attivo in tutti gli istituti, lo psicologo svolge i colloqui quando presente in istituto, sebbene il detenuto nuovo giunto che faccia ingresso in istituto anche in orario notturno venga visitato dal medico di turno;
• che per tale motivo il ha trasmesso con la citata nota prot. 64731 del 24 agosto 2017 soltanto l'elenco nominativo dei professionisti operanti presso le CC.CC. “ e Persona_1
“Piazza Lanza”, che hanno svolto l'attività in modo continuativo, assicurando il servizio nelle forme del presidio - ossia anche nei giorni festivi e con orari prolungati - e in via esclusiva a favore dei detenuti nuovi giunti, con esclusione dell'attività di osservazione e trattamento degli altri detenuti;
• che la differenza del servizio reso dagli esperti impegnati nell'uno o nell'altro compito istituzionale è sostanziale dal
7 punto di vista del tipo di lavoro, in quanto chi svolge attività nel presidio nuovi giunti non svolge attività trattamentale anche a favore di altri detenuti, nonché per le modalità, gli orari e i giorni in cui si disimpegna il servizio, certamente più oneroso di altri;
• che, pertanto, l'Amministrazione con D.A. 1336 del 28 giugno 2019 ha disciplinato le procedure per il transito nell'area della specialistica ambulatoriale degli psicologi in servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso i Presidi “Nuovi Giunti” dell'Amministrazione penitenziaria della Regione Siciliana, individuati negli elenchi trasmessi dalla stessa
Amministrazione con la citata nota 64731 del 24 agosto 2017, in possesso dei requisiti previsti, tra i quali non figura la ricorrente.
L'Assessorato resisteste ha, quindi, precisato che alla luce di quanto ha comunicato alla ricorrente che la sua richiesta non poteva essere accolta, in quanto carente del requisito dell'aver prestato servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso il Presidio “Nuovi Giunti” espressamente previsto dal D.A. n. 1336 del 28 giugno 2019, in applicazione della disposizione di cui all'art.9, comma 18, della Legge regionale 9 maggio 2017, n.8; che il requisito dell'avere prestato servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso il Presidio “Nuovi Giunti”, di cui la ricorrente è risultata carente è stato espressamente previsto - in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 18 della legge regionale 9 maggio 2017 n.
8 - dal summenzionato
D.A. n. 1336/2019 e anche dalla legge - art. 9 comma 18 della l.r. n.
8/2017.
L'Assessorato resisteste ha, poi, rilevato che la ricorrente ha Pt_1 omesso di impugnare il summenzionato D.A. n. 1336/2019, provvedimento che, pertanto, non poteva essere più impugnato;
dalla definitività di tale
D.A. conseguirebbe l'inammissibilità del presente ricorso per carenza di interesse.
Ciò posto, riguardo alla necessità di un'azione di controllo e sostegno da svolgersi, nel primo periodo della detenzione,
l'amministrazione penitenziaria ha preso atto che l'impatto con il carcere costituisce un momento particolarmente delicato per il soggetto che vi fa ingresso, specie se tossicodipendente, durante il quale diviene elevatissimo il rischio di tendenze autolesioniste e suicide.
8 Conseguentemente, è stato istituito - con circolare n. 3233/5683 del
30 dicembre 1987 - un servizio, denominato "Servizio nuovi giunti", da attivare proprio al momento del primo ingresso in istituto per tutti i detenuti;
infatti, è soprattutto nella fase iniziale della carcerazione che possono verificarsi forme di reazione abnormi, ossia risposte psichiche o comportamentali anomale rispetto ai fattori psicosociali stressanti (la circolare istituita del servizio è indicata nel provvedimento prot. n. 74515 del 13 novembre 2019 dell – all. 4 al Controparte_1 ricorso introduttivo al n. 1 e all. 2 alla memoria responsiva;
la modalità del servizio è indicata anche nella circolare prot. n. GDAP-0181045-2007 – all.
4 al ricorso introduttivo al n. 4).
Il servizio consiste in un presidio psicologico, che si affianca alla prima visita medica e al colloquio di primo ingresso, ed è destinato ai
"nuovi giunti", intendendosi per tali quei detenuti o internati provenienti dalla libertà.
Il servizio è affidato agli esperti ex articolo 80 della legge n. 354/75, specializzati in psicologia o criminologia clinica;
la circolare prot. n.
GDAP-0181045-2007 precisa che nel servizio operano, unitamente allo psicologo, altre figure professionali, in modo da costituire uno staff di accoglienza multidisciplinare che prenda in carico i detenuti nuovi giunti, anche al fine di predisporre azioni specifiche per prevenire atti di autolesionsmo (la circolare specifica la composizione “qualitativa” dello staff, la cui composizione numerica dipende dalla grandezza dell'istituto). Va, ora, considerato che l'art. 8, co. 18, legge regionale n. 8/2017 prevede, che le emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di sostegno psicologico a supporto dei detenuti “nuovi giunti” negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta dalla precedente
Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il passaggio nei ruoli del
Servizio sanitario regionale, come previsto per il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125>>.
Le argomentazioni dell'Amministrazione resistente, come visto, sono basate sulla paventata differenza tra “Presidio” nuovi giunti e “Servizio” nuovi giunti;
essa afferma:
9 • che il “Presidio” è garantito con l'osservanza di specifiche modalità e formalità, mentre la forma “Servizio” prevederebbe modalità più snelle;
• che il passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale riguarda i professionisti che hanno svolto l'attività assicurando il servizio nelle forme del presidio;
• che la ricorrente non aveva prestato servizio nelle modalità del Presidio.
Tale differenziazione “presidio-servizio” non trova, però, riscontro nella disposizione sopra indicata (art. 8, co. 18, legge regionale n. 8/2017), la quale parla solo di “servizio”; e non trova riscontro neanche nella documentazione prodotta dallo stesso Assessorato resistente;
cfr. all. 5, nota del con cui << si Controparte_3 trasmette in allegato l'elenco degli psicologi che hanno prestato servizio in convenzione per questa Amministrazione sino al 31.12.2016 presso gli istituti penitenziari siciliani nei quali risultava attivo il presidio o il servizio per i detenuti “nuovi giunti” >> (dal tenore della nota emerge l'indifferenza della forma presidio-servizio).
La circolare prot. n. GDAP-0181045-2007, che indica la modalità del servizio nuovi giunti, parla, poi, appunto, esclusivamente di “servizio”. Si noti, infine, l'ambiguità del Decreto Assessoriale 1336 del 28 giugno 2019 (all. 7 alla memoria responsiva) denominato “PASSAGGIO NELL'AREA SPECIALISTICA AMBULATORIALE INTERNA DEGLI PSICOLOGI OPERANTI PRESSO IL SERVIZIO NUOVI GIUNTI” - nell'intestazione fa quindi riferimento al “Servizio” – ma che all'art. 1 parla di “Presidi” Nuovi Giunti. Peraltro, nella memoria si legge che proprio per effetto di tale Contro differenziazione “presidio-servizio” << il ha trasmesso con la citata nota prot. 64731 del 24 agosto 2017 soltanto l'elenco nominativo dei professionisti operanti presso le CC.CC. “ e “Piazza Lanza”, Persona_1 che hanno svolto l'attività in modo continuativo, assicurando il servizio nelle forme del presidio - ossia anche nei giorni festivi e con orari prolungati - e in via esclusiva a favore dei detenuti nuovi giunti, con esclusione dell'attività di osservazione e trattamento degli altri detenuti >>; in realtà, tale elenco (all. 6 della stessa parte resistente) contiene professionisti che hanno operato presso le CC.CC. “ e “Piazza Persona_1
Lanza sia come “servizio” (Piazza Lanza) che “presidio” ; Persona_1
10 l'argomentazione della parte resistente è, pertanto, palesemente irrilevante e fuorviante.
E tra l'altro, il provvedimento prot. n. 74515 del 13 novembre 2019 di rigetto dell'istanza della (all. 1 alla memoria responsiva) si Pt_1 palesa contraddittorio laddove dice che “negli Istituiti di Palermo e Catania viene offerto nella forma del Presidio”, laddove l'elenco (all. 6) indica
“presidio” per Palermo e “servizio” per Catania. In definitiva, la ritenuta differenziazione “presidio-servizio” non trova fondamento e non può costituire elemento di discrimine tale da giustificare il mancato transito in questione.
Posto che non è contestato che la ricorrente abbia prestato servizio alla data del 31 dicembre 2016 presso il Presidio “Nuovi Giunti” (ed è, comunque, comprovato dalla documentazione allegata al ricorso - all. 4); e considerato che gli atti amministrativi presupposti, basati sulla illegittima differenziazione “presidio-servizio” vanno disapplicati;
consegue che il ricorso va accolto e va riconosciuto il diritto di al transito PA nei ruoli del ai sensi dell'art. 9, comma 18, Controparte_4 della l. r. 9 maggio 2017 n. 8.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
da distrarre in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 196/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e dichiara il diritto di al transito PA nei ruoli del Servizio Sanitario ai sensi dell'art. 9, comma 18, CP_1 della l. r. 9 maggio 2017 n. 8; condanna la resistente Amministrazione al rimborso in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida nella somma di € 259,00 per spese vive, € 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %, e che distrae in favore dell'avv. Salvatore Bianca. Siracusa, 6/05/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
11