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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2676/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio N. 4 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Nominativo_1 Dirigente Della Direzione 2 E Responsabile Tributi - CF_Nominativo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16079/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI MORA n. 202200039949 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7373/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato il 7.4.2025, il Comune di Pozzuoli impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza n. 16079/14/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Napoli , depositata il 18/11/2024, che aveva parzialmente accolto il ricorso promosso da Res_1 avverso i solleciti di pagamento nn.202200339949 (per euro 9.788,58) e 2002300004707 (per euro 9.976,85) relativi ad IMU non versata per gli anni 2015,2016 e 2017 e compensato le spese.
In sostanza i giudici hanno ritenuto determinante , ai fini della verifica della legittimità dei solleciti, lo scrutinio della tempestività e correttezza della notifica degli atti prodromici ovvero degli avvisi di accertamento esecutivi richiamati espressamente dai solleciti di pagamento.
All'esito di tale valutazione la Corte provinciale ha ritenuto che solo due dei tre avvisi presupposti, sono stati ben notificati atteso che : per lIMU 2016 la notifica è stata effettuata a mezzo posta, con raccomandata A/
R, ricevuta dalla madre dellodierno ricorrente il 16.06.2021 (quindi entro il termine quinquennale di prescrizione). Parimenti, quanto allIMU 2017, attesa la temporanea assenza del destinatario, risultano espletate tutte le formalità di cui allart. 140 c.p.c. e la notifica si è perfezionata, per compiuta IA della raccomandata integrativa, il 9.03.2011. Diversamente, quanto alla notifica dellavviso di accertamento relativo allIMU 2015, non risulta perfezionato liter di notificazione dui cui allart. 140 c.p.c., poiché non cè prova della ricezione della raccomandata integrativa.
Di qui l'accoglimento parziale del ricorso del Resistente_1.
Nell'atto di gravame l'ente impositore reputa che il giudice di primo grado sia incorso in violazione di legge e travisamento degli atti e fatti di causa in quanto, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure in relazione allIMU 2015, lAvviso di accertamento n. 4674 del 02/07/2020 sarebbe stato validamente e ritualmente notificato in data 11/11/2020 ai sensi e per gli effetti dellart. 140 c.p.c. mediante ladempimento di tutte le formalità di legge, inclusa la spedizione della raccomandata informativa A/R NPA843800339156 esitata con COMPIUTA GIACENZA: il Messo notificatore, in particolare, dopo aver constatato lassenza temporanea del destinatario (presso il cui domicilio si è recato sia il 02/10/2020 alle ore 09:30 sia il 09/10/2020 alle ore 14:45) e lassenza di altre persone previste dallart. 139 c.p.c., avrebbe provveduto al deposito dellatto presso la Casa comunale informando il contribuente a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento.
In data 9.9.2025 si costituiva in giudizio il Res_1 che, con le proprie controdeduzioni, sollecitava il rigetto del gravame ribadendo la nullità e/o inesistenza o inefficacia della notifica dell'avviso di accertamento 4674 per la carente indicazione dei motivi che hanno portato al mancato recapito della raccomandata informativa frettolosamente considerata definita “ per compiuta IA “ .
In data 5.12.2025 , a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
Ed, infatti, la notificazione dell'avviso in questione, ovvero l'Avviso di accertamento n. 4674 del 02/07/2020,
è avvenuta, trattandosi di notifica a mezzo messo comunale, ai sensi dellart. 140 c.p.c., secondo cui: se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
La raccomandata informativa, in quanto tale, è soggetta alle regole di notifica stabilite del Regolamento
Postale in forza delle quali, per il perfezionamento della consegna, è necessario e sufficiente immettere nella casella postale un avviso di IA.
Nel caso di specie risulta, con annotazione, fidefaciente fino a querela di falso, che l'avviso di IA sia stato immesso in cassetta il 10.11.2010 con conseguente regolarità della successiva declaratoria di compiuta IA .
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale dispiegata dalle parti, si liquidano in complessivi euro 600 oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese del doppio grado liquidate in complessive euro 600,00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DI NARDO MARILIA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2676/2025 depositato il 07/04/2025
proposto da
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio N. 4 80078 Pozzuoli NA
Difeso da
Nominativo_1 Dirigente Della Direzione 2 E Responsabile Tributi - CF_Nominativo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16079/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
14 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI MORA n. 202200039949 IMU 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7373/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato il 7.4.2025, il Comune di Pozzuoli impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza n. 16079/14/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Napoli , depositata il 18/11/2024, che aveva parzialmente accolto il ricorso promosso da Res_1 avverso i solleciti di pagamento nn.202200339949 (per euro 9.788,58) e 2002300004707 (per euro 9.976,85) relativi ad IMU non versata per gli anni 2015,2016 e 2017 e compensato le spese.
In sostanza i giudici hanno ritenuto determinante , ai fini della verifica della legittimità dei solleciti, lo scrutinio della tempestività e correttezza della notifica degli atti prodromici ovvero degli avvisi di accertamento esecutivi richiamati espressamente dai solleciti di pagamento.
All'esito di tale valutazione la Corte provinciale ha ritenuto che solo due dei tre avvisi presupposti, sono stati ben notificati atteso che : per lIMU 2016 la notifica è stata effettuata a mezzo posta, con raccomandata A/
R, ricevuta dalla madre dellodierno ricorrente il 16.06.2021 (quindi entro il termine quinquennale di prescrizione). Parimenti, quanto allIMU 2017, attesa la temporanea assenza del destinatario, risultano espletate tutte le formalità di cui allart. 140 c.p.c. e la notifica si è perfezionata, per compiuta IA della raccomandata integrativa, il 9.03.2011. Diversamente, quanto alla notifica dellavviso di accertamento relativo allIMU 2015, non risulta perfezionato liter di notificazione dui cui allart. 140 c.p.c., poiché non cè prova della ricezione della raccomandata integrativa.
Di qui l'accoglimento parziale del ricorso del Resistente_1.
Nell'atto di gravame l'ente impositore reputa che il giudice di primo grado sia incorso in violazione di legge e travisamento degli atti e fatti di causa in quanto, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure in relazione allIMU 2015, lAvviso di accertamento n. 4674 del 02/07/2020 sarebbe stato validamente e ritualmente notificato in data 11/11/2020 ai sensi e per gli effetti dellart. 140 c.p.c. mediante ladempimento di tutte le formalità di legge, inclusa la spedizione della raccomandata informativa A/R NPA843800339156 esitata con COMPIUTA GIACENZA: il Messo notificatore, in particolare, dopo aver constatato lassenza temporanea del destinatario (presso il cui domicilio si è recato sia il 02/10/2020 alle ore 09:30 sia il 09/10/2020 alle ore 14:45) e lassenza di altre persone previste dallart. 139 c.p.c., avrebbe provveduto al deposito dellatto presso la Casa comunale informando il contribuente a mezzo raccomandata A/R con avviso di ricevimento.
In data 9.9.2025 si costituiva in giudizio il Res_1 che, con le proprie controdeduzioni, sollecitava il rigetto del gravame ribadendo la nullità e/o inesistenza o inefficacia della notifica dell'avviso di accertamento 4674 per la carente indicazione dei motivi che hanno portato al mancato recapito della raccomandata informativa frettolosamente considerata definita “ per compiuta IA “ .
In data 5.12.2025 , a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
Ed, infatti, la notificazione dell'avviso in questione, ovvero l'Avviso di accertamento n. 4674 del 02/07/2020,
è avvenuta, trattandosi di notifica a mezzo messo comunale, ai sensi dellart. 140 c.p.c., secondo cui: se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
La raccomandata informativa, in quanto tale, è soggetta alle regole di notifica stabilite del Regolamento
Postale in forza delle quali, per il perfezionamento della consegna, è necessario e sufficiente immettere nella casella postale un avviso di IA.
Nel caso di specie risulta, con annotazione, fidefaciente fino a querela di falso, che l'avviso di IA sia stato immesso in cassetta il 10.11.2010 con conseguente regolarità della successiva declaratoria di compiuta IA .
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale dispiegata dalle parti, si liquidano in complessivi euro 600 oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese del doppio grado liquidate in complessive euro 600,00