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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/04/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4591/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2024 da:
Parte_1
con l'avv. LONGO MICHAEL
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. STOLFI MARINA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per lo scioglimento del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data 19.09.2024, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, l'assegno previsto una tantum è
da ritenersi equo e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 11/09/2019 da Pt_1
e trascritto al n. 3, Parte 1, Serie -, Anno 2019
[...] Parte_2
del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve del Grappa alle seguenti condizioni:
1) Si dà atto che quale elemento funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e dei rapporti economici tra i coniugi ed anche a titolo di liquidazione una tantum ex art. 5, comma 8
L.989/70 corrisponde la somma di € 22.000,00 a che Parte_1 Parte_2
accetta detta somma a titolo di assegno una tantum che questo tribunale ritiene equo e precisano verrà corrisposto entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza;
2) Si dà atto che il signor corrisponderà annualmente € 600,00 per spese Parte_1 di custodia in pensione del cane Hope. Tale somma verrà corrisposta alla signora Pt_2
in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, a decorrere dal 2025 e sino alla fine della vita di Per_1
3) Si dà atto che oltre al ritiro degli oggetti elencati nel documento n. 21 allegato al ricorso,
che non ha ancora integralmente asportato, la signora provvederà a Parte_2
prelevare dalla casa coniugale i seguenti beni: il 50% dell'attrezzatura da montagna;
i ramponi, le ghette, la lampada a infrarossi, la cuccia da parto di i tre vasi in resina Per_1
(fioriere) di colore beige, gli album fotografici cartacei che saranno suddivisi di comune accordo.
Le parti si concedono reciproco assenso per la duplicazione delle foto digitali, dei momenti di vita comune e personali, contenute in vari dispositivi elettronici. Tali copie digitali su supporto elettronico dovranno essere consegnate all'altra parte entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
4) Si dà atto che le parti concordano di prorogare sino al 31.12.2028 il termine massimo entro cui il signor si impegna a rilasciare la garanzia per il mutuo da Parte_1
stipulare dalla signora per l'acquisto della nuova abitazione. Fermo Parte_2
quanto per il resto previsto al punto n. 9 della sentenza di separazione n. 654/2024.
5) Le spese di giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani