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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/12/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3481/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3481/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 17.07.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. S. Del Grosso
OPPONENTE
E
(p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. M. Rossi
OPPOSTA
All'udienza del 15.07.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________
IN FATTO Con atto di citazione del 04.10.21 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 566/2021 di questo Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
6.634,07, a titolo di saldo di rapporto di mutuo, oltre interessi di mora e spese processuali. Formulava le seguenti eccezioni: a) Omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e conseguente improcedibilità. b) Omessa notifica della cessione del credito oggetto di causa dalla originaria titolare Findomestic Banca spa all'odierna società opposta, cessionaria. c) Omessa detrazione dal saldo debitore delle somme versate alla creditrice mediante pagamento di effetti cambiari, nella misura di euro 2.600,00. Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Controparte_1
Tribunale, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria di improcedibilità e, in subordine, la rideterminazione del saldo, con detrazione degli acconti già versati alla creditrice mediante pagamento degli indicati effetti cambiari.
Prodotta varia documentazione, esperita la procedura di mediazione obbligatoria ed esperita CTU contabile, da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
La mediazione obbligatoria è stata esperita in corso di causa e di conseguenza è stata sanata l'improcedibilità.
L'effetto della comunicazione al debitore ceduto della cessione del credito, dall'originaria titolare Findomestic Banca spa alla odierna società opposta, è stato raggiunto mediante la notifica del ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo.
Nel merito l'opposizione è fondata relativamente all'eccepita parziale estinzione del credito, in ragione degli effetti cambiari emessi dall'opponente e riscossi dalla banca (originaria creditrice) mediante addebito sul conto corrente del cliente debitore.
Ciò emerge dalla CTU espletata a cura del dott. comm. , il quale ha Persona_1 cosi concluso la relazione a sua firma: “l'opponente, nel periodo compreso fra maggio 2013 e aprile 2015 ha versato in favore di Findomestic banca spa la somma di euro 2.200,00 a mezzo di 22 cambiali dell'importo di euro 100,00 cadauna, addebitate sul suo conto corrente (n. 633611.42)”.
Avendo l'opponente dedotto che il rapporto causale sottostante ai suddetti pagamenti cambiari - come ricostruiti dal CTU – è da ricondurre al rapporto di mutuo oggetto del decreto ingiuntivo opposto e non avendo la società creditrice contestato la suddetta riconducibilità causale, da ciò si deve desumere che il credito dedotto dalla società creditrice nel ricorso monitorio era stato parzialmente estinto (per effetto dei suddetti pagamenti) nella misura di euro 2.200,00.
Da ciò consegue che il credito della banca opposta ammonta non già alla somma di euro 6.634,07 liquidata nel decreto ingiuntivo, bensì ad euro 4.434,07. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla società opposta con il ricorso monitorio,
deve essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro 4.434,07 oltre agli interessi di mora come CP_1 determinati nel decreto ingiuntivo.
Alla reciproca soccombenza segue la condanna di Controparte_1 al pagamento delle spese di CTU e la compensazione del 50% delle restanti spese processuali;
l'opponente deve essere condannato alla rifusione in Parte_1 favore di del restante 50% di spese processuali, che viene Controparte_1 liquidato (nella misura già abbattuta del 50%) in euro 1.276,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro revoca il decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 566/2021 di questo Tribunale. In parziale accoglimento delle domande proposte da con il ricorso monitorio, condanna Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1 euro 4.434,07, oltre agli interessi di mora nella misura già in precedenza determinata nel decreto ingiuntivo. Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di CTU. Dispone la compensazione del 50% delle altre spese processuali;
condanna l'opponente alla rifusione in favore di del Parte_1 Controparte_1 restante 50%, che viene liquidato (nella misura già abbattuta del 50%) in euro 1.276,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 01.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 3481/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 17.07.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'Avv. S. Del Grosso
OPPONENTE
E
(p.i. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. M. Rossi
OPPOSTA
All'udienza del 15.07.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________
IN FATTO Con atto di citazione del 04.10.21 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 566/2021 di questo Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro Controparte_1
6.634,07, a titolo di saldo di rapporto di mutuo, oltre interessi di mora e spese processuali. Formulava le seguenti eccezioni: a) Omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e conseguente improcedibilità. b) Omessa notifica della cessione del credito oggetto di causa dalla originaria titolare Findomestic Banca spa all'odierna società opposta, cessionaria. c) Omessa detrazione dal saldo debitore delle somme versate alla creditrice mediante pagamento di effetti cambiari, nella misura di euro 2.600,00. Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Controparte_1
Tribunale, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la declaratoria di improcedibilità e, in subordine, la rideterminazione del saldo, con detrazione degli acconti già versati alla creditrice mediante pagamento degli indicati effetti cambiari.
Prodotta varia documentazione, esperita la procedura di mediazione obbligatoria ed esperita CTU contabile, da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
La mediazione obbligatoria è stata esperita in corso di causa e di conseguenza è stata sanata l'improcedibilità.
L'effetto della comunicazione al debitore ceduto della cessione del credito, dall'originaria titolare Findomestic Banca spa alla odierna società opposta, è stato raggiunto mediante la notifica del ricorso monitorio unitamente al decreto ingiuntivo.
Nel merito l'opposizione è fondata relativamente all'eccepita parziale estinzione del credito, in ragione degli effetti cambiari emessi dall'opponente e riscossi dalla banca (originaria creditrice) mediante addebito sul conto corrente del cliente debitore.
Ciò emerge dalla CTU espletata a cura del dott. comm. , il quale ha Persona_1 cosi concluso la relazione a sua firma: “l'opponente, nel periodo compreso fra maggio 2013 e aprile 2015 ha versato in favore di Findomestic banca spa la somma di euro 2.200,00 a mezzo di 22 cambiali dell'importo di euro 100,00 cadauna, addebitate sul suo conto corrente (n. 633611.42)”.
Avendo l'opponente dedotto che il rapporto causale sottostante ai suddetti pagamenti cambiari - come ricostruiti dal CTU – è da ricondurre al rapporto di mutuo oggetto del decreto ingiuntivo opposto e non avendo la società creditrice contestato la suddetta riconducibilità causale, da ciò si deve desumere che il credito dedotto dalla società creditrice nel ricorso monitorio era stato parzialmente estinto (per effetto dei suddetti pagamenti) nella misura di euro 2.200,00.
Da ciò consegue che il credito della banca opposta ammonta non già alla somma di euro 6.634,07 liquidata nel decreto ingiuntivo, bensì ad euro 4.434,07. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla società opposta con il ricorso monitorio,
deve essere condannato al pagamento in favore di Parte_1 [...] della somma di euro 4.434,07 oltre agli interessi di mora come CP_1 determinati nel decreto ingiuntivo.
Alla reciproca soccombenza segue la condanna di Controparte_1 al pagamento delle spese di CTU e la compensazione del 50% delle restanti spese processuali;
l'opponente deve essere condannato alla rifusione in Parte_1 favore di del restante 50% di spese processuali, che viene Controparte_1 liquidato (nella misura già abbattuta del 50%) in euro 1.276,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro revoca il decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo n. 566/2021 di questo Tribunale. In parziale accoglimento delle domande proposte da con il ricorso monitorio, condanna Controparte_1 [...]
al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1 euro 4.434,07, oltre agli interessi di mora nella misura già in precedenza determinata nel decreto ingiuntivo. Condanna al pagamento delle spese Controparte_1 di CTU. Dispone la compensazione del 50% delle altre spese processuali;
condanna l'opponente alla rifusione in favore di del Parte_1 Controparte_1 restante 50%, che viene liquidato (nella misura già abbattuta del 50%) in euro 1.276,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 01.12.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo