Art. 1. Concorsi a posti di personale direttivo
I concorsi a posti di personale direttivo di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , sono indetti con frequenza biennale, almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.
Le graduatorie dei concorsi hanno validita' per due anni scolastici.
I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei due anni scolastici a decorrere dai quali sono da effettuare le nomine. Ad essi vanno aggiunti i posti che si renderanno comunque vacanti e disponibili alle predette date.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo si applicano anche ai concorsi gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.
I concorsi a posti di personale direttivo di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 , sono indetti con frequenza biennale, almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.
Le graduatorie dei concorsi hanno validita' per due anni scolastici.
I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei due anni scolastici a decorrere dai quali sono da effettuare le nomine. Ad essi vanno aggiunti i posti che si renderanno comunque vacanti e disponibili alle predette date.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo si applicano anche ai concorsi gia' indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.