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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1533/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Nadia Zampogna Presidente relatore
Dr. Eugenio Troisi Giudice
Dr.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1533 del Ruolo Generale degli Affari Conteziosi dell'anno 2025, riservata in decisione il 26.06.2025, avente ad oggetto un'istanza di modifica ex art. 473bis. 29 c.p.c. delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Caserta (Ce), Parte_1 C.F._1 alla Via E. Moneta n. 3, presso lo studio dell'avv. Nicola Purgato, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Pasqualino De Lucia, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. , elettivamente domiciliata in Caserta Controparte_1 C.F._2
(Ce) alla Piazza Pitesti n. 5, presso lo studio dell'avv. Italia Senese, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti, preso atto della rinuncia del della domanda di Parte_1 revoca dell'assegno di mantenimento della figlia e dell'accordo raggiunto dalle parti Per_1 relativamente al mantenimento del figlio , chiedevano emettersi i provvedimenti provvisori e Per_2 urgenti conformi all'accordo raggiunto, e che la causa fosse riservata in decisione, rinunciando ai termini, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 12 e 29 c.p.c. depositato il 20.02.2025 il sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo, a parziale modifica delle condizioni poste a fondamento dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 10.06.2024 di emettere i seguenti provvedimenti.
a. - Ripristinare, per le ragioni di cui in ricorso, le condizioni del divorzio come stabilite nella sentenza n. 1948/2019 e confermate nell'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 14.06.2021. Vale a dire che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli: a) nei week-end alternati, dall'uscita da scuola o Parte_1 comunque, dalle ore 10 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica sera;
b) durante la settimana, quando nel successivo week-end i bambini staranno con lui, potrà tenerli con sé in modo continuativo dal lunedì (dalla fine dell'orario scolastico) sino al mattino di mercoledì, quando avrà cura di accompagnarli a scuola, quando invece i bambini non staranno con lui nel fine settimana, potrà tenerli con sé (sempre in modo continuativo) dall'uscita da scuola del mercoledì sino alla mattina del venerdì, avendo sempre cura di accompagnarli a scuola;
c) durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre;
d) durante le festività di fine-anno i bambini staranno col padre ad anni alterni i giorni 31 dicembre e 1° gennaio;
per l'Epifania sempre ad anni alterni i giorni 5
e 6; e) durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni con il Padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
f) nel periodo delle vacanze estive (luglio- agosto), i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente al massimo entro il 30 aprile di ogni anno;
g) i minori, inoltre, trascorreranno la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno del compleanno dei minori, in mancanza di diverso accordo, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
h) considerato che il padre provvede e provvederà a soddisfare direttamente le esigenze dei bambini e che questi ultimi staranno con il padre per un tempo sostanzialmente paritario rispetto a quello di permanenza con la madre, il sig. , che svolge la professione di avvocato, Parte_1 non verserà alcunché a titolo di mantenimento indiretto, mentre si obbliga a versare alla sig.ra il CP_1
50% delle spese straordinarie da sostenersi.
b. - Condannare la resistente, in caso di opposizione, al pagamento di spese e competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, anche in considerazioni dei numerosi tentativi esperiti dal di raggiungere un accordo bonario extragiudiziale. Parte_1
c. - In linea gradata, condannare la resistente alla restituzione delle somme percepite per il mantenimento di a far data da giugno 2024 e per a far data da settembre 2024 o, quantomeno, dal Per_1 Per_2 deposito della domanda. Instaurato il contraddittorio, si costituiva la sig.ra la quale contestava tutto quanto CP_1 Controparte_1 ex adverso domandato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito l'integrale rigetto delle domande avverse, il tutto con vittoria di spese di lite.
All'esito della prima udienza del 26.06.2026 le parti, comparse personalmente, raggiungevano un accordo, pertanto il Giudice Delegato recependo gli accordi intercorsi tra le parti in via provvisoria ed urgente a parziale modifica delle statuizioni vigenti, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio versando in favore della resistente la somma Per_2 mensile di euro 200,00, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con decorrenza dal provvedimento;
quindi rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione degli atti al PM.
In data 11.07.2025 il P.M. nulla opponeva.
Ciò detto, giova evidenziare che ai fini della modificabilità delle disposizioni assunte in sede di separazione ai sensi dell'art. 473bis. 29 c.p.c., è necessario il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi, ovvero di nuove circostanze di fatto che abbiano alterato la situazione preesistente in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Venendo al merito questo Collegio rileva che le parti all'udienza del 26.06.2025 raggiungevano un accordo in virtù del quale: - il ricorrente rinunciava alle domande relative sia alla modifica delle modalità di incontro da parte dello stesso con la figlia che alla determinazione dell'assegno di Per_1 mantenimento in favore di detta figlia, rinuncia accettata dalla resistente, avendo sul punto le parti evidenziato che dette questioni erano già sub iudice, pendendo il ricorso straordinario proposto innanzi alla Corte di Cassazione contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 10.06.2024; - il ricorrente doveva contribuire in via indiretta al mantenimento del figlio versando in Parte_1 Per_2 favore della resistente la somma mensile di euro 200,00, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, fermo l'obbligo dello stesso di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio.
Ciò detto il Collegio reputa che l'accordo raggiunto dai genitori possa essere recepito perché appare conforme all'interesse dei minori e non contrario a norme imperative, tenuto conto della circostanza sopravvenuta come rappresentata dalle parti relativa all'iscrizione da parte di presso la Per_2
Scuola Militare della Nunziatella ove lo stesso risiede durante la settimana da settembre 2024.
Per detti motivi, il Collegio ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Ritiene altresì il Collegio che, alla luce della materia trattata e dalla definizione concordata, sussistano motivi di giustizia per compensare le spese del presente giudizio tra le parti, come peraltro richiesto dai procuratori in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- a parziale modifica dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 10.06.2024, dispone che il sig. contribuisca al mantenimento indiretto del figlio Parte_1 Per_2 versando in favore della sig.ra , la somma mensile di euro 200,00, soggetta Controparte_1
a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 26.06.2025, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN per il figlio;
Per_2
- conferma per il resto tutto quanto previsto dalla Corte d'Appello di Napoli in data 10.06.2024.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio, il 14.07.2025.
Il Presidente relatore
Dr.ssa Nadia Zampogna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Nadia Zampogna Presidente relatore
Dr. Eugenio Troisi Giudice
Dr.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1533 del Ruolo Generale degli Affari Conteziosi dell'anno 2025, riservata in decisione il 26.06.2025, avente ad oggetto un'istanza di modifica ex art. 473bis. 29 c.p.c. delle condizioni di divorzio e vertente
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Caserta (Ce), Parte_1 C.F._1 alla Via E. Moneta n. 3, presso lo studio dell'avv. Nicola Purgato, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Pasqualino De Lucia, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, (c.f. , elettivamente domiciliata in Caserta Controparte_1 C.F._2
(Ce) alla Piazza Pitesti n. 5, presso lo studio dell'avv. Italia Senese, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti, preso atto della rinuncia del della domanda di Parte_1 revoca dell'assegno di mantenimento della figlia e dell'accordo raggiunto dalle parti Per_1 relativamente al mantenimento del figlio , chiedevano emettersi i provvedimenti provvisori e Per_2 urgenti conformi all'accordo raggiunto, e che la causa fosse riservata in decisione, rinunciando ai termini, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis. 12 e 29 c.p.c. depositato il 20.02.2025 il sig. adiva Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo, a parziale modifica delle condizioni poste a fondamento dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 10.06.2024 di emettere i seguenti provvedimenti.
a. - Ripristinare, per le ragioni di cui in ricorso, le condizioni del divorzio come stabilite nella sentenza n. 1948/2019 e confermate nell'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 14.06.2021. Vale a dire che il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli: a) nei week-end alternati, dall'uscita da scuola o Parte_1 comunque, dalle ore 10 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica sera;
b) durante la settimana, quando nel successivo week-end i bambini staranno con lui, potrà tenerli con sé in modo continuativo dal lunedì (dalla fine dell'orario scolastico) sino al mattino di mercoledì, quando avrà cura di accompagnarli a scuola, quando invece i bambini non staranno con lui nel fine settimana, potrà tenerli con sé (sempre in modo continuativo) dall'uscita da scuola del mercoledì sino alla mattina del venerdì, avendo sempre cura di accompagnarli a scuola;
c) durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre;
d) durante le festività di fine-anno i bambini staranno col padre ad anni alterni i giorni 31 dicembre e 1° gennaio;
per l'Epifania sempre ad anni alterni i giorni 5
e 6; e) durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni con il Padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
f) nel periodo delle vacanze estive (luglio- agosto), i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente al massimo entro il 30 aprile di ogni anno;
g) i minori, inoltre, trascorreranno la Festa della Mamma e del Papà con i rispettivi genitori, così come per i compleanni dei genitori, mentre nel giorno del compleanno dei minori, in mancanza di diverso accordo, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
h) considerato che il padre provvede e provvederà a soddisfare direttamente le esigenze dei bambini e che questi ultimi staranno con il padre per un tempo sostanzialmente paritario rispetto a quello di permanenza con la madre, il sig. , che svolge la professione di avvocato, Parte_1 non verserà alcunché a titolo di mantenimento indiretto, mentre si obbliga a versare alla sig.ra il CP_1
50% delle spese straordinarie da sostenersi.
b. - Condannare la resistente, in caso di opposizione, al pagamento di spese e competenze del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, anche in considerazioni dei numerosi tentativi esperiti dal di raggiungere un accordo bonario extragiudiziale. Parte_1
c. - In linea gradata, condannare la resistente alla restituzione delle somme percepite per il mantenimento di a far data da giugno 2024 e per a far data da settembre 2024 o, quantomeno, dal Per_1 Per_2 deposito della domanda. Instaurato il contraddittorio, si costituiva la sig.ra la quale contestava tutto quanto CP_1 Controparte_1 ex adverso domandato, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e chiedendo nel merito l'integrale rigetto delle domande avverse, il tutto con vittoria di spese di lite.
All'esito della prima udienza del 26.06.2026 le parti, comparse personalmente, raggiungevano un accordo, pertanto il Giudice Delegato recependo gli accordi intercorsi tra le parti in via provvisoria ed urgente a parziale modifica delle statuizioni vigenti, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto del figlio versando in favore della resistente la somma Per_2 mensile di euro 200,00, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con decorrenza dal provvedimento;
quindi rimetteva la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione degli atti al PM.
In data 11.07.2025 il P.M. nulla opponeva.
Ciò detto, giova evidenziare che ai fini della modificabilità delle disposizioni assunte in sede di separazione ai sensi dell'art. 473bis. 29 c.p.c., è necessario il presupposto della sopravvenienza di giustificati motivi, ovvero di nuove circostanze di fatto che abbiano alterato la situazione preesistente in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Venendo al merito questo Collegio rileva che le parti all'udienza del 26.06.2025 raggiungevano un accordo in virtù del quale: - il ricorrente rinunciava alle domande relative sia alla modifica delle modalità di incontro da parte dello stesso con la figlia che alla determinazione dell'assegno di Per_1 mantenimento in favore di detta figlia, rinuncia accettata dalla resistente, avendo sul punto le parti evidenziato che dette questioni erano già sub iudice, pendendo il ricorso straordinario proposto innanzi alla Corte di Cassazione contro l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 10.06.2024; - il ricorrente doveva contribuire in via indiretta al mantenimento del figlio versando in Parte_1 Per_2 favore della resistente la somma mensile di euro 200,00, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, fermo l'obbligo dello stesso di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio.
Ciò detto il Collegio reputa che l'accordo raggiunto dai genitori possa essere recepito perché appare conforme all'interesse dei minori e non contrario a norme imperative, tenuto conto della circostanza sopravvenuta come rappresentata dalle parti relativa all'iscrizione da parte di presso la Per_2
Scuola Militare della Nunziatella ove lo stesso risiede durante la settimana da settembre 2024.
Per detti motivi, il Collegio ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Ritiene altresì il Collegio che, alla luce della materia trattata e dalla definizione concordata, sussistano motivi di giustizia per compensare le spese del presente giudizio tra le parti, come peraltro richiesto dai procuratori in sede di conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- a parziale modifica dell'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 10.06.2024, dispone che il sig. contribuisca al mantenimento indiretto del figlio Parte_1 Per_2 versando in favore della sig.ra , la somma mensile di euro 200,00, soggetta Controparte_1
a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 26.06.2025, fermo l'obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie e mediche non coperte dal SSN per il figlio;
Per_2
- conferma per il resto tutto quanto previsto dalla Corte d'Appello di Napoli in data 10.06.2024.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio, il 14.07.2025.
Il Presidente relatore
Dr.ssa Nadia Zampogna