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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2025, n. 1639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1639 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
così composta:
dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Caterina Garufi Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. 123 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Di Palma Fabio, come da Parte_1
procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dagli Avv. Ioppoli Francesco e Controparte_1
Ioppoli Carlo, come da procura in atti
APPELLATA
E
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , non costituiti
[...] Controparte_5
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva n.2885/2018 del Tribunale di
Latina, pubblicata il 29/11/2018, nonché avverso la sentenza definitiva n. 1706/2020 del
Tribunale di Latina, pubblicata il 22/09/2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Latina, con la sentenza non definitiva n. 2885/2018, pronunciando r.g. n. 1 sulle domande rispettivamente proposte dalle parti, così indicate: “per parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4.6.2020: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
1) dichiarare la nullità e/o inefficacia, ovvero comunque annullare, il testamento del signor datato 1° settembre 2002, pubblicato con atto del Notaio Persona_1
di Latina del 13 settembre 2010, n. 139.912 del Repertorio, n. 4503 di Persona_2
Raccolta, registrato a Latina l'11-10-2010 al n. 13320 serie 1T;
2) accertare che la vendita, da parte di alla IG , con Persona_1 Pt_1
atto del Notaio in data 16 novembre 2004 (Repertorio n. 109.958, Persona_2
registrato a Latina il 15-12-2004 al n. 8454, serie 1T) è simulata, avendo le parti voluto concludere il diverso e dissimulato contratto di donazione;
dichiarare la nullità di tale dissimulato contratto di donazione, per mancanza di forma;
3) dichiarare che il preteso testamento della signora datato 21 CP_6
ottobre 2007, pubblicato con atto del Notaio di Latina del 13 settembre Persona_2
2010, n. 139.913 del Repertorio, n. 4504 di Raccolta, registrato a Latina il 13-10-2010 al n. 13412 serie 1T, è falso, in quanto non scritto né sottoscritto dalla pretesa testatrice , e dichiarare l'esclusione della convenuta CP_6 Parte_1
dalla successione della madre , per indegnità a succedere ex art. 463, n. CP_6
6 c.p.c.;
4) all'esito delle domande di cui ai punti precedenti, procedere allo scioglimento della comunione ereditaria;
per l'effetto, assegnare all'attrice i Controparte_1
beni formanti la massa, ovvero i beni di cui all'originario testamento di Per_1
e di cui alla vendita simulata sub 2. Con vittoria di spese di lite”;
[...]
per parte convenuta “rigettare la domanda attrice…e, previa Parte_1
verificazione ex art. 216 c.p.c., considerare validi i testamenti olografi di Per_1
e e per l'effetto: assegnare alla signora i beni
[...] CP_6 Parte_1
indicati nel testamento olografo di del 1.9.2022, con eventuale Persona_1
riduzione, ex art. 553 e ss. c.c., in caso di accertamento della lesione della quota di legittima, della quota stabilita nel testamento a favore dei nipoti e, comunque, nel rispetto delle volontà testamentarie paterne, assegnare alla IG la quota Pt_1
disponibile della massa ereditaria paterna che sarà determinata in corso di causa;
assegnare alla sig.ra la quota disponibile della massa ereditaria Parte_1
facente capo a , così come indicato nel testamento olografo datato CP_6
21.10.2007; rigettare la domanda attrice di simulazione della vendita relativa
r.g. n. 2 all'immobile sito in Latina via Valmontorio 6 escludendo, pertanto, tale bene dalla massa ereditaria;
condannare la signora al risarcimento del danno Controparte_1 nei confronti della convenuta…ex art. 96 c.p.c. …accertare che nessuna somma è dovuta dalla sig.ra alla sig.ra in relazione ai conti correnti intestati Pt_1 CP_1 ai defunti genitori…vittoria di spese”, ha così deciso:
“dichiara la nullità del testamento olografo apparentemente redatto da
[...]
in data 21 ottobre 2007, pubblicato dal notaio di Latina del CP_6 Persona_2
13.9.2010, n. 139.913 di repertorio e 4.504 di raccolta;
visto l'art. 463 n. 6) c.c., esclude dall'eredità di;
(…) rimette la causa sul ruolo Parte_1 CP_6
istruttorio con ordinanza del giudice istruttore, pronunciata in pari data;
spese alla sentenza definitiva”.
Con la sentenza definitiva n. 1706/2020, il Tribunale ha così deciso: ““in accoglimento per quanto di ragione della domanda avanzata dall'attrice al punto 2) delle conclusioni dell'atto di citazione, accerta che il contratto di compravendita a rogito notaio in data 16 novembre 2004 (repertorio n. 109.958, registrato Persona_2
a Latina il 15-12-2004 al n. 8454, serie 1T), con il quale ha trasferito Persona_1
alla IG gli immobili in Latina, Borgo Sabotino, via Valmontonio n. Parte_1
6, consistenti in appartamento posto al piano seminterrato, in NCEU al foglio 245 p.lla
169 sub 16 e locale deposito con annessa piccola area cortilizia, rispettivamente in
NCEU al foglio 245 p.lle 1001 e in NCT al foglio 245, p.lla 218, dissimula un negotium mixtum cum donatione, valido nella forma;
rigetta la domanda attorea di riduzione della donazione indiretta della somma di
€ 14.064,00, posta in essere da in favore di Persona_1 Parte_1
in accoglimento per quanto di ragione della domanda di divisione, avanzata dall'attrice al punto 4) delle conclusioni dell'atto di citazione, disposta la collazione dell'importo di € 14.064,00, ricevuto da per donazione dal defunto Parte_1
condanna al pagamento, in favore dell'attrice, Persona_1 Parte_1 dell'importo di € 7.032,00; in accoglimento della corrispondente domanda avanzata dalla convenuta ed attrice in riconvenzionale dichiara che nessuna somma è dovuta da Parte_1
a – quale erede di e di Parte_1 Controparte_1 Persona_1 [...]
– in relazione alla gestione dei conti correnti già intestati ai defunti genitori;
CP_6
condanna i convenuti alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore di
quota in € 550,00 per spese ed € 6.715,00 per compenso al Controparte_1
r.g. n. 3 difensore, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa per il restante 50% le spese del giudizio;
pone definitivamente le spese della CTU grafologica, liquidate con separato decreto, a carico della convenuta Parte_1
pone definitivamente le spese della CTU estimativa, liquidate con separato decreto, a carico dell'attrice e della convenuta in pari quota;
Parte_1 rigetta la domanda di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta ” Parte_1
Avverso la sentenza non definitiva, nonché avverso la sentenza definitiva di cui in epigrafe, di cui si dirà nel prosieguo, ha proposto appello , rassegnando Parte_1 le seguenti conclusioni: “riformare la sentenza non definitiva n. 2885/2018 pubblicata in data 29/11/2018 nonché la sentenza definitiva n. 1706/2020 pubblicata in data
22/09/2020 pronunciate dal Tribunale di Latina in persona del Giudice Dr.ssa Paola
Romana Lodolini, per i motivi sopra esposti e
- NEL MERITO accertare l'autenticità del testamento della IG.ra CP_6
e conseguentemente la autenticità della sottoscrizione;
- NEL MERITO accertare la fondatezza della domanda della odierna appellante e per l'effetto revocare la pronuncia di indegnità nei confronti della IG.ra Pt_1
con ogni conseguenza di legge;
[...]
- NEL MERITO porre a carico dell'asse ereditario le somme anticipate dalla
IG.ra e per l'effetto condannare gli odierni convenuti alla restituzione Parte_1 in ragione delle quote partecipative di ognuno a norma dell'articolo 752 cc in regresso;
- CONDANNARE gli odierni convenuti alla refusione delle spese di giustizia di primo grado oltre che del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115 si dichiara che il valore della lite è indeterminabile.” ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare Controparte_1 integralmente l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi d'appello principale sulla falsità del testamento di e/o sull'indegnità a succedere di CP_6 Pt_1
in accoglimento dello spiegato appello incidentale condizionato:
[...]
a) riformare la sentenza appellata accogliendo la domanda, spiegata in prime cure, di riduzione, ex art. 554 c.c., delle disposizioni del testamento di Per_1
in quanto lesive della quota di legittima riservata alla IG
[...] CP_1
[...]
r.g. n. 4 b) riformare la sentenza appellata accertando, come da domanda spiegata in prime cure, che la vendita, da parte di alla IG , con atto del Persona_1 Pt_1
notaio in data 16 novembre 2004 (repertorio n. 109.958), è simulata, Persona_2
avendo le parti voluto concludere il diverso e dissimulato contratto di donazione, dichiarandone la nullità per mancanza di forma;
b1) in subordine, ridurre, ex art. 555 c.c., tale dissimulato contratto di donazione, in quanto lesivo della quota legittima dell'eredità di riservata alla Persona_1
IG ; CP_1
b2) in ulteriore subordine, accertare che il valore di mercato della nuda proprietà dei beni oggetto della compravendita era, al momento della stipula, pari alla maggior somma (rispetto a quella accertata dal Tribunale in € 32.764,00) - di € 65.600,00, per
l'effetto disponendo la collazione, in luogo della somma di € 14.064,00 indicata dal
Tribunale come differenza tra il valore e il prezzo della compravendita, della maggior somma di € 46.900,00, condannando alla restituzione, in favore di Parte_1
del 50% di tale somma, ovvero alla restituzione della somma di € Controparte_1
23.450,00 (in luogo della somma di € 7.032,00 indicata dal Tribunale);
c) determinare la massa attiva da dividersi e procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
Vittoria di spese di lite.”
La causa, all'udienza del 20 febbraio 2025, è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello, intitolato OMESSO E/O ERRATO ESAME DI FATTI
DECISIVI PER IL GIUDIZIO – SENTENZA NON DEFINITIVA N. 2885/2018 – PRONUNCIA DI
INDEGNITÀ', l'appellante ha censurato la sentenza per omesso e/o errato esame della documentazione in atti e della giurisprudenza conforme sul punto.
Ha dedotto che la consulenza grafica, lungi dal dirimere l'aspetto della apocrifia o meno della firma apposta, ha generato un clima di incertezza, sol se si consideri che le conclusioni in termini di certezza della falsità cui è pervenuto il consulente stridono con il parere dell'ausiliario medico del C.T.U., il quale ha messo in luce che “questa relazione specialistica presenta limiti oggettivi, il cui principale è dato dal fatto che la valutazione è effettuata solamente sulla documentazione in atti, la quale spesso non è sempre specifica, spesso disaggregata, con testi scritti a mano con grafia a volte incomprensibile”, e stridono anche con il fatto che il C.T.U. ha condiviso gli aspetti rilevati dal C.T.P. Prof. (consulente di , in merito al fenomeno di Per_3 Parte_1 invecchiamento come “naturale premessa per la riduzione del potenziale bioenergetico ed inflessioni e deviazioni del tracciato”, tanto che ha osservato “Per quanto di r.g. n. 5 competenza del CTU si concorda pienamente con il prof. quando a pag. 12 delle Per_3 sue osservazioni elenca i segni specifici dell' invecchiamento: • riduzione dell'energia scrittoria, per analoga riduzione del potenziale bioenergetico;
• inflessioni e deviazioni di tracciato, in seno a ciascuna lettera, per instabilità delle spinte direzionali con le quali risulta eseguito il movimento scrittorio;
• secchezza dei tratti, quale conseguenza di analoga riduzione dell'elasticità dei movimenti scrittori. Dette caratteristiche mettono in chiara evidenza che la persona scrivente si trovava in fase di avviato invecchiamento neuromuscolare.”
Ad avviso dell'appellante, dunque, dovrebbe ritenersi che chi ha imitato la scrittura avesse gli stessi problemi fisici e lo stesso avviato invecchiamento neuromuscolare della de cuius.
Secondo l'appellante il Tribunale ha anche mal valutato la documentazione medica, avendo attribuito rilevanza al certificato medico del 2010 - che controparte, appena informata del ritrovamento del testamento olografo, si era fatta redigere -, senza tuttavia dare il giusto peso al certificato medico del 5 novembre 2007 “che l'avveduta madre si era fatta rilasciare nell'immediatezza della stesura del testamento, quasi prevedendo comportamenti da parte della IG volti ad inficiare le sue CP_1
ultime volontà (…) e nel quale si dà atto delle perfette condizioni di salute e mentali della IG.ra , pertanto deve ritenersi che nessuna menomazione e/o ridotta CP_6 capacità dell'arto superiore vi fosse all'epoca della redazione del testamento;
né tantomeno, ad avviso dell'appellante, può darsi rilievo al certificato medico prodotto e datato 13/7/2015, in cui si dichiara che la IG.ra già dal gennaio 2007 era CP_6
affetta da gravi patologie che le impedivano di scrivere di proprio pugno, atteso che il medico che ha redatto i due certificati ovvero quello datato 5/11/2007 e quello datato
13/7/2015 è lo stesso, donde non si comprende come abbia potuto certificare tale impedimento facendolo risalire al 2007, quando proprio nel 2007 aveva certificato che la IG.ra era in perfetto stato di salute. CP_6
Tanto detto, ad avviso dell'appellante, non vi erano i requisiti per pronunciare l'invalidità del testamento né sotto il profilo oggettivo - uso del testamento falso-, né sotto il profilo soggettivo – consapevolezza della falsità - richiesti per la dichiarazione di indegnità a succedere ex art. 463, n. 6, c.c.
Quanto alla necessaria consapevolezza della falsità, l'appellante ha osservato che essa non possa desumersi dal contenuto vantaggioso del testamento, essendo necessari ulteriori supporti probatori per desumere “la consapevolezza”, che nel caso di specie r.g. n. 6 non sussistono.
Le censure sono infondate.
Osserva la Corte che nessuna incertezza in merito alla falsità del testamento è stata espressa dal consulente tecnico di ufficio, che, anzi, all'esito di accurate indagini confortate da argomentazioni condivisibili sotto il profilo tecnico e logico e, segnatamente, dopo aver eseguito un'attenta disamina del testamento e il raffronto tra esso e le scritture comparative provenienti da ha affermato “con assoluta Persona_4 certezza che la scheda testamentaria oggetto d'indagine e il materiale comparativo sono frutto di differenti personalità grafiche”.
A tale conclusione è giunto in forza di un approfondito raffronto tra la scheda testamentaria e le scritture di comparazione, all'esito del quale ha evidenziato: “Tra A4
e la verificanda differiscono le seguenti particolarità: la scrittura autografa evidenzia una variabilità pressoria non riscontrata nel testamento la cui pressione risulta piatta;
le lettere maiuscole N e V del documento autografo, pur vergate seguendo il modello scolastico, mostrano un minimo di personalizzazione mai riscontrata nel testamento;
i gesti fuggitivi sono rivolti in basso o corrono parallele al piano pur in presenza di tremolii, mentre nella scrittura di compilazione del testamento sono tutti rivolti in alto;
le lettere M ed N sono vergate ad arco nell'autografa a ghirlanda nella verificanda;
differiscono le larghezze di e tra le lettere;
sebbene ariose sia nella verificanda che nell'autografa in quest'ultima risultano variabili, mentre nella verificanda sono uguali;
differiscono anche i numeri, in particolare il numero 2 stilizzato ed essenziale nell'autografa, con base ondulata nella verificanda. Differisce anche il punto di chiusura del numero 8 sebbene sempre apicale.
In conclusione la grafia presente in A4, sebbene evidenzi un quadro grafico alterato, non dovuto all'invecchiamento primario, ma ad un invecchiamento secondario, frutto delle patologie di cui soffriva la de cuius e che si manifestano attraverso tremolii, incertezze, lentezza nel procedere, tratti seghettati, mostra una grafia che pulsa vita, che procede non uguale a se stessa ma immettendo nel tracciato grafico la spontaneità e la vita, seppur difficoltosa di cui era portatrice l'autrice. Al contrario la scrittura di compilazione del testamento olografo, pur in presenza di elementi che potrebbero essere riconducibili alle patologie di cui era portatrice la de cuius e mi riferisco ai tremolii, agli angoli innaturali e a tutto quanto già rilevato, evidenzia una staticità anomala. Infatti, appare molto studiata e pensata, non mostra nessuna variazione di ritmo, la grafia non respira appare ingessata priva di vita,
r.g. n. 7 prodotta dalla volontà e non dalla spontaneità di chi scrive, mentre ben sappiamo che la vita e di conseguenza la scrittura, che è un prodotto del cervello, pur evidenziando le difficoltà di cui è portatrice la persona che la produce, non può essere uguale a se stessa come fosse una fotografia. La scrittura della scheda testamentaria mostra la difficoltà morfologica dello scrivere, ma non evidenzia lo sforzo dinamico e la tensione esecutiva posta in essere per scrivere dei soggetti con deficit motori. (..) Allo stesso modo il quadro grafico della verificanda relativo alla apparente instabilità del tratto non mostra, come dovrebbe, una instabilità generale (ritmo, ampiezze, tenuta del rigo, dimensioni delle lettere, ecc. ecc.), ma si concretizza solo e soltanto nella produzione di un tratto tremolante (…) nella verificanda la luce interna degli ovali, nonostante la presenza di angoli e ammaccature, risulta maggiore di quella delle firme autografe;
gli spazi interletterali e tra i due gruppi grammici che compongono la firma sebbene variabili, risultano più esigui nelle autografe di quanto non lo siano in quella in verifica;
diversa risulta l'intensità di pressione infatti, nella firma in verifica è piatta, mentre in quelle autografe la pressione risulta maggiore e presenta una differenza evidente tra tratti discendenti e tratti ascendenti;
risulta diversa sia la modalità di non adesione al rigo di base delle singole lettere sia le variazioni di altezza delle stesse: il risultato è che le autografe evidenziano un ritmo e un ductus non presente nella verificanda.
In buona sostanza pur in presenza di un andamento incerto, tremolante, rigido e angoloso, ciò che differisce tra le autografe e la firma oggetto di verifica è la mancanza
, in quest'ultima, della difficoltà nel procedere che da luogo a variazione in base al continuo sforzo posto in essere per dominare il mezzo scrittorio;
infatti, nella firma in verifica è stata attivata la parte attentiva per produrre un tremolio non appartenente alla mano scrivente che quindi risulta studiato, artefatto e disegnato. Dall'analisi effettuata alla luce delle leggi grafologiche e con l'ausilio di tutti i mezzi tecnici a disposizione, si nota che le differenze riscontrate, tra la firma oggetto d'indagine e le autografe, riguardano elementi sostanziali e qualitativi. Infatti, pur in presenza di un'apparente similarità sia la scrittura di compilazione che le firme autografe differiscono dalla scrittura di compilazione del testamento olografo e dalla firma in esso contenuta, in quanto nel testamento olografo, nella sua interezza, la progressione è lenta perché è controllata, studiata, pensata, ha un ritmo decisamente piatto e la scrittura è uguale dall'inizio alla fine, non mostra cioè nelle ultime righe o parole i segni di stanchezza e cedimento dovuti allo sforzo posto in essere per scrivere. E'
r.g. n. 8 importante sottolineare l'elevato livello di facilità di imitazione della grafia della de cuius improntata alla chiarezza, alla semplicità e alla lentezza”.
Ebbene, alle puntuali osservazioni del consulente, recepite dal Tribunale, nessuna censura è stata mossa, avendo l'appellante concentrato le sue censure alla consulenza medica dell'ausiliario nominato dal consulente grafico a ciò autorizzato dal giudice, evidentemente sull'erroneo presupposto che la consulenza grafica si sia allineata a quanto affermato dall'ausiliario medico.
In realtà, il consulente grafico, come si evince dalla lettura della consulenza, solo all'esito dell'indagine grafica, che aveva evidenziato la non autografia della scheda testamentaria, si è avvalso dell'ausiliario medico, al sol fine, per completezza di indagine, di avere un quadro clinico generale, con particolare riguardo alla capacità motoria degli arti superiori.
L'ausiliario neurologo, alla luce della documentazione medica versata in atti, ha accertato che al momento della redazione del testamento (21 ottobre 2007), CP_6
era affetta da un deficit sensitivo-motorio determinante un condizionamento
[...]
vincolare allo svolgimento delle attività della mano destra, con un coinvolgimento della espressione grafica, specificando che alla data del testamento, ove fosse stata possibile l'attività grafica a mano libera, le caratteristiche grafologiche avrebbero dovuto esprimere con evidenza una grave ipo-validità della mano destra, non risultanti nella scheda testamentaria.
In sostanza, come ha ben evidenziato il Tribunale, il consulente grafico non si è allineato all'ausiliario medico, essendo giunti alla stessa conclusione sia pure attraverso diversi percorsi, coerenti con le rispettive professionalità degli esperti.
Né tantomeno, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'ausiliario medico ha affermato l'impossibilità di scrivere di essendosi limitato a CP_6
dichiarare che alla data del testamento, “ ove fosse stata possibile l'attività grafica a mano libera (..)”. Non ha escluso, quindi, la possibilità della scrittura.
Né, infine, l'accertamento medico effettuato dall'ausiliario medico in forza della documentazione versata in atti si pone in contrasto con il certificato medico rilasciato il
5 novembre 2007, in quanto esso, avendo certificato solo le condizioni di salute mentale di senza nulla riferire in merito alla funzionalità del braccio CP_6
destro, tanto che si legge in tale certificato “visitata in data odierna, è nelle piene capacità di intendere e di volere e le sue condizioni generali sono buone (….) orientata nel tempo e nello spazio e il suo sensorio è lucido”, non si pone in contrasto con gli r.g. n. 9 ulteriori certificati medici da cui risulta la menomazione del braccio destro all'epoca della redazione del testamento, e segnatamente, con il certificato del 29.9.2010 - redatto dalla stessa dottoressa che aveva rilasciato il certificato del 5 novembre 2007- in cui si legge “ Certifico che la IG.ra deceduta in data 10.06.2010, era affetta CP_6
da gravi patologie (Ca mammario bilaterale con mastectomia -ictus cerebri con emisindrome sx - linfedema braccio dx in esiti a tumorectomia con asportazione dei linfonodi ascellari -cardiopatia ipertensiva severa - M. di Parkinson) per cui si rendeva necessaria la costante assistenza da parte del marito La p. inoltre era Persona_1
impossibilitata a compiere gli atti quotidiani della vita senza aiuto dei familiari;
in particolare si mette in rilievo il deficit motorio dell'arto superiore dx con impossibilità di alimentarsi autonomamente”).
L'appellante ha censurato anche la pronuncia di indegnità, a suo avviso priva di fondamento, mancando sia il presupposto della falsità del testamento, ma su tale asserzione si rimanda a quanto su detto in merito all' infondatezza della censura, sia il presupposto della consapevolezza della falsità, altresì necessaria perché possa operare l'istituto dell'indegnità, rimasta, a suo avviso, priva di supporti probatori.
La censura è infondata, in quanto, come condivisibilmente osservato dal
Tribunale, vi sono elementi gravi e precisi per poter desumere tale consapevolezza, anche ipotizzando che l'appellante non abbia provveduto personalmente alla sua redazione.
Tali elementi sono da ravvisarsi non solo nel fatto che con il testamento per cui è causa l'odierna appellante sia stata beneficiata dell'intero patrimonio di cui la madre poteva disporre, donde era l'unica ad avere interesse a redigere e/o a far redigere da terzi tale testamento, ma anche nel fatto che la stessa ne aveva la materiale disponibilità, tanto che ha provveduto a farlo pubblicare.
Ed inoltre, aggiunge la Corte, altro elemento che fa propendere per la consapevolezza della falsità è da ravvisarsi nel fatto che dopo pochi giorni dalla redazione del testamento è stata sicuramente accompagnata da terzi dal CP_6
medico - non potendo certo recarsi da sola, atteso che era impossibilitata a compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto dei familiari, come accertato nel certificato medico del 2010 di cui sopra – per far accertare la sua capacità di intendere e di volere.
E' ovvio che la predisposizione di tale certificato serviva a legittimare tale testamento e l'interesse a ciò non poteva che essere dell'odierna appellante, che si ripete era l'unica beneficiaria.
r.g. n. 10 Con ulteriore motivo di appello intitolato “ OMESSA PRONUNCIA SUL RISTORO
DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'ASSE EREDITARIO – RIMBORSO SPESE PER
MIGLIORIE E TRIBUTI LOCALI SU CESPITI EREDITARI – SENTENZA DEFINITIVA N.
1706/2020”, l'appellante ha censurato la sentenza definitiva per non essersi pronunciata sulla domanda, peraltro formulata nella memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1, tesa ad ottenere l'accertamento del diritto di “al rimborso delle spese Parte_1
sostenute per i beni comuni, stabilendo la quota spettante alla IG.ra Controparte_1
e decurtarla dalla sua porzione ereditaria”.
Ha dedotto che avendo documentato tali spese il suo diritto non può essere messo in discussione.
Osserva la Corte che effettivamente il Tribunale non si è pronunciato su tale domanda, donde si procederà in questa sede al suo esame.
Ebbene, la domanda è infondata, per l'assorbente rilievo che tali spese sono state sostenute dall'appellante con le somme giacenti sui conti correnti di Persona_1
e di rispettivamente padre e madre di e di CP_6 Controparte_1 Pt_1
come dalla stessa appellante affermato nella comparsa di costituzione e risposta
[...]
depositata in primo grado, ove, al fine di contrastare la tesi di Controparte_1
secondo cui alla morte dei genitori vi erano dei conti correnti attivi, ha dichiarato: “Da ultimo si rappresenta che, a seguito della morte di e Persona_1 CP_6
le somme giacenti sui conti correnti, cui ha fatto fugacemente riferimento controparte, come noto alla IG.ra sono state utilizzate dalla IG.ra per sostenere CP_1 Pt_1
le spese di sostentamento della madre le spese relative agli immobili CP_6
ereditati, le spese funerarie, le spese di successione e le spese di gestione degli immobili, ivi compresi quelli di cui sono comproprietarie le sorelle non Pt_1 rientranti nella massa ereditaria, di cui la sorella si è, tra l'altro, sempre CP_1 disinteressata”.
Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato.
La Corte non esamina l'appello incidentale, in quanto proposto condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014 (scaglione: indeterminabile - complessità media;
valori medi;
esclusa la fase istruttoria, perché non espletata).
Nulla sulle spese di lite in relazione agli appellati non costituiti.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
r.g. n. 11 - rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in complessivi € 8470,00, oltre spese forfettarie e Controparte_1
oneri accessori;
- nulla sulle spese di lite nei confronti degli appellati non costituiti;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Roma il giorno 12 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Gisella Dedato
r.g. n. 12