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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2024, n. 3203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3203 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7165/2024 promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. MAZZOLI PIERPAOLO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti contro nata a [...], il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CRISTIANI MANUELA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazioni delle conclusioni congiunte depositato in data
30.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/05/2024, chiedeva di disporre l'affido condiviso Parte_1
ed il collocamento presso la madre della figlia (nata a [...] il [...]), di Per_1
pagina 1 di 3 regolamentare le visite paterne e di porre a suo carico un contributo per il mantenimento pari ad € 500, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , aderendo alla domanda di affido e collocamento ma chiedendo Controparte_2
un contributo mensile di 700 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, e una diversa regolamentazione delle visite paterne.
All'udienza del 29.10.2024 venivano sentite entrambe le parti, le quali davano atto di aver raggiunto un accordo, precisando che l'assegno unico, pari ad € 54, viene percepito integralmente dalla convenuta;
pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
⸛⸛⸛
L'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e pertanto può essere fatto proprio dal Tribunale.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alla minore condizione di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Per quanto precede, ritiene il Collegio che le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la evidente congruità di quanto stabilito dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la residenza Per_2
della madre, sita a San Giovanni in Persiceto, Via Castagnolo n. 2;
2) dispone che il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé:
• a week end alterni, da venerdì pomeriggio, prelevandola direttamente da scuola (accompagnandola lui a ballo in occasione degli allenamenti) sino a domenica sera alle 21,30;
• nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre, il martedì prelevandola da scuola alle
16,20 e riportandola a scuola l'indomani mattina;
nel periodo extrascolastico verrà prelevata da Per_2
casa della madre e ivi riportata nei medesimi orari;
• nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre, il martedì prelevandola da scuola alle
16,20 e riportandola a scuola l'indomani mattina ed il giovedì prelevandola da scuola alle 16,20 e riportandola a casa della madre dopo cena alle ore 21,30; nel periodo extrascolastico verrà Per_2
prelevata da casa della madre e ivi riportata nei medesimi orari;
pagina 2 di 3 • durante le vacanze estive due settimane anche consecutive nel mese di agosto, in periodo da concordare entro il mese di aprile di ogni anno, dando la priorità della scelta del periodo di anno in anno ad uno dei due genitori in modo alternato;
• durante le vacanze natalizie trascorrerà la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con Per_2
l'altro, alternandosi di anno in anno il giorno di Natale così come il Capodanno;
starà invece Per_2
ogni anno con il padre dal 26 al 31 dicembre (ferma la sera di Capodanno alternata come sopra) e con la madre dal 1° gennaio all'epifania;
• durante le vacanze di Pasqua tre giorni che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
3) disporre che il padre concorra al mantenimento ordinario della figlia con il versamento mensile
(entro il 5 di ogni mese) in favore della sig.ra dell'importo di € 500,00, rivalutabili CP_1
annualmente secondo gli indici Istat, con mese base maggio 2024, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, da intendersi quelle di cui al Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia presso il
Tribunale di Bologna;
4) dà atto che l'Assegno Unico, pari ad € 54, viene percepito integralmente dalla madre
5) Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, il 6 novembre 2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Bruno Perla Presidente
Dott.ssa Francesca Neri Componente
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7165/2024 promossa da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'Avv. MAZZOLI PIERPAOLO che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti contro nata a [...], il [...], Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CRISTIANI MANUELA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio di precisazioni delle conclusioni congiunte depositato in data
30.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/05/2024, chiedeva di disporre l'affido condiviso Parte_1
ed il collocamento presso la madre della figlia (nata a [...] il [...]), di Per_1
pagina 1 di 3 regolamentare le visite paterne e di porre a suo carico un contributo per il mantenimento pari ad € 500, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva , aderendo alla domanda di affido e collocamento ma chiedendo Controparte_2
un contributo mensile di 700 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie, e una diversa regolamentazione delle visite paterne.
All'udienza del 29.10.2024 venivano sentite entrambe le parti, le quali davano atto di aver raggiunto un accordo, precisando che l'assegno unico, pari ad € 54, viene percepito integralmente dalla convenuta;
pertanto, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
⸛⸛⸛
L'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e pertanto può essere fatto proprio dal Tribunale.
Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni,
a garantire alla minore condizione di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Per quanto precede, ritiene il Collegio che le istanze avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la evidente congruità di quanto stabilito dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la residenza Per_2
della madre, sita a San Giovanni in Persiceto, Via Castagnolo n. 2;
2) dispone che il padre potrà vedere e tenere la figlia con sé:
• a week end alterni, da venerdì pomeriggio, prelevandola direttamente da scuola (accompagnandola lui a ballo in occasione degli allenamenti) sino a domenica sera alle 21,30;
• nella settimana in cui il week end è di spettanza del padre, il martedì prelevandola da scuola alle
16,20 e riportandola a scuola l'indomani mattina;
nel periodo extrascolastico verrà prelevata da Per_2
casa della madre e ivi riportata nei medesimi orari;
• nella settimana in cui il week end è di spettanza della madre, il martedì prelevandola da scuola alle
16,20 e riportandola a scuola l'indomani mattina ed il giovedì prelevandola da scuola alle 16,20 e riportandola a casa della madre dopo cena alle ore 21,30; nel periodo extrascolastico verrà Per_2
prelevata da casa della madre e ivi riportata nei medesimi orari;
pagina 2 di 3 • durante le vacanze estive due settimane anche consecutive nel mese di agosto, in periodo da concordare entro il mese di aprile di ogni anno, dando la priorità della scelta del periodo di anno in anno ad uno dei due genitori in modo alternato;
• durante le vacanze natalizie trascorrerà la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con Per_2
l'altro, alternandosi di anno in anno il giorno di Natale così come il Capodanno;
starà invece Per_2
ogni anno con il padre dal 26 al 31 dicembre (ferma la sera di Capodanno alternata come sopra) e con la madre dal 1° gennaio all'epifania;
• durante le vacanze di Pasqua tre giorni che comprendano ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo;
3) disporre che il padre concorra al mantenimento ordinario della figlia con il versamento mensile
(entro il 5 di ogni mese) in favore della sig.ra dell'importo di € 500,00, rivalutabili CP_1
annualmente secondo gli indici Istat, con mese base maggio 2024, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%, da intendersi quelle di cui al Protocollo dell'Osservatorio sulla Giustizia presso il
Tribunale di Bologna;
4) dà atto che l'Assegno Unico, pari ad € 54, viene percepito integralmente dalla madre
5) Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, il 6 novembre 2024
Il Giudice relatore
Dott.ssa Arianna D'Addabbo Il Presidente
Dott. Bruno Perla
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