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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/07/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1977/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2977/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Angelo Fiumara
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente a rimborsare all' le spese processuali liquidate in CP_1 complessivi € 1.500,00 oltre oneri riflessi e spese generali se dovuti.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato il 2.04.2024, ritualmente notificato, conviene in giudicxo l' dinanzi al Tribunale di Velletri chiedendo al giudice adito di CP_1 dichiarare la nullità/illegittimità dell'avviso prot. 7010.13/02/2024.0062328 -notificato il 22.02.2024- avente ad oggetto l'accertamento d'ufficio dell'importo a debito di €
3.482,41 asseritamente dovuto a titolo di contributi e sanzioni in favore della Gestione
Separata Liberi Professionisti per l'anno 2017. Premette che nell'anno d'imposta 2017 ha regolarmente trasmesso la propria dichiarazione dei redditi nonché ha provveduto al pagamento della prima rata dei contributi pari a € 1.366, residuando, quindi, da corrispondere l'ulteriore rata di € 2.049. Eccepisce, pertanto: l'omessa notifica della comunicazione del 2.03.2020 richiamata nel provvedimento impugnato che ne determina la nullità; la prescrizione quinquennale del credito rivendicato dall ai CP_1 sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 335/1995; l'eccessività della somma richiesta a titolo di sanzione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. CP_1
Evidenzia che la comunicazione del 2.03.2020 è stata trasmessa alla ricorrente dall' nell'esercizio dei poteri di verifica delle dichiarazioni dei Controparte_2 redditi presentate dai contribuenti per cui l' non aveva alcun onere di notifica CP_1 in quanto procede alla verifica della regolarità contributiva sulla base dei dati forniti dagli stessi contribuenti nel momento in cui vengono messi a disposizione dall'
[...]
. Evidenzia, quindi, che la ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio CP_2 ammette, con dichiarazione che assume valenza di ricognizione di debito, di non avere versato i contributi per la somma di € 2.040. Con riferimento all'eccezione di prescrizione ne deduce l'infondatezza stante la sospensione del decorso della prescrizione previsa dalla legislazione emergenziale. Infine, evidenzia che la ricorrente ha presentato in ritardo la dichiarazione dei redditi anno 2017 per cui ha volutamente omesso la tempestiva determinazione degli importi su cui vanno calcolati i contributi dovuti alla Gestione Separata.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'esito del deposito di note autorizzate, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., e di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa giova premettere, considerato che l'opposizione viene proposta per ottenere la declaratoria di illegittimità di una comunicazione di avviso pagina 2 di 5 bonario, che la relativa impugnazione è svincolata dallo schema delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., con la conseguenza che l'azione intrapresa dalla ricorrente per opporsi alla pretesa creditoria dell' assume la natura di accertamento negativo CP_1 del diritto dell'Ente al versamento della contribuzione in favore della Gestione
Separata. Inoltre è bene precisare che la comunicazione di debito (cd avviso bonario
può essere impugnata, oltre che con ricorso amministrativo, anche con ricorso CP_1 all'AG. Ed infatti l'ammissibilità dell'azione trova fondamento nell'art. 100 c.p.c. in quanto il contribuente ha interesse a che venga accertata l'inesistenza del credito contributivo prima che l' emetta un Avviso di Addebito, ai sensi del D.lgs. 78/2010, CP_1 che come è noto può acquisire efficacia di titolo esecutivo.
Pertanto, chiarito che la causa va qualificata come di accertamento negativo del credito, è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art. 2697 c.c., che spetta all' attore in senso sostanziale provare la fondatezza della CP_1 pretesa creditoria posto che l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in base al principio generale secondo cui la parte che assume l'esistenza di CP_1 una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio
2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Chiarita posizione dell' ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di CP_1 nullità/illegittimità dell'avviso prot. 7010.13/02/2024.0062328 sollevata dalla difesa della osto che, così come correttamente rilevato dal procuratore dell' , Pt_1 CP_1 la comunicazione del 2.03.2020 è atto proprio dell' , adottato Controparte_2 nell'esercizio dei poteri di verifica delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. Pertanto, l' non aveva alcun onere di notifica della predetta CP_1 comunicazione in quanto il primo provvedimento adottato dall'Ente previdenziale è proprio l'avviso di accertamento impugnato, che costituisce atto presupposto per la formazione di un eventuale futuro Avviso di Addebito.
E' del pari infondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo. Ed infatti, come è noto, le norme emanate dal Governo nel periodo dell'emergenza per la pandemia da Covid-19 hanno disposo la sospensione dei termini di prescrizione nella materia che ci occupa. In particolare l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge pagina 3 di 5 n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ciò posto va considerato che i versamenti a saldo dei contributi dovuti alla Gestione
Separata devono essere effettuati entro il 30.06 dell'anno successivo.
Ne consegue che il termine di prescrizione quinquennale per i versamenti anno 2017, in scadenza al 30.06.2023, prorogato di 311 giorni (129 + 182) scadeva il 6.05.2024 ed è, quindi, stato utilmente interrotto dall'avviso di accertamento d'ufficio in esame, pacificamente notificato alla sig.ra l 22.02.2024. Pt_1
Con riferimento alla sanzione applicata, si osserva che la ricorrente ammette di non aver pagato il saldo dei contributi dovuti alla Gestione Separata pari alla somma di €
2.040, dichiarazione che ha chiara valenza di ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.. Si verte, quindi, in una ipotesi di evasione contributiva sanzionata ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per invocare l'applicazione delle sanzioni meno gravose previste dall'art. 116, comma 8, lettera a), L.
23 dicembre 2000, n. 388 per la diversa ipotesi dell'omissione contributiva, la ricorrente avrebbe dovuto provare la sussistenza del presupposto indefettibile ossia l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata.
Il ricorso è quindi infondato e non merita di essere accolto.
pagina 4 di 5 Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e liquidate come in dispositivo.
Velletri, 11 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2977/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Angelo Fiumara
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna la ricorrente a rimborsare all' le spese processuali liquidate in CP_1 complessivi € 1.500,00 oltre oneri riflessi e spese generali se dovuti.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato il 2.04.2024, ritualmente notificato, conviene in giudicxo l' dinanzi al Tribunale di Velletri chiedendo al giudice adito di CP_1 dichiarare la nullità/illegittimità dell'avviso prot. 7010.13/02/2024.0062328 -notificato il 22.02.2024- avente ad oggetto l'accertamento d'ufficio dell'importo a debito di €
3.482,41 asseritamente dovuto a titolo di contributi e sanzioni in favore della Gestione
Separata Liberi Professionisti per l'anno 2017. Premette che nell'anno d'imposta 2017 ha regolarmente trasmesso la propria dichiarazione dei redditi nonché ha provveduto al pagamento della prima rata dei contributi pari a € 1.366, residuando, quindi, da corrispondere l'ulteriore rata di € 2.049. Eccepisce, pertanto: l'omessa notifica della comunicazione del 2.03.2020 richiamata nel provvedimento impugnato che ne determina la nullità; la prescrizione quinquennale del credito rivendicato dall ai CP_1 sensi dell'art. 3 comma 9 della L. 335/1995; l'eccessività della somma richiesta a titolo di sanzione.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. CP_1
Evidenzia che la comunicazione del 2.03.2020 è stata trasmessa alla ricorrente dall' nell'esercizio dei poteri di verifica delle dichiarazioni dei Controparte_2 redditi presentate dai contribuenti per cui l' non aveva alcun onere di notifica CP_1 in quanto procede alla verifica della regolarità contributiva sulla base dei dati forniti dagli stessi contribuenti nel momento in cui vengono messi a disposizione dall'
[...]
. Evidenzia, quindi, che la ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio CP_2 ammette, con dichiarazione che assume valenza di ricognizione di debito, di non avere versato i contributi per la somma di € 2.040. Con riferimento all'eccezione di prescrizione ne deduce l'infondatezza stante la sospensione del decorso della prescrizione previsa dalla legislazione emergenziale. Infine, evidenzia che la ricorrente ha presentato in ritardo la dichiarazione dei redditi anno 2017 per cui ha volutamente omesso la tempestiva determinazione degli importi su cui vanno calcolati i contributi dovuti alla Gestione Separata.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'esito del deposito di note autorizzate, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., e di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa giova premettere, considerato che l'opposizione viene proposta per ottenere la declaratoria di illegittimità di una comunicazione di avviso pagina 2 di 5 bonario, che la relativa impugnazione è svincolata dallo schema delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., con la conseguenza che l'azione intrapresa dalla ricorrente per opporsi alla pretesa creditoria dell' assume la natura di accertamento negativo CP_1 del diritto dell'Ente al versamento della contribuzione in favore della Gestione
Separata. Inoltre è bene precisare che la comunicazione di debito (cd avviso bonario
può essere impugnata, oltre che con ricorso amministrativo, anche con ricorso CP_1 all'AG. Ed infatti l'ammissibilità dell'azione trova fondamento nell'art. 100 c.p.c. in quanto il contribuente ha interesse a che venga accertata l'inesistenza del credito contributivo prima che l' emetta un Avviso di Addebito, ai sensi del D.lgs. 78/2010, CP_1 che come è noto può acquisire efficacia di titolo esecutivo.
Pertanto, chiarito che la causa va qualificata come di accertamento negativo del credito, è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art. 2697 c.c., che spetta all' attore in senso sostanziale provare la fondatezza della CP_1 pretesa creditoria posto che l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall' in base al principio generale secondo cui la parte che assume l'esistenza di CP_1 una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio
2006 sul criterio della “vicinanza o disponibilità” della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost.; vd. altresì Cass. 12108/10, 22862/10 in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Chiarita posizione dell' ne deriva l'infondatezza dell'eccezione di CP_1 nullità/illegittimità dell'avviso prot. 7010.13/02/2024.0062328 sollevata dalla difesa della osto che, così come correttamente rilevato dal procuratore dell' , Pt_1 CP_1 la comunicazione del 2.03.2020 è atto proprio dell' , adottato Controparte_2 nell'esercizio dei poteri di verifica delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti. Pertanto, l' non aveva alcun onere di notifica della predetta CP_1 comunicazione in quanto il primo provvedimento adottato dall'Ente previdenziale è proprio l'avviso di accertamento impugnato, che costituisce atto presupposto per la formazione di un eventuale futuro Avviso di Addebito.
E' del pari infondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo. Ed infatti, come è noto, le norme emanate dal Governo nel periodo dell'emergenza per la pandemia da Covid-19 hanno disposo la sospensione dei termini di prescrizione nella materia che ci occupa. In particolare l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge pagina 3 di 5 n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. E' poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al
30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ciò posto va considerato che i versamenti a saldo dei contributi dovuti alla Gestione
Separata devono essere effettuati entro il 30.06 dell'anno successivo.
Ne consegue che il termine di prescrizione quinquennale per i versamenti anno 2017, in scadenza al 30.06.2023, prorogato di 311 giorni (129 + 182) scadeva il 6.05.2024 ed è, quindi, stato utilmente interrotto dall'avviso di accertamento d'ufficio in esame, pacificamente notificato alla sig.ra l 22.02.2024. Pt_1
Con riferimento alla sanzione applicata, si osserva che la ricorrente ammette di non aver pagato il saldo dei contributi dovuti alla Gestione Separata pari alla somma di €
2.040, dichiarazione che ha chiara valenza di ricognizione di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c.. Si verte, quindi, in una ipotesi di evasione contributiva sanzionata ai sensi dell'art. 116, comma 8, lettera b), L. 23 dicembre 2000, n. 388. Per invocare l'applicazione delle sanzioni meno gravose previste dall'art. 116, comma 8, lettera a), L.
23 dicembre 2000, n. 388 per la diversa ipotesi dell'omissione contributiva, la ricorrente avrebbe dovuto provare la sussistenza del presupposto indefettibile ossia l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata.
Il ricorso è quindi infondato e non merita di essere accolto.
pagina 4 di 5 Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c. e liquidate come in dispositivo.
Velletri, 11 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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