Ordinanza presidenziale 12 giugno 2023
Decreto cautelare 30 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 30 novembre 2023
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14065/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14065 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Endotecnica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Borsero, Carlo Leone Giacomo Merani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato Le Regioni e Le Province Autonome, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Emilia Romagna, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avvocati EP Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cook Italia S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Annullamento, previa rimessione delle questioni esposte nei motivi di ricorso alla Corte di Giustizia e alla Corte Costituzionale, e previo accoglimento dell'istanza istruttoria formulata, dei seguenti atti:
a) Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022;
b) Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa,
c) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016;
d) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016;
e) della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413;
f) dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019;
g) degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022;
h) degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022;
i) di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenti e consequenziali a quelli impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Endotecnica S.r.l. il 16/2/2023:
l'annullamento
- del provvedimento, Decreto Dirigenziale - Sanità e Welfere n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 , con cui la Regione Piemonte ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di Endotecnica S.r.l. in € 584.382,25;
- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;
- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016;
della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022;
per quanto occorrer possa
- della Deliberazione n. 596 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'AO Ordine Mauriziano di Torino; della Deliberazione n. 404 del 27 agosto 2019 del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo; della Deliberazione n. 369 del 23 agosto 2019 del direttore generale dell'AO SS. Antonio e BI e Cesare Arrigo di Alessandria; della deliberazione n. 1142 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; della deliberazione n. 848 del 03 settembre 2019 del direttore generale dell'AOU Maggiore della Carità di Novara; della deliberazione n. 467 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; della deliberazione n. 586 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL AL; della deliberazione n. 151 del 30 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL AT; della deliberazione n. 388 del 26 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL BI; della deliberazione n. 909 del 06 settembre 2019 del direttore generale dell'ASL Città di Torino; della deliberazione n. 361 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL CN1; della deliberazione n. 309 del 22 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL CN2; della deliberazione n. 320 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL NO; della deliberazione n. 510 del 23 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO3; della deliberazione n. 977 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO4; della deliberazione n. 806 del 28 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL TO5; della deliberazione n. 856 del 29 agosto 2019 del direttore generale dell'ASL VC; della deliberazione n. 701 del 04 settembre 2019 del direttore generale dell'ASL VCO, anche se non conosciute;
- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Endotecnica S.r.l. il 20/2/2023:
Annullamento
- del Provvedimento dirigenziale n. 8049, in data 14 dicembre 2022, con cui la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha quantificato il payback per gli anni 2015-2016-2017-2018 a carico di Endotecnica S.r.l. in € 7.722,31;
- dell'allegato al citato provvedimento contenente la nota di ripiano dello sfondamento del tetto del 4,4% della spesa per dispositivi medici per le annualità di riferimento;
- nonché di tutti gli atti presupposti, tra cui, nello specifico, Decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 6 luglio 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 15 settembre 2022; Decreto del Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022 coi cui vengono adottate “Le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017, 2018”; nonché, per quanto occorrer possa, della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 19 febbraio 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute in data del 21 aprile 2016; della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 luglio 2019, n. 22413; dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 7 novembre 2019; degli atti dell'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 14 settembre 2022; degli atti dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e delle Province Autonome del 28 settembre 2022;
per quanto occorrer possa
- della deliberazione del Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta n. 313/2019, richiamata nel provvedimento regionale impugnato, anche se non conosciuta;
- nonché di ogni altro atto connesso, collegato, consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell'Economia edelle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Piemonte, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. EP RA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che la ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, col ricorso introduttivo ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa previsto per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 (c.d. payback) e sono state conseguentemente adottate le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali inerenti il payback per le predette annualità;
Osservato che, con motivi aggiunti, ha altresì impugnato i provvedimenti regionali applicativi di quelli oggetto del ricorso principale;
Ma osservato che con memoria del 28 ottobre 2025, la società ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1- bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118;
Osservato che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo citato determina «la cessazione della materia del contendere» , con compensazione delle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC AV, Presidente
EP RA, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP RA | CC AV |
IL SEGRETARIO