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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA BI Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3551 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo MUNARINI e Chiara MUNARINI;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale di Vicenza voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1 1. Dichiararsi la separazione consensuale tra i ORi e , Controparte_1 Controparte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calvene (VI) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. I coniugi vivranno, quindi, separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre. Considerata l'età di e la volontà manifestata dalla madre, con cui Per_1
continuerà a convivere, di trasferirsi in Romania, il padre potrà vedere la figlia con le modalità che entrambi andranno a concordare;
3. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia , minorenne non economicamente Per_1
indipendente e convivente con la madre, il padre verserà la somma mensile di Euro 800,00,
rivalutabile annualmente secondo il noto indice Istat, sul conto corrente intestato alla ORa CP_2
con le seguenti coordinate bancarie: R090 BTRL EURC RT05 4839 7501, entro il giorno dieci di ogni mese. Le spese straordinarie della figlia, come indicate nell'allegato D del Protocollo del
Tribunale di Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato, verranno corrisposte nella misura del
50% da parte della ORa e il restante 50% sarà a carico del OR . Tali spese CP_2 CP_1
potranno essere anticipate da uno dei genitori;
in tal caso la relativa quota di spettanza dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i quindici giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
4. Nulla in merito all'assegnazione della casa familiare, sita in Calvene (VI), via Villa, 50/D, di proprietà esclusiva del OR che ivi continuerà a vivere, avendo la ORa CP_1 CP_2
manifestato la volontà di trasferirsi, unitamente alla figlia convivente, in Romania.
5. I coniugi dichiarano di avere regolato in separata sede ogni altra questione patrimoniale.
Spese e competenze di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Calvene (VI) in data 5/07/2008, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
2 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Ciò posto, le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina Per_1
dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra,
avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Controparte_1 Controparte_2
matrimonio in Calvene (VI) in data 05/07/2008 con atto trascritto al n. 1, Parte I, Anno 2008, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calvene (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa IA BI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa IA BI Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3551 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo MUNARINI e Chiara MUNARINI;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale di Vicenza voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1 1. Dichiararsi la separazione consensuale tra i ORi e , Controparte_1 Controparte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calvene (VI) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza. I coniugi vivranno, quindi, separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La figlia minore sarà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1
prevalente presso la madre. Considerata l'età di e la volontà manifestata dalla madre, con cui Per_1
continuerà a convivere, di trasferirsi in Romania, il padre potrà vedere la figlia con le modalità che entrambi andranno a concordare;
3. A titolo di contributo per il mantenimento della figlia , minorenne non economicamente Per_1
indipendente e convivente con la madre, il padre verserà la somma mensile di Euro 800,00,
rivalutabile annualmente secondo il noto indice Istat, sul conto corrente intestato alla ORa CP_2
con le seguenti coordinate bancarie: R090 BTRL EURC RT05 4839 7501, entro il giorno dieci di ogni mese. Le spese straordinarie della figlia, come indicate nell'allegato D del Protocollo del
Tribunale di Vicenza, che qui si ha per integralmente riportato, verranno corrisposte nella misura del
50% da parte della ORa e il restante 50% sarà a carico del OR . Tali spese CP_2 CP_1
potranno essere anticipate da uno dei genitori;
in tal caso la relativa quota di spettanza dovrà essere rimborsata dall'altro genitore entro i quindici giorni successivi all'esibizione della ricevuta di spesa.
4. Nulla in merito all'assegnazione della casa familiare, sita in Calvene (VI), via Villa, 50/D, di proprietà esclusiva del OR che ivi continuerà a vivere, avendo la ORa CP_1 CP_2
manifestato la volontà di trasferirsi, unitamente alla figlia convivente, in Romania.
5. I coniugi dichiarano di avere regolato in separata sede ogni altra questione patrimoniale.
Spese e competenze di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Calvene (VI) in data 5/07/2008, che l'unione era entrata in irreversibile crisi,
2 chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16/01/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Ciò posto, le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina Per_1
dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra,
avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e uniti in Controparte_1 Controparte_2
matrimonio in Calvene (VI) in data 05/07/2008 con atto trascritto al n. 1, Parte I, Anno 2008, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Calvene (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa IA BI
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